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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC IS Presidente dott. EN FR DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2763/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Bernadette Cacciapaglia Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alfonso Lamberti Controparte_1
APPELLATA
NONCHÈ
con l'avv. Alessia Faddili CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9622/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 4 giugno
2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 Parte_1
2024 9066752677 000 con la quale l' le ha intimato il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 181.487,57 in forza di tre avvisi di addebito emessi per debiti maturati nei confronti dell' così meglio indicati: CP_2
Pag. 1 di 6 1. n. 397 2021 0002124003 000, in ipotesi notificato il 18 ottobre 2021, a titolo di contributi per il 2019 dell'importo di € 29.336,01
2. n. 397 2021 0015055245 000, in ipotesi notificato il 10 dicembre 2021, a titolo di contributi per il 2019 dell'importo di € 2.040,64
3. n. 397 2022 0002560472 000, in ipotesi notificato il 24 maggio 2022, a titolo di contributi per il 2020, per il 2021 e per il 2022 dell'importo di € 150.110,92 evidenziando innanzitutto la pendenza di separato giudizio riguardo a questi ultimi ed eccependo la decadenza dell'istituto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 in ordine ai contributi pretesi, così richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' osservando Controparte_1 che l'impugnativa degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta era stato deciso con sentenza n. 7109/2024 dello stesso Tribunale di Roma, depositata il
18 giugno 2024, che l'aveva dichiarata inammissibile;
evidenziava quindi che nessuna censura riguardo alla notifica degli atti presupposti era stata formulata, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza si presentava inammissibile per violazione del termine previsto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/1999.
Sulla base di tanto, previa eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine al merito delle pretese, concludeva richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva anche l' deducendo la correttezza della notifica degli avvisi di CP_2
addebito in questione, suffragata dalla documentazione prodotta e associandosi alle considerazioni dell'agente della riscossione in ordine alla loro irretrattabilità e all'infondatezza dell'eccezione di decadenza, così concludendo parimenti per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9622/2024, depositata il 1° ottobre 2024, che, rilevato che nessuna doglianza era stata formulata in riferimento alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito e che l'unica censura articolata era costituita dall'eccezione di decadenza, respingeva il ricorso siccome quest'ultima non era esaminabile perché da proporsi in sede di impugnativa degli avvisi citati, anche condannando la società al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno degli enti resistenti.
Pag. 2 di 6 Con atto depositato il 7 ottobre 2024 interponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza affidandosi ai seguenti motivi.
Con la prima doglianza censurava la “telegrafica” motivazione del provvedimento non emergendo da quali elementi il primo giudice avesse tratto la convinzione della correttezza della notificazione degli avvisi di addebito, ciò che avrebbe integrato una causa di nullità per via della mera apparenza delle ragioni della decisione. Sosteneva che il Tribunale aveva dunque “assolutamente omesso di valutare la scorretta e irregolare notifica degli avvisi di addebito”, ciò che avrebbe oltretutto dovuto rilevare di ufficio trattandosi di nullità, in disparte la considerazione che la rituale notifica a mezzo PEC avrebbe dovuto essere dimostrata tramite la produzione del file nativo e non già in formato
.pdf come inammissibilmente fatto dall' che aveva altresì inviato gli atti in esame CP_2
da un indirizzo non incluso nei pubblici registri.
Con un secondo motivo deduceva che l'opposizione spiegata avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non già opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che si era contestata “la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito…e, comunque, per eccepire un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo”, con la conseguenza che nessuna preclusione alla proposizione dell'eccezione di decadenza era configurabile, come confermato da giurisprudenza richiamata.
Con un terzo motivo ribadiva la decadenza nella quale era incorso l' non avendo CP_2 provveduto a rendere esecutiva l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento e ciò anche applicando la normativa emanata a seguito della pandemia da Covid-19.
Concludeva richiedendo di “- dichiarare il vizio di motivazione della appellata sentenza, riformandola per tutti i motivi indicati, integralmente o per quanto di ragione e di giustizia. In particolare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto di alla riscossione delle imposte;
b) condannare le controparti al pagamento CP_2 dell'onorario del sottoscritto procuratore, per il doppio grado di giudizio”.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_3
eccependo la novità delle doglianze riguardanti la notifica degli avvisi di
[...] addebito e deducendo l'infondatezza del gravame, richiedendone il rigetto con vittoria di spese e loro distrazione.
