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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 676/2022 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Francesconi del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato in
Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro - tempore, Dott.ssa , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avvocato Roberto Sabbatini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato in
Chiaravalle (AN), Via Cavour n. 16, presso lo studio del medesimo APPELLATO
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 02/05/2022 (rg 1941/2019).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 733/2022, pubblicata il 07/06/2022 (rg 7062/2019), il Tribunale di Ancona rigettava la domanda risarcitoria proposta da avverso Parte_1
il , condannandolo alle spese di lite, con la quale il primo chiedeva Controparte_1
la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento degli ingenti danni riportati dal proprio veicolo nel sinistro stradale occorso il 17/03/2018, alle 18.53 circa, quando, mentre era alla guida della Mercedes Classe A 180 cdi sport, targata
ES312GA, di sua proprietà, percorrendo in la Via Cuna della Chiesa, secondo CP_1
la direzione di marcia Via Pian di Marischio- Strada Provinciale 16, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale in argomento, collideva con il veicolo Fiat IL, targato DF775VS, che sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia a velocità elevatissima, riportando ingenti danni al mezzo. Deduceva, a fondamento dell'azione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario della strada per l'assenza di segnaletica orizzontale, l'errato posizionamento del segnale
STOP (segnale verticale), tra l'altro parzialmente oscurato dalla vegetazione ivi esistente, che invece di essere posizionato in corrispondenza dell'intersezione, come previsto dall'art. 81 comma 8 del Regolamento del Codice della Strada, si trovava ad una distanza di circa 10 metri più indietro e tra l'altro all'uscita di una curva volgente a sinistra, e l'assenza del segnale di preavviso di STOP che avrebbe dovuto essere installato ad una distanza di almeno 150 metri dall'intersezione, mentre la sera dell'incidente vi era soltanto il palo di sostegno e non anche il cartello. Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo Parte_1
i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma della gravata pronuncia, siano accolte le conclusioni del primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/11/2022, si è costituito in giudizio il
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel merito Controparte_1
in via principale, il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della gravata pronuncia;
nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, la riduzione degli importi pretesi dall'attore in quanto sproporzionati, esorbitanti ed eccessivi - ed, in ogni caso, accertare e dichiarare che lo stesso ha quantomeno concorso e/o contribuito Parte_1
colposamente, in misura rilevante e notevole, ai sensi dell'art. 2056 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c., nella causazione e determinazione del sinistro oggetto di causa, e conseguentemente ridurre e diminuire le eventuali poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a parte attrice, odierna appellante, e le eventuali statuizioni di sfavore che dovessero essere emesse nei confronti dell' odierno CP_3
appellato, in misura corrispondente e proporzionale al concorso colposo causalmente rilevante imputabile al medesimo nella determinazione del sinistro Parte_1
in parola e nelle conseguenze lesive che ne fossero a lui derivate;
in via istruttoria,
l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado dal , insistendo per il relativo accoglimento in ordine a Controparte_1
quelle fin non ammesse dal primo decidente. Con integrale vittoria di spese, compensi, diritti e/o onorari processuali attinenti ed afferenti anche il presente grado di giudizio.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE MOTIVAZIONI DEL GRAVAME
1) TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C PER QUANTO CONCERNE LA RICOSTRUZIONE
DINAMICA DELL'INCIDENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.
