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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2281/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2020 promoSS da:
(C.F. , IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 nel presente giudizio dall'avv. Calafiore Giovanni, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Migani Giancarlo e dall'avv. Migani Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL Controparte_3
CERTIFICATO N. A0140613700 E N. A0150630000 (C.F. ), rappresentata e difesa nel P.IVA_2 presente giudizio dall'avv. Lessona Silvio Piero, come da procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
12.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la TT.SS chiedendone la condanna al risarcimento CP_1 Controparte_2 dei danni subiti dallo stesso e dalla società in conseguenza dell'inadempimento della Controparte_1
TT.SS nello svolgimento dell'incarico professionale conferitole ai fini della redazione di CP_2 un parere tecnico-grafologico avente ad oggetto le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili al
[...]
apposte su tre contratti di conferimento di incarico professionale all'avv. Marco Battellini. Pt_1
Più in particolare, l'odierno attore esponeva che - emesso dal Tribunale di Macerata decreto ingiuntivo n. 2078/12 con cui, su ricorso dell'Avv. Battellini, veniva ingiunto alla società il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 186.230,66 (oltre interessi legali e compensi professionali) relativa, tra l'altro, a presunti compensi professionali maturati nei confronti di quest'ultima società in forza dei tre contratti di conferimento di incarico professionale del 10.03.2009, 29.06.2009 e 18.06.2012 - la
TT.SS nel proprio parere tecnico-grafologico, aveva escluso l'autografia delle CP_2 sottoscrizioni apposte ai predetti contratti ed aveva affermato che tali sottoscrizioni non risultavano apposte dal Parte_1
Quest'ultimo, poi, rappresentava che, in virtù delle risultanze del suddetto parere tecnico-grafologico, lo stesso aveva depositato atto di denuncia-querela nei confronti dell'Avv. Marco Battellini per i reati ex artt. 640, 61 nn. 7 e 11, 485 c.p., aveva promosso un giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Avv. Battellini, si era costituito nel giudizio civile promosso nei propri confronti dall'Avv. Battellini avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la somma complessiva pari ad euro 800.000,00 a seguito del provvedimento di archiviazione emesso dal
Tribunale di Macerata relativamente alla suddetta querela.
Il esponeva che la CTU TT.SS - nominata nel corso del giudizio civile di Parte_1 Persona_1 opposizione a decreto ingiuntivo al fine di verificare la veridicità delle sottoscrizioni presenti nei contratti /mandati con i quali il aveva conferito incarichi professionali all'Avv. Battellini - Parte_1 nella propria bozza di relazione depositata in data 30/03/2015 aveva concluso che le firme de quibus
“sono riconducibili alla mano di ”. Parte_1
pagina 2 di 8 L'odierno attore rappresentava, poi, che, con comunicazione mail del 16/03/2015, la TT.SS
dallo stesso nominata Consulente Tecnico di Parte nel medesimo giudizio, aveva CP_2 confermato le conclusioni a cui era giunta la nominata CTU affermando come “non mi resti che ammetterlo”.
Il - evidenziato di essere stato costretto a difendersi nel procedimento penale presso il Parte_1
Tribunale di Ancona in cui risultava imputato del reato di cui all'art. 368 c.p. in virtù dell'atto di denuncia-querela presentato dall'Avv. Battellini e di essere stato indagato, sempre per il reato di cui all'art. 368 c.p., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo in virtù dell'atto di denuncia-querela depositato dall'Avv. Battellini - esponeva che in data 16/03/2015 aveva sottoscritto con l'Avv. Battellini una scrittura privata per la definizione transattiva di tutte le vertenze tra gli stessi intercorrenti mediante versamento all'Avv. Battellini dell'importo di Euro 300.000,00, corrisposto in data 17/03/2015 dalla società Controparte_1
L'odierno attore, quindi, rappresentava che, senza la perizia tecnica della TT.SS non CP_2 avrebbe intrapreso e/o proseguito e/o dovuto difendersi nelle azioni sia civili che penali e non avrebbe sottoscritto l'accordo transattivo con l'Avv. Marco Battellini qualora detta perizia non si fosse rilevata erronea.
3. Tanto premesso - rilevato come la asserita ammissione, da parte della TT.SS CP_2 dell'inadempimento prospettato dall'odierno attore non sarebbe, di per sé, sufficiente ai fini della condanna della steSS al risarcimento dei danni - deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causalità tra l'allegato inadempimento della convenuta e i pregiudizi lamentati dal Parte_1
Quest'ultimo ha introdotto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Battellini prima del conferimento dell'incarico alla TT.SS CP_2
Nell'atto introduttivo del predetto giudizio si legge: appare rilevante che il sig. non ha mai Parte_1 sottoscritto i contratti sopra indicati. L'impugnato decreto ingiuntivo nr. 2078/2012 - 3862/2012 R.G.
è stato dunque ottenuto in forza di documenti ritenuti falsi dall'opponente e se ne chiede pertanto la revoca e/o la declaratoria di nullità per i seguenti motivi di DIRITTO Come sopra già esposto, il sig. non ha mai firmato i contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in questa Parte_1 sede. A seguito di disamina del fascicolo del procedimento monitorio, si è potuto verificare che i documenti ivi prodotti sono delle copie dei presunti contratti. In primo luogo, l'opponente unitamente alla propria difesa eccepisce e disconosce espreSSmente la conformità delle predette riproduzioni con gli originali … il sig. in proprio quale firmatario e nella predetta qualità di legale Parte_1 rappresentante della disconosce dunque espreSSmente la conformità agli orginali Controparte_1 dei contratti asseritamente sottoscritti in data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 invitando sin d'ora l'opposto pagina 3 di 8 alla produzione in giudizio degli originali, se esistenti. Il predetto disconoscimento è peraltro funzionale al successivo disconoscimento di scrittura privata e querela di falso (entrambi esercitabili solo nei confronti di atti originali e non di semplici fotocopie) che in ogni caso sin d'ora si propongono. Pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 214 c.p.c. il sig. Parte_1 come in atti generalizzato ed indicato nega formalmente la propria sottoscrizione come appare
[...] apposta sui contratti asseritamente sottoscritti in data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 e depositati nel presente giudizio …”.
L'odierno attore, quindi, si è determinato ad opporre il decreto ingiuntivo negando di aver firmato i contratti in forza dei quali il decreto medesimo è stato emesso.
Sulla decisione del De EL non può aver avuto alcun effetto il parere tecnico-grafologico redatto dalla TT.SS che ha ricevuto l'incarico professionale dall'odierno attore in un momento CP_2 successivo all'introduzione del giudizio di opposizione.
Inoltre, deve escludersi anche che, per effetto delle risultanze del parere tecnico-grafologico, il
[...] si sia deciso a proseguire nel giudizio di opposizione in quanto, nell'atto introduttivo di quel Pt_1 giudizio, è riportato quanto segue: “Nel caso in cui si accerti, in esito al giudizio di verificazione che vorrà introdurre l'opposto, che le firme contestate siano effettivamente del sig. – in Parte_1 considerazione del fatto che detta sottoscrizione non è mai avvenuta – si deve affermare che dette firme siano frutto di presumibile fotomontaggio realizzato mediante la fotocopiatura delle firme apposte dal sig. nelle procure speciali rilasciate per introdurre i giudizi menzionati in narrativa di Parte_1 fatto. In via di subordine rispetto all'esito dell'eventuale giudizio di verificazione, il sig. Parte_1
… propone formale querela di falso nei confronti dei contratti asseritamente sottoscritti in
[...] data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 (…) ”; il quindi, così concludeva: “ - sempre nel merito, Parte_1 previa assegnazione di termine per consentire l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento della proposta querela di falso e laddove si ritenga che la firma in calce ai contratti indicati in atto di citazione sia ascrivibile al legale rappresentante della dichiarare la falsità dei Controparte_1 predetti contratti in quanto frutto di presumibile fotomontaggio e comunque di artificio a danno dell'opponente”.
Le stesse allegazioni del nell'atto di citazione - in cui lo stesso afferma che le firme, Parte_1 quand'anche allo stesso attribuite, avrebbero dovuto essere considerate frutto di presumibile fotomontaggio - consentono di escludere che lo stesso abbia deciso di proseguire il giudizio unicamente in forza del parere tecnico-grafologico redatto dalla TT.SS CP_2
pagina 4 di 8 Inoltre, non appare credibile e ragionevolmente sostenibile che “il signor ha Parte_1 maturato la consapevolezza di non aver sottoscritto detti contratti solamente in virtù della perizia redatta dalla odierna convenuta”.
Non è dato comprendere come una persona poSS non ricordare di aver conferito degli incarichi professionali ad un avvocato, peraltro non molto tempo prima rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista. Al riguardo, l'odierno attore non ha allegato alcuna circostanza al fine di suffragare il fatto, del tutto inverosimile, dallo stesso allegato.
Anche nell'atto di denuncia - querela sporta nei confronti dell'avv. Battellini è riportato che “il sig.
[...] non ricorda di aver sottoscritto i contratti sopra indicati e provvedeva pertanto a proporre Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo”.
Nell'atto di denuncia - querela, poi, si legge: “Gli esiti della perizia redatta in data 14 gennaio 2013 sembrano permettere di ritenere che le firme apposte in calce ai contratti posti a fondamento della pretesa non siano del sig. . Parte_1
L'odierno attore, quindi, nel richiamare gli esiti della perizia del 14.01.2013, si esprime in termini dubitativi circa la riconducibilità allo stesso delle sottoscrizioni.
Inoltre, deve rilevarsi come la TT.SS si sia limitata ad escludere l'autografia delle CP_2 sottoscrizioni, non apposte dal il quale, del tutto autonomamente, ha ritenuto di attribuirne Parte_1 la redazione all'avv. Battellini presentando nei confronti dello stesso denuncia - querela anche per il reato di cui all'art. 485 c.p. che sanziona(va) “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”.
Va poi osservato che nella steSS denuncia - querela è riportato quanto segue: “A suffragio della perplessità circa la non veridicità delle firme apposte sui menzionati contratti, si evidenzia quanto segue. In data 18 giugno 2012 l'Avv. Battellini si recava presso la sede della proprio al CP_1 fine di conferire con il legale rappresentante della steSS onde illustrare l'esito del giudizio, infausto in punto a giurisdizione, nonché rappresentare i costi complessivi di tutto l'incarico. In tale occasione, questi redigeva di proprio pugno - ed alla presenza di testimoni - una serie di conteggi volti a rappresentare alla l'importo complessivo del saldo delle proprie competenze, (…). Controparte_1
Tale condotta è in evidente contrasto con gli asseriti contratti, posto che se la cifra fosse stata effettivamente pattuita “a prescindere” non si vede per quale ragione nella predetta data le parti si dovessero incontrare per definire le questioni economiche”. pagina 5 di 8 Non può, quindi, condividersi quanto affermato dal il quale ha allegato come “detta Parte_1 denuncia-querela sia stata sporta dall'odierno attore in forza delle risultanze della perizia grafologica redatta dalla professionista convenuta”.
Il De del tutto autonomamente ha ritenuto di attribuire rilevanza penale alla condotta dell'avv. Pt_1
Battellini e, rispetto a tale decisione, risulta priva di rilievo eziologico la condotta della TT.SS che, come già rilevato, ha escluso l'autografia delle sottoscrizioni senza porre in CP_2 correlazione le risultanze della perizia con l'operato dell'avv. Battellini.
Risulta, poi, che il abbia proposto opposizione all'archiviazione del procedimento penale Parte_1 avviato a fronte della denuncia - querela dallo stesso sporta, archiviazione richiesta dal Pubblico
Ministero il quale, a fronte degli esiti discordanti tra le consulenze tecniche di parte, ha affermato la
“impossibilità di sostenere utilmente l'accusa in ordine a fatti obiettivamente controversi ed insuscettibili di altri proficui approfondimenti” (cfr doc. 5 di parte convenuta in cui si legge: “preso atto che, seppure tramite consulenza tecnica di parte convenuta (TP TT.SS ), Persona_2 nell'ambito del procedimento civile vertente sui medesimi fatti oggetto di accertamento penale è stato affermato che, al contrario, tutte le firme vergate in calce ai contratti sopra indicati risultano autografe e riferibili al;
ritenuto che le opposte conclusioni a cui giungono due Parte_1 analoghe perizie prodotte da parte attrice (“Parere tecnico motivato su base grafologica” redatto dalla TT.SS e “Parere Tecnico Grafologico” a firma della TT.SS Persona_3 CP_2 forniscono la dimostrazione plastica, da un lato, dell'inutilità di un ulteriore atto istruttorio avente ad oggetto il medesimo accertamento in sede penale e, dall'altro, della impossibilità di sostenere utilmente l'accusa in ordine a fatti obiettivamente controversi ed insuscettibili di altri proficui approfondimenti
P.Q.M.
… chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre
l'archiviazione del procedimento ed orinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio”).
L' “aspra contrapposizione di pareri tecnici sulla paternità delle firme in discussione” è valorizzata anche nel decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Macerata avverso il quale l'odierno attore ha proposto opposizione, pur a fronte del diverso esito della consulenza tecnica di parte effettuata su incarico dell'avv. Battellini.
Le suesposte circostanze rendono priva di rilevanza eziologica la condotta della TT.SS CP_2 con riferimento non solo all'atto di denuncia-querela depositato dal ma altresì, dei giudizi Parte_1 che ne sono stati conseguenza, ossia i procedimenti penali in cui lo stesso risultava imputato ed indagato per il reato di cui all'art. 368 c.p. e il giudizio risarcitorio promosso dall'Avv. Battellini nei confronti del a seguito del suddetto provvedimento di archiviazione. Parte_1
pagina 6 di 8 Esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della TT.SS ed i CP_2 danni lamentati dal - profilo che emerge con maggior evidenza ai fini della decisione della Parte_1 causa, in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida - va osservato come l'odierno attore fondi gli addebiti nei confronti della TT.SS sulla base delle conclusioni raggiunte dalla CP_2
c.t.u. disposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha affermato la riconducibilità alla mano del delle sottoscrizioni apposte nei contratti in forza dei quali l'avv. Battellini ha Parte_1 agito in via monitoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che la TT.SS ha redatto la propria perizia sulla base di 5 CP_2 scritture di comparazione, mentre la c.t.u. TT.SS ha utilizzato 10 scritture di Persona_1 comparazione di cui solo 2 coincidono certamente con quelle utilizzate dalla TT.SS CP_2
Attesa la peculiarità degli accertamenti grafologici, tale circostanza induce a dubitare della possibilità di muovere un addebito di negligenza in capo alla TT.SS CP_2
In conclusione, le domande proposte da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro-tempore della società devono essere rigettate, con conseguente Controparte_1 assorbimento delle istanze svolte dalla TT.SS nei confronti del terzo chiamato CP_2 [...]
Controparte_3
4. Da ultimo, va esclusa la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta della steSS la mala fede o colpa grave neceSSrie per la richiesta pronuncia.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice - anche nei rapporti tra quest'ultima e il terzo chiamato in quanto la chiamata in causa si è resa neceSSria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate (cfr. Cass., n. 7431/2012) - e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n. 28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".”) - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. pagina 7 di 8 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: P.IVA_3
- rigetta le domande proposte da , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro- Parte_1 tempore della società Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento in favore della TT.SS delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in euro 14.170,00 a titolo di compenso professionale e in euro
1.214,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in euro 14.170,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 29 luglio 2025.
Il Giudice
dott.SS Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2020 promoSS da:
(C.F. , IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 nel presente giudizio dall'avv. Calafiore Giovanni, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Migani Giancarlo e dall'avv. Migani Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL Controparte_3
CERTIFICATO N. A0140613700 E N. A0150630000 (C.F. ), rappresentata e difesa nel P.IVA_2 presente giudizio dall'avv. Lessona Silvio Piero, come da procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
12.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la TT.SS chiedendone la condanna al risarcimento CP_1 Controparte_2 dei danni subiti dallo stesso e dalla società in conseguenza dell'inadempimento della Controparte_1
TT.SS nello svolgimento dell'incarico professionale conferitole ai fini della redazione di CP_2 un parere tecnico-grafologico avente ad oggetto le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili al
[...]
apposte su tre contratti di conferimento di incarico professionale all'avv. Marco Battellini. Pt_1
Più in particolare, l'odierno attore esponeva che - emesso dal Tribunale di Macerata decreto ingiuntivo n. 2078/12 con cui, su ricorso dell'Avv. Battellini, veniva ingiunto alla società il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 186.230,66 (oltre interessi legali e compensi professionali) relativa, tra l'altro, a presunti compensi professionali maturati nei confronti di quest'ultima società in forza dei tre contratti di conferimento di incarico professionale del 10.03.2009, 29.06.2009 e 18.06.2012 - la
TT.SS nel proprio parere tecnico-grafologico, aveva escluso l'autografia delle CP_2 sottoscrizioni apposte ai predetti contratti ed aveva affermato che tali sottoscrizioni non risultavano apposte dal Parte_1
Quest'ultimo, poi, rappresentava che, in virtù delle risultanze del suddetto parere tecnico-grafologico, lo stesso aveva depositato atto di denuncia-querela nei confronti dell'Avv. Marco Battellini per i reati ex artt. 640, 61 nn. 7 e 11, 485 c.p., aveva promosso un giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Avv. Battellini, si era costituito nel giudizio civile promosso nei propri confronti dall'Avv. Battellini avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la somma complessiva pari ad euro 800.000,00 a seguito del provvedimento di archiviazione emesso dal
Tribunale di Macerata relativamente alla suddetta querela.
Il esponeva che la CTU TT.SS - nominata nel corso del giudizio civile di Parte_1 Persona_1 opposizione a decreto ingiuntivo al fine di verificare la veridicità delle sottoscrizioni presenti nei contratti /mandati con i quali il aveva conferito incarichi professionali all'Avv. Battellini - Parte_1 nella propria bozza di relazione depositata in data 30/03/2015 aveva concluso che le firme de quibus
“sono riconducibili alla mano di ”. Parte_1
pagina 2 di 8 L'odierno attore rappresentava, poi, che, con comunicazione mail del 16/03/2015, la TT.SS
dallo stesso nominata Consulente Tecnico di Parte nel medesimo giudizio, aveva CP_2 confermato le conclusioni a cui era giunta la nominata CTU affermando come “non mi resti che ammetterlo”.
Il - evidenziato di essere stato costretto a difendersi nel procedimento penale presso il Parte_1
Tribunale di Ancona in cui risultava imputato del reato di cui all'art. 368 c.p. in virtù dell'atto di denuncia-querela presentato dall'Avv. Battellini e di essere stato indagato, sempre per il reato di cui all'art. 368 c.p., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo in virtù dell'atto di denuncia-querela depositato dall'Avv. Battellini - esponeva che in data 16/03/2015 aveva sottoscritto con l'Avv. Battellini una scrittura privata per la definizione transattiva di tutte le vertenze tra gli stessi intercorrenti mediante versamento all'Avv. Battellini dell'importo di Euro 300.000,00, corrisposto in data 17/03/2015 dalla società Controparte_1
L'odierno attore, quindi, rappresentava che, senza la perizia tecnica della TT.SS non CP_2 avrebbe intrapreso e/o proseguito e/o dovuto difendersi nelle azioni sia civili che penali e non avrebbe sottoscritto l'accordo transattivo con l'Avv. Marco Battellini qualora detta perizia non si fosse rilevata erronea.
3. Tanto premesso - rilevato come la asserita ammissione, da parte della TT.SS CP_2 dell'inadempimento prospettato dall'odierno attore non sarebbe, di per sé, sufficiente ai fini della condanna della steSS al risarcimento dei danni - deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causalità tra l'allegato inadempimento della convenuta e i pregiudizi lamentati dal Parte_1
Quest'ultimo ha introdotto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Battellini prima del conferimento dell'incarico alla TT.SS CP_2
Nell'atto introduttivo del predetto giudizio si legge: appare rilevante che il sig. non ha mai Parte_1 sottoscritto i contratti sopra indicati. L'impugnato decreto ingiuntivo nr. 2078/2012 - 3862/2012 R.G.
è stato dunque ottenuto in forza di documenti ritenuti falsi dall'opponente e se ne chiede pertanto la revoca e/o la declaratoria di nullità per i seguenti motivi di DIRITTO Come sopra già esposto, il sig. non ha mai firmato i contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in questa Parte_1 sede. A seguito di disamina del fascicolo del procedimento monitorio, si è potuto verificare che i documenti ivi prodotti sono delle copie dei presunti contratti. In primo luogo, l'opponente unitamente alla propria difesa eccepisce e disconosce espreSSmente la conformità delle predette riproduzioni con gli originali … il sig. in proprio quale firmatario e nella predetta qualità di legale Parte_1 rappresentante della disconosce dunque espreSSmente la conformità agli orginali Controparte_1 dei contratti asseritamente sottoscritti in data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 invitando sin d'ora l'opposto pagina 3 di 8 alla produzione in giudizio degli originali, se esistenti. Il predetto disconoscimento è peraltro funzionale al successivo disconoscimento di scrittura privata e querela di falso (entrambi esercitabili solo nei confronti di atti originali e non di semplici fotocopie) che in ogni caso sin d'ora si propongono. Pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 214 c.p.c. il sig. Parte_1 come in atti generalizzato ed indicato nega formalmente la propria sottoscrizione come appare
[...] apposta sui contratti asseritamente sottoscritti in data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 e depositati nel presente giudizio …”.
L'odierno attore, quindi, si è determinato ad opporre il decreto ingiuntivo negando di aver firmato i contratti in forza dei quali il decreto medesimo è stato emesso.
Sulla decisione del De EL non può aver avuto alcun effetto il parere tecnico-grafologico redatto dalla TT.SS che ha ricevuto l'incarico professionale dall'odierno attore in un momento CP_2 successivo all'introduzione del giudizio di opposizione.
Inoltre, deve escludersi anche che, per effetto delle risultanze del parere tecnico-grafologico, il
[...] si sia deciso a proseguire nel giudizio di opposizione in quanto, nell'atto introduttivo di quel Pt_1 giudizio, è riportato quanto segue: “Nel caso in cui si accerti, in esito al giudizio di verificazione che vorrà introdurre l'opposto, che le firme contestate siano effettivamente del sig. – in Parte_1 considerazione del fatto che detta sottoscrizione non è mai avvenuta – si deve affermare che dette firme siano frutto di presumibile fotomontaggio realizzato mediante la fotocopiatura delle firme apposte dal sig. nelle procure speciali rilasciate per introdurre i giudizi menzionati in narrativa di Parte_1 fatto. In via di subordine rispetto all'esito dell'eventuale giudizio di verificazione, il sig. Parte_1
… propone formale querela di falso nei confronti dei contratti asseritamente sottoscritti in
[...] data 10/3/09, 29/6/09 e 18/6/12 (…) ”; il quindi, così concludeva: “ - sempre nel merito, Parte_1 previa assegnazione di termine per consentire l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento della proposta querela di falso e laddove si ritenga che la firma in calce ai contratti indicati in atto di citazione sia ascrivibile al legale rappresentante della dichiarare la falsità dei Controparte_1 predetti contratti in quanto frutto di presumibile fotomontaggio e comunque di artificio a danno dell'opponente”.
Le stesse allegazioni del nell'atto di citazione - in cui lo stesso afferma che le firme, Parte_1 quand'anche allo stesso attribuite, avrebbero dovuto essere considerate frutto di presumibile fotomontaggio - consentono di escludere che lo stesso abbia deciso di proseguire il giudizio unicamente in forza del parere tecnico-grafologico redatto dalla TT.SS CP_2
pagina 4 di 8 Inoltre, non appare credibile e ragionevolmente sostenibile che “il signor ha Parte_1 maturato la consapevolezza di non aver sottoscritto detti contratti solamente in virtù della perizia redatta dalla odierna convenuta”.
Non è dato comprendere come una persona poSS non ricordare di aver conferito degli incarichi professionali ad un avvocato, peraltro non molto tempo prima rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista. Al riguardo, l'odierno attore non ha allegato alcuna circostanza al fine di suffragare il fatto, del tutto inverosimile, dallo stesso allegato.
Anche nell'atto di denuncia - querela sporta nei confronti dell'avv. Battellini è riportato che “il sig.
[...] non ricorda di aver sottoscritto i contratti sopra indicati e provvedeva pertanto a proporre Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo”.
Nell'atto di denuncia - querela, poi, si legge: “Gli esiti della perizia redatta in data 14 gennaio 2013 sembrano permettere di ritenere che le firme apposte in calce ai contratti posti a fondamento della pretesa non siano del sig. . Parte_1
L'odierno attore, quindi, nel richiamare gli esiti della perizia del 14.01.2013, si esprime in termini dubitativi circa la riconducibilità allo stesso delle sottoscrizioni.
Inoltre, deve rilevarsi come la TT.SS si sia limitata ad escludere l'autografia delle CP_2 sottoscrizioni, non apposte dal il quale, del tutto autonomamente, ha ritenuto di attribuirne Parte_1 la redazione all'avv. Battellini presentando nei confronti dello stesso denuncia - querela anche per il reato di cui all'art. 485 c.p. che sanziona(va) “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”.
Va poi osservato che nella steSS denuncia - querela è riportato quanto segue: “A suffragio della perplessità circa la non veridicità delle firme apposte sui menzionati contratti, si evidenzia quanto segue. In data 18 giugno 2012 l'Avv. Battellini si recava presso la sede della proprio al CP_1 fine di conferire con il legale rappresentante della steSS onde illustrare l'esito del giudizio, infausto in punto a giurisdizione, nonché rappresentare i costi complessivi di tutto l'incarico. In tale occasione, questi redigeva di proprio pugno - ed alla presenza di testimoni - una serie di conteggi volti a rappresentare alla l'importo complessivo del saldo delle proprie competenze, (…). Controparte_1
Tale condotta è in evidente contrasto con gli asseriti contratti, posto che se la cifra fosse stata effettivamente pattuita “a prescindere” non si vede per quale ragione nella predetta data le parti si dovessero incontrare per definire le questioni economiche”. pagina 5 di 8 Non può, quindi, condividersi quanto affermato dal il quale ha allegato come “detta Parte_1 denuncia-querela sia stata sporta dall'odierno attore in forza delle risultanze della perizia grafologica redatta dalla professionista convenuta”.
Il De del tutto autonomamente ha ritenuto di attribuire rilevanza penale alla condotta dell'avv. Pt_1
Battellini e, rispetto a tale decisione, risulta priva di rilievo eziologico la condotta della TT.SS che, come già rilevato, ha escluso l'autografia delle sottoscrizioni senza porre in CP_2 correlazione le risultanze della perizia con l'operato dell'avv. Battellini.
Risulta, poi, che il abbia proposto opposizione all'archiviazione del procedimento penale Parte_1 avviato a fronte della denuncia - querela dallo stesso sporta, archiviazione richiesta dal Pubblico
Ministero il quale, a fronte degli esiti discordanti tra le consulenze tecniche di parte, ha affermato la
“impossibilità di sostenere utilmente l'accusa in ordine a fatti obiettivamente controversi ed insuscettibili di altri proficui approfondimenti” (cfr doc. 5 di parte convenuta in cui si legge: “preso atto che, seppure tramite consulenza tecnica di parte convenuta (TP TT.SS ), Persona_2 nell'ambito del procedimento civile vertente sui medesimi fatti oggetto di accertamento penale è stato affermato che, al contrario, tutte le firme vergate in calce ai contratti sopra indicati risultano autografe e riferibili al;
ritenuto che le opposte conclusioni a cui giungono due Parte_1 analoghe perizie prodotte da parte attrice (“Parere tecnico motivato su base grafologica” redatto dalla TT.SS e “Parere Tecnico Grafologico” a firma della TT.SS Persona_3 CP_2 forniscono la dimostrazione plastica, da un lato, dell'inutilità di un ulteriore atto istruttorio avente ad oggetto il medesimo accertamento in sede penale e, dall'altro, della impossibilità di sostenere utilmente l'accusa in ordine a fatti obiettivamente controversi ed insuscettibili di altri proficui approfondimenti
P.Q.M.
… chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre
l'archiviazione del procedimento ed orinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio”).
L' “aspra contrapposizione di pareri tecnici sulla paternità delle firme in discussione” è valorizzata anche nel decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Macerata avverso il quale l'odierno attore ha proposto opposizione, pur a fronte del diverso esito della consulenza tecnica di parte effettuata su incarico dell'avv. Battellini.
Le suesposte circostanze rendono priva di rilevanza eziologica la condotta della TT.SS CP_2 con riferimento non solo all'atto di denuncia-querela depositato dal ma altresì, dei giudizi Parte_1 che ne sono stati conseguenza, ossia i procedimenti penali in cui lo stesso risultava imputato ed indagato per il reato di cui all'art. 368 c.p. e il giudizio risarcitorio promosso dall'Avv. Battellini nei confronti del a seguito del suddetto provvedimento di archiviazione. Parte_1
pagina 6 di 8 Esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della TT.SS ed i CP_2 danni lamentati dal - profilo che emerge con maggior evidenza ai fini della decisione della Parte_1 causa, in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida - va osservato come l'odierno attore fondi gli addebiti nei confronti della TT.SS sulla base delle conclusioni raggiunte dalla CP_2
c.t.u. disposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha affermato la riconducibilità alla mano del delle sottoscrizioni apposte nei contratti in forza dei quali l'avv. Battellini ha Parte_1 agito in via monitoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che la TT.SS ha redatto la propria perizia sulla base di 5 CP_2 scritture di comparazione, mentre la c.t.u. TT.SS ha utilizzato 10 scritture di Persona_1 comparazione di cui solo 2 coincidono certamente con quelle utilizzate dalla TT.SS CP_2
Attesa la peculiarità degli accertamenti grafologici, tale circostanza induce a dubitare della possibilità di muovere un addebito di negligenza in capo alla TT.SS CP_2
In conclusione, le domande proposte da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro-tempore della società devono essere rigettate, con conseguente Controparte_1 assorbimento delle istanze svolte dalla TT.SS nei confronti del terzo chiamato CP_2 [...]
Controparte_3
4. Da ultimo, va esclusa la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta della steSS la mala fede o colpa grave neceSSrie per la richiesta pronuncia.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice - anche nei rapporti tra quest'ultima e il terzo chiamato in quanto la chiamata in causa si è resa neceSSria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate (cfr. Cass., n. 7431/2012) - e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n. 28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".”) - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. pagina 7 di 8 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: P.IVA_3
- rigetta le domande proposte da , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro- Parte_1 tempore della società Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento in favore della TT.SS delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in euro 14.170,00 a titolo di compenso professionale e in euro
1.214,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in euro 14.170,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 29 luglio 2025.
Il Giudice
dott.SS Giorgia Bertozzi Bonetti
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