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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) dott. CINZIA ALCAMO Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 836/2023 R.G.L. promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EN VO
-Appellante- CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato AR Italia Controparte_1
-Appellata-
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 07.06.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.42/2022, emesso il 29.03.2022 da Tribunale di Marsala, con il quale era stata condannata al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di complessiva di € 24.937,65 a titolo di differenze retributive. Invero la lavoratrice, già dipendente della dal 16.03.2016 al Parte_1
31.03.2020 con contratti di lavoro part-time, ma di fatto impegnata, con mansioni di ragioniere, full time sia di mattina che di pomeriggio, aveva chiesto e ottenuto in sede monitoria, per il periodo dal 16.03.2016 al 31.01.2018, la differenza fra quanto a lei spettante e quanto ricevuto in acconto (€300,00 mensili) e per il periodo dal 02.10.2019 al 31.03.2020 l'intera retribuzione mai corrispostale da controparte. In sede di opposizione la aveva dedotto: Parte_1
- quanto al periodo dal 16.03.2016 al 31.01.2018 di avere integralmente pagato quanto dovuto come da buste paga, allegate al ricorso, sottoscritte dalla per CP_1 quietanza;
- quanto al periodo dal 02.10.2019 al 31.03.2020, l'esistenza di un minor debito pari ad .506,83, relativo ai soli mesi di febbraio e marzo 2020, avendo la lavoratrice regolarmente percepito le restanti retribuzioni come da buste paga allegate;
- quanto alle mensilità di febbraio e marzo 2020 di avere versato alla un CP_1 acconto di € 1.200,00. Nel costituirsi nel giudizio ex art.645 c.p.c. la rilevata CP_1
l'infondatezza delle avverse doglianze, contestava l'efficacia probatoria delle buste paga allegate dalla a riprova del pagamento delle retribuzioni sostenendo che la Parte_1 firma ivi apposta fosse da intendersi soltanto “per ricevuta” e chiedeva accertarsi, in via riconvenzionale, “che tra le parti nei periodi dal 16/03/2016 al 31/01/2018 e dal 2/10/2019 al 31/03/2020” si era “costituito un rapporto di lavoro full time”, con conseguente condanna della al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Parte_1
Con sentenza n.546/2023, emessa il 4 luglio 2023, il Tribunale G.L. di Marsala, previa escussione di tre testi, rigettava l'opposizione promossa dalla Parte_1 confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.42/2022, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava parte datoriale al pagamento in favore della lavoratrice della ulteriore somma di €28.117,74 oltre accessori. A sostegno della propria decisione riteneva l'adito magistrato che:
- la non avesse fornito la prova dell'effettivo pagamento delle Parte_1 retribuzioni in contestazione sul presupposto che la sottoscrizione della in calce CP_1 alle allegate buste paga fosse apposta esclusivamente “per ricevuta” ovverosia per l'avvenuta consegna delle stesse;
- dall'escussione dei testimoni fosse emerso lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì) di quello contrattualmente convenuto (part time orizzontale). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 4.8.2023, la , lamentandone l'erroneità per avere il primo Parte_1 giudice ritenuto che la mera sottoscrizione delle buste paga non fosse idonea a pr ovare, neppure in via presuntiva, il pagamento di quanto dovuto, “ben potendo la firma del lavoratore significare l'avvenuta consegna della sola busta paga...”. Secondo l'appellante, invece, le firme apposte in calce alle buste paga, sottoscritte per quietanza e non per mera ricevuta, configurano una prova esaustiva del pagamento delle somme ivi indicate. Con il secondo motivo si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale stante la lacunosità e genericità delle dichiarazioni dei testi escussi in merito all'orario di lavorato osservato dalla ricorrente. Si è costituita in giudizio, con memoria dell'08.09.2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato nei limiti che seguono. Oggetto dell'odierno giudizio è la richiesta di pagamento della delle CP_1 retribuzioni “a saldo” relativamente al periodo dal 16.03.2016 al 31.01.2018 (parzialmente erogate dalla e “integrale” per il periodo dal 02.10.2019 al 31.03.2020 Parte_1 nonché, oggetto della domanda riconvenzionale, il riconoscimento delle ulteriori differenze retributive conseguenti all'orario di lavoro full time assertivamente svolto. Il primo motivo di gravame merita parziale accoglimento. In materia, come è noto, ritiene la Suprema Corte che “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore....” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 24.6.2016 n.13150 - cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 30.6.2011 n.14411). Diversamente, la sottoscrizione “per quietanza” apposta dal lavoratore in calce al medesimo prospetto certifica l'avvenuto pagamento, in quanto “La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in applicazione analogica alla disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza”( ex multis Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 1988). Orbene, nel caso di specie, in tutte le buste paghe in atti relative al periodo dal 16.03.2016 al 31.01.2018 è presente, dopo lo schema riassuntivo dei conteggi e delle trattenute di legge, la frase “dichiaro esatta la somma consegnatemi e rilascio quietanza di pagamento” . Un'espressione dall'inequivocabile significato lessicale che induce a ritenere che
[...]
