Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/07/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05833/2025REG.PROV.COLL.
N. 03971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2024, proposto da UC AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cussiol, Pierantonio Fadel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI RA, VI PP, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 329/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado parte ricorrente ha impugnato gli atti relativi al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana della Provincia di Bolzano, in relazione al suo mancato superamento della prova scritta nella quale ha riportato il punteggio di 49,5/80 a fronte di un punteggio minimo di 56/80.
Con il primo motivo di ricorso l’interessato ha contestato il punteggio attribuito dalla commissione in relazione ai tre indicatori individuati nella griglia di valutazione, evidenziando quanto segue:
- sotto il profilo della capacità di progettazione didattica: contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, l’elaborato contiene l’indicazione dei tempi di svolgimento dell’unità didattica pari a 6,5 ore più il lavoro da casa in Flipped Classroom; le fasi dell’unità sono state pianificate in modo preciso e ipotizzando l’impiego di metodologie e strumenti didattici innovativi, coinvolgenti ed efficaci; la commissione ha attribuito al ricorrente un punteggio incongruo se confrontato con quello delle vincitrici;
- sotto il profilo della padronanza delle conoscenze e delle competenze disciplinari e metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento: il ricorrente ha scelto di programmare un’unità di coding , in considerazione dell’importanza riconosciuta alla programmazione informatica dalla disciplina di settore; il ricorrente ha impiegato metodi e risorse strumentali che denotano competenze metodologiche elevate, approfondite e frutto di costante aggiornamento; il giudizio della commissione è erroneo nella parte in cui ha manifestato perplessità in relazione all’uso di programmi ed applicazioni informatiche che sono fortemente consigliate dal Ministero; la commissione ha commesso un errore di fatto nella parte in cui ha annotato che non si potesse effettuare il caricamento su Classroom dei lavori degli alunni e non si potesse creare una bacheca Padlet con i medesimi lavori; la commissione ha attribuito al ricorrente un punteggio incongruo se confrontato con quello delle vincitrici;
- sotto il profilo della qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica: la commissione ha evidenziato errori di espressione che non erano tali e ha giudicato l’elaborato del ricorrente più severamente rispetto a quello delle vincitrici, nelle quali erano presenti gravi errori grammaticali.
Inoltre, sempre con il primo motivo di ricorso, il candidato ha contestato la correttezza della traccia che, al di là del termine utilizzato, avrebbe richiesto la progettazione di un’unità di apprendimento e non di un’unità didattica.
Con il secondo motivo di ricorso l’interessato ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, eccesso di potere per illogicità e per sviamento; eccesso di potere per disparità di trattamento, evidenziando che: il giudizio della commissione confligge con la competenza del candidato dimostrata nello svolgimento delle supplenze annuali; la commissione ha adottato un parametro di giudizio eccessivamente severo lasciando tre posti vacanti; sussiste disparità di trattamento tra docenti italiani e docenti ladini per i quali è previsto un percorso abilitante senza prova concorsuale e ai quali è poi consentito iscriversi nelle graduatorie dei docenti italiani; sussiste un’ulteriore disparità di trattamento in relazione ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito a livello nazionale con decreto n. 1081 del 6 maggio 2022 per il quale non era prevista una soglia minima di punteggio.
L’interessato ha quindi chiesto al Tribunale di annullare i provvedimenti impugnati e di condannare l’amministrazione a valutare nuovamente l’elaborato e a inserire il candidato nella graduatoria di merito.
Con sentenza n. 329/2023 il TRGA:
- ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della risposta dell’Intendenza scolastica italiana all’istanza di autotutela, in assenza di specifiche censure a sostegno, e la domanda di condanna dell’amministrazione resistente a rivedere la valutazione della prova d’esame del ricorrente, fermo restando l’obbligo per l’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo conformandosi, in sede di riedizione del potere, alla pronuncia giurisdizionale.
