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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
AB (OR) ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso gli avv.ti Monica
NI e IT NN, che la rappresentano e difendono per procura in atti, appellante contro
(P.I. Controparte_1
), con sede a EL ed elettivamente domiciliato a Oristano P.IVA_2
presso l'avv. Francesco Antonio Corrias, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
e contro pagina 1 di 12 (c.f. già Controparte_2 P.IVA_3 [...]
), con sede a ST (BS), CP_3
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame ed, in genere, in accoglimento delle eccezioni e difese, in fatto ed in diritto formulate, delle conclusioni e delle subordinate domande formulate e per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierno appellante negli atti del giudizio, comprese le eccezioni e difese, conclusioni e domande non accolte ed i motivi disattesi dal giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado, in riforma dell'appellata sentenza:
1. accogliere la domanda dell'appellante e dichiarare che i vizi
CP_ lamentati dal sono da ascrivere al mancato rispetto delle modalità operative e non già ad un difetto delle vernici acquistate presso la l'ulteriore effetto confermare l'efficacia esecutiva del Pt_1
decreto opposto e per l'ulteriore effetto revocare la condanna alle spese nei confronti della Controparte_2
2. mandare assolta la dalle domande e pretese avverso di lei Pt_1
avanzate dall'opponente nel primo e/o nel presente grado del giudizio;
3. con vittoria, in ogni ipotesi, di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
pagina 2 di 12 Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, richiesta, eccezione, deduzione disattesa:
In via preliminare: giusto il combinato disposto degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c, dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in appello spiegato dalla società
, avverso la sentenza n. 250/2021 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Oristano in composizione monocratica, pubblicata in data 12.05.2021, notificata al sig. titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, il giorno 06.07.2021.
Nel merito:
• previo accertamento e dichiarazione di responsabilità in capo alla società
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, respingere l'appello avversamente proposto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, con la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la disposta condanna della società
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del sig. CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, nella misura accertata dal
[...]
Tribunale di Oristano di Euro 38.264,85, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 1. La ottenne dal Tribunale di Parte_1
Oristano il decreto ingiuntivo n. 66/2016, con il quale venne ingiunto a CP_1
il pagamento euro 37.685,53, oltre interessi e spese, quale corrispettivo
[...]
per la fornitura di materiali (vernici) utilizzati da quest'ultimo nell'ambito della propria attività artigianale.
CP_ Il propose opposizione (incardinando il proc. iscritto al n. 596/2016
R.G.) con il quale –per quanto rileva in questa sede- lamentò, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la difettosità dei materiali acquistati dalla società opposta, atteso che la verniciatura della totalità dei manufatti da egli realizzati per diversi clienti si era del tutto degradata ed era stata soggetta a distacco dallo strato sottostante.
CP_ A supporto della domanda, il produsse una perizia di parte dalla quale risultava che i vizi dei manufatti fossero dovuti, univocamente, a problematiche legate alle caratteristiche dei prodotti utilizzati nella verniciatura. Con particolare riferimento al trattamento finale protettivo che non garantiva una adeguata adesione al supporto sottostante, in particolare se esposto alle radiazioni solari (atto di opposizione, pag. 6).
Nel resistere alla opposizione, chiese la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo e chiamò in causa la (già Controparte_2
, fornitrice delle vernici, per essere manlevata da Controparte_3
eventuali responsabilità.
Nel lamentare l'inammissibilità della propria chiamata, eccepì che il CP_2
rapporto intercorso fosse tra operatori professionali e non rientrasse nell'ambito di applicazione del Codice del Consumo.
pagina 4 di 12 Istruita, tra l'altro, con consulenza tecnica volta ad accertare i vizi lamentati
CP_ dal la causa venne definita con la sentenza n. 250, pubblicata il 12 maggio 2021, con cui il Tribunale accertò l'effettiva fornitura del materiale oggetto di causa da parte della (pag. 9), ma, al contempo, accertò anche Pt_1
CP_ l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dal e ritenne che l'assenza di errori procedimentali e o tecnici inerenti la procedura di utilizzo e / o corretto utilizzo del materiale fornito, oggetto delle fatture azionate, rende[sse] ragionevole reputare altamente probabile, pur senza una certezza assoluta, che i vizi [fossero] derivati dal difetto della materia prima utilizzata (pag. 10).