LADDOVE IL TRIBUNALE HA RITENUTO CHE LA CONDOTTA DEL
FOSSE IDONEA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL CASO Pt_1
FORTUITO
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita Venendo al caso di specie, si osserva innanzitutto che non è stato richiesto, immediatamente dopo il sinistro,
l'intervento e la verifica in loco da parte di alcuna autorità pubblica e conseguentemente non è stato redatto alcun verbale d'intervento a descrizione dell'oggettivo stato del luogo in cui si verificò il sinistro. La domanda risarcitoria del si fonda sulle dichiarazioni di alcuni testimoni che sono intervenuti Pt_1
successivamente al sinistro e su alcune fotografie dei luoghi che raffigurano la segnaletica stradale in condizioni differenti. In particolare, il teste ha Testimone_1
confermato che sulla strada in questione era presente “la segnaletica di stop” ed ha anche precisato di averla notata benché fosse coperta parzialmente dalla vegetazione, ma comunque avvistabile da chi ivi transitasse (cfr. la deposizione di Testimone_1
il quale afferma in proposito quanto segue: “Circa 20/25 metri prima dell'incrocio
c'era invece la segnaletica di stop che però non si vedeva perché era coperta dai rami delle piante. Noi abbiamo ripercorso la strada con la macchina, senza scendere dalla vettura. Abbiamo visto il segnale stradale di stop perché prestavano attenzione per verificare se ci fosse o meno). Nello stesso modello CAI versato in atti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) l'odierno attore ha barrato la casella di NON avere osservato il segnale di precedenza, dovendosi pertanto ritenere che fosse a conoscenza della segnaletica stradale di STOP che gli imponeva di arrestare la marcia del suo veicolo in prossimità dell'incrocio. In ogni caso, è sufficiente a regolamentare la circolazione stradale l'obbligo, nel momento in cui ci si immette in un incrocio, di dare precedenza
a destra, per cui a prescindere dalla segnaletica stradale di stop, il sinistro era del tutto evitabile qualora il avesse usato la massima prudenza tenendo un Pt_1
comportamento corretto ed accorto [….], mentre con il suo agire ha provocato il sinistro per la totale inosservanza delle fondamentali disposizioni dettate dall'art. 145 del Codice della strada, ed in particolare di quanto stabilito dal comma 1 di detta norma, che recita testualmente: "i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti", comma 2 che prevede
“l'obbligo di dare la precedenza a destra, salvo diversa segnalazione” ed altresì di quanto statuito dal successivo comma 5, secondo cui: "i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale", come desumibile dal Modello Cai e dalle indicazioni ivi riportate dei danni subiti dai veicoli coinvolti, nonché dalla documentazione fotografica dei mezzi incidentati. L'addebito della esclusiva responsabilità del sinistro al vale come esclusione della invocabilità della Pt_1
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ed altresì della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., mancandone i presupposti, non essendo stata raggiunta la prova, per quanto detto innanzi, del nesso di causalità tra evento e l'asserita condotta omissiva del . CP_1
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha errato sotto un triplice profilo.
Nella ricostruzione della dinamica dell'incidente: il , costituendosi Controparte_1
in giudizio, non ha mosso alcuna specifica contestazione e, pertanto, il Tribunale, visto l'art. 115 del codice di procedura, avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione un fatto non controverso, ovvero, che il veicolo Fiat IL, targato DF775VS, di proprietà di , condotto da , non proveniva da Controparte_4 Controparte_5
destra (come erroneamente ipotizzato dal giudice di prime cure), ma sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia.
L'asserita condotta colposa del danneggiato: secondo il primo giudice l'odierno appellante sarebbe stato perfettamente consapevole della presenza della intersezione viaria e, in ogni caso, lo stesso avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra. Il testimone , invero, ha dichiarato di aver Testimone_1
visto il segnale STOP, in quanto lo stesso, dopo l'incidente, ha fatto una ricognizione dei luoghi per cui è causa, proprio al fine di verificare la presenza o meno del segnale, il quale risultava parzialmente oscurato dalla vegetazione esistente, prestando quindi un'attenzione alla segnaletica stradale presente sui luoghi di causa sicuramente maggiore e diversa rispetto a quella impiegata dall'utente medio (il che si è Pt_1
trovato, invece, a precorrere, per la prima volta, di notte, una strada di campagna. L'art. 79 del Regolamento, espressamente denominato: “Visibilità dei segnali”, testualmente dispone: “PER CIASCUN SEGNALE DEVE ESSERE GARANTITO UNO SPAZIO DI
AVVISTAMENTO TRA IL CONDUCENTE ED IL SEGNALE STESSO LIBERO DA
OSTACOLI PER UNA CORRETTA VISIBILITÀ. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”
Sussistenza del caso fortuito: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la condotta colposa della vittima, per integrare il caso fortuito, deve presentare i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La condotta del nel caso di specie, non è stata Pt_1
tale, essendo altamente prevedibile, stante l'assenza del segnale volto a presegnalare il pericolo costituito dalla presenza dell'intersezione viaria (a 150 metri di distanza dal crocevia vi era, infatti, solo il palo e non anche il cartello) (Cfr. Testi e Testimone_1
che hanno anche riconosciuto la documentazione fotografica allegata Testimone_2
agli atti di causa), la scarsa visibilità dello STOP (che risultava parzialmente oscurato dalla vegetazione esistente) e l'assenza della segnaletica orizzontale (Cfr. Teste
) che gli utenti della strada (specie in ora notturna) ignorassero Testimone_3
completamente l'esistenza del crocevia e, di conseguenza, interferissero con la circolazione dei veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta. 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. LADDOVE IL TRIBUNALE DI ANCONA
HA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DI UNA COLPA OMISSIVA DEL
[...]