- ha ritenuto il primo profilo del primo motivo di ricorso in parte infondato e in parte inammissibile: in particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’omissione dei tempi dell’unità didattica risultasse dal confronto dell’elaborato del ricorrente con quelli delle vincitrici, nei quali è indicata la durata della singola unità di lezione; per il resto il Tribunale ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto diretto a sindacare il giudizio riservato alla commissione di concorso;
- ha ritenuto il secondo profilo del primo motivo di ricorso inammissibile ed infondato: in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di avere impiegato programmi e applicazioni informatiche più o meno apprezzate e raccomandate non esaurisce lo spettro di conoscenze e competenze che, secondo l’indicatore, i candidati devono dimostrare e la cui lacunosità nel caso in esame non è smentita dalle allegazioni del ricorrente, che si limita a proporre un’inammissibile e diversa valutazione del proprio elaborato che sovrappone a quella della commissione; anche i lamentati errori relativi al caricamento dei lavori su Classroom e alla realizzazione della bacheca su Padlet sono formulati in modo generico e sono sforniti di prova;
- ha ritenuto il terzo profilo del primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto diretto ad ottenere un controllo sulle valutazioni riservate alla commissione, e comunque infondato in quanto non idoneo ad inficiare la valutazione globale dell’elaborato in relazione all’esposizione e alla correttezza linguistica e terminologica;
- ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui ha dedotto l’erronea formulazione della traccia di concorso, in considerazione del chiaro ed univoco riferimento, nel testo della traccia, all’unità didattica (e non all’unità di apprendimento) e all’inidoneità del solo riferimento alle “competenze chiave” a qualificare l’unità da progettare come unità di apprendimento;
- ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, evidenziando che il bando di concorso era fondato non solo sulla valutazione dei titoli, ma anche sul superamento delle prove concorsuali e il superamento della prova scritta da parte di pochi candidati nulla prova in ordine all’affermazione che la commissione non abbia saputo modulare il giudizio, essendo peraltro scopo precipuo del concorso quello di selezionare insegnanti all’altezza del compito assegnato.
Avverso la predetta sentenza il candidato ha proposto appello deducendo:
1) errore in giudicando al punto 19 della sentenza di primo grado (con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione). L’appellante contesta la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’azione di condanna dell’amministrazione, rilevando che secondo la più recente giurisprudenza il giudice, quando la valutazione è viziata, può annullarla e sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
2) errore in giudicando al punto 21.1.1. della sentenza con riferimento ai tempi di svolgimento dell’unità didattica. Al riguardo l’appellante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nell’elaborato era chiaramente indicata la durata dell’unità didattica, determinabile, al pari di quella delle candidate vincitrici, anche in minuti, atteso che un’ora è composta convenzionalmente da sessanta minuti.
3) errore in giudicando sulla inammissibilità delle doglianze formulate dal ricorrente in primo grado. Al riguardo parte appellante evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le censure formulate sono ammissibili in quanto dirette ad evidenziare errori di fatto e vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento in cui è incorsa l’amministrazione.
4) errore in giudicando sul punto della sentenza 21.1.1. e 21.1.2 in relazione alla trattazione relativa alla capacità progettuale; mancata valutazione degli elementi prova forniti dal ricorrente; mancato rilievo del diverso trattamento riservato sul punto alle controinteressate. Sul punto l’appellante ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la sua capacità di progettazione non era lacunosa, in considerazione degli elementi indicati nel ricorso introduttivo ed alla luce del confronto con gli elaborati delle candidate vincitrici.
5) errore in giudicando sul punto della sentenza 21.2 e 21.2.1 in merito trattazione relativa alla padronanza delle conoscenze e competenze; mancata valutazione elementi prova forniti dal ricorrente; mancato rilievo del diverso trattamento riservato sul punto alle controinteressate. Al riguardo l’appellante rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la linea ondulata rossa è segno di errore e, nel caso in esame, tale correzione è ingiustificata atteso che la piattaforma Mentimer, oltre ad essere stata denominata correttamente, era stata impiegata in modo appropriato ai fini dello brainstorming , scopo perseguito dalle candidate vincitrici con applicazioni equivalenti, e non andava inserita tra i prerequisiti in considerazione del suo facile utilizzo. Inoltre l’appellante ha rilevato gli errori compiuti dalla commissione nell’affermare che non è possibile creare una bacheca Padlet dei lavori degli studenti e caricare tali lavori su Classroom.
6) errore in giudicando sul punto della sentenza 21.3 e 21.3.1 in relazione alla trattazione relativa alla qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica; mancata valutazione degli elementi prova forniti dal ricorrente; mancato rilievo del diverso trattamento riservato sul punto alle controinteressate. Al riguardo l’appellante ha ribadito che alcune espressioni contenute nel proprio elaborato, ritenute erronee dalla commissione, tali in realtà non sono, in quanto di uso universale o addirittura indicate nella traccia; inoltre la commissione ha omesso di correggere espressioni grammaticali scorrette contenute negli elaborati delle concorrenti vincitrici, circostanza che rende il giudizio della commissione irragionevole ed ingiustamente differenziato.
7) errore in giudicando sul punto della sentenza 21.4 -21.4.1. e 21.4.2 in relazione alla trattazione richiesta di ud o di uda; mancata valutazione degli elementi prova forniti dal ricorrente; mancato rilievo del diverso trattamento riservato sul punto alla controinteressata RA. Sul punto l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la contraddittorietà della traccia che, per un verso, chiedeva di progettare un’unità didattica e, per altro verso, chiedeva di trattare aspetti propri dell’unità di apprendimento. Inoltre l’appellante evidenzia che anche la candidata RA ha dubitato che la traccia richiedesse la progettazione di un’unità di apprendimento piuttosto che di un’unità didattica e ciò nonostante alla stessa è stato attribuito un punteggio sensibilmente più alto.
8) errore in giudicando sul punto della sentenza 22 e 22.1 in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo; omessa pronuncia con riferimento ai profili 3) 4) e 5) dello stesso. Al riguardo l’appellante, contestando sul punto la sentenza di primo grado, ha ribadito che la commissione non ha saputo modulare il giudizio, atteso che ha lasciato scoperti tre posti in un concorso diretto a stabilizzare i precari, determinando posti vacanti che vengono coperti da docenti di madrelingua diversa da quella italiana. Inoltre l’appellante deduce la mancata pronuncia del Tribunale in relazione: all’eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che solo per docenti di madrelingua tedesca e ladina e non per quelli di madrelingua italiana sono previsti percorsi abilitanti all’esito dei quali viene rilasciato un titolo valido su tutto il territorio nazionale, senza alcuna prova selettiva; alla violazione dell’art. 59, comma 9 bis , d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021 e del decreto MIUR n. 108/2022, che non prevedono il raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento del concorso straordinario; disparità di trattamento rispetto ai docenti di altra provincia abilitati in altra regione che possono inserirsi nelle graduatorie della Provincia di Bolzano.
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, chiedendo di respingere l’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le controinteressate, vincitrici del concorso, alle quali è stato notificato regolarmente l’atto di appello, non si sono costituite in giudizio.
All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. I primi sette motivi di appello, strettamente connessi in quanto inerenti la correttezza del giudizio della commissione censurata con il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, possono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo il collegio ritiene utile richiamare preliminarmente i principi in materia di sindacato giurisprudenziale sulle prove concorsuali affermati dalla Corte di cassazione in sede di sindacato sull’eccesso di potere giurisdizionale.
In particolare le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19253 del 12 luglio 2024 (in motivazione), hanno così ribadito: “ In tema di concorsi pubblici, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065).
Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev’essere conclusivamente giustificata mediante l’assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso.
Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; 13/04/2023, n. 3733; Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262) ”.
Secondo la pronuncia in esame, al di fuori dei vizi appena enunciati “ l'interpretazione della traccia e la valutazione degli elaborati dei candidati spettano in via esclusiva alla commissione esaminatrice, alla quale è affidato il compito d'individuare gli argomenti generali e specifici di cui è necessaria o opportuna la trattazione e quello di verificare la completezza e il grado di approfondimento con cui sono stati affrontati, in modo tale da saggiare il livello di preparazione attitudinale e culturale di ciascun candidato e da porlo a confronto con quello degli altri. Non può ritenersi pertanto corretto l'operato del Giudice amministrativo, il quale, sostituendosi alla Commissione esaminatrice, ha per un verso individuato esso stesso gli argomenti da trattare, affermando che la traccia estratta in diritto civile non richiedeva brevi cenni sui modelli familiari ed una trattazione degli effetti della autonomia negoziale sulla crisi familiare, e per altro verso proceduto direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato, osservando che le altre parti trattate erano immeritevoli del giudizio d'inidoneità, e concludendo pertanto per la "non grave insufficienza" dell'elaborato, e per l'eccessiva severità dell’apprezzamento espresso dalla Commissione ”.