Conseguentemente, il primo giudice revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò al risarcimento dei danni in favore dell'opponente nella Pt_1
misura di euro 38.264,85, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo saldo e rigettò la domanda formulata dall'opposta e dall'opponente nei confronti della . CP_2
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione la la quale seppur Pt_1
senza articolare un dettagliato e puntuale motivo di appello, ha sostanzialmente censurato l'erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Pur ritenendo corretta ed esaustiva la consulenza dell'ing. –ha Per_1
lamentato l'appellante- il Tribunale si era discostato dalle conclusioni della relazione.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato come il c.t.u. avesse escluso che i vizi dei manufatti fossero imputabili alle vernici fornite e avesse attribuito siffatti difetti a:
• inadeguata preparazione dei supporti;
• mancato rispetto delle modalità operative di applicazione;
pagina 5 di 12 • utilizzo improprio dei materiali.
Tanto lamentato, la ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e Pt_1
CP_ il rigetto della domanda riconvenzionale del e la conseguente revoca della condanna alle spese in favore della . CP_2
3. Rimasta contumace la , malgrado la rituale notificazione dell'atto CP_2
CP_ d'appello, il ha resistito, eccependo, prima di tutto, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame, sull'assunto che l'atto di appello si risolvesse in una mera riproposizione degli atti del primo grado, priva di indicazione dei capi impugnati, di specificazione delle violazioni di legge e della proposta di una diversa ricostruzione dei fatti.
CP_ Nel merito, il ha difeso la sentenza, in quanto equa, corretta e logica, atteso che:
• i vizi dei manufatti erano stati accertati sia dal ctu che dai periti ing.
e ing. Per_2 Per_3
• i prodotti difettosi erano stati acquistati esclusivamente dalla Pt_1
• la non aveva fornito le schede tecniche dei prodotti né ha Pt_1
dato indicazioni scritte sul corretto utilizzo, nonostante la presenza di prodotti eterogenei;
• egli aveva sempre seguito le indicazioni verbali ricevute dalla Pt_1
e operato con diligenza e professionalità;
• i vizi si erano manifestati solo nei manufatti verniciati con i prodotti tra il 2011 e il 2013. Pt_1
* * *
pagina 6 di 12 4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
È oramai consolidato l'orientamento -fatto proprio da Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199- che artt. 342 e 434 c.p.c. vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, di recente, Cass., ord. 24 agosto 2025, n. 23804).
Nella fattispecie, pur senza inquadrare le doglianze in una critica ordinata,
l'appellante ha, comunque, individuato in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
5. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Precisato come debba ritenersi passato in giudicato, in difetto di impugnazione sul punto, l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla sussistenza, nei termini invocati dalla in sede monitoria, del credito Pt_1
derivante dalla fornitura di vernici per cui è causa, occorre precisare che colui che voglia dolersi di vizi della cosa venduta è tenuto a darne la relativa prova.
pagina 7 di 12 In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass., Sez. Un. 3 maggio 2019, n. 11748 e
Cass., 27 aprile 2020, n. 8199).
CP_ Nella fattispecie, il non ha in alcun modo offerto la prova della sussistenza dei vizi né essa può trarsi, malgrado quanto ritenuto in sentenza, dalla consulenza espletata in primo grado.
Precisato che il consulente ha dato atto di non avere effettuato analisi su campioni dei materiali utilizzati, occorre sottolineare come il c.t.u. sia giunto a escludere che i vizi riscontrati nei manufatti verniciati fossero imputabili ai prodotti della sulla base di una serie di elementi tecnici e CP_3
logici, che si possono articolare come segue:
a) affidabilità e diffusione del prodotto:
• il c.t.u ha evidenziato come il prodotto HS (trasparente Parte_2 bicomponente della ) sia stato ampiamente CP_3 commercializzato tra il 2010 e il 2014, con una media di circa kg 500 venduti all'anno;
• non risultano altre segnalazioni di difetti o reclami da parte di clienti CP_ diversi dal nonostante l'ampia diffusione del prodotto.
b) presenza di un prodotto estraneo nel ciclo di verniciatura
CP_
• il ciclo di verniciatura utilizzato dal prevedeva l'uso di tre prodotti e una patina effetto invecchiamento della CP_3 CP_3 ditta Euro-Fer, che è:
o monocomponente, a differenza dei prodotti , CP_3 tutti bicomponenti;
o potenzialmente non compatibile con gli altri prodotti, per via delle differenze nei coefficienti di dilatazione termica e nella composizione chimica.
