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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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FWU Life Insurance – Aggiornamento IVASS del 1° dicembre 2025 Si allega comunicato IVASS, del 1° dicembre 2025, relativo alla liquidazione della FWU Life Insurance Lux S.A. Qui il comunicato Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram Whatsapp ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉ Leggi tutto CONSOB – Aggiornata la scheda di controllo delle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali delle società quotate Con comunicato del 1° dicembre 2025, CONSOB ha informato che le cripto-attività faranno ingresso nella scheda di controllo che i revisori dovranno compilare in merito alle relazioni finanziarie annuali delle società con azioni quotate su mercati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3980/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 3980/2020, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 702 bis ss c.p.c. in data
08.10.2020 nel procedimento recante R.G. n. 8142/2019, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1
IE8219727P), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Rolla, Andrea Atteritano, Silvia Lolli e Nicola
Rascio;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giordano;
APPELLATA
Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., depositato in data 15.03.2019,
conveniva in giudizio la società Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere una pronuncia di Parte_1
accertamento della nullità ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) del contratto di assicurazione sulla vita concluso tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione di una parte dei premi assicurativi versati.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che:
- in data 13.09.2006 aveva stipulato, per il tramite dell'attività di intermediazione del broker sig. una polizza Controparte_2
assicurativa di tipo unit-linked (denominata “La signature Bond
Plus”) con la società ; Pt_1
- a tal fine, veniva pattuita la corresponsione di un premio assicurativo pari ad € 380.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione della polizza, € 120.000,00 in data 21.06.2007 ed infine i restanti € 110.000,00 in data 18 dicembre 2008;
- a fronte di diverse richieste di riscatto anticipato della polizza, le veniva corrisposta una somma di denaro pari ad € 267.735,92, inferiore pertanto al capitale originariamente investito;
- dopo essersi resa conto che la polizza in questione non costituiva un autentico contratto assicurativo, bensì un vero e proprio strumento finanziario, in data 14.12.2018 inviava alla una lettera di Pt_1
messa in mora con la quale deduceva la nullità del prodotto
Pagina 2 assicurativo per violazione dell'art. 23 T.U.F. e conseguentemente la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Sicché, a fronte del rifiuto della impresa di assicurazione, adiva il Tribunale di Napoli, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- “Accertata la violazione dell'art. 23 e 21 del T.U.F. dichiarare la nullità della stipula della polizza denominata “La Signature Bond
Plus” ovvero la risoluzione e/o comunque l'invalidità e inefficacia dell'operazione, e per l'effetto condannare
[...]
a restituire l'importo di Euro Parte_1
112.264,08 formato dai pagamenti effettuati detratte le somme già restituite, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e funzioni di lite.”
Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti Pt_1
conclusioni:
- “In via preliminare/pregiudiziale, nel merito rigettare, per i motivi in atto e previa eventuale conversione del rito, tutte le domande della
Ricorrente, in pieno accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di legittimazione ovvero titolarità passiva e prescrizione;
- In via principale, nel merito rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti di Parte_1 Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le
[...]
ragioni in atto;
Pagina 3 - In via subordinata, 1) previo differimento dell'udienza ex artt. 702bis
e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa di Controparte_2
C.F. , residente in [...] C.F._2
TR (RM) e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della Ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di questi per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore della Ricorrente ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Parte_1
di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, alla Ricorrente;
2) previo differimento dell'udienza ex artt. 702bis e 269 c.p.c. (tenendo anche in considerazione le tempistiche necessarie per le attività di traduzione e notifica all'estero), consentire la chiamata in causa della società (P. IVA ), con sede CP_3 PartitaIVA_1
legale in Svizzera, Zollikon, Alte Landstrasse 101, 8702, in persona del legale rappresentante pro tempore e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande della Ricorrente, accertare e dichiarare, per i motivi in atto, la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società sulla gestione dei fondi sottostanti la polizza di causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore dell'Assicurata ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere all' , in ragione di tale responsabilità; Parte_2
Pagina 4 - In via istruttoria, ammettersi, nei limiti e per le ragioni indicate in atto, prova per testi del Sig. su tutti i capitoli di Controparte_2
prova formulati in atto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 19.11.2019 venivano rigettate le istanze di chiamata in causa di terzi avanzate dalla resistente . CP_4 Pt_1
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Napoli, in data 08.10.2020, pronunciava ordinanza con la quale così decideva:
1) dichiara la nullità, per mancanza del contratto quadro, del contratto di acquisto della polizza “Signature Bond Plus”, sottoscritto dall'attrice in data 13/9/2006, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna Parte_1
alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro
112.246,08, oltre interessi legali dal 14/12/2018 al soddisfo;
2) condanna alla Parte_1
rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 450,00 per esborsi ed euro 9.380,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello notificato il 9.11.2020, la società Pt_1
ha impugnato la predetta ordinanza sulla base dei motivi di appello, così rubricati:
1. Omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. – errata applicazione di principi di diritto – improcedibilità della domanda di nullità della polizza ex art 23 T.U.F.;
2. Motivazione errata e illogica – sulla prescrizione e sulla carenza di interesse ad agire;
Pagina 5 3. Motivazione errata e insufficiente – sulla carenza di legittimazione/titolarità passiva di ; Pt_1
4. Errata e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art.
23 T.U.F.;
5. Errata e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art.
23 T.U.F. – Il contratto quadro non è necessario in caso di polizze unit- linked;
6. Omessa pronuncia e/o difetto di motivazione – convalida tacita della polizza ex art. 1444 c.c. e divieto di venire contra factum proprium del contratto.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata:
- In via principale, annullare e riformare integralmente l'Ordinanza del Tribunale di Napoli emessa l'8 ottobre 2020 all'esito del giudizio distinto al n. R.G. 8142/2019, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in pari data e, conseguentemente, accogliere le domande proposte nel primo grado di giudizio;
- In via preliminare/pregiudiziale, nel merito rigettare per i motivi in atto tutte le domande dell'Appellata, in pieno accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di inapplicabilità della normativa
TUF, improcedibilità/inammissibilità della domanda di nullità ex art. 23 TUF, inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 21
TUF, carenza di legittimazione ovvero titolarità passiva e di prescrizione dei diritti azionati, svolte da
[...]
; Parte_1
Pagina 6 - In via principale nel merito, rigettare tutte le domande svolte dall'Appellata nei confronti di Parte_1
poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni in atto;
[...]
- In via istruttoria, Ammettersi, nei limiti e per le ragioni indicate in appello e nei scritti di primo grado, prova per testi del Sig.
su tutti i capitoli di prova formulati in Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale, nell'impugnare e Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dall'appellante, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Napoli in data 08.10.2010, nonché per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della società appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su un'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di nullità ai sensi dell'art. 23 T.U.F. del contratto assicurativo oggetto del giudizio. In particolare, secondo quanto dedotto dall'appellante, l'accertamento incidentale sulla inesistenza del contratto quadro svolto dal giudice di prime cure avrebbe efficacia di
Pagina 7 giudicato, con la conseguenza che “la declaratoria di nullità della Polizza non poteva essere emessa nel caso di specie, poiché, come noto, il giudicato sulla nullità del contratto si forma solo in presenza di tutte le parti contrattuali quali litisconsorti necessari. E poiché, nella specie, la controparte contrattuale dell'investitore nel contratto quadro – i.e.
l'intermediario (il sig. – non è stato citato in giudizio dalla sig. CP_2
, pensare di ottenere tale accertamento in questa sede è CP_1
tecnicamente impossibile”.
La tesi sostenuta dall'appellante muove da un passaggio argomentativo della sentenza delle S.U. n. 28314/2019, nell'ambito della quale si afferma che l'accertamento della nullità del contratto quadro costituisce il presupposto tecnico-giuridico della domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di alcuni contratti di investimento conclusi a valle e, per tale ragione, è dotato di efficacia di giudicato.