2.2. Alla luce dei principi sopra enunciati, il primo motivo di appello è infondato.
Ed infatti, come chiaramente evincibile da quanto esposto, il giudice amministrativo deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità, verificando se il giudizio della commissione sia affetto da evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
Pertanto il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda con cui l’interessato ha chiesto di condannare l’amministrazione all’attribuzione di un punteggio minimo sufficiente per il superamento della prova scritta.
2.3. Il Collegio ritiene infondati il terzo, il quarto, il quinto in parte, il sesto ed il settimo motivo di appello.
Con tali motivi l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure relative alla correttezza del giudizio compiuto dalla commissione in relazione ai criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, contestando anche la correttezza della traccia e il giudizio comparativo con le candidate vincitrici.
Tuttavia come desumibile dai principi sopra richiamati, il giudice amministrativo a fronte della chiara predeterminazione dei criteri di valutazione (v. approfondita griglia impiegata dalla commissione per l’attribuzione del punteggio) e dell’attribuzione del relativo punteggio numerico non può sostituire la propria valutazione sulla completezza ed esaustività dell’elaborato e sull’adeguatezza e sufficienza delle competenze e conoscenze dimostrate dal candidato nello svolgimento della traccia assegnata.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale: l’utilizzo di metodi di insegnamento raccomandati e/o all’avanguardia non implica di per sé l’erroneità del giudizio della commissione, atteso che la lacunosità della trattazione può riguardare profili diversi da quelli trattati e che comunque la commissione, nell’attribuire il punteggio di poco inferiore alla sufficienza, ha dato atto che la trattazione presentava comunque elementi positivi; le mere sottolineature apposte dalla commissione, salvo quanto si dirà al seguente punto 2.4., non consentono di ritenere manifestamente erroneo o irragionevole il giudizio della commissione né la valutazione complessiva del candidato alla luce dei criteri predeterminati per l’attribuzione del punteggio numerico; il raffronto con le altre candidate non risulta significativo atteso che riguarda solo alcuni profili enucleati dal ricorrente, senza tenere in considerazione l’eventuale maggiore pregio degli elaborati delle concorrenti in relazione ad altri profili sia contenutistici che linguistici (ad esempio, l’eventuale presenza di refusi negli elaborati delle candidate vincitrici, così come in quello di parte appellante, non esclude che dal punto di vista gli elaborati delle candidate siano formulati con frasi più complesse e strutturate e/o in modo può armonico, circostanza idonea di per sé a giustificare l’attribuzione di un punteggio maggiore).
Parimenti, con riguardo alla correttezza della traccia, oltre a doversi richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in ordine ad una riserva della commissione nell’interpretazione della traccia di esame, va comunque rilevato che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la traccia in esame faceva riferimento univocamente all’ “unità didattica” e che il riferimento ivi contenuto alle competenze non risulta da solo idoneo a qualificare diversamente l’unità da progettare.
Inammissibili oltre che infondate sono anche le contestazioni relative al diverso trattamento tra l’appellante e la candidata RA, nel cui elaborato la commissione, al pari di quanto avvenuto nell’elaborato dell’appellante, ha mostrato dubbi in ordine alla riconducibilità della progettazione ad un’unità didattica o ad un’unità di apprendimento, pur attribuendo poi alla candidata vincitrice un punteggio più alto. Ed infatti come è evidente dalla lettura degli elaborati, l’odierno appellante in alcuni passaggi dell’elaborato ha espressamente utilizzato l’espressione “unità di apprendimento”, mentre nell’elaborato della RA la commissione ha semplicemente rilevato che l’espressione “percorso” non si addice specificamente all’unità didattica. Da ciò risulta evidente la diversità e il conseguente diverso peso dell’errore nella valutazione complessiva dell’elaborato.
2.4. Il Collegio ritiene invece fondati il secondo motivo di appello, con cui parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso concernente l’erroneità del giudizio relativo alla mancata indicazione dei tempi dell’unità didattica, e il quinto motivo di appello, nella parte in cui ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto generici per difetto di allegazione e prova i due lamentati errori relativi al caricamento dei lavori degli alunni su Classroom ed alla realizzazione della bacheca su Padlet.
2.4.1. Con riferimento al secondo motivo di appello, va rilevato che nel giudizio complessivo del candidato UC AR redatto in calce alla griglia di valutazione degli elaborati concorsuali si legge testualmente che “manca del tutto il riferimento ai tempi di svolgimento dell’unità didattica”.
Tale affermazione, contenuta nel giudizio finale, secondo il collegio è manifestamente erronea e pertanto censurabile nell’esercizio del generale sindacato di legittimità sulle prove concorsuali.
Ed infatti nelle premesse dell’elaborato è testualmente indicato che il candidato avrebbe sviluppato un’unità didattica “in una classe prima nel secondo quadrimestre per un totale di 6,5 ore di lezione in classe più il lavoro a casa” in Flipped Classroom. Inoltre, nel trattare le singole fasi dell’unità didattica, il candidato ha indicato il tempo di svolgimento di ogni fase.
A fronte di queste indicazioni, non è effettivamente comprensibile e, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della commissione, risulta erronea l’espressa affermazione, contenuta nel giudizio finale, in ordine alla totale assenza di indicazione dei tempi di svolgimento dell’unità didattica.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ad una diversa affermazione non può condurre il raffronto tra l’elaborato dell’appellante e gli elaborati delle candidate vincitrici che hanno rispettivamente indicato il tempo dell’unità in 100 minuti (candidata Cappello) ed in sei unità della durata di 45 minuti ciascuna (per complessivi 270 minuti; candidata RA). Infatti, anche dall’elaborato dell’odierno ricorrente è desumibile la complessiva durata dell’unità didattica (pari a 390 minuti), tenuto conto che, in mancanza di una diversa indicazione, l’ora di lezione deve intendersi generalmente e convenzionalmente composta da 60 minuti. Ciò è peraltro desumibile anche dalla disciplina di settore e, in particolare, dall’art. 4 d.P.R. n. 275/1999, citato dall’appellante, che demanda all’autonomia scolastica l’eventuale definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione, che resta quindi la regola in assenza dell’esercizio della predetta autonomia.
Spetterà pertanto alla commissione, in sede di riesercizio del potere, procedere alla nuova correzione dell’elaborato, considerando l’indicazione, ad opera del candidato, dei tempi dell’unità didattica, come sopra riportati.
2.4.2. Con riferimento al quinto motivo di appello il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha dedotto in modo specifico la possibilità di realizzare le due operazioni indicate nell’elaborato (realizzare su Padlet una bacheca di tutti i lavori e salvare e caricare i lavori su Classroom) e ha prodotto documentazione a sostegno (v. in particolare doc. n. 24 e 25 allegati al ricorso di primo grado e riprodotti nel presente giudizio di appello).
La Provincia Autonoma di Bolzano nelle proprie memorie difensive, per giustificare il giudizio di impossibilità espresso dalla commissione, ha evidenziato che:
- “i “lavori” creati in Scratch (denominazione peraltro non riportata correttamente dal ricorrente nel suo elaborato, che pare scrivere sempre SCRACH) hanno un formato che non consente la loro visualizzazione in Padlet. Infatti, si possono inserire dei link ma non dei file direttamente visibili. Nella bacheca di Padlet si potranno visualizzare solo link o files in formato non visibile (.sb3) se non attraverso la loro “apertura” in Scratch”.