nell'apporre in calce alle buste paga la propria sottoscrizione (dalla lavoratrice mai CP_1 disconosciuta nella sua autenticità), non si sia limitata a ricevere il doc umento elaborato dall'ente datoriale, ma ne abbia consapevolmente condiviso, in ogni suo profilo e senza remore, la portata contenutistica, di fatto rilasciando una vera e propria quietanza di pagamento relativa alla retribuzioni ivi indicata che l'appellata ha così confermato di avere ricevuto nella sua integrità e in conformità a quanto dovutole. Ne consegue, in mancanza della prova gravante sulla dipendente di avere apposto la propria firma per errore o perché costretta, la dimostrazione dell'esaustivo pagamento delle somme rivendicate in via monitoria quantomeno per il primo periodo di lavoro dal 16.03.2016 al 31.01.2018. Relativamente invece al secondo periodo di lavoro (02.10.2019 al 31.03.2020), le buste paga relative ai mesi di febbraio e marzo 2020 non recano la sottoscrizione della dipendente, né vi è prova dell'effettivo versamento dell'acconto (pari ad € 1.200,00) asseritamente erogato a favore della dalla CP_1 Parte_1
Deve, quindi, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiutivo, limitatamente a credito ingiunto con riferimento esclusivamente alle mensilità di febbraio 2020 e marzo 2020 (per complessivi € 3.016,05 come agevolmente quantificabili alla luce della documentazione in atti).
Il secondo morivo di appello merita accoglimento. Contrariamente, infatti, a quanto ritenuto dal primo Giudice, nessuno dei testimoni, sentiti all'udienza del 24.01.2023, è stato in grado di indicare precisamente i periodi e l'orario di lavoro dell'appellata; in dettaglio:
- “non sono in grado di precisare sia i periodi che gli orari ma posso dire che Testimone_1 quando mi recavo alla , sia di mattina che di pomeriggio, vedevo la sig.ra Parte_1 [...] che, come ragioniere, gestiva il lavoro riguardante il mio negozio di fiori. Non sono in grado di CP_1 riferire quante volte mi recavo alla confesercenti per la contabilità; posso dire che ciò avveniva quando ne avevo l'esigenza”;
- , “non sono in grado di precisare sia i periodi che gli orari ma posso dire che Testimone_2 quando mi recavo alla , sia di mattina che di pomeriggio, vedevo la sig.ra Parte_1 [...]
che come ragioniere gestiva la mia contabilità quale associato confesercenti”. CP_1
Inconferente ai fini della decisione è poi la deposizione della teste Testimone_3
non avendo la stessa nessuna informazione diretta in merito alle mansioni svolte
[...] dalla (non risulta sia mai entrata nei locali della , cono scendo ella CP_1 Parte_1 la ricorrente solo perché “metteva la macchina davanti al mio garage o davanti la porta di casa” e vedendola “entrare ed uscire dalla sempre per lo stesso motivo e cioè la macchina Parte_1 parcheggiata davanti casa mia, e nulla precisando in merito ai periodi di lavoro (“posso confermare gli orari all'incirca ma non sono in grado di precisare i periodi”). Ritiene questo collegio che le riferite dichiarazioni testimoniali non siano sufficienti, in assenza di ulteriori riscontri probatori, a sostenere la prospettazione attorea, laddove, vertendosi in ipotesi di compenso per lavoro straordinario, grava sul dip endente un onere probatorio rigoroso specialmente nell'identificare le ore di effettivo impegno per le quale è domandato il maggior compenso (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, 09/02/2009, n.3194; Cass. civ. Sez. lavoro, 17/10/2001, n.12695). Per quanto suesposto, in riforma della impugnata sentenza, previa revoca del propedeutico decreto ingiuntivo, la deve essere condannata Parte_1 al pagamento in favore di a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio Parte_2
e marzo 2020, della somma al lordo delle ritenute di legge, di € 3.016,05 oltre accessori.
3) Residua il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio che, in ragione della sensibile contrazione delle pretese economiche riconosciute alla lavoratrice (euro 3.016,05) rispetto a quelle rivendicate in sede monitoria (euro 24.937,65) e in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione (ulteriori €28.117,74), possono essere compensate nella misura di 3/4 (tre quarti), con condanna della al Parte_1 pagamento della residua quota.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.546/2023, emessa dal Tribunale G.L. di Marsala il 4 luglio 2023, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 29 marzo 2022 dalla medesima autorità giudiziaria. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2020, della somma al lordo delle ritenute di legge, di €3.016,05 oltre interessi legali e l'ulteriore somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito (determinata secondo l'indice dei prezzi calcolato daIl'1stat per la scala mobile per il settore dell'industria), calcolati, entrambi sulla sola sorte capitale, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di un quarto delle spese di lite del doppio grado, compensate nel resto, che liquida, per il primo grado in €580,00 e per il presente grado in €510,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato AR Italia, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
UD LL AR G. Di MA