2.1. Orbene, il motivo di appello risulta infondato, per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, viene in rilievo la fattispecie diversa di inesistenza del contratto quadro, e non di nullità dello stesso per difetto di forma. Le suddette fattispecie sono ontologicamente nettamente diverse: la nullità è una qualificazione di un contratto che esiste, sebbene viziato. L'inesistenza presuppone, invece, la mancanza del contratto, ovvero il suo mancato perfezionamento.
Ne consegue che l'inesistenza non è una qualificazione del contratto, ma la negazione della sua stessa esistenza.
Questa Corte ritiene, quindi, non pertinente il ragionamento giuridico invocato dalla società appellante, giacché la pregiudizialità sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava l'ipotesi di nullità del
Pagina 8 contratto quadro per difetto di forma, sul presupposto che il contratto quadro (materialmente esistente) non risultava sottoscritto dall'istituto bancario intermediario finanziario.
In altri termini, è priva di pregio l'eccezione mossa dall'appellante, in quanto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte ci si limita ad accertare esclusivamente l'inadempimento di un obbligo (cioè, quello di stipula del contratto quadro) di cui eventualmente il potrebbe essere CP_2
al più corresponsabile in via solidale, e non la nullità di un contratto di cui il predetto è stato parte.
In ogni caso, la censura muove dal presupposto che il suddetto broker sia parte negoziale del contratto quadro, in quanto destinatario dell'obbligo di stipula di cui all'art. 23 T.U.F, e pertanto litisconsorte necessario rispetto all'accertamento circa l'inesistenza del contratto quadro.
Tuttavia, il Collegio rileva che le argomentazioni esposte dall'appellante a sostegno della suddetta censura risultano in evidente contrasto con quelle poste a fondamento del quarto motivo di appello e riportate a pag. 31 dell'atto di citazione, in cui si legge: “nel caso di specie, il sig. non CP_2
è intermediario abilitato ai sensi del T.U.F., bensì un broker assicurativo iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e soggetto alla vigilanza dell'Ivass, con la conseguenza che non possono trovare applicazione le norme del TUF che disciplinano la distribuzione del prodotto (tra cui l'art. 23 T.U.F.)”.
Se, come sostenuto dall'appellante in tale passaggio argomentativo, nei confronti del sig. non trovano applicazione le norme del T.U.F in CP_2
quanto mero broker assicurativo e non intermediario finanziario, ne deriva che quest'ultimo non può ritenersi neanche destinatario degli obblighi che discendono dalla relativa disciplina normativa, con la conseguenza che non
Pagina 9 vi è allora alcuna ragione per ritenerlo parte contrattuale necessaria di un contratto che non ha l'obbligo di stipulare ai sensi dell'art. 23 T.U.F.
Ancora, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiamata dall'appellante si orienta nel senso di qualificare come pregiudiziale in senso tecnico- giuridico la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro per difetto di forma ex art 23 d.lgs. 58/1998 nel giudizio di nullità degli investimenti finanziari effettuati attraverso l'esecuzione degli ordini di acquisto da parte della banca.
In particolare, afferma la citata Cassazione: “nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, l'accertamento della nullità del contratto quadro costituisce il presupposto non solo logico ma tecnico-giuridico della domanda ...”.
Al riguardo, come è noto, il suddetto concetto di pregiudizialità tecnica deve ricondursi alla disciplina normativa contenuta nell'art. 34 c.p.c., in forza del quale una questione pregiudiziale può essere decisa dal giudice con efficacia di giudicato soltanto se esplicitamente domandato dalle parti o se espressamente previsto dalla legge (cfr. ordinanza Cassazione n.
27927/2024).
Di conseguenza, la questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico
(come quella del caso di specie) viene, di regola, decisa “incidenter tantum”, ovvero con un accertamento ad efficacia esclusivamente endoprocessuale, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
Invero, nella fattispecie in analisi, l'assicurata/investitrice ha CP_1
richiesto l'accertamento sull'inesistenza del contratto quadro soltanto in via incidentale, ed esclusivamente al fine di domandare la nullità di altro contratto, ovvero della polizza assicurativa oggetto della domanda principale. Non si ravvisa pertanto alcuna domanda di parte o alcuna
Pagina 10 previsione di legge che consentirebbero di invocare l'attitudine al giudicato dell'accertamento sulla mancanza del contratto quadro compiuto dal giudice di prime cure.
3. Con il secondo motivo di gravame si deduce la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito oggettivo azionato dall'appellata, dal momento che il contratto di assicurazione è stato stipulato nel 2006 ed il versamento del premio assicurativo sarebbe avvenuto, in parte, contestualmente alla sottoscrizione della polizza, nonché, per altra parte, attraverso due successivi pagamenti corrisposti in data 21 giugno 2007 e 18 dicembre
2008.
Si sostiene, inoltre, l'impossibilità di riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera di costituzione in mora inviata dalla appellata in data 14 dicembre 2018, sul presupposto che la stessa andrebbe CP_1
qualificata in termini di diffida ad adempiere alla prestazione contrattuale di corresponsione dell'indennizzo assicurativo, e dunque indirizzata a far valere un diritto diverso rispetto alla restituzione dell'indebito oggettivo conseguente alla nullità della polizza in oggetto.
3.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
Va, anzitutto, premesso che l'atto di costituzione in mora per poter fungere da atto interruttivo della prescrizione deve presentare i requisiti di cui all'art. 2943 co 4° c.c. In particolare, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, “le suddette caratteristiche si compendiano nella chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e nella esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
Quanto al secondo requisito, esso, pur richiedendo la forma scritta, non
Pagina 11 impone l'uso di formule solenni né richiede l'osservanza di particolari adempimenti. E' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa” (Sezioni
Unite n. 17619/2022).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve osservarsi che la lettera di messa in mora prodotta in atti (doc. n. 8 – allegati del ricorso introduttivo di parte ricorrente in 1° grado) soddisfa a pieno titolo i predetti requisiti, in quanto contiene una esplicita manifestazione di volontà nonché una chiara individuazione delle caratteristiche del diritto alla ripetizione fatto valere come conseguenza della nullità della polizza assicurativa stipulata a monte, nella parte in cui si legge testualmente “vi comunico inoltre che la mia assistita intende fare valere la nullità delle operazioni per violazione 23 co.1 e co. 3 del D.Lgs n. 58/ 1998 e la responsabilità per
l'inosservanza degli obblighi informativi. Alla luce di quanto portato, con la presente Vi invito a restituire alla mia assistita l'importo di euro
124.929,00”.
Inoltre, tale atto di costituzione in mora è stato tempestivamente e pacificamente portato nella sfera di conoscenza della società Hansard debitrice, dal momento che nella comunicazione di riscontro di quest'ultima (doc. n. 9), trasmessa via mail alla in data 21 gennaio CP_1
2019, si legge testualmente in premessa “Facciamo riferimento alla sua lettera datata 14 dicembre 2018, che abbiamo ricevuto il 17 dicembre
2018”.
La stessa società appellante conferma, dunque, di aver ricevuto e Pt_1
pertanto avuto conoscenza della richiesta di ripetizione dell'indebito
Pagina 12 oggettivo in data 17 dicembre 2018, di conseguenza prima dello spirare del termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento della terza tranche del premio assicurativo (18 dicembre 2008).
Alla luce di ciò, in sintesi, l'atto di costituzione in mora indirizzato dalla nei confronti della ha spiegato validamente i suoi effetti CP_1 Pt_1
interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. in relazione all'esercizio del diritto alla ripetizione del premio assicurativo versato.