CP_1
Censura la gravata pronuncia nella parte ha escluso profili di responsabilità dell'Ente proprietario della strada, motivando testualmente Ciò chiarito in punto di diritto, in relazione al caso che ci occupa non è possibile ravvisare in capo al sebbene CP_1
sia proprietario della strada e gravi sullo stesso un onere di vigilanza, un profilo di responsabilità dovuto ai sinistri stradali causati dall'imprudenza dei conducenti di autoveicoli, i quali devono adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia. Deduce, a tal fine, quanto segue.
a) Assenza di segnaletica orizzontale
La sede viaria era priva di segnaletica orizzontale, in particolare della striscia trasversale continua che indica la presenza dello stop, come evincibile dalla documentazione fotografica in atti e dai testimoni ( e Testimone_4 Tes_3
).
[...]
b) Assenza del cartello volto a presegnalare il pericolo costituito dall'intersezione
Dalle foto in atti, scattate a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra, si evince che quella scattata alcuni giorni dopo l'incedente ritrae il palo privo del segnale che avrebbe dovuto avvertire gli automobilisti della presenza della intersezione mentre l'altra, più recente, riproduce il palo provvisto di segnale, come confermato anche dai testimoni
( ; e ). Testimone_2 Testimone_1 Testimone_5
c, d) Posizione e scarsa visibilità del segnale di stop
Il segnale verticale STOP, peraltro scarsamente visibile perché coperto dai rami delle piante, non era posizionato in corrispondenza dell'intersezione come prescrive il codice della strada, ma ad una distanza di una ventina di metri dalla stessa, come confermato dai testimoni ( ; ) e dalla documentazione Testimone_3 Testimone_1
fotografica in atti.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno pertanto respinte. Varrà precisare, in punto di fatto, che l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, precisamente se la Fiat IL provenisse da destra o da sinistra, non è dirimente ai fini del decidere in ragione del fatto che ciò che rileva, nella fattispecie in esame, è la valutazione delle modalità con cui il si è approssimato Pt_1
all'incrocio per cui è causa.
Ciò detto, varrà osservare, in diritto, che la Suprema Corte ha dato continuità al principio già richiamato dal primo giudice (Cass. civ. 10520/2017), a mente del quale
"La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato;
in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada"(Cass. civ. n. 4161/2019; conforme n. 1103/2018).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, condivisa anche da questo
Collegio, va rilevato in primis, all'esito della rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che, nella fattispecie in esame, differente da quella di cui alla pronuncia di legittimità, l'incrocio era assistito da segnaletica stradale, precisamente dal cartello dello stop, sebbene posto a 10 metri dall'incrocio, che il che procedeva ad una andatura di 52 km orari, avrebbe potuto/dovuto Pt_1
percepire con l'uso della normale diligenza, anche nella creduta ipotesi che il cartello fosse coperto parzialmente dalla vegetazione, se avesse prestato quell'attenzione alla segnaletica stradale doverosa da parte di chi precorrere, per la prima volta, di notte, una strada di campagna, come dallo stesso dichiarato.
Va rilevato, in secondo luogo, che la circostanza fattuale sostenuta dall'odierno appellante, secondo la quale il veicolo B non proveniva da destra, come ritenuto dal primo giudice, ma dall'opposta direzione di marcia, non fa che confermare la responsabilità del il quale, nonostante avesse i fari della Fiat IL contro, Pt_1
ha tirato dritto, senza minimamente indugiare, pur in presenza di un'autovettura che, sopraggiungendo in direzione opposta alla sua, e comunque da sinistra, lo avvisava in sostanza della presenza di altre autovetture sulla strada provinciale che andava ad imboccare.
Deriva da quanto precede che l'assenza di segnaletica orizzontale e di un cartello volto a presegnalare il pericolo costituito dall'intersezione, stante comunque la presenza del segnale di stop, come sopra descritta, non può aver integrato una situazione di pericolo ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, quindi, va escluso il nesso causale tra il tratto stradale interessato e il danno dovuto allo scontro tra i due veicoli.
Inoltre, il rispetto del generale dovere di massima prudenza, in particolare quello di mantenere una velocità moderata arrivando ad un incrocio (meglio esplicitato dal primo giudice con motivazione condivisa in riferimento all'art. 145 CdS), a prescindere dalla presenza di un segnale di stop, se rispettati, sarebbero stati sufficienti a rendere remoto il verificarsi del sinistro stradale con la conseguenza che l'osservanza delle regole del codice della strada esclude nella fattispecie anche una generale responsabilità aquiliana del CP_1
Varrà osservare, infine, che l'appellante non ha allegato (cfr citazione I grado e memoria 183 n.1) una situazione di pericolo determinata da ulteriori differenti ragioni e, comunque, da un contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente con l'uso della normale diligenza e non rimediabile quindi con l'osservanza delle regole del codice della strada.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza n. 733/2022, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Ancona il 07/06/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 4000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 676/2022 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Francesconi del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato in
Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro - tempore, Dott.ssa , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avvocato Roberto Sabbatini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato in
Chiaravalle (AN), Via Cavour n. 16, presso lo studio del medesimo APPELLATO
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 02/05/2022 (rg 1941/2019).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 733/2022, pubblicata il 07/06/2022 (rg 7062/2019), il Tribunale di Ancona rigettava la domanda risarcitoria proposta da avverso Parte_1
il , condannandolo alle spese di lite, con la quale il primo chiedeva Controparte_1
la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento degli ingenti danni riportati dal proprio veicolo nel sinistro stradale occorso il 17/03/2018, alle 18.53 circa, quando, mentre era alla guida della Mercedes Classe A 180 cdi sport, targata
ES312GA, di sua proprietà, percorrendo in la Via Cuna della Chiesa, secondo CP_1
la direzione di marcia Via Pian di Marischio- Strada Provinciale 16, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale in argomento, collideva con il veicolo Fiat IL, targato DF775VS, che sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia a velocità elevatissima, riportando ingenti danni al mezzo. Deduceva, a fondamento dell'azione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario della strada per l'assenza di segnaletica orizzontale, l'errato posizionamento del segnale
STOP (segnale verticale), tra l'altro parzialmente oscurato dalla vegetazione ivi esistente, che invece di essere posizionato in corrispondenza dell'intersezione, come previsto dall'art. 81 comma 8 del Regolamento del Codice della Strada, si trovava ad una distanza di circa 10 metri più indietro e tra l'altro all'uscita di una curva volgente a sinistra, e l'assenza del segnale di preavviso di STOP che avrebbe dovuto essere installato ad una distanza di almeno 150 metri dall'intersezione, mentre la sera dell'incidente vi era soltanto il palo di sostegno e non anche il cartello. Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo Parte_1
i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma della gravata pronuncia, siano accolte le conclusioni del primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/11/2022, si è costituito in giudizio il
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel merito Controparte_1
in via principale, il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della gravata pronuncia;
nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, la riduzione degli importi pretesi dall'attore in quanto sproporzionati, esorbitanti ed eccessivi - ed, in ogni caso, accertare e dichiarare che lo stesso ha quantomeno concorso e/o contribuito Parte_1
colposamente, in misura rilevante e notevole, ai sensi dell'art. 2056 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c., nella causazione e determinazione del sinistro oggetto di causa, e conseguentemente ridurre e diminuire le eventuali poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a parte attrice, odierna appellante, e le eventuali statuizioni di sfavore che dovessero essere emesse nei confronti dell' odierno CP_3
appellato, in misura corrispondente e proporzionale al concorso colposo causalmente rilevante imputabile al medesimo nella determinazione del sinistro Parte_1
in parola e nelle conseguenze lesive che ne fossero a lui derivate;
in via istruttoria,
l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado dal , insistendo per il relativo accoglimento in ordine a Controparte_1
quelle fin non ammesse dal primo decidente. Con integrale vittoria di spese, compensi, diritti e/o onorari processuali attinenti ed afferenti anche il presente grado di giudizio.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE MOTIVAZIONI DEL GRAVAME
1) TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C PER QUANTO CONCERNE LA RICOSTRUZIONE
DINAMICA DELL'INCIDENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.
LADDOVE IL TRIBUNALE HA RITENUTO CHE LA CONDOTTA DEL
FOSSE IDONEA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL CASO Pt_1
FORTUITO
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita Venendo al caso di specie, si osserva innanzitutto che non è stato richiesto, immediatamente dopo il sinistro,
l'intervento e la verifica in loco da parte di alcuna autorità pubblica e conseguentemente non è stato redatto alcun verbale d'intervento a descrizione dell'oggettivo stato del luogo in cui si verificò il sinistro. La domanda risarcitoria del si fonda sulle dichiarazioni di alcuni testimoni che sono intervenuti Pt_1
successivamente al sinistro e su alcune fotografie dei luoghi che raffigurano la segnaletica stradale in condizioni differenti. In particolare, il teste ha Testimone_1
confermato che sulla strada in questione era presente “la segnaletica di stop” ed ha anche precisato di averla notata benché fosse coperta parzialmente dalla vegetazione, ma comunque avvistabile da chi ivi transitasse (cfr. la deposizione di Testimone_1
il quale afferma in proposito quanto segue: “Circa 20/25 metri prima dell'incrocio
c'era invece la segnaletica di stop che però non si vedeva perché era coperta dai rami delle piante. Noi abbiamo ripercorso la strada con la macchina, senza scendere dalla vettura. Abbiamo visto il segnale stradale di stop perché prestavano attenzione per verificare se ci fosse o meno). Nello stesso modello CAI versato in atti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) l'odierno attore ha barrato la casella di NON avere osservato il segnale di precedenza, dovendosi pertanto ritenere che fosse a conoscenza della segnaletica stradale di STOP che gli imponeva di arrestare la marcia del suo veicolo in prossimità dell'incrocio. In ogni caso, è sufficiente a regolamentare la circolazione stradale l'obbligo, nel momento in cui ci si immette in un incrocio, di dare precedenza
a destra, per cui a prescindere dalla segnaletica stradale di stop, il sinistro era del tutto evitabile qualora il avesse usato la massima prudenza tenendo un Pt_1
comportamento corretto ed accorto [….], mentre con il suo agire ha provocato il sinistro per la totale inosservanza delle fondamentali disposizioni dettate dall'art. 145 del Codice della strada, ed in particolare di quanto stabilito dal comma 1 di detta norma, che recita testualmente: "i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti", comma 2 che prevede
“l'obbligo di dare la precedenza a destra, salvo diversa segnalazione” ed altresì di quanto statuito dal successivo comma 5, secondo cui: "i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale", come desumibile dal Modello Cai e dalle indicazioni ivi riportate dei danni subiti dai veicoli coinvolti, nonché dalla documentazione fotografica dei mezzi incidentati. L'addebito della esclusiva responsabilità del sinistro al vale come esclusione della invocabilità della Pt_1
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ed altresì della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., mancandone i presupposti, non essendo stata raggiunta la prova, per quanto detto innanzi, del nesso di causalità tra evento e l'asserita condotta omissiva del . CP_1
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha errato sotto un triplice profilo.
Nella ricostruzione della dinamica dell'incidente: il , costituendosi Controparte_1
in giudizio, non ha mosso alcuna specifica contestazione e, pertanto, il Tribunale, visto l'art. 115 del codice di procedura, avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione un fatto non controverso, ovvero, che il veicolo Fiat IL, targato DF775VS, di proprietà di , condotto da , non proveniva da Controparte_4 Controparte_5
destra (come erroneamente ipotizzato dal giudice di prime cure), ma sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia.
L'asserita condotta colposa del danneggiato: secondo il primo giudice l'odierno appellante sarebbe stato perfettamente consapevole della presenza della intersezione viaria e, in ogni caso, lo stesso avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra. Il testimone , invero, ha dichiarato di aver Testimone_1
visto il segnale STOP, in quanto lo stesso, dopo l'incidente, ha fatto una ricognizione dei luoghi per cui è causa, proprio al fine di verificare la presenza o meno del segnale, il quale risultava parzialmente oscurato dalla vegetazione esistente, prestando quindi un'attenzione alla segnaletica stradale presente sui luoghi di causa sicuramente maggiore e diversa rispetto a quella impiegata dall'utente medio (il che si è Pt_1
trovato, invece, a precorrere, per la prima volta, di notte, una strada di campagna. L'art. 79 del Regolamento, espressamente denominato: “Visibilità dei segnali”, testualmente dispone: “PER CIASCUN SEGNALE DEVE ESSERE GARANTITO UNO SPAZIO DI
AVVISTAMENTO TRA IL CONDUCENTE ED IL SEGNALE STESSO LIBERO DA
OSTACOLI PER UNA CORRETTA VISIBILITÀ. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”
Sussistenza del caso fortuito: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la condotta colposa della vittima, per integrare il caso fortuito, deve presentare i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La condotta del nel caso di specie, non è stata Pt_1
tale, essendo altamente prevedibile, stante l'assenza del segnale volto a presegnalare il pericolo costituito dalla presenza dell'intersezione viaria (a 150 metri di distanza dal crocevia vi era, infatti, solo il palo e non anche il cartello) (Cfr. Testi e Testimone_1
che hanno anche riconosciuto la documentazione fotografica allegata Testimone_2
agli atti di causa), la scarsa visibilità dello STOP (che risultava parzialmente oscurato dalla vegetazione esistente) e l'assenza della segnaletica orizzontale (Cfr. Teste
) che gli utenti della strada (specie in ora notturna) ignorassero Testimone_3
completamente l'esistenza del crocevia e, di conseguenza, interferissero con la circolazione dei veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta. 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. LADDOVE IL TRIBUNALE DI ANCONA
HA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DI UNA COLPA OMISSIVA DEL
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CP_1
Censura la gravata pronuncia nella parte ha escluso profili di responsabilità dell'Ente proprietario della strada, motivando testualmente Ciò chiarito in punto di diritto, in relazione al caso che ci occupa non è possibile ravvisare in capo al sebbene CP_1
sia proprietario della strada e gravi sullo stesso un onere di vigilanza, un profilo di responsabilità dovuto ai sinistri stradali causati dall'imprudenza dei conducenti di autoveicoli, i quali devono adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia. Deduce, a tal fine, quanto segue.
a) Assenza di segnaletica orizzontale
La sede viaria era priva di segnaletica orizzontale, in particolare della striscia trasversale continua che indica la presenza dello stop, come evincibile dalla documentazione fotografica in atti e dai testimoni ( e Testimone_4 Tes_3
).
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b) Assenza del cartello volto a presegnalare il pericolo costituito dall'intersezione
Dalle foto in atti, scattate a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra, si evince che quella scattata alcuni giorni dopo l'incedente ritrae il palo privo del segnale che avrebbe dovuto avvertire gli automobilisti della presenza della intersezione mentre l'altra, più recente, riproduce il palo provvisto di segnale, come confermato anche dai testimoni
( ; e ). Testimone_2 Testimone_1 Testimone_5
c, d) Posizione e scarsa visibilità del segnale di stop
Il segnale verticale STOP, peraltro scarsamente visibile perché coperto dai rami delle piante, non era posizionato in corrispondenza dell'intersezione come prescrive il codice della strada, ma ad una distanza di una ventina di metri dalla stessa, come confermato dai testimoni ( ; ) e dalla documentazione Testimone_3 Testimone_1
fotografica in atti.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno pertanto respinte. Varrà precisare, in punto di fatto, che l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, precisamente se la Fiat IL provenisse da destra o da sinistra, non è dirimente ai fini del decidere in ragione del fatto che ciò che rileva, nella fattispecie in esame, è la valutazione delle modalità con cui il si è approssimato Pt_1
all'incrocio per cui è causa.
Ciò detto, varrà osservare, in diritto, che la Suprema Corte ha dato continuità al principio già richiamato dal primo giudice (Cass. civ. 10520/2017), a mente del quale
"La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato;
in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada"(Cass. civ. n. 4161/2019; conforme n. 1103/2018).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, condivisa anche da questo
Collegio, va rilevato in primis, all'esito della rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che, nella fattispecie in esame, differente da quella di cui alla pronuncia di legittimità, l'incrocio era assistito da segnaletica stradale, precisamente dal cartello dello stop, sebbene posto a 10 metri dall'incrocio, che il che procedeva ad una andatura di 52 km orari, avrebbe potuto/dovuto Pt_1
percepire con l'uso della normale diligenza, anche nella creduta ipotesi che il cartello fosse coperto parzialmente dalla vegetazione, se avesse prestato quell'attenzione alla segnaletica stradale doverosa da parte di chi precorrere, per la prima volta, di notte, una strada di campagna, come dallo stesso dichiarato.
Va rilevato, in secondo luogo, che la circostanza fattuale sostenuta dall'odierno appellante, secondo la quale il veicolo B non proveniva da destra, come ritenuto dal primo giudice, ma dall'opposta direzione di marcia, non fa che confermare la responsabilità del il quale, nonostante avesse i fari della Fiat IL contro, Pt_1
ha tirato dritto, senza minimamente indugiare, pur in presenza di un'autovettura che, sopraggiungendo in direzione opposta alla sua, e comunque da sinistra, lo avvisava in sostanza della presenza di altre autovetture sulla strada provinciale che andava ad imboccare.
Deriva da quanto precede che l'assenza di segnaletica orizzontale e di un cartello volto a presegnalare il pericolo costituito dall'intersezione, stante comunque la presenza del segnale di stop, come sopra descritta, non può aver integrato una situazione di pericolo ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, quindi, va escluso il nesso causale tra il tratto stradale interessato e il danno dovuto allo scontro tra i due veicoli.
Inoltre, il rispetto del generale dovere di massima prudenza, in particolare quello di mantenere una velocità moderata arrivando ad un incrocio (meglio esplicitato dal primo giudice con motivazione condivisa in riferimento all'art. 145 CdS), a prescindere dalla presenza di un segnale di stop, se rispettati, sarebbero stati sufficienti a rendere remoto il verificarsi del sinistro stradale con la conseguenza che l'osservanza delle regole del codice della strada esclude nella fattispecie anche una generale responsabilità aquiliana del CP_1
Varrà osservare, infine, che l'appellante non ha allegato (cfr citazione I grado e memoria 183 n.1) una situazione di pericolo determinata da ulteriori differenti ragioni e, comunque, da un contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente con l'uso della normale diligenza e non rimediabile quindi con l'osservanza delle regole del codice della strada.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza n. 733/2022, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Ancona il 07/06/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 4000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico