TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41383/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MEGNA GIOSUÈ DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 48 89023 LAUREANA DI BORRELLO presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NAPOLI ANNA LISA, elettivamente domiciliata in Piazza Luigi di Savoia 20124 MILANO presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di precisazione delle conclusioni telematicamente depositati in data 3.10.2025 (opponente) e 1.10.2025 (opposto).
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 11.11.2023 propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15306/23 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di in relazione Controparte_1 al mancato pagamento della fornitura di energia elettrica, somministrata da quest'ultima. Eccepisce preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, avendo la propria sede in San Ferdinando, che è anche il luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita;
è quindi competente il Tribunale di Palmi. Il decreto è inoltre nullo perché le sei fatture su cui si fonda il provvedimento opposto non recano il periodo di riferimento, né risulta un richiamo al contratto eventualmente sottoscritto, la cui esistenza non viene dimostrata;
la fattura del 29.3.2022 è stata contestata in quanto eccessiva;
non possono esserci consumi addebitabili per periodi successivi alla risoluzione del contratto. Conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la propria incompetenza e, in subordine, revochi il decreto ingiuntivo. Si costituisce in giudizio rilevando l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché sostenendo la correttezza del computo degli importi richiesti. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
*** Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. Si rileva in proposito che ha prodotto il contratto per la somministrazione di energia elettrica, Controparte_1 nel quale il legale rappresentante dell'opponente – che lo ha sottoscritto – attesta di avere ricevuto gli allegati. Tra essi vi sono le Condizioni Generali di Contratto – la cui riferibilità al contratto per cui è causa non è specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente - che all'art. 24 prevedono quale foro esclusivo quello di Milano. La pattuizione è espressamente accettata ex artt. 1341, 1342 c.c.. Il credito è inoltre liquido e deve essere versato al domicilio del creditore, con sede a Milano. L'eccezione è pertanto infondata.
*** Nel merito, contesta l'esistenza del contratto, che deve invece ritenersi dimostrata Parte_1 dalle produzioni documentali di (doc. 11), come sopra indicato. Controparte_1 L'opponente contesta inoltre la quantificazione dell'importo oggetto di richiesta monitoria. Si rileva in proposito che:
- con nota del 17.11.2022 (doc. 2 opponente) comunica la risoluzione del Controparte_1 contratto “in costanza di inadempienza” da parte di e richiede l'importo a tale data Parte_1 non versato di € 68.393,00;
- parte opponente allega, in sede di atto introduttivo del giudizio, di avere contestato tale quantificazione come da doc. 3; tale documento reca però la data di redazione dell'11.11.2022 (precedente dunque alla nota di ed è riferito ad una diversa fattura di conguaglio;
Controparte_1 si tratta in ogni caso di una contestazione del tutto generica;
- l'opponente contesta anche la quantificazione di € 100.472,51 di cui alla nota del 3.3.2023 nell'interesse di ritenendola emessa per un periodo successivo alla risoluzione Controparte_1 del contratto di somministrazione;
non viene dunque formalizzata una contestazione in merito a consumi ritenuti eccessivi o insussistenti, quanto al fatto che essa è riferita a un periodo in cui la fornitura non era più in essere;
tuttavia, nella nota del 3.3.2023 non vi sono riferimenti al periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale;
- con mail del 30.3.2022 (doc. 4 opposta) richiede la rateizzazione dell'importo Parte_1 indicato nella fattura 2012060006 (pari a € 106.806,58); la richiesta viene reiterata il 4.8.2022 e il pagina 2 di 3 13.6.2022; non vi sono contestazioni in merito alla quantificazione della somma, né al periodo di riferimento;
- è stata prodotta la certificazione di e-distribuzione s.p.a. in merito ai consumi dell'opponente; nessuna osservazione è stata svolta da quest'ultima in merito alla coincidenza (peraltro documentata a campione dall'opposta) tra i dati in essa riportati e quelli posti alla base della pretesa creditoria di Controparte_1
[...]
- dalle considerazioni che precedono in merito alla pertinenza dei consumi al periodo in cui si è sviluppato il rapporto contrattuale tra le parti, alla corretta quantificazione degli stessi, all'assenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte dell'opponente, deriva il rigetto delle domande di con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto. Parte_1 Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza, dello svolgimento del giudizio nell'ambito dell'ordinaria dialettica processuale e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15306/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 3.10.2023.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese processuali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41383/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MEGNA GIOSUÈ DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 48 89023 LAUREANA DI BORRELLO presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NAPOLI ANNA LISA, elettivamente domiciliata in Piazza Luigi di Savoia 20124 MILANO presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di precisazione delle conclusioni telematicamente depositati in data 3.10.2025 (opponente) e 1.10.2025 (opposto).
