Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3351/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Parte_1
Casaburo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA), P.zza Santorelli n. 7;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rossella Quarta, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE CONCLUSIONI
PER L' : accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni CP_1 indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.06.2021, la ricorrente in epigrafe riferiva che, in data
31.03.2021, l' gli aveva comunicato che per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2021 aveva CP_1 ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07437560 per un importo di €
1.380,58 per il seguente motivo: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito, in ragione della percezione in buona fede delle somme chieste in restituzione, richiamando l'art. 52 L. n. 88/1989 e l'art. 13 L. n. 412/1991, nonché quell'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale ritenuto ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo dell'accipiens.
Eccepiva, inoltre, la genericità della motivazione, nonché la prescrizione quinquennale del credito restitutorio.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che “
1. L'indebito in CP_1 oggetto è stato causato da una ricostituzione eseguita a seguito di segnalazione centralizzata, in liste da verificare, con l'errore sullo stato civile del titolare;
il ricorrente, infatti, è risultato coniugato fin dalla decorrenza della pensione.
2. Il cumulo dei redditi del coniuge ha determinato una variazione in diminuzione dell'importo della pensione. La sanatoria invocata non opera per le pensioni INCIV per le quali, rientrando nel novero di prestazioni assistenziali, la norma di riferimento è l'art. 2033 c.c. e, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito.
3. Il ricalcolo rientra nelle normali elaborazioni reddituali con le quali vengono rilevati i dati reddituali naturalmente a consuntivo (anche perché le dichiarazioni dei redditi vengono presentate l'anno successivo da parte del contribuente)”; concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, nella nota dell' del 17.05.2021 si legge “È stata corrisposta una CP_1 prestazione di invalidità civile non spettante”.
Risultano, dunque, del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il destinatario di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
È evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'Istituto, di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero dell' non determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia) del provvedimento di CP_1 recupero, posto che in materia previdenziale non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all' l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di CP_1 ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
L' ha dedotto che l'indebito oggetto di causa è scaturito “da una ricostituzione eseguita a CP_1 seguito di segnalazione centralizzata, in liste da verificare, con l'errore sullo stato civile del titolare;
il ricorrente, infatti, è risultato coniugato fin dalla decorrenza della pensione. … Il cumulo dei redditi del coniuge ha determinato una variazione in diminuzione dell'importo della pensione.”.
Sul punto non vi sono contestazioni.
3. Venendo al merito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione, essendo del tutto improprio il richiamo all'art. 8 D.P.R. n. 818/1957 che fa riferimento all'ipotesi di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro alle gestioni . CP_1
Nella fattispecie, si discorre della restituzione di prestazioni assistenziali indebitamente percepite e, quindi, di un indebito oggettivo, assoggettato all'ordinario termine decennale di prescrizione. Trattandosi di prestazioni percepite nel periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2021, è evidente che la comunicazione del maggio 2021 oggi contestata ha validamente interrotto la prescrizione, salvo che per le somme asseritamente indebite percepite dal 01.01.2011 al 30.04.2011, che devono ritenersi prescritte.
4. Quanto all'invocata sanatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e all'art. 13 L. n.
412/1991, se ne deve ribadire l'inapplicabilità alla fattispecie.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni, e non già qualsiasi prestazione previdenziale (ex multis Cass. 7 marzo 2003 n. 3488).
Nel caso di specie si controverte, pacificamente, di un indebito assistenziale sottratto alla speciale disciplina su indicata (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
5. A questo punto, deve richiamarsi l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (…)
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
6. Venendo al caso di specie, si osserva che l' si è limitato a dedurre genericamente che CP_1
“da una ricostituzione eseguita a seguito di segnalazione centralizzata … [è emerso] l'errore sullo stato civile del titolare;
il ricorrente, infatti, è risultato coniugato fin dalla decorrenza della pensione. … Il cumulo dei redditi del coniuge ha determinato una variazione in diminuzione dell'importo della pensione.”, senza tuttavia allegare e dimostrare il reddito del coniuge e, soprattutto, senza chiarire se l'errore sullo stato civile del ricorrente fosse stato o meno indotto dallo stesso, per non avere dichiarato all'Istituto il proprio stato civile.
In assenza di dimostrazione del dolo dell'accipiens, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, deve concludersi per l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del
17.05.2021, con conseguente l'illegittimità della trattenuta effettuata sulla prestazione in titolarità del ricorrente, con assorbimento di ogni altra questione prospettata;
per l'effetto, corre l'obbligo dell'Istituto di restituire quanto trattenuto a tale titolo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 1.380,58 di cui alla comunicazione del 17.05.2021, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme CP_1 trattenute sulla prestazione cat. INVCIV n. 07437560 in godimento del ricorrente per i titoli di cui è causa;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 886,00, CP_1 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. Così deciso in Nola, lì 08/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno