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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa SE NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 7513/2023 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Giovanni Parte_1
Colamonaco e Giovanni Francesco Massaro;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppina Controparte_1
Baldassarre;
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 14.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo: “In via principale e nel merito: - Accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza del pericolo di inadempimento da parte del ricorrente, nella qualità di ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, sul presupposto che risulta provato documentalmente che il SI. ha assolto al versamento di tutti i ratei mensili Parte_1
sin dal tempo della pronuncia della separazione ad oggi. - Per l'effetto ed in accoglimento del ricorso proposto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta della SI.ra presso la Conservatoria dei Registri Controparte_1
Immobiliari di Bari (Registro Gen. n. 46769 – Reg. Particolare n. 7492), sugli immobili di seguito indicati, con esonero da ogni responsabilità del Sig. Conservatore: 1) Immobile Via Zurigo in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 57, part.lla 1457, sub 24; 2) Immobile Via Tobruk n. 32 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 15; 3) Immobile Via Tobruk n. 34 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 17. - Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e statuizione, previa, connessa o dipendente alle domande che precedono e che, comunque, secondo diritto, porti al medesimo esito. - Dichiarare causativo di danni il denunciato comportamento tenuto dalla resistente, la quale ha provveduto alla iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del ricorrente, in assenza dei presupposti di legge, e, pertanto, condannare la medesima SI.ra , al risarcimento degli stessi da liquidarsi in separato giudizio. Controparte_1
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga ammissibile
e legittima l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla SI.ra , in via meramente Controparte_1
subordinata, si chiede limitare la detta iscrizione al solo immobile (attualmente utilizzato a residenza del ) sito in Santeramo in Colle alla Via Tobruk n. 34, in catasto al foglio 112, part.lla Parte_1
2413, sub 17”, vinte spese e competenze di lite.
Precisava di essere separato sin dal 2018 dalla coniuge in virtù di decreto di omologa reso il CP_1
17.04.2018 dal Tribunale di Bari e di aver da lei divorziato per effetto della sentenza n. 3713/2022 emessa il 04.10.2022 dal Tribunale di Bari.
Deduceva che la , a sua insaputa, nel 2019 avesse iscritto ipoteca giudiziale su tutti i suoi beni CP_1
immobili, a garanzia del credito vantato in forza del decreto di omologa della separazione consensuale del 2018.
Deduceva di non essere mai stato inadempiente nel versamento del contributo al mantenimento dei due comuni figli, ragion per cui non poteva affatto ravvisarsi alcun pericolo di inadempimento a suo carico, tanto da giustificare l'iscrizione ipotecaria.
In data 12.01.2024 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto dell'avversa pretesa, col CP_1
favore delle spese.
Allegava di aver iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà della controparte in quanto il era solito versare in ritardo il contributo dovuto, era stato inadempiente nel Parte_1
versamento degli assegni familiari, degli aggiornamenti annuali TA e delle spese straordinarie, oltre al fatto che all'epoca dell'iscrizione ipotecaria vi era una precaria condizione lavorativa del
, rimasto senza lavoro poiché dimessosi. Parte_1
Previo deposito dei rispettivi scritti ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Con riferimento alla materia oggetto del contendere, la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I,
06/07/2004, n. 12309) ha espresso il seguente principio di diritto: “Il coniuge separato giudizialmente
o consensualmente, beneficiario per sè o per i figli di assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'obbligato, sempre però che vi sia pericolo di inadempimento da parte di quest'ultimo, la cui valutazione è sì rimessa al coniuge creditore, ma è sindacabile nel merito, sicché l'accertata mancanza, anche sopravvenuta, di tale pericolo comporta l'estinzione della garanzia ipotecaria, con diritto dell'obbligato a conseguire dal giudice l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logico giuridici, perciò non censurabile, la motivazione del giudice di merito che ha disposto la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla moglie, beneficiaria di assegno di mantenimento in forza della sentenza di separazione, sui beni del marito, in ragione del corretto adempimento di quest'ultimo, in misura anche superiore al dovuto, con conseguente esclusione del pericolo di inadempimento)”.
Ancora, di recente la Cassazione civile, sez. I, con pronuncia del 20/11/2024, n. 29883 ha anche chiarito che: “In tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la prole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva mantenuto la garanzia ipotecaria iscritta dalla ex moglie, respingendo la domanda di cancellazione del marito, non su un accertato effettivo concreto pericolo di inadempienza, ma sulla verosimile diminuzione della generica garanzia patrimoniale dell'obbligato, per effetto di una temporanea riduzione della sua partecipazione nell'associazione professionale, che costituiva la principale fonte di reddito)”.
Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Pavia, sez. III, 26/03/2021, n. 406) ha statuito che:
“Le sentenze di separazione e divorzio costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nella parte in cui riconoscono in capo del coniuge beneficiario un assegno di mantenimento o un contributo divorzile. L'iscrizione dell'ipoteca va eseguita nelle forme previste dagli artt. 2827 e segg. c.c. con la precisazione che non essendo predeterminata, sarà il coniuge creditore ad indicare la somma per la quale l'ipoteca va iscritta. Tuttavia la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, per cui onde in mancanza di tale pericolo si estingue la garanzia ipotecaria”.
Peraltro, a ciò si può aggiunge che nel caso di specie la moglie ha iscritto ipoteca giudiziale in forza di un decreto di omologa del 2018, ormai superato dalla sentenza divorzile del 2022; a riguardo la
Cassazione civile, sez. III, 16/07/2024, n. 19584 ha chiarito che: “In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall' art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato)”.
A fronte di questa disamina giurisprudenziale, non può che rilevarsi che nella fattispecie de qua il ricorrente ha ampiamente dimostrato per tabulas di aver sempre adempiuto all'obbligazione pecuniaria a suo carico in forza degli accordi separativi, prima, e degli accordi divorzili, in seguito.
Il , infatti, ha riversato in atti tutte le ricevute dei bonifici effettuati in favore della Parte_1
controparte a titolo di mantenimento della prole a decorrere dal marzo 2018 sino all'attulaità, che dimostrano tra l'altro che egli ha sempre puntualmente adempiuto, a dispetto delle contestazioni sollevate da parte avversa nel presente giudizio in ordine ai suoi presunti ritardi.
L'eccezione relativa alla mancata corresponsione degli assegni familiari, pur previsti nella convenzione separativa in favore della genitrice collocataria della prole minorenne, non può legittimare l'iscrizione ipotecaria de qua poichè il ricorrente ha dimostrato per via documentale non solo che detto mancato versamento (per un periodo assai limitato, risalente tra l'altro al 2019) non fosse a lui imputabile poiché il suo datore di lavoro all'epoca neppure gli corrispondeva il dovuto stipendio (e gli assegni familiari all'epoca convergevano proprio nelle sue buste paga, che di fatto non venivano a lui consegnate) ma anche che non appena percepì gli arretrati degli assegni familiari li versò immediatamente ad inizio 2020 in favore della resistente.
Tantomeno può ascriversi a “pericolo di inadempimento” che legittimerebbe detta iscrizione ipotecaria il fatto che il non abbia aggiornato il contributo al mantenimento della Parte_1
prole agli indici TA (pur sempre recuperabili dalla resistente) ovvero la contestazione relativa al mancato versamento del 50% delle spese straordinarie perché la non ha fatto dimostrato che CP_1
all'epoca dell'iscrizione ipotecaria (2019) ed anche nel periodo successivo (salvo delle mail assai recenti) il marito fosse inadempiente sul punto o fosse stato notiziato delle relative spese o se le stesse fossero state concordate tra i genitori.
Neppure può legittimamente essere posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria il fatto che all'epoca della stessa (2019) il si fosse volontariamente dimesso dal precedente datore di lavoro Parte_1
(circostanza imputabile alla protratta mancata corresponsione degli stipendi, come risultante per tabulas) o che l'attuale contratto di lavoro del ricorrente andrebbe a scadere nel mese di dicembre del corrente anno, poiché a fronte del corretto adempimento del nel versamento del Parte_1
contributo ordinario al mantenimento della prole dal 2018 ad oggi non può oltremodo ritenersi giustificata un'iscrizione ipotecaria, effettuata tra l'altro a sua insaputa nel 2019, su ben 3 beni immobili di sua proprietà. Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta di presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari (Registro Controparte_1
Gen. n. 46769 – Reg. Particolare n. 7492), sugli immobili meglio indicati in dispositivo.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri
“medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – complessità bassa) mentre le fasi istruttoria e decisoria liquidate secondo i parametri “minimi”, stante la ridotta attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa SE NO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 7513/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta di
[...]
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari (Registro Gen. n. 46769 CP_1
– Reg. Particolare n. 7492), sui seguenti immobili: 1) Immobile Via Zurigo in Santeramo in
Colle, in catasto al foglio 57, part.lla 1457, sub 24; 2) Immobile Via Tobruk n. 32 in Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 15; 3) Immobile Via Tobruk n. 34 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 17, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore Controparte_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 5.873,70, di cui € 612,70 per spese ed €
5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge se dovuti;
3) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa SE NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa SE NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 7513/2023 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Giovanni Parte_1
Colamonaco e Giovanni Francesco Massaro;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppina Controparte_1
Baldassarre;
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 14.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo: “In via principale e nel merito: - Accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza del pericolo di inadempimento da parte del ricorrente, nella qualità di ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, sul presupposto che risulta provato documentalmente che il SI. ha assolto al versamento di tutti i ratei mensili Parte_1
sin dal tempo della pronuncia della separazione ad oggi. - Per l'effetto ed in accoglimento del ricorso proposto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta della SI.ra presso la Conservatoria dei Registri Controparte_1
Immobiliari di Bari (Registro Gen. n. 46769 – Reg. Particolare n. 7492), sugli immobili di seguito indicati, con esonero da ogni responsabilità del Sig. Conservatore: 1) Immobile Via Zurigo in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 57, part.lla 1457, sub 24; 2) Immobile Via Tobruk n. 32 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 15; 3) Immobile Via Tobruk n. 34 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 17. - Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e statuizione, previa, connessa o dipendente alle domande che precedono e che, comunque, secondo diritto, porti al medesimo esito. - Dichiarare causativo di danni il denunciato comportamento tenuto dalla resistente, la quale ha provveduto alla iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del ricorrente, in assenza dei presupposti di legge, e, pertanto, condannare la medesima SI.ra , al risarcimento degli stessi da liquidarsi in separato giudizio. Controparte_1
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga ammissibile
e legittima l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla SI.ra , in via meramente Controparte_1
subordinata, si chiede limitare la detta iscrizione al solo immobile (attualmente utilizzato a residenza del ) sito in Santeramo in Colle alla Via Tobruk n. 34, in catasto al foglio 112, part.lla Parte_1
2413, sub 17”, vinte spese e competenze di lite.
Precisava di essere separato sin dal 2018 dalla coniuge in virtù di decreto di omologa reso il CP_1
17.04.2018 dal Tribunale di Bari e di aver da lei divorziato per effetto della sentenza n. 3713/2022 emessa il 04.10.2022 dal Tribunale di Bari.
Deduceva che la , a sua insaputa, nel 2019 avesse iscritto ipoteca giudiziale su tutti i suoi beni CP_1
immobili, a garanzia del credito vantato in forza del decreto di omologa della separazione consensuale del 2018.
Deduceva di non essere mai stato inadempiente nel versamento del contributo al mantenimento dei due comuni figli, ragion per cui non poteva affatto ravvisarsi alcun pericolo di inadempimento a suo carico, tanto da giustificare l'iscrizione ipotecaria.
In data 12.01.2024 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto dell'avversa pretesa, col CP_1
favore delle spese.
Allegava di aver iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà della controparte in quanto il era solito versare in ritardo il contributo dovuto, era stato inadempiente nel Parte_1
versamento degli assegni familiari, degli aggiornamenti annuali TA e delle spese straordinarie, oltre al fatto che all'epoca dell'iscrizione ipotecaria vi era una precaria condizione lavorativa del
, rimasto senza lavoro poiché dimessosi. Parte_1
Previo deposito dei rispettivi scritti ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Con riferimento alla materia oggetto del contendere, la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I,
06/07/2004, n. 12309) ha espresso il seguente principio di diritto: “Il coniuge separato giudizialmente
o consensualmente, beneficiario per sè o per i figli di assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'obbligato, sempre però che vi sia pericolo di inadempimento da parte di quest'ultimo, la cui valutazione è sì rimessa al coniuge creditore, ma è sindacabile nel merito, sicché l'accertata mancanza, anche sopravvenuta, di tale pericolo comporta l'estinzione della garanzia ipotecaria, con diritto dell'obbligato a conseguire dal giudice l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logico giuridici, perciò non censurabile, la motivazione del giudice di merito che ha disposto la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla moglie, beneficiaria di assegno di mantenimento in forza della sentenza di separazione, sui beni del marito, in ragione del corretto adempimento di quest'ultimo, in misura anche superiore al dovuto, con conseguente esclusione del pericolo di inadempimento)”.
Ancora, di recente la Cassazione civile, sez. I, con pronuncia del 20/11/2024, n. 29883 ha anche chiarito che: “In tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la prole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva mantenuto la garanzia ipotecaria iscritta dalla ex moglie, respingendo la domanda di cancellazione del marito, non su un accertato effettivo concreto pericolo di inadempienza, ma sulla verosimile diminuzione della generica garanzia patrimoniale dell'obbligato, per effetto di una temporanea riduzione della sua partecipazione nell'associazione professionale, che costituiva la principale fonte di reddito)”.
Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Pavia, sez. III, 26/03/2021, n. 406) ha statuito che:
“Le sentenze di separazione e divorzio costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nella parte in cui riconoscono in capo del coniuge beneficiario un assegno di mantenimento o un contributo divorzile. L'iscrizione dell'ipoteca va eseguita nelle forme previste dagli artt. 2827 e segg. c.c. con la precisazione che non essendo predeterminata, sarà il coniuge creditore ad indicare la somma per la quale l'ipoteca va iscritta. Tuttavia la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, per cui onde in mancanza di tale pericolo si estingue la garanzia ipotecaria”.
Peraltro, a ciò si può aggiunge che nel caso di specie la moglie ha iscritto ipoteca giudiziale in forza di un decreto di omologa del 2018, ormai superato dalla sentenza divorzile del 2022; a riguardo la
Cassazione civile, sez. III, 16/07/2024, n. 19584 ha chiarito che: “In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall' art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato)”.
A fronte di questa disamina giurisprudenziale, non può che rilevarsi che nella fattispecie de qua il ricorrente ha ampiamente dimostrato per tabulas di aver sempre adempiuto all'obbligazione pecuniaria a suo carico in forza degli accordi separativi, prima, e degli accordi divorzili, in seguito.
Il , infatti, ha riversato in atti tutte le ricevute dei bonifici effettuati in favore della Parte_1
controparte a titolo di mantenimento della prole a decorrere dal marzo 2018 sino all'attulaità, che dimostrano tra l'altro che egli ha sempre puntualmente adempiuto, a dispetto delle contestazioni sollevate da parte avversa nel presente giudizio in ordine ai suoi presunti ritardi.
L'eccezione relativa alla mancata corresponsione degli assegni familiari, pur previsti nella convenzione separativa in favore della genitrice collocataria della prole minorenne, non può legittimare l'iscrizione ipotecaria de qua poichè il ricorrente ha dimostrato per via documentale non solo che detto mancato versamento (per un periodo assai limitato, risalente tra l'altro al 2019) non fosse a lui imputabile poiché il suo datore di lavoro all'epoca neppure gli corrispondeva il dovuto stipendio (e gli assegni familiari all'epoca convergevano proprio nelle sue buste paga, che di fatto non venivano a lui consegnate) ma anche che non appena percepì gli arretrati degli assegni familiari li versò immediatamente ad inizio 2020 in favore della resistente.
Tantomeno può ascriversi a “pericolo di inadempimento” che legittimerebbe detta iscrizione ipotecaria il fatto che il non abbia aggiornato il contributo al mantenimento della Parte_1
prole agli indici TA (pur sempre recuperabili dalla resistente) ovvero la contestazione relativa al mancato versamento del 50% delle spese straordinarie perché la non ha fatto dimostrato che CP_1
all'epoca dell'iscrizione ipotecaria (2019) ed anche nel periodo successivo (salvo delle mail assai recenti) il marito fosse inadempiente sul punto o fosse stato notiziato delle relative spese o se le stesse fossero state concordate tra i genitori.
Neppure può legittimamente essere posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria il fatto che all'epoca della stessa (2019) il si fosse volontariamente dimesso dal precedente datore di lavoro Parte_1
(circostanza imputabile alla protratta mancata corresponsione degli stipendi, come risultante per tabulas) o che l'attuale contratto di lavoro del ricorrente andrebbe a scadere nel mese di dicembre del corrente anno, poiché a fronte del corretto adempimento del nel versamento del Parte_1
contributo ordinario al mantenimento della prole dal 2018 ad oggi non può oltremodo ritenersi giustificata un'iscrizione ipotecaria, effettuata tra l'altro a sua insaputa nel 2019, su ben 3 beni immobili di sua proprietà. Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta di presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari (Registro Controparte_1
Gen. n. 46769 – Reg. Particolare n. 7492), sugli immobili meglio indicati in dispositivo.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri
“medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – complessità bassa) mentre le fasi istruttoria e decisoria liquidate secondo i parametri “minimi”, stante la ridotta attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa SE NO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 7513/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.10.2019, su richiesta di
[...]
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari (Registro Gen. n. 46769 CP_1
– Reg. Particolare n. 7492), sui seguenti immobili: 1) Immobile Via Zurigo in Santeramo in
Colle, in catasto al foglio 57, part.lla 1457, sub 24; 2) Immobile Via Tobruk n. 32 in Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 15; 3) Immobile Via Tobruk n. 34 in
Santeramo in Colle, in catasto al foglio 112, part.lla 2413, sub 17, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore Controparte_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 5.873,70, di cui € 612,70 per spese ed €
5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge se dovuti;
3) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa SE NO