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 11.11.2023 propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15306/23 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di in relazione Controparte_1 al mancato pagamento della fornitura di energia elettrica, somministrata da quest'ultima. Eccepisce preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, avendo la propria sede in San Ferdinando, che è anche il luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita;
è quindi competente il Tribunale di Palmi. Il decreto è inoltre nullo perché le sei fatture su cui si fonda il provvedimento opposto non recano il periodo di riferimento, né risulta un richiamo al contratto eventualmente sottoscritto, la cui esistenza non viene dimostrata;
la fattura del 29.3.2022 è stata contestata in quanto eccessiva;
non possono esserci consumi addebitabili per periodi successivi alla risoluzione del contratto. Conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la propria incompetenza e, in subordine, revochi il decreto ingiuntivo. Si costituisce in giudizio rilevando l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché sostenendo la correttezza del computo degli importi richiesti. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
*** Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. Si rileva in proposito che ha prodotto il contratto per la somministrazione di energia elettrica, Controparte_1 nel quale il legale rappresentante dell'opponente – che lo ha sottoscritto – attesta di avere ricevuto gli allegati. Tra essi vi sono le Condizioni Generali di Contratto – la cui riferibilità al contratto per cui è causa non è specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente - che all'art. 24 prevedono quale foro esclusivo quello di Milano. La pattuizione è espressamente accettata ex artt. 1341, 1342 c.c.. Il credito è inoltre liquido e deve essere versato al domicilio del creditore, con sede a Milano. L'eccezione è pertanto infondata.
*** Nel merito, contesta l'esistenza del contratto, che deve invece ritenersi dimostrata Parte_1 dalle produzioni documentali di (doc. 11), come sopra indicato. Controparte_1 L'opponente contesta inoltre la quantificazione dell'importo oggetto di richiesta monitoria. Si rileva in proposito che:
- con nota del 17.11.2022 (doc. 2 opponente) comunica la risoluzione del Controparte_1 contratto “in costanza di inadempienza” da parte di e richiede l'importo a tale data Parte_1 non versato di € 68.393,00;
- parte opponente allega, in sede di atto introduttivo del giudizio, di avere contestato tale quantificazione come da doc. 3; tale documento reca però la data di redazione dell'11.11.2022 (precedente dunque alla nota di ed è riferito ad una diversa fattura di conguaglio;
Controparte_1 si tratta in ogni caso di una contestazione del tutto generica;
- l'opponente contesta anche la quantificazione di € 100.472,51 di cui alla nota del 3.3.2023 nell'interesse di ritenendola emessa per un periodo successivo alla risoluzione Controparte_1 del contratto di somministrazione;
non viene dunque formalizzata una contestazione in merito a consumi ritenuti eccessivi o insussistenti, quanto al fatto che essa è riferita a un periodo in cui la fornitura non era più in essere;
tuttavia, nella nota del 3.3.2023 non vi sono riferimenti al periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale;
- con mail del 30.3.2022 (doc. 4 opposta) richiede la rateizzazione dell'importo Parte_1 indicato nella fattura 2012060006 (pari a € 106.806,58); la richiesta viene reiterata il 4.8.2022 e il pagina 2 di 3 13.6.2022; non vi sono contestazioni in merito alla quantificazione della somma, né al periodo di riferimento;
- è stata prodotta la certificazione di e-distribuzione s.p.a. in merito ai consumi dell'opponente; nessuna osservazione è stata svolta da quest'ultima in merito alla coincidenza (peraltro documentata a campione dall'opposta) tra i dati in essa riportati e quelli posti alla base della pretesa creditoria di Controparte_1
[...]
- dalle considerazioni che precedono in merito alla pertinenza dei consumi al periodo in cui si è sviluppato il rapporto contrattuale tra le parti, alla corretta quantificazione degli stessi, all'assenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte dell'opponente, deriva il rigetto delle domande di con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto. Parte_1 Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza, dello svolgimento del giudizio nell'ambito dell'ordinaria dialettica processuale e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15306/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 3.10.2023.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese processuali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3