Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2024 |
Commentari • 301
- 1. Carlo RapicavoliWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 2. Diffida amministrativa e semplificazione controlli ispettivi: indicazioni INLValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 1 agosto 2024
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1357 del 31 luglio 2024, ha fornito le prime indicazioni operative al personale ispettivo sul D. Lgs. 103/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, recante la semplificazione dei controlli ispettivi sulle imprese e l'introduzione della diffida amministrativa. Il Decreto, in particolare, ha introdotto diverse disposizioni destinate ad incidere sulle attività dell'Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto trova applicazione ai controlli amministrativi …
Leggi di più… - 3. Cassazione civile n. 7445/1997https://www.brocardi.it/
- 4. Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in tema di controllo notarile e competenza degli Uffici di Registro su costituzione società starthttps://www.iusinitinere.it/
a cura della Dott.ssa Linda Lorenzon Il caso La pronuncia concerne l'accoglimento del ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato – CNN, già ricorrente originario, che aveva solo parzialmente accolto i motivi di doglianza del CNN in tema di costituzione di start-up innovative. Nel ricorso originario, il CNN sosteneva che la disciplina dettata per la costituzione di s.r.l. start-up innovative, così come attuata dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e da successivi decreti direttoriali, e che, in particolare, prevede che l'atto costitutivo e lo statuto di s.r.l. start-up innovative possano essere redatti …
Leggi di più… - 5. LA TUTELA DEL CONSUMATORE - Prodotti confezionati: se c'è taglio della quantità va informato il clienteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 12 febbraio 2025
Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SI - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI; Civile Sent. Sez. U Num. 25207 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 10/11/2020 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19161Provvedimento: 19 16 11 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Giovanni CANZIO - Primo Presidente Ettore BUCCIANTE - Presidente Sez. R.G. 26004/2013 Cron. 19161 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Rep. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 24.5.2016 Pietro CURZIO - Consigliere C I.Annamaria AMBROSIO - Consigliere Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere - Consigliere Rel. Stefano PETITTI Raffaele FRASCA - Consigliere procacciamento di affari - iscrizione del procacciatore nel ruolo ha pronunciato la seguente dei mediatori - contrasto SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 26004 del 2013 proposto da: TT …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 39 del 1989·
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 415Provvedimento: Sentenza n. 415/2024 Depositato il 29/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: IA FE, Presidente BUSATO ARIANNA, Relatore STAGNO MICHELE, Giudice in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 19/2024 depositato il 15/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Verona Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 18/03/2025, n. 2207Provvedimento: Sentenza n. 2207/2025 Depositato il 18/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: PA AT, Giudice monocratico in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1216/2024 depositato il 18/02/2024 proposto da Ricorrente_1 Patti - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Camera Di Commercio Catania elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad …Leggi di più...
- Legge di Bilancio 2023·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Natura e sede). 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all' articolo 118 della Costituzione , funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
(( 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate. )) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessita' di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.
5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente.
Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.
5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)) . - Art. 2. (Compiti e funzioni). 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge ((. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento)) ;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all' articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107 , sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile , con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, a societa', dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e' formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell' articolo 2601 del codice civile .
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.