pagina 8 di 12 c) mancanza di condizioni operative controllate
Con
• le vernici Franchi & sono progettate per essere utilizzate in ambienti a clima controllato, con temperature e umidità conformi alle specifiche tecniche;
CP_
• l'officina del non dispone di sistemi di controllo climatico e le condizioni ambientali non erano monitorate né registrate;
d) assenza di schede tecniche e tracciabilità
CP_
• il ha dichiarato di non aver ricevuto le schede tecniche dei prodotti , ma solo indicazioni verbali da parte del CP_3 rivenditore;
• la corretta applicazione dei prodotti secondo le schede tecniche è condizione necessaria per valutarne l'idoneità;
• in assenza di documentazione sui tempi di asciugatura, proporzioni di miscelazione, modalità applicative, non è stato possibile verificare se le vernici siano state utilizzate correttamente.
Il consulente, in definitiva, ha concluso che la mancanza di informazioni
CP_ verificabili circa le modalità operative del (in particolare, circa il rispetto delle tecniche di lavorazione nella zincatura a caldo e nella verniciatura secondo date cadenze temporali e in date condizioni di temperatura e umidità)
e la compatibilità dei vizi riscontrati dal c.t.u. sui numerosi manufatti trattati
CP_ dal con la inadeguata preparazione dell'oggetto lavorato suggerissero che i
CP_ materiali acquistati da non presentassero vizi.
CP_ Considerato che il aveva dichiarato di non avere mai ricevuto le schede tecniche, il c.t.u. ha riconosciuto possibile che non fossero stati rispettati i necessari intervalli di temperatura e umidità e non fossero stati rispettati i necessari tempi di sovraverniciatura, come richiesto specificamente nelle schede dei prodotti e ha ritenuto probabile che i vizi [fossero] da ascrivere al mancato rispetto delle modalità operative (pag. 33).
pagina 9 di 12 Non vale osservare che il c.t.u. abbia anche sottolineato l'insufficiente assistenza al cliente da parte del rivenditore, giacché tale profilo non ha, comunque, riguardo alla natura delle merci fornite, ma atterrebbe esclusivamente al contenuto della prestazione del venditore e non potrebbe fondare la responsabilità per vizi della cosa.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e deve essere respinta la
CP_ domanda di garanzia per vizi del
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essere respinta, atteso che
è passato in giudicato l'accertamento circa l'avvenuta fornitura delle vernici nei termini prospettati dalla in sede monitoria. Pt_1
6. L'accoglimento dell'appello e la modifica della decisione del Tribunale comportano la necessità di un nuovo governo delle spese del primo grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, sicché occorre provvedere d'ufficio a una nuova regolamentazione (così, Cass., ord. 13 gennaio 2025, n. 854).
CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
Sullo scaglione 26.001-52.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per la fase studio e la fase istruttoria e ai valori minimi per le fasi introduttiva e di decisione del giudizio di primo grado e ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado.
pagina 10 di 12 CP_ Devono essere poste a carico del anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
CP_ Infine, devono essere poste a carico del con revoca della condanna a carico di anche le spese processuali del primo grado relative a Pt_1
, in forza del principio per cui, in caso di rigetto della domanda CP_2
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass., ord. 7 marzo
2024, n. 6144).
Nella fattispecie, a fronte dei vizi lamentati dall'acquirente, la chiamata in garanzia del soggetto produttore da parte del venditore delle vernici non è stata
CP_ certo arbitraria, sicché il deve essere condannato al pagamento anche delle spese (del primo grado) di . CP_2
Non rileva che in questo grado sia rimasta contumace, giacché – CP_2
come precisato- al nuovo governo delle spese deve provvedersi d'ufficio e, in ogni caso, l'appellante ha chiesto la revoca della condanna nei confronti di quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. CP_2
I relativi compensi sono liquidati ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 11 di 12 1. accoglie l'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n. 250/2021 del Parte_1
Tribunale di Oristano e, per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 66/2016 del Tribunale di Oristano;
3. dichiara l'esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
4. rigetta le domande proposte da CP_1
5. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese processuali, che liquida in
a) euro 5.562,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate per il giudizio di primo grado;
b) euro 2.906,00 per compensi ed euro 777,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
6. condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 CP_2
spese processuali, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
AB (OR) ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso gli avv.ti Monica
NI e IT NN, che la rappresentano e difendono per procura in atti, appellante contro
(P.I. Controparte_1
), con sede a EL ed elettivamente domiciliato a Oristano P.IVA_2
presso l'avv. Francesco Antonio Corrias, che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
e contro pagina 1 di 12 (c.f. già Controparte_2 P.IVA_3 [...]
), con sede a ST (BS), CP_3
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame ed, in genere, in accoglimento delle eccezioni e difese, in fatto ed in diritto formulate, delle conclusioni e delle subordinate domande formulate e per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierno appellante negli atti del giudizio, comprese le eccezioni e difese, conclusioni e domande non accolte ed i motivi disattesi dal giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado, in riforma dell'appellata sentenza:
1. accogliere la domanda dell'appellante e dichiarare che i vizi
CP_ lamentati dal sono da ascrivere al mancato rispetto delle modalità operative e non già ad un difetto delle vernici acquistate presso la l'ulteriore effetto confermare l'efficacia esecutiva del Pt_1
decreto opposto e per l'ulteriore effetto revocare la condanna alle spese nei confronti della Controparte_2
2. mandare assolta la dalle domande e pretese avverso di lei Pt_1
avanzate dall'opponente nel primo e/o nel presente grado del giudizio;
3. con vittoria, in ogni ipotesi, di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
pagina 2 di 12 Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, richiesta, eccezione, deduzione disattesa:
In via preliminare: giusto il combinato disposto degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c, dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in appello spiegato dalla società
, avverso la sentenza n. 250/2021 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Oristano in composizione monocratica, pubblicata in data 12.05.2021, notificata al sig. titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, il giorno 06.07.2021.
Nel merito:
• previo accertamento e dichiarazione di responsabilità in capo alla società
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, respingere l'appello avversamente proposto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, con la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la disposta condanna della società
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del sig. CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, nella misura accertata dal
[...]
Tribunale di Oristano di Euro 38.264,85, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 1. La ottenne dal Tribunale di Parte_1
Oristano il decreto ingiuntivo n. 66/2016, con il quale venne ingiunto a CP_1
il pagamento euro 37.685,53, oltre interessi e spese, quale corrispettivo
[...]
per la fornitura di materiali (vernici) utilizzati da quest'ultimo nell'ambito della propria attività artigianale.
CP_ Il propose opposizione (incardinando il proc. iscritto al n. 596/2016
R.G.) con il quale –per quanto rileva in questa sede- lamentò, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la difettosità dei materiali acquistati dalla società opposta, atteso che la verniciatura della totalità dei manufatti da egli realizzati per diversi clienti si era del tutto degradata ed era stata soggetta a distacco dallo strato sottostante.
CP_ A supporto della domanda, il produsse una perizia di parte dalla quale risultava che i vizi dei manufatti fossero dovuti, univocamente, a problematiche legate alle caratteristiche dei prodotti utilizzati nella verniciatura. Con particolare riferimento al trattamento finale protettivo che non garantiva una adeguata adesione al supporto sottostante, in particolare se esposto alle radiazioni solari (atto di opposizione, pag. 6).
Nel resistere alla opposizione, chiese la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo e chiamò in causa la (già Controparte_2
, fornitrice delle vernici, per essere manlevata da Controparte_3
eventuali responsabilità.
Nel lamentare l'inammissibilità della propria chiamata, eccepì che il CP_2
rapporto intercorso fosse tra operatori professionali e non rientrasse nell'ambito di applicazione del Codice del Consumo.
pagina 4 di 12 Istruita, tra l'altro, con consulenza tecnica volta ad accertare i vizi lamentati
CP_ dal la causa venne definita con la sentenza n. 250, pubblicata il 12 maggio 2021, con cui il Tribunale accertò l'effettiva fornitura del materiale oggetto di causa da parte della (pag. 9), ma, al contempo, accertò anche Pt_1
CP_ l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dal e ritenne che l'assenza di errori procedimentali e o tecnici inerenti la procedura di utilizzo e / o corretto utilizzo del materiale fornito, oggetto delle fatture azionate, rende[sse] ragionevole reputare altamente probabile, pur senza una certezza assoluta, che i vizi [fossero] derivati dal difetto della materia prima utilizzata (pag. 10).
Conseguentemente, il primo giudice revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò al risarcimento dei danni in favore dell'opponente nella Pt_1
misura di euro 38.264,85, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo saldo e rigettò la domanda formulata dall'opposta e dall'opponente nei confronti della . CP_2
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione la la quale seppur Pt_1
senza articolare un dettagliato e puntuale motivo di appello, ha sostanzialmente censurato l'erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Pur ritenendo corretta ed esaustiva la consulenza dell'ing. –ha Per_1
lamentato l'appellante- il Tribunale si era discostato dalle conclusioni della relazione.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato come il c.t.u. avesse escluso che i vizi dei manufatti fossero imputabili alle vernici fornite e avesse attribuito siffatti difetti a:
• inadeguata preparazione dei supporti;
• mancato rispetto delle modalità operative di applicazione;
pagina 5 di 12 • utilizzo improprio dei materiali.
Tanto lamentato, la ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e Pt_1
CP_ il rigetto della domanda riconvenzionale del e la conseguente revoca della condanna alle spese in favore della . CP_2
3. Rimasta contumace la , malgrado la rituale notificazione dell'atto CP_2
CP_ d'appello, il ha resistito, eccependo, prima di tutto, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame, sull'assunto che l'atto di appello si risolvesse in una mera riproposizione degli atti del primo grado, priva di indicazione dei capi impugnati, di specificazione delle violazioni di legge e della proposta di una diversa ricostruzione dei fatti.
CP_ Nel merito, il ha difeso la sentenza, in quanto equa, corretta e logica, atteso che:
• i vizi dei manufatti erano stati accertati sia dal ctu che dai periti ing.
e ing. Per_2 Per_3
• i prodotti difettosi erano stati acquistati esclusivamente dalla Pt_1
• la non aveva fornito le schede tecniche dei prodotti né ha Pt_1
dato indicazioni scritte sul corretto utilizzo, nonostante la presenza di prodotti eterogenei;
• egli aveva sempre seguito le indicazioni verbali ricevute dalla Pt_1
e operato con diligenza e professionalità;
• i vizi si erano manifestati solo nei manufatti verniciati con i prodotti tra il 2011 e il 2013. Pt_1
* * *
pagina 6 di 12 4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
È oramai consolidato l'orientamento -fatto proprio da Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199- che artt. 342 e 434 c.p.c. vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, di recente, Cass., ord. 24 agosto 2025, n. 23804).
Nella fattispecie, pur senza inquadrare le doglianze in una critica ordinata,
l'appellante ha, comunque, individuato in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
5. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Precisato come debba ritenersi passato in giudicato, in difetto di impugnazione sul punto, l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla sussistenza, nei termini invocati dalla in sede monitoria, del credito Pt_1
derivante dalla fornitura di vernici per cui è causa, occorre precisare che colui che voglia dolersi di vizi della cosa venduta è tenuto a darne la relativa prova.
pagina 7 di 12 In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass., Sez. Un. 3 maggio 2019, n. 11748 e
Cass., 27 aprile 2020, n. 8199).
CP_ Nella fattispecie, il non ha in alcun modo offerto la prova della sussistenza dei vizi né essa può trarsi, malgrado quanto ritenuto in sentenza, dalla consulenza espletata in primo grado.
Precisato che il consulente ha dato atto di non avere effettuato analisi su campioni dei materiali utilizzati, occorre sottolineare come il c.t.u. sia giunto a escludere che i vizi riscontrati nei manufatti verniciati fossero imputabili ai prodotti della sulla base di una serie di elementi tecnici e CP_3
logici, che si possono articolare come segue:
a) affidabilità e diffusione del prodotto:
• il c.t.u ha evidenziato come il prodotto HS (trasparente Parte_2 bicomponente della ) sia stato ampiamente CP_3 commercializzato tra il 2010 e il 2014, con una media di circa kg 500 venduti all'anno;
• non risultano altre segnalazioni di difetti o reclami da parte di clienti CP_ diversi dal nonostante l'ampia diffusione del prodotto.
b) presenza di un prodotto estraneo nel ciclo di verniciatura
CP_
• il ciclo di verniciatura utilizzato dal prevedeva l'uso di tre prodotti e una patina effetto invecchiamento della CP_3 CP_3 ditta Euro-Fer, che è:
o monocomponente, a differenza dei prodotti , CP_3 tutti bicomponenti;
o potenzialmente non compatibile con gli altri prodotti, per via delle differenze nei coefficienti di dilatazione termica e nella composizione chimica.
pagina 8 di 12 c) mancanza di condizioni operative controllate
Con
• le vernici Franchi & sono progettate per essere utilizzate in ambienti a clima controllato, con temperature e umidità conformi alle specifiche tecniche;
CP_
• l'officina del non dispone di sistemi di controllo climatico e le condizioni ambientali non erano monitorate né registrate;
d) assenza di schede tecniche e tracciabilità
CP_
• il ha dichiarato di non aver ricevuto le schede tecniche dei prodotti , ma solo indicazioni verbali da parte del CP_3 rivenditore;
• la corretta applicazione dei prodotti secondo le schede tecniche è condizione necessaria per valutarne l'idoneità;
• in assenza di documentazione sui tempi di asciugatura, proporzioni di miscelazione, modalità applicative, non è stato possibile verificare se le vernici siano state utilizzate correttamente.
Il consulente, in definitiva, ha concluso che la mancanza di informazioni
CP_ verificabili circa le modalità operative del (in particolare, circa il rispetto delle tecniche di lavorazione nella zincatura a caldo e nella verniciatura secondo date cadenze temporali e in date condizioni di temperatura e umidità)
e la compatibilità dei vizi riscontrati dal c.t.u. sui numerosi manufatti trattati
CP_ dal con la inadeguata preparazione dell'oggetto lavorato suggerissero che i
CP_ materiali acquistati da non presentassero vizi.
CP_ Considerato che il aveva dichiarato di non avere mai ricevuto le schede tecniche, il c.t.u. ha riconosciuto possibile che non fossero stati rispettati i necessari intervalli di temperatura e umidità e non fossero stati rispettati i necessari tempi di sovraverniciatura, come richiesto specificamente nelle schede dei prodotti e ha ritenuto probabile che i vizi [fossero] da ascrivere al mancato rispetto delle modalità operative (pag. 33).
pagina 9 di 12 Non vale osservare che il c.t.u. abbia anche sottolineato l'insufficiente assistenza al cliente da parte del rivenditore, giacché tale profilo non ha, comunque, riguardo alla natura delle merci fornite, ma atterrebbe esclusivamente al contenuto della prestazione del venditore e non potrebbe fondare la responsabilità per vizi della cosa.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e deve essere respinta la
CP_ domanda di garanzia per vizi del
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essere respinta, atteso che
è passato in giudicato l'accertamento circa l'avvenuta fornitura delle vernici nei termini prospettati dalla in sede monitoria. Pt_1
6. L'accoglimento dell'appello e la modifica della decisione del Tribunale comportano la necessità di un nuovo governo delle spese del primo grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, sicché occorre provvedere d'ufficio a una nuova regolamentazione (così, Cass., ord. 13 gennaio 2025, n. 854).
CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
Sullo scaglione 26.001-52.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per la fase studio e la fase istruttoria e ai valori minimi per le fasi introduttiva e di decisione del giudizio di primo grado e ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado.
pagina 10 di 12 CP_ Devono essere poste a carico del anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
CP_ Infine, devono essere poste a carico del con revoca della condanna a carico di anche le spese processuali del primo grado relative a Pt_1
, in forza del principio per cui, in caso di rigetto della domanda CP_2
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass., ord. 7 marzo
2024, n. 6144).
Nella fattispecie, a fronte dei vizi lamentati dall'acquirente, la chiamata in garanzia del soggetto produttore da parte del venditore delle vernici non è stata
CP_ certo arbitraria, sicché il deve essere condannato al pagamento anche delle spese (del primo grado) di . CP_2
Non rileva che in questo grado sia rimasta contumace, giacché – CP_2
come precisato- al nuovo governo delle spese deve provvedersi d'ufficio e, in ogni caso, l'appellante ha chiesto la revoca della condanna nei confronti di quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. CP_2
I relativi compensi sono liquidati ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 11 di 12 1. accoglie l'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n. 250/2021 del Parte_1
Tribunale di Oristano e, per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 66/2016 del Tribunale di Oristano;
3. dichiara l'esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
4. rigetta le domande proposte da CP_1
5. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese processuali, che liquida in
a) euro 5.562,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate per il giudizio di primo grado;
b) euro 2.906,00 per compensi ed euro 777,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
6. condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 CP_2
spese processuali, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
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