Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2024 |
Commentari • 267
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18. In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione …
Leggi di più… - 2. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVIDhttps://www.osservatoriosullefonti.it/
- 3. Tutela del consumatore e pubblicità ingannevole: pubblicato il Regolamento sulle procedure istruttorieMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 11 dicembre 2024
È stato pubblicato il Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa. Le disposizioni si applicano ai procedimenti dell'Autorità in materia di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di clausole vessatorie, di violazioni dei diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati. L'intervento dell'Autorità può essere richiesto attraverso istanza in formato elettronico (webform o PEC) nei casi in cui si ritenga sussistente una delle violazioni sopra citate. Le …
Leggi di più… - 4. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 5. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivitahttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2021, n. 4845Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13120-2018 proposto da: AR HE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA BRACONARO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 4845 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 23/02/2021 ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA OZ DI GOTTO, depositata il 30/01/2018. Udita la relazione della …Leggi di più...
- successione dell'agenzia delle entrate·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SI - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI; Civile Sent. Sez. U Num. 25207 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 10/11/2020 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
- stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19161Provvedimento: 19 16 11 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Giovanni CANZIO - Primo Presidente Ettore BUCCIANTE - Presidente Sez. R.G. 26004/2013 Cron. 19161 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Rep. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 24.5.2016 Pietro CURZIO - Consigliere C I.Annamaria AMBROSIO - Consigliere Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere - Consigliere Rel. Stefano PETITTI Raffaele FRASCA - Consigliere procacciamento di affari - iscrizione del procacciatore nel ruolo ha pronunciato la seguente dei mediatori - contrasto SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 26004 del 2013 proposto da: TT …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/12/2024, n. 19290Provvedimento: Sentenza n. 19290/2024 Depositato il 27/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/12/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica: ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 14134/2024 depositato il 20/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 18/12/2024, n. 567Provvedimento: Sehte r67/2024 Depositato il 18/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 31/10/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica: GIALLORETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 31/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 153/2024 depositato il 17/03/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore _1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia Entrate - Riscossione - Chieti - Via SE Grezar N. 14 00142 Roma RM Difeso da Difensore 2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2. …Leggi di più...
- art. 2953 c.c.·
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- art. 2948 c.c.·
- notifica cartella di pagamento
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Natura e sede). 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all' articolo 118 della Costituzione , funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
(( 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate. )) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessita' di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.
5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente.
Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.
5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)) . - Art. 2. (Compiti e funzioni). 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge ((. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento)) ;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all' articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107 , sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile , con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, a societa', dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219 .
7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e' formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell' articolo 2601 del codice civile .
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.