- “con riferimento all’impiego di Classroom nella fase 3 il candidato scrive nell’elaborato: “Tutti i lavori dovranno poi essere salvati e caricati su Classroom” . La Commissione riteneva che il caricamento su Classroom dei prodotti degli alunni (necessariamente dei files), “non si possa fare”, poiché i files in Scratch non sono leggibili in Classroom. Per caricarli in Classroom questi files dovrebbero essere prima scaricati esternamente. Se, invece, si fosse inteso parlare di link , gli stessi avrebbero dovuto essere inviati o condivisi in qualche modo, ma non “caricati” su Classroom. Ma si suppone che il ricorrente intendeva parlare di files, facendo riferimento a “Tutti i lavori…” cioè, per intendersi, i file contenenti i lavori”.
Tuttavia il Collegio rileva che:
- quanto all’utilizzo dell’applicazione Padlet, il candidato nel suo elaborato si è limitato ad affermare in modo generico che l’insegnante avrebbe realizzato su una bacheca di tutti i lavori, visibile dagli alunni e dai genitori, senza specificare se tale realizzazione avvenisse mediante inserimento del link o caricamento dei files contenente i lavori;
- anche per quanto riguarda il caricamento dei lavori su Classroom, la stessa amministrazione riconosce che tale operazione è possibile, ancorché debba essere preceduta da un ulteriore passaggio (scaricamento esterno del file ); pertanto la commissione, più che rilevare l’impossibilità di tale operazione, avrebbe al più potuto rilevare una generica o parziale descrizione dei relativi passaggi.
In altri termini, in entrambi i casi la stessa amministrazione ha ammesso che il risultato finale voluto dal candidato ai fini della progettazione (rendere visibile su Padlet i lavori e caricare i lavori su Classroom) è possibile e pertanto l’affermazione “non si può fare” risulta irragionevole, potendo essere al più rilevata una genericità dell’elaborato nella descrizione dei passaggi necessari per giungere al risultato proposto, il cui eventuale diverso peso rispetto al giudizio finale non potrà che essere valutato dalla commissione in sede di ricorrezione dell’elaborato.
3. L’ottavo motivo di appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che:
- correttamente il Tribunale ha rilevato che non vi è alcuna contraddittorietà rispetto al giudizio espresso sull’attività svolta dal ricorrente nel corso degli incarichi annuali, atteso che in sede concorsuale l’idoneità del candidato deve essere valutata in relazione alla capacità manifestata nello svolgimento delle prove;
- sempre correttamente il Tribunale ha ritenuto che l’illegittimità dell’operato della commissione non può desumersi dall’elevata percentuale di posti rimasti scoperti, atteso che compito della commissione è quello di ritenere idonei solo soggetti dotati delle specifiche conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento dell’attività;
- l’eventuale disparità di trattamento derivante dall’impossibilità di accedere ai percorsi abilitativi previsti dalle intendenze scolastiche tedesca e ladina non può essere dedotta in sede di impugnazione della presente procedura concorsuale, ma semmai impugnando gli atti che precludono il predetto accesso;
- la disparità di trattamento in relazione alle diverse regole asseritamente applicabili al concorso straordinario nazionale e in ordine alla possibilità per soggetti che hanno ottenuto altrimenti l’abilitazione, anche senza superamento di un concorso o superando un concorso senza punteggio minimo, sono assolutamente generiche e del tutto sfornite di specifica allegazione e prova in ordine all’identità della situazione oggettiva e soggettiva necessaria per configurare la lamentata disparità di trattamento;
- in ogni caso, va rilevato che il presente concorso è stato bandito non in attuazione della disciplina nazionale, ma in applicazione della legge provinciale rispetto alla quale non è stato dedotto specificamente alcun contrasto da parte del bando.
4. In conclusione, l’appello va parzialmente accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, gli atti impugnati vanno annullati nei limiti indicati in motivazione.
Resta salvo il potere dell’amministrazione la quale, in sede di ricorrezione dell’elaborato, dovrà tenere conto di quanto espresso nella presente motivazione in ordine alla indicazione nell’elaborato del candidato dei tempi dell’unità didattica ed alle operazioni di creazione della bacheca su Padlet e del caricamento dei lavori su Classroom, verificando se – fermi i restanti punteggi, che non potranno dunque essere rivisti in pejus- ciò possa consentire o meno al candidato di raggiungere la sufficienza.
5. In applicazione della regola della soccombenza la Provincia Autonoma va condannata al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, fatto salvo il riesercizio del potere.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 e del 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO