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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 542/2023
All'udienza del 15/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUNARDI MILENA in sostituzione dell'avv. GORI NICOLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere;
l'avv. Lunardi con condanna alle spese, l'avv. Nannizzi insiste per la compensazione delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.02 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA Controparte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di riconoscimento dell'infortunio e del conseguente indennizzo, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
FATTO E DIRITTO
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_3 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi atteso che solo in sede di ricorso giudiziario e all'esito dell'istruttoria ivi espletata sono emerse le condizioni legittimanti la pretesa del ricorrente. CP_ Infatti l' in data 21.06.2022 rigettava il riconoscimento dell'infortunio in itinere in quanto dagli atti prodotti in sede amministrativa non risultava che il percorso seguito dal ricorrente fosse quello più breve secondo le risultanze istruttorie;
l'infortunato allegava esclusivamente un'ordinanza del Comando di
Polizia Municipale di Viareggio sulla chiusura di una via alternativa a quella seguita;
nel corso del presente giudizio veniva prodotta documentazione e sentito un testimone emergendo così all'esito la prova certa del
1 tragitto e del luogo dell'incidente, tanto che l' riconosceva l'infortunio in itinere con conseguente CP_3 cessata materia del contendere.
Pertanto le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 542/2023
All'udienza del 15/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUNARDI MILENA in sostituzione dell'avv. GORI NICOLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere;
l'avv. Lunardi con condanna alle spese, l'avv. Nannizzi insiste per la compensazione delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.02 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA Controparte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di riconoscimento dell'infortunio e del conseguente indennizzo, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
FATTO E DIRITTO
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_3 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi atteso che solo in sede di ricorso giudiziario e all'esito dell'istruttoria ivi espletata sono emerse le condizioni legittimanti la pretesa del ricorrente. CP_ Infatti l' in data 21.06.2022 rigettava il riconoscimento dell'infortunio in itinere in quanto dagli atti prodotti in sede amministrativa non risultava che il percorso seguito dal ricorrente fosse quello più breve secondo le risultanze istruttorie;
l'infortunato allegava esclusivamente un'ordinanza del Comando di
Polizia Municipale di Viareggio sulla chiusura di una via alternativa a quella seguita;
nel corso del presente giudizio veniva prodotta documentazione e sentito un testimone emergendo così all'esito la prova certa del
1 tragitto e del luogo dell'incidente, tanto che l' riconosceva l'infortunio in itinere con conseguente CP_3 cessata materia del contendere.
Pertanto le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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