Pag. 3 di 6 Si costituiva anche l' eccependo a sua volta la novità delle censure concernenti le CP_2 notifiche e ugualmente concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21 maggio 2025, atteso che nessuna delle parti era comparsa, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'odierna udienza, ove nessuno è nuovamente comparso;
quindi, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini,
Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Pag. 4 di 6 Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c.,
l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
Le spese processuali possono essere compensate avendo tutte le parti dimostrato, stante la mancata comparizione per due udienze consecutive, il loro disinteresse per le vicende del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 7 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9622/2024, così provvede:
Pag. 5 di 6 - dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN FR DO VI NC IS
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC IS Presidente dott. EN FR DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2763/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Bernadette Cacciapaglia Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alfonso Lamberti Controparte_1
APPELLATA
NONCHÈ
con l'avv. Alessia Faddili CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9622/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 4 giugno
2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 Parte_1
2024 9066752677 000 con la quale l' le ha intimato il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 181.487,57 in forza di tre avvisi di addebito emessi per debiti maturati nei confronti dell' così meglio indicati: CP_2
Pag. 1 di 6 1. n. 397 2021 0002124003 000, in ipotesi notificato il 18 ottobre 2021, a titolo di contributi per il 2019 dell'importo di € 29.336,01
2. n. 397 2021 0015055245 000, in ipotesi notificato il 10 dicembre 2021, a titolo di contributi per il 2019 dell'importo di € 2.040,64
3. n. 397 2022 0002560472 000, in ipotesi notificato il 24 maggio 2022, a titolo di contributi per il 2020, per il 2021 e per il 2022 dell'importo di € 150.110,92 evidenziando innanzitutto la pendenza di separato giudizio riguardo a questi ultimi ed eccependo la decadenza dell'istituto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 in ordine ai contributi pretesi, così richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' osservando Controparte_1 che l'impugnativa degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta era stato deciso con sentenza n. 7109/2024 dello stesso Tribunale di Roma, depositata il
18 giugno 2024, che l'aveva dichiarata inammissibile;
evidenziava quindi che nessuna censura riguardo alla notifica degli atti presupposti era stata formulata, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza si presentava inammissibile per violazione del termine previsto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/1999.
Sulla base di tanto, previa eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine al merito delle pretese, concludeva richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva anche l' deducendo la correttezza della notifica degli avvisi di CP_2
addebito in questione, suffragata dalla documentazione prodotta e associandosi alle considerazioni dell'agente della riscossione in ordine alla loro irretrattabilità e all'infondatezza dell'eccezione di decadenza, così concludendo parimenti per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9622/2024, depositata il 1° ottobre 2024, che, rilevato che nessuna doglianza era stata formulata in riferimento alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito e che l'unica censura articolata era costituita dall'eccezione di decadenza, respingeva il ricorso siccome quest'ultima non era esaminabile perché da proporsi in sede di impugnativa degli avvisi citati, anche condannando la società al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno degli enti resistenti.
Pag. 2 di 6 Con atto depositato il 7 ottobre 2024 interponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza affidandosi ai seguenti motivi.
Con la prima doglianza censurava la “telegrafica” motivazione del provvedimento non emergendo da quali elementi il primo giudice avesse tratto la convinzione della correttezza della notificazione degli avvisi di addebito, ciò che avrebbe integrato una causa di nullità per via della mera apparenza delle ragioni della decisione. Sosteneva che il Tribunale aveva dunque “assolutamente omesso di valutare la scorretta e irregolare notifica degli avvisi di addebito”, ciò che avrebbe oltretutto dovuto rilevare di ufficio trattandosi di nullità, in disparte la considerazione che la rituale notifica a mezzo PEC avrebbe dovuto essere dimostrata tramite la produzione del file nativo e non già in formato
.pdf come inammissibilmente fatto dall' che aveva altresì inviato gli atti in esame CP_2
da un indirizzo non incluso nei pubblici registri.
Con un secondo motivo deduceva che l'opposizione spiegata avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non già opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che si era contestata “la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito…e, comunque, per eccepire un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo”, con la conseguenza che nessuna preclusione alla proposizione dell'eccezione di decadenza era configurabile, come confermato da giurisprudenza richiamata.
Con un terzo motivo ribadiva la decadenza nella quale era incorso l' non avendo CP_2 provveduto a rendere esecutiva l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento e ciò anche applicando la normativa emanata a seguito della pandemia da Covid-19.
Concludeva richiedendo di “- dichiarare il vizio di motivazione della appellata sentenza, riformandola per tutti i motivi indicati, integralmente o per quanto di ragione e di giustizia. In particolare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto di alla riscossione delle imposte;
b) condannare le controparti al pagamento CP_2 dell'onorario del sottoscritto procuratore, per il doppio grado di giudizio”.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_3
eccependo la novità delle doglianze riguardanti la notifica degli avvisi di
[...] addebito e deducendo l'infondatezza del gravame, richiedendone il rigetto con vittoria di spese e loro distrazione.
Pag. 3 di 6 Si costituiva anche l' eccependo a sua volta la novità delle censure concernenti le CP_2 notifiche e ugualmente concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21 maggio 2025, atteso che nessuna delle parti era comparsa, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'odierna udienza, ove nessuno è nuovamente comparso;
quindi, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini,
Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Pag. 4 di 6 Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c.,
l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
Le spese processuali possono essere compensate avendo tutte le parti dimostrato, stante la mancata comparizione per due udienze consecutive, il loro disinteresse per le vicende del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 7 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9622/2024, così provvede:
Pag. 5 di 6 - dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN FR DO VI NC IS
Pag. 6 di 6