Non assume rilievo in senso contrario l'obiezione mossa dall'appellante, secondo cui il diritto alla ripetizione delle somme ex art 2033 c.c. si sarebbe prescritto in quanto l'appellata avrebbe già soddisfatto il suo credito restitutorio attraverso le somme ottenute in sede di riscatto anticipato. La suddetta tesi muove dal presupposto (erroneo) che l'importo che la CP_1
ha percepito a titolo di riscatto nel corso del rapporto contrattuale (€
267.735,92) andrebbe automaticamente imputato al soddisfacimento dello stesso credito restitutorio riconosciuto dal giudice di primo grado.
In realtà, le richieste di riscatto avanzate dalla vanno rapportate CP_1
all'importo del premio complessivamente versato pari ad € 380.000,00 e non al solo importo della terza tranche di pagamento pari ad € 110.000,00, come sostenuto dall'appellante.
In altri termini, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non prescritto il diritto alla ripetizione fatto valere dalla e calcolato il CP_1
credito restitutorio pari ad € 112.246,08, detraendo dal premio originariamente versato (€ 380.000,00) le somme di denaro nel frattempo ottenute attraverso le richieste di riscatto (€ 267.735,92).
4. Nel merito, con gli altri motivi di gravame l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha qualificato la polizza assicurativa sulla vita oggetto del giudizio in termini di prodotto
Pagina 13 finanziario, con conseguente assoggettamento alla disciplina normativa del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), con particolare riferimento all'art. 25-bis, che, nella versione ratione temporis applicabile, estendeva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21 e 23 (quest'ultimo statuisce l'obbligo di conclusione per iscritto del contratto quadro) ai prodotti finanziari sottoscritti e collocati sul mercato dalle imprese di assicurazione.
A sostegno della censura la deduce, anzitutto, che la polizza Pt_1
oggetto di causa, pur qualificandosi come polizza unit-linked, andrebbe inquadrata nell'ambito di un normale contratto di assicurazione sulla vita, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di derivazione comunitaria, in forza dei quali ciò che rileva ai fini qualificatori in termini di contratto di assicurazione è esclusivamente l'obbligo dell'impresa di assicurazione di eseguire una prestazione, sia pure connotata dal quantum incerto, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, anche se il c.d. rischio demografico (rischio connesso alla maggiore o minore durata della vita dell'assicurato) è assente o comunque minimo.
In altre parole, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiamata dall'appellante nell'atto di citazione, il profilo di investimento del premio in fondi finanziari non snatura la causa tipica della polizza, che resta assicurativa.
Ad ulteriore conferma della esclusione della qualificazione della polizza in termini di prodotto finanziario puro, deduce, peraltro, che solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 303/2006 (1° luglio 2007) il legislatore, al fine di colmare una precedente lacuna, ha introdotto la lettera w bis) all'art. 1° co 1° del T.U.F, la quale per la prima volta, nell'ambito della definizione di prodotti finanziari, include espressamente anche delle polizze unit-linked. Da ciò si ricaverebbe, secondo quanto sostenuto
Pagina 14 dall'appellante, che il riferimento a “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione” contenuto nell'art. 25-bis T.U.F. non poteva includere, prima della predetta novella legislativa, anche le polizze unit- linked, inserite espressamente solo in un momento successivo.
In ogni caso, l'appellante osserva che la polizza assicurativa oggetto di causa prevedeva, in caso di decesso dell'assicurato, il pagamento a favore di quest'ultimo di un indennizzo pari al 101 % del valore delle quote del fondo in cui era stato investito il premio, con la conseguenza che la suddetta maggiorazione del 1% della somma da restituire sarebbe di per sé idonea a far emergere l'assunzione del c.d. rischio demografico da parte dell'intermediario e, pertanto, a ricondurre il rapporto contrattuale nell'alveo della disciplina delle assicurazioni sulla vita.
L'appellante censura, inoltre, l'ordinanza impugnata, lamentando, in via subordinata, l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 23 T.U.F., in quanto incompatibile con la struttura della polizza in questione, nonché un difetto di legittimazione passiva, sulla base delle argomentazioni di seguito sintetizzate.
In particolare, nel caso di specie, non sarebbe richiesta la stipula a monte di un contratto quadro, in quanto, da un lato, la documentazione precontrattuale consegnata alla cliente in fase di trattativa sarebbe CP_1
già di per sé idonea a soddisfare gli oneri informativi richiesti dalla legge,
e, dall'altro lato, l'obbligo di cui all'art. 23 T.U.F si giustificherebbe solo in presenza di un rapporto di gestione finanziaria, ampio e continuativo, come quello che discende in caso di plurimi ordini di investimento compiuti dall'intermediario finanziario. Al contrario, secondo quanto dedotto dall'appellante, la sottoscrizione di una polizza unit-linked configura l'acquisto di un prodotto predefinito, strutturalmente incompatibile con la
Pagina 15 stipula del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e pertanto sottratto a tale obbligo.
Infine, deduce che, pur volendo ritenere applicabile la normativa del
T.U.F., gli obblighi informativi, e in particolare l'obbligo di redazione per iscritto del contratto quadro, si inseriscono nella fase delle trattative, e pertanto il reale destinatario dei suddetti obblighi sarebbe il broker assicurativo che ha proposto la polizza (sig. , non l'impresa di CP_2
assicurazione che si è limitata ad intervenire nella fase successiva di stipula del contratto. Peraltro, osserva l'appellante, le regole del T.U.F troverebbero applicazione solo nel caso di prodotti finanziari collocati da
“intermediari abilitati”, ovvero i soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza della mentre nel caso di specie la polizza è stata distribuita da un CP_5
broker assicurativo, soggetto ai poteri di vigilanza dell'SV (c.d. tesi del doppio binario).
In altri termini, assume l'appellante che l'art. 25-bis T.U.F. non sarebbe applicabile al caso specifico perché la polizza non sarebbe stata distribuita direttamente dall'impresa di assicurazione, ma da un agente/broker assicurativo assoggettato ai poteri di vigilanza dell'SV, e pertanto soggetto non abilitato a distribuire i prodotti finanziari secondo quanto previsto dalla normativa TUF.
4.1. I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente, perché, sia pure sotto diversi profili, attengono alla medesima questione relativa alla qualificazione giuridica della polizza in esame come prodotto finanziario, anziché come contratto assicurativo, con conseguente applicazione della disciplina del T.U.F. – sono infondati, per quanto si dirà.
4.2. Preliminarmente, giova rammentare che la causa del contratto di assicurazione è la tutela contro certi rischi, che vengono trasferiti dal
Pagina 16 contraente/assicurato all'impresa assicurativa. Nello specifico, la funzione del contratto di assicurazione sulla vita è rinvenuta nell'assunzione da parte dell'assicuratore del rischio “demografico”, connesso alla durata della vita dell'assicurato (sotto il profilo della sua morte o sopravvivenza). Tale durata non può essere ovviamente prevista con certezza in anticipo, ma solo sulla base di calcoli probabilistici.
Alla luce di ciò, il contratto di assicurazione sulla vita persegue l'obiettivo di garantire un sostegno economico in connessione con eventi attinenti alla vita umana e assume, pertanto, una funzione previdenziale.
Le polizze unit-linked, invece, si caratterizzano perché le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio sono investite in un paniere di fondi di investimento diversamente composti – azionari, obbligazionari, etc.. –, peraltro fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, in modo che, alla scadenza del contratto, o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo finanziario al momento stesso. Ne deriva che l'assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio, con conseguente tradimento della ratio originaria dell'assicurazione sulla vita, il cui fine risiede nel garantire con certezza un futuro capitale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, le polizze unit- linked si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
Pagina 17 - le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del D.Lgs. n.
209/2005, in base al quale "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento", ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Pagina 18 In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.
In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente (cfr.
Cassazione civile sez. I - 09/04/2024, n. 9418).
4.3 Al riguardo, occorre altresì premettere:
- che, in ordine alla qualificazione giuridica di tali prodotti, “le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. "linked" pure, grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali
l'andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. "unit linked" ed
"index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la
Pagina 19 componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto” (cfr. Cass.
n. 29583 del 22.10.2021).
La giurisprudenza nazionale si è orientata, pertanto, nel senso di ritenere che si tratti di contratti sorretti da una causa mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa), con possibilità di prevalenza di quella finanziaria, dal momento che la componente di polizza sulla vita serve solo ad individuare il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato;
- stante la natura c.d. mista delle polizze in oggetto, al giudice del merito è demandato il compito di interpretare quale sia la parte preponderante nello specifico contratto che di volta in volta viene in rilievo, tenendo conto dei “principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico", rispetto al quale il giudice di merito deve valutare
l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in
Pagina 20 relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il «rischio demografico»” (cfr. Cass. n. 6319/2019);
- in ogni caso, i problemi interpretativi in ordine alla natura delle polizze in oggetto si sono posti per lo più, in dottrina e giurisprudenza, con riferimento alle polizze stipulate anteriormente al 2007, come affermato dalla sentenza n. 6061/2012, con la quale la
Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n.
303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi
d'investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto,
l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso.., il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente,
l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto…, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato)”.
Pagina 21 Invero, la l. n. 262/2005 ha inserito nel T.U.F. l'art. 25-bis, il quale dispone l'estensione degli articoli 21 e 23 alla “sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Mentre, il d.lgs. n. 303/2006 ha inserito nel primo comma dell'art. 1 del
T.U.F. la lett. w) – bis, in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono anche le polizze unit-linked;
4.4 Tanto premesso, il Tribunale ha qualificato la polizza in esame in termini di contratto di investimento finanziario, sulla base delle seguenti considerazioni: “…non sia una comune polizza sulla vita, ma, come del resto emerge chiaramente dalle condizioni generali (doc. n. 3) debba qualificarsi come polizza del tipo unit linked. Invero, a conforto di tale conclusione, depone il rilievo per cui, mentre nelle assicurazioni sulla vita
l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.), nel caso di specie le prestazioni erogate, sia in caso di vita che di morte, sono espresse in quote di uno o più fondi interni, i cui valori dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote. Alla luce delle richiamate caratteristiche è, quindi, indubbia la natura finanziaria dello strumento sottoscritto, in quanto, come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nelle polizze del tipo in esame, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d'investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di
Pagina 22 fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni (cfr., ex multis, Trib. Napoli, n. 5060/13)”.
La motivazione risulta corretta e può essere condivisa.
Invero, questa Corte rileva la presenza di diversi indici a sostegno della qualificazione giuridica così operata:
- art. 1, lett. c), della scheda sintetica delle note informative della polizza, in cui si definisce la tipologia del prodotto offerto e a tal fine si afferma testualmente “E' un contratto di assicurazione vita, a vita intera, non previdenziale. Il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi successivi vengono investiti nel Fondo Personale. Il valore delle prestazioni previste dal contratto dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che sono legate alla polizza. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle attività finanziarie”;
- art. 3 del medesimo documento, il quale, nel definire la prestazione assicurativa a carico dell'impresa, dichiara espressamente che” al decesso dell'Assicurato la Società pagherà la prestazione, consistente in una somma in contanti pari al 101% del valore del
Fondo Personale”.
- art. 4 della suddetta scheda sintetica, in cui si afferma testualmente
“L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle attività del Fondo Personale”;
- art. 7 delle condizioni generali della polizza, che definisce il Fondo
Personale del cliente come “fondo di investimento diverso e separato
Pagina 23 del patrimonio libero e disponibile della Società, da essa creato unicamente allo scopo di detenere investimenti, contanti od altri attivi ammessi dalla Società e collegati alla presente Polizza”.
- art. 2 delle medesime condizioni generali, in forza del quale “il
Contraente deve richiedere e autorizzare la Società a nominare un
Gestore Patrimoniale che gestisca il Fondo Personale su una base discrezionale”.
Dall'esame delle clausole contrattuali sopra indicate appare pertanto evidente che la società assicuratrice non abbia assunto alcun Pt_1
rischio: difatti, la polizza in analisi non solo non assicurava la restituzione del capitale versato né un rendimento minimo, ma addirittura poneva interamente a carico del contraente il rischio finanziario rappresentato dall'incerto andamento del fondo di investimento ad essa collegato (il c.d. rischio di performance).
La maggiorazione del 1%, invocata dall'appellante come delta aggiuntivo alle somme legate alla performance del fondo di investimento idoneo a far emergere l'assunzione del c.d. rischio demografico e pertanto rilevante a conferire al rapporto natura assicurativa, è, in realtà, da considerarsi un indennizzo del tutto irrisorio e trascurabile sotto un profilo puramente quantitativo, se rapportato all'entità del premio assicurativo versato.
Peraltro, si precisa che il suddetto incremento del 1% è in ogni caso calcolato – non sul capitale versato bensì - sulla base del valore delle quote del fondo di investimento ed è pertanto puramente simbolico, in quanto potrebbe essere completamente azzerato in caso di perdita totale del capitale investito.
In altre parole, nella polizza oggetto di causa, il, “c.d. rischio demografico, pur se apparentemente presente, grava, dunque, totalmente sull'assicurato,
Pagina 24 ed è in realtà insussistente, perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di investimento” (cfr. Corte di
Appello Napoli n. 2300/2025).
Stante la possibilità per l'appellata di perdere interamente il CP_1
capitale versato in ragione dell'andamento dei fondi finanziari in cui è stato investito il premio, il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la polizza in esame come un contratto di investimento, anziché di assicurazione sulla vita ex art 1882 c.c., in piena conformità con l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr.
Cass. n. 21022/2024; Cass. n. 2922/2024; Cass. n. 22961/2023).
4.5 Non osta a tale qualificazione il contrapposto orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea invocato dall'appellante, alla luce delle motivazioni di seguito sintetizzate.
Come osservato, non è ravvisabile alcun contrasto con il diritto comunitario in quanto “costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa
d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali […]… in secondo luogo, un contratto non va qualificato assicurazione sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione euro unitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non
Pagina 25 sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e, persino contratti vietati dall'ordinamento nazionale” (Cass. n. 21022/2024).
Nelle fattispecie esaminate,” La Corte di Giustizia non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudizi nazionali in tema di polizze linked. La
Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito – né avrebbe potuto – quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina euronitaria solo a determinati fini” (Cass. 26079/2025).
Non v'è motivo di discostarsi dai suddetti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità, ai quali si intende qui dare seguito.
Né può invocarsi, in senso contrario alla qualificazione della polizza in esame come contratto di investimento finanziario, la circostanza che questa sarebbe stata sottoscritta in data 2 Ottobre 2006 e dunque prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 303/2006, che inserisce espressamente nella definizione di prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurative anche le polizze unit-linked.
Difatti, come sopra argomentato, la natura finanziaria di tali prodotti è stata affermata dalla giurisprudenza all'esito di un'indagine sul contenuto sostanziale, e cioè sulla causa in concreto, prescindendo dal nomen iuris o dalle qualificazioni formali, proprio in relazione alle polizze unit-linked
c.d. pure diffusesi nella prassi commerciale antecedentemente all'entrata in vigore di tale novella legislativa.
L'intervento successivo ad opera del legislatore muove dunque da esigenze meramente chiarificatrici, piuttosto che dalla volontà di colmare una precedente lacuna. Sul punto si è espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “queste sopravvenute disposizioni normative
Pagina 26 (cioè, la L. n. 262/2005 e il d. lgs. n. 303/2006) nascono dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall'osservazione della funzione economico-giuridica da loro assolta, con la conseguenza che i contratti in questione, anche prima, non potevano essere considerati alla stregua di normali prodotti assicurativi» (Cass. 29583 del 22/10/2021; cfr. anche
Cass. n. 10333/18 e Cass. n. 6319/19).
5. Appurata, pertanto, la natura finanziaria del prodotto assicurativo in questione, ne deriva l'applicazione dell'art. 25-bis T.U.F., che, nella versione rationis temporis applicabile, estendeva espressamente l'operatività degli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 “alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione”, e cioè, per quanto qui interessa, la sanzione della nullità della polizza unit-linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicuratrice . Pt_1
5.1. Per quanto concerne la censura relativa alla non operatività dell'obbligo di stipula del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F. in caso di sottoscrizione di polizze unit-linked, questa Corte ritiene che sia priva di fondamento logico e giuridico la tesi dell'appellante secondo cui il predetto obbligo presupporrebbe un rapporto di durata articolato in più investimenti, diversamente dalla polizza in questione caratterizzata dall'acquisto di un prodotto predefinito.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, “una volta qualificato – correttamente, come s'è detto – il contratto come “contratto di investimento”, esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le
Pagina 27 suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario” (Cass. n. 21022/2024).
Invero, la ratio della normativa del T.U.F. deve ravvisarsi nell'esigenza di tutela della parte debole del rapporto contrattuale, ovvero il cliente/investitore, sicché ne discende la natura imperativa e dunque inderogabile delle suddette disposizioni di legge. D'altronde, si tratta di una nullità di protezione che opera esclusivamente in favore dell'investitore
(S.U. 28314/2019).
Sarebbe pertanto irragionevole ritenere che l'applicazione della disciplina dipenda dal numero di investimenti che il cliente preveda di effettuare, sia perché non necessariamente predeterminabili ex ante (in corso di rapporto l'intermediario potrebbe segnalare e proporre nuove opportunità di investimento), sia perché allora l'obbligo di cui all'art. 23 T.U.F. nonché la ratio di protezione verrebbero facilmente elusi attraverso la realizzazione di un'unica operazione finanziaria ma comunque non adeguata al range di rischio coerente con il profilo del cliente.
In sostanza, ai fini dell'operatività dell'obbligo di stipula del contratto quadro, ciò che conta è esclusivamente la prestazione di un servizio di investimento di natura finanziaria da parte dell'impresa assicurativa, come nel caso di specie.
In aggiunta a ciò, questa Corte rileva in ogni caso che la polizza in analisi è stata configurata, sul piano concreto, come rapporto di durata caratterizzato da una pluralità di investimenti. Invero, dall'analisi della documentazione di rendiconto finanziario inviata alla , nonché per stessa CP_1
ammissione della predetta società appellante, il premio risulta investito, in un primo momento, in ben 4 fondi di investimento diversi e poi, attraverso un successivo investimento, sono state acquistate le quote di un altro fondo.
Pagina 28 Ciò testimonia che, al momento della sottoscrizione della polizza, gli investimenti da compiere non erano neanche predefiniti, come desumibile dalle note informative in cui, all'art. 6 della scheda sintetica, è scritto che
“Non essendo il Fondo Personale ancora costituito alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, non esistono dati storici relativi agli anni precedenti. Poichè la composizione degli attivi non è predefinita in quanto dipende dalle scelte operate dall'Asset Manager, non è identificato alcun parametro di riferimento o “benchmark”.
Alla luce di quanto esposto, non è dato ravvisare alcuna particolare divergenza strutturale tra la polizza in questione e i contratti di investimento caratterizzati da plurimi ordini di acquisto effettuati dagli intermediari finanziari e, dunque, si ritiene senza alcun dubbio operante l'obbligo di stipula per iscritto del contratto quadro ai sensi dell'art. 23
T.U.F.
5.2 Non può parimenti condividersi la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe necessaria la stipula del contratto quadro atteso che gli oneri informativi prescritti dalla legge sarebbero stati comunque soddisfatti con la consegna della documentazione precontrattuale afferente alla polizza assicurativa.
Al riguardo, per consolidata giurisprudenza: “il contratto quadro assolve la funzione di gettare le basi per la futura operatività del rapporto. Nel senso che lo stesso, in particolare, dispone gli obblighi di informazione specifica sull'investitore (c.d. informazione passiva), che sono di subitanea attuazione. E inoltre dispone l'assunzione, o interiorizzazione negoziale, degli obblighi di informazione attiva e adeguatezza circa le singole operazioni, che discendono dalle prescrizioni di legge (art. 21 e ss. TUF) e di regolamento Consob (come si è opportunamente rilevato, "i doveri di
Pagina 29 informazione attiva... hanno fonte nella legge, ma sono da questa incorporati per via di integrazione nel contenuto tipico del contratto"). E così pure viene a disporre, ancora, una sequenza ordinante dell'ulteriore agire operativo del rapporto concreto: così conformando, e insieme imponendo, lo schema di azione che ciascun ordine dovrà poi rispettare in termini di rigoroso vincolo;
secondo una linea che, si è già ricordato, risulta conformata nella funzione di protezione della posizione dell'investitore” (Cass. n. 12937/2017).
Dunque, il contratto quadro ha una funzione conformativa, contenendo la definizione specifica della tipologia di investimenti da eseguire, del range di rischio coerente con il profilo del cliente e la determinazione degli obblighi che l'intermediario è tenuto ad adempiere.
Nello specifico, il contenuto degli obblighi informativi è prescritto dal
Regolamento n. 11522 del 1.07.1998 e va segnalato che assumono CP_5
particolare rilevanza l'obbligo di indicare preventivamente le caratteristiche della gestione, anche al fine di valutare successivamente la diligenza del gestore, nonché quello di indicare preventivamente il grado di rischio della gestione patrimoniale.
Al riguardo, nel caso di specie, questa Corte rileva la carenza di qualsiasi informazione sul grado di rischio dell'investimento prescelto, nonché di qualsiasi prova circa una profilatura del cliente, tenendo in considerazione i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio, o comunque più in generale di un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto.
Difatti, la documentazione prodotta in atti (composta esclusivamente dalle condizioni generali della polizza e dalle note informative) è eccessivamente generica e senza alcun dubbio inadeguata, sotto il profilo della completezza informativa, rispetto agli strumenti finanziari offerti.
Pagina 30 In altre parole, nel caso di specie, non si è in presenza di una polizza predisposta “su misura” dello specifico cliente interessato, ma al contrario viene in rilievo una polizza riflettente una negoziazione serializzata, e, in quanto tale, bisognosa della stipula a monte di un contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F.
6. Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che gli oneri informativi, ivi compreso l'obbligo di conclusione del contratto quadro, fossero a carico del broker assicurativo sig. tramite il quale CP_2
la polizza è stata collocata, sul presupposto che si tratta di obblighi che vengono in rilievo nella fase precontrattuale delle trattative. Deduce, inoltre, che, alla luce della tesi del c.d. doppio binario fondata sulla combinazione dei primi due commi dell'art. 25-bis del T.U.F.,
l'intermediario assicurativo (sig. non è “soggetto abilitato” a norma CP_2
dell'art. 1, comma 1, lett. r), del T.U.F., sicchè non è soggetto alla vigilanza della Ne deriverebbe che, poiché la polizza di specie sarebbe stata CP_5
collocata sul mercato mediante un broker non soggetto alla vigilanza della ma a quella dell'SV (ora Ivass), dovrebbero trovare applicazione CP_5
solo le norme del Codice delle Assicurazioni ma non anche quelle del
T.U.F.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha individuato in maniera chiara i seguenti principi:
a) “la lettera dell'art. 25 bis, comma 1, del T.U.F. rende senz'altro applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (tra cui le polizze unit linked come quella per cui è processo), a prescindere dal canale distributivo, in piena coerenza con la finalità di garantire una maggiore tutela al contraente e
Pagina 31 proprio in ragione della natura (in tutto o in parte) finanziaria del prodotto stesso;
b) il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante a tal fine, perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto fisicamente che lo colloca;
c) il regime di vigilanza sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull'applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 del T.U.F., perché in caso contrario si esporrebbe il contraente ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall'impresa emittente oppure da un intermediario, conclusione di per sé illogica, posto che la ratio dell'art. 25-bis, comma 1, del T.U.F, è quella di assicurare che quel particolare tipo di polizza – proprio per il suo contenuto finanziario – venga contratta previo adempimento di cogenti obblighi informativi e con forma rafforzata” (Cass. 26079/2025).
In sostanza, le polizze vita linked rientrano nella nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione e pertanto sono soggette agli obblighi informativi di forma previsti dagli artt. 21 e 23 T.U.F., senza che assuma rilievo il canale distributivo utilizzato, dovendosi conseguentemente riconoscere la responsabilità dell'emittente e dell'intermediario (broker) per mancata stipula del contratto quadro e per inadeguate informazioni, anche alla luce della ratio di tutela a 360 gradi della normativa suindicata nonché dei principi generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass. 15220/2025).
Può osservarsi peraltro che tale conclusione è suffragata anche dal dettato normativo, laddove l'art. 25 bis T.U.F. condiziona l'operatività degli
Pagina 32 obblighi di cui agli artt. 21 e 23 alla sola attività di “collocamento” ed
“emissione” della polizza da parte di imprese di assicurazione.
Orbene, nel caso di specie, la polizza è stata appunto “emessa” nonché
“collocata” dalla società appellante sul mercato, sia pure per il Pt_1
tramite di broker autorizzato. Peraltro, si condivide l'affermazione secondo cui “il termine collocamento contenuto nel citato art. 25 bis, è un termine generico (con cui si intende qualunque attività finalizzata alla conclusione di un contratto per il servizio di finanziamento tra il cliente e l'emittente del prodotto finanziario), che si riferisce, quindi, sia al caso in cui il collocamento venga attuato direttamente dall'impresa assicuratrice, emittente del prodotto sia al caso in cui venga attuato da un intermediario
(come nel caso in esame)” (Corte di Appello Torino n. 520/2022).
In sintesi, la disciplina del T.U.F. trova applicazione in ragione della tipologia del prodotto emesso (in relazione al contenuto sostanzialmente finanziario), con la conseguenza che la qualità soggettiva dell'impresa emittente o dell'intermediario non assume rilievo, perché nel dato normativo non si rinviene alcuna distinzione in relazione al soggetto che materialmente distribuisce il prodotto finanziario.
In aggiunta a ciò, può osservarsi che nel caso di specie i rapporti tra l'intermediario, da un lato, e l'impresa di assicurazione che emette la polizza, dall'altro lato, sono collegati in quanto l'emittente si avvale dell'opera dell'intermediario per reperire clienti e vendere prodotti finanziari, come dimostrato dalla circostanza che il broker sig. CP_2
proponeva polizze assicurative in forza di un incarico di promozione sottoscritto con la società (doc. 6 – fascicolo di 1° grado di parte Pt_1
resistente). In base al suddetto incarico, il sig. “sponsorizzava” le CP_2
polizze assicurative emesse dalla società appellante, a fronte della
Pagina 33 corresponsione di una provvigione per gli affari conclusi, con l'ulteriore precisazione che tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla polizza e consegnata ai clienti (modulo di proposta, condizioni generali, etc..) è predisposta dalla , la quale pertanto non può Pt_1
ritenersi esente da responsabilità.
Per tale ragione, pur volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui gli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F ricadrebbero soltanto sull'intermediario/broker e non sull'impresa di assicurazione, questa Corte ritiene che, alla luce dei rapporti contrattuali intercorrenti tra i soggetti, le omissioni dell'intermediario ripercuotono inevitabilmente effetti nei confronti della società emittente che è parte contraente della polizza.
Il ragionamento trova avallo nella giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla medesima eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in un caso analogo: “…resta poi fermo il fatto che, in forza della stessa previsione normativa, le omissioni da parte dell'intermediario, si ripercuotono sulla validità del contratto stipulato dall'emittente, posto che
è ad aver formulato la proposta contrattuale diretta ai clienti Pt_1
finali e che la stipula è avvenuta direttamente tra i clienti e la compagnia
(che avrebbe dovuto astenersi dalla stessa in difetto dei presupposti di validità); in linea, del resto, con quanto esplicitato sempre da Cass.
31.1.2024 n. 2922 che afferma “la nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest'ultimo di un esemplare del contratto)” (Corte di Appello Milano n. 1198/2025).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, le censure relative alla erronea qualificazione giuridica della polizza unit-linked in termini di contratto di investimento, alla impossibilità di applicare la normativa T.U.F. in materia
Pagina 34 di prodotti finanziari, nonché al difetto di legittimazione passiva rispetto agli obblighi precontrattuali previsti dalla suddetta disciplina, non risultano meritevoli di accoglimento.
7. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la convalida tacita della polizza in analisi ai sensi dell'art. 1444 c.c., sul presupposto che l'appellata “sig.ra ha dimostrato, con il proprio comportamento, CP_1
di volersi avvalere degli effetti del contratto, intascando dapprima il valore dei riscatti periodici e poi chiedendo il riscatto totale, convalidando pertanto il contratto ex art. 1444 c.c.”.
7.1. Anche tale censura è infondata.
Sul punto, giova rammentare che la convalida ex art. 1444 c.c. rappresenta una forma di recupero del contratto invalido, legittimata ad operare solo nei confronti del negozio annullabile (e non anche in relazione al negozio nullo, come nel caso di specie).
L'art. 1423 c.c. stabilisce, infatti, che il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. D'altronde, una delle caratteristiche distintive della nullità si ravvisa proprio nell'impossibilità di sanatoria del relativo vizio, dal momento che tale forma di invalidità negoziale è posta a tutela di interessi indisponibili, di carattere generale
(l'annullabilità invece può essere sanata mediante convalida o rettifica).
L'impossibilità di sanatoria della nullità della polizza linked per mancanza del contratto quadro trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 14 febbraio 1998, n.
58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto
Pagina 35 quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (Cass. n. 7283/2013; cfr. anche Cass. n.
7068/2016).
8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla , con Pt_1
conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Vi è, pertanto, una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute, dell'attività difensiva svolta e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa ai
[...]
sensi degli artt. 702 bis ss c.p.c. in data 08.10.2020 nel procedimento recante R.G. n. 8142/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
Pagina 36 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 37
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 3980/2020, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 702 bis ss c.p.c. in data
08.10.2020 nel procedimento recante R.G. n. 8142/2019, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1
IE8219727P), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Rolla, Andrea Atteritano, Silvia Lolli e Nicola
Rascio;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giordano;
APPELLATA
Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., depositato in data 15.03.2019,
conveniva in giudizio la società Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere una pronuncia di Parte_1
accertamento della nullità ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) del contratto di assicurazione sulla vita concluso tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione di una parte dei premi assicurativi versati.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che:
- in data 13.09.2006 aveva stipulato, per il tramite dell'attività di intermediazione del broker sig. una polizza Controparte_2
assicurativa di tipo unit-linked (denominata “La signature Bond
Plus”) con la società ; Pt_1
- a tal fine, veniva pattuita la corresponsione di un premio assicurativo pari ad € 380.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione della polizza, € 120.000,00 in data 21.06.2007 ed infine i restanti € 110.000,00 in data 18 dicembre 2008;
- a fronte di diverse richieste di riscatto anticipato della polizza, le veniva corrisposta una somma di denaro pari ad € 267.735,92, inferiore pertanto al capitale originariamente investito;
- dopo essersi resa conto che la polizza in questione non costituiva un autentico contratto assicurativo, bensì un vero e proprio strumento finanziario, in data 14.12.2018 inviava alla una lettera di Pt_1
messa in mora con la quale deduceva la nullità del prodotto
Pagina 2 assicurativo per violazione dell'art. 23 T.U.F. e conseguentemente la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Sicché, a fronte del rifiuto della impresa di assicurazione, adiva il Tribunale di Napoli, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- “Accertata la violazione dell'art. 23 e 21 del T.U.F. dichiarare la nullità della stipula della polizza denominata “La Signature Bond
Plus” ovvero la risoluzione e/o comunque l'invalidità e inefficacia dell'operazione, e per l'effetto condannare
[...]
a restituire l'importo di Euro Parte_1
112.264,08 formato dai pagamenti effettuati detratte le somme già restituite, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e funzioni di lite.”
Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti Pt_1
conclusioni:
- “In via preliminare/pregiudiziale, nel merito rigettare, per i motivi in atto e previa eventuale conversione del rito, tutte le domande della
Ricorrente, in pieno accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di legittimazione ovvero titolarità passiva e prescrizione;
- In via principale, nel merito rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti di Parte_1 Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le
[...]
ragioni in atto;
Pagina 3 - In via subordinata, 1) previo differimento dell'udienza ex artt. 702bis
e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa di Controparte_2
C.F. , residente in [...] C.F._2
TR (RM) e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della Ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di questi per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore della Ricorrente ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Parte_1
di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, alla Ricorrente;
2) previo differimento dell'udienza ex artt. 702bis e 269 c.p.c. (tenendo anche in considerazione le tempistiche necessarie per le attività di traduzione e notifica all'estero), consentire la chiamata in causa della società (P. IVA ), con sede CP_3 PartitaIVA_1
legale in Svizzera, Zollikon, Alte Landstrasse 101, 8702, in persona del legale rappresentante pro tempore e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande della Ricorrente, accertare e dichiarare, per i motivi in atto, la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società sulla gestione dei fondi sottostanti la polizza di causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore dell'Assicurata ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere all' , in ragione di tale responsabilità; Parte_2
Pagina 4 - In via istruttoria, ammettersi, nei limiti e per le ragioni indicate in atto, prova per testi del Sig. su tutti i capitoli di Controparte_2
prova formulati in atto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 19.11.2019 venivano rigettate le istanze di chiamata in causa di terzi avanzate dalla resistente . CP_4 Pt_1
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Napoli, in data 08.10.2020, pronunciava ordinanza con la quale così decideva:
1) dichiara la nullità, per mancanza del contratto quadro, del contratto di acquisto della polizza “Signature Bond Plus”, sottoscritto dall'attrice in data 13/9/2006, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna Parte_1
alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro
112.246,08, oltre interessi legali dal 14/12/2018 al soddisfo;
2) condanna alla Parte_1
rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 450,00 per esborsi ed euro 9.380,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello notificato il 9.11.2020, la società Pt_1
ha impugnato la predetta ordinanza sulla base dei motivi di appello, così rubricati:
1. Omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. – errata applicazione di principi di diritto – improcedibilità della domanda di nullità della polizza ex art 23 T.U.F.;
2. Motivazione errata e illogica – sulla prescrizione e sulla carenza di interesse ad agire;
Pagina 5 3. Motivazione errata e insufficiente – sulla carenza di legittimazione/titolarità passiva di ; Pt_1
4. Errata e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art.
23 T.U.F.;
5. Errata e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art.
23 T.U.F. – Il contratto quadro non è necessario in caso di polizze unit- linked;
6. Omessa pronuncia e/o difetto di motivazione – convalida tacita della polizza ex art. 1444 c.c. e divieto di venire contra factum proprium del contratto.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata:
- In via principale, annullare e riformare integralmente l'Ordinanza del Tribunale di Napoli emessa l'8 ottobre 2020 all'esito del giudizio distinto al n. R.G. 8142/2019, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in pari data e, conseguentemente, accogliere le domande proposte nel primo grado di giudizio;
- In via preliminare/pregiudiziale, nel merito rigettare per i motivi in atto tutte le domande dell'Appellata, in pieno accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di inapplicabilità della normativa
TUF, improcedibilità/inammissibilità della domanda di nullità ex art. 23 TUF, inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 21
TUF, carenza di legittimazione ovvero titolarità passiva e di prescrizione dei diritti azionati, svolte da
[...]
; Parte_1
Pagina 6 - In via principale nel merito, rigettare tutte le domande svolte dall'Appellata nei confronti di Parte_1
poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni in atto;
[...]
- In via istruttoria, Ammettersi, nei limiti e per le ragioni indicate in appello e nei scritti di primo grado, prova per testi del Sig.
su tutti i capitoli di prova formulati in Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale, nell'impugnare e Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dall'appellante, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Napoli in data 08.10.2010, nonché per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della società appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su un'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di nullità ai sensi dell'art. 23 T.U.F. del contratto assicurativo oggetto del giudizio. In particolare, secondo quanto dedotto dall'appellante, l'accertamento incidentale sulla inesistenza del contratto quadro svolto dal giudice di prime cure avrebbe efficacia di
Pagina 7 giudicato, con la conseguenza che “la declaratoria di nullità della Polizza non poteva essere emessa nel caso di specie, poiché, come noto, il giudicato sulla nullità del contratto si forma solo in presenza di tutte le parti contrattuali quali litisconsorti necessari. E poiché, nella specie, la controparte contrattuale dell'investitore nel contratto quadro – i.e.
l'intermediario (il sig. – non è stato citato in giudizio dalla sig. CP_2
, pensare di ottenere tale accertamento in questa sede è CP_1
tecnicamente impossibile”.
La tesi sostenuta dall'appellante muove da un passaggio argomentativo della sentenza delle S.U. n. 28314/2019, nell'ambito della quale si afferma che l'accertamento della nullità del contratto quadro costituisce il presupposto tecnico-giuridico della domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di alcuni contratti di investimento conclusi a valle e, per tale ragione, è dotato di efficacia di giudicato.
2.1. Orbene, il motivo di appello risulta infondato, per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, viene in rilievo la fattispecie diversa di inesistenza del contratto quadro, e non di nullità dello stesso per difetto di forma. Le suddette fattispecie sono ontologicamente nettamente diverse: la nullità è una qualificazione di un contratto che esiste, sebbene viziato. L'inesistenza presuppone, invece, la mancanza del contratto, ovvero il suo mancato perfezionamento.
Ne consegue che l'inesistenza non è una qualificazione del contratto, ma la negazione della sua stessa esistenza.
Questa Corte ritiene, quindi, non pertinente il ragionamento giuridico invocato dalla società appellante, giacché la pregiudizialità sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava l'ipotesi di nullità del
Pagina 8 contratto quadro per difetto di forma, sul presupposto che il contratto quadro (materialmente esistente) non risultava sottoscritto dall'istituto bancario intermediario finanziario.
In altri termini, è priva di pregio l'eccezione mossa dall'appellante, in quanto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte ci si limita ad accertare esclusivamente l'inadempimento di un obbligo (cioè, quello di stipula del contratto quadro) di cui eventualmente il potrebbe essere CP_2
al più corresponsabile in via solidale, e non la nullità di un contratto di cui il predetto è stato parte.
In ogni caso, la censura muove dal presupposto che il suddetto broker sia parte negoziale del contratto quadro, in quanto destinatario dell'obbligo di stipula di cui all'art. 23 T.U.F, e pertanto litisconsorte necessario rispetto all'accertamento circa l'inesistenza del contratto quadro.
Tuttavia, il Collegio rileva che le argomentazioni esposte dall'appellante a sostegno della suddetta censura risultano in evidente contrasto con quelle poste a fondamento del quarto motivo di appello e riportate a pag. 31 dell'atto di citazione, in cui si legge: “nel caso di specie, il sig. non CP_2
è intermediario abilitato ai sensi del T.U.F., bensì un broker assicurativo iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e soggetto alla vigilanza dell'Ivass, con la conseguenza che non possono trovare applicazione le norme del TUF che disciplinano la distribuzione del prodotto (tra cui l'art. 23 T.U.F.)”.
Se, come sostenuto dall'appellante in tale passaggio argomentativo, nei confronti del sig. non trovano applicazione le norme del T.U.F in CP_2
quanto mero broker assicurativo e non intermediario finanziario, ne deriva che quest'ultimo non può ritenersi neanche destinatario degli obblighi che discendono dalla relativa disciplina normativa, con la conseguenza che non
Pagina 9 vi è allora alcuna ragione per ritenerlo parte contrattuale necessaria di un contratto che non ha l'obbligo di stipulare ai sensi dell'art. 23 T.U.F.
Ancora, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiamata dall'appellante si orienta nel senso di qualificare come pregiudiziale in senso tecnico- giuridico la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro per difetto di forma ex art 23 d.lgs. 58/1998 nel giudizio di nullità degli investimenti finanziari effettuati attraverso l'esecuzione degli ordini di acquisto da parte della banca.
In particolare, afferma la citata Cassazione: “nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, l'accertamento della nullità del contratto quadro costituisce il presupposto non solo logico ma tecnico-giuridico della domanda ...”.
Al riguardo, come è noto, il suddetto concetto di pregiudizialità tecnica deve ricondursi alla disciplina normativa contenuta nell'art. 34 c.p.c., in forza del quale una questione pregiudiziale può essere decisa dal giudice con efficacia di giudicato soltanto se esplicitamente domandato dalle parti o se espressamente previsto dalla legge (cfr. ordinanza Cassazione n.
27927/2024).
Di conseguenza, la questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico
(come quella del caso di specie) viene, di regola, decisa “incidenter tantum”, ovvero con un accertamento ad efficacia esclusivamente endoprocessuale, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
Invero, nella fattispecie in analisi, l'assicurata/investitrice ha CP_1
richiesto l'accertamento sull'inesistenza del contratto quadro soltanto in via incidentale, ed esclusivamente al fine di domandare la nullità di altro contratto, ovvero della polizza assicurativa oggetto della domanda principale. Non si ravvisa pertanto alcuna domanda di parte o alcuna
Pagina 10 previsione di legge che consentirebbero di invocare l'attitudine al giudicato dell'accertamento sulla mancanza del contratto quadro compiuto dal giudice di prime cure.
3. Con il secondo motivo di gravame si deduce la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito oggettivo azionato dall'appellata, dal momento che il contratto di assicurazione è stato stipulato nel 2006 ed il versamento del premio assicurativo sarebbe avvenuto, in parte, contestualmente alla sottoscrizione della polizza, nonché, per altra parte, attraverso due successivi pagamenti corrisposti in data 21 giugno 2007 e 18 dicembre
2008.
Si sostiene, inoltre, l'impossibilità di riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera di costituzione in mora inviata dalla appellata in data 14 dicembre 2018, sul presupposto che la stessa andrebbe CP_1
qualificata in termini di diffida ad adempiere alla prestazione contrattuale di corresponsione dell'indennizzo assicurativo, e dunque indirizzata a far valere un diritto diverso rispetto alla restituzione dell'indebito oggettivo conseguente alla nullità della polizza in oggetto.
3.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
Va, anzitutto, premesso che l'atto di costituzione in mora per poter fungere da atto interruttivo della prescrizione deve presentare i requisiti di cui all'art. 2943 co 4° c.c. In particolare, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, “le suddette caratteristiche si compendiano nella chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e nella esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
Quanto al secondo requisito, esso, pur richiedendo la forma scritta, non
Pagina 11 impone l'uso di formule solenni né richiede l'osservanza di particolari adempimenti. E' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa” (Sezioni
Unite n. 17619/2022).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve osservarsi che la lettera di messa in mora prodotta in atti (doc. n. 8 – allegati del ricorso introduttivo di parte ricorrente in 1° grado) soddisfa a pieno titolo i predetti requisiti, in quanto contiene una esplicita manifestazione di volontà nonché una chiara individuazione delle caratteristiche del diritto alla ripetizione fatto valere come conseguenza della nullità della polizza assicurativa stipulata a monte, nella parte in cui si legge testualmente “vi comunico inoltre che la mia assistita intende fare valere la nullità delle operazioni per violazione 23 co.1 e co. 3 del D.Lgs n. 58/ 1998 e la responsabilità per
l'inosservanza degli obblighi informativi. Alla luce di quanto portato, con la presente Vi invito a restituire alla mia assistita l'importo di euro
124.929,00”.
Inoltre, tale atto di costituzione in mora è stato tempestivamente e pacificamente portato nella sfera di conoscenza della società Hansard debitrice, dal momento che nella comunicazione di riscontro di quest'ultima (doc. n. 9), trasmessa via mail alla in data 21 gennaio CP_1
2019, si legge testualmente in premessa “Facciamo riferimento alla sua lettera datata 14 dicembre 2018, che abbiamo ricevuto il 17 dicembre
2018”.
La stessa società appellante conferma, dunque, di aver ricevuto e Pt_1
pertanto avuto conoscenza della richiesta di ripetizione dell'indebito
Pagina 12 oggettivo in data 17 dicembre 2018, di conseguenza prima dello spirare del termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento della terza tranche del premio assicurativo (18 dicembre 2008).
Alla luce di ciò, in sintesi, l'atto di costituzione in mora indirizzato dalla nei confronti della ha spiegato validamente i suoi effetti CP_1 Pt_1
interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. in relazione all'esercizio del diritto alla ripetizione del premio assicurativo versato.
Non assume rilievo in senso contrario l'obiezione mossa dall'appellante, secondo cui il diritto alla ripetizione delle somme ex art 2033 c.c. si sarebbe prescritto in quanto l'appellata avrebbe già soddisfatto il suo credito restitutorio attraverso le somme ottenute in sede di riscatto anticipato. La suddetta tesi muove dal presupposto (erroneo) che l'importo che la CP_1
ha percepito a titolo di riscatto nel corso del rapporto contrattuale (€
267.735,92) andrebbe automaticamente imputato al soddisfacimento dello stesso credito restitutorio riconosciuto dal giudice di primo grado.
In realtà, le richieste di riscatto avanzate dalla vanno rapportate CP_1
all'importo del premio complessivamente versato pari ad € 380.000,00 e non al solo importo della terza tranche di pagamento pari ad € 110.000,00, come sostenuto dall'appellante.
In altri termini, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non prescritto il diritto alla ripetizione fatto valere dalla e calcolato il CP_1
credito restitutorio pari ad € 112.246,08, detraendo dal premio originariamente versato (€ 380.000,00) le somme di denaro nel frattempo ottenute attraverso le richieste di riscatto (€ 267.735,92).
4. Nel merito, con gli altri motivi di gravame l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha qualificato la polizza assicurativa sulla vita oggetto del giudizio in termini di prodotto
Pagina 13 finanziario, con conseguente assoggettamento alla disciplina normativa del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), con particolare riferimento all'art. 25-bis, che, nella versione ratione temporis applicabile, estendeva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21 e 23 (quest'ultimo statuisce l'obbligo di conclusione per iscritto del contratto quadro) ai prodotti finanziari sottoscritti e collocati sul mercato dalle imprese di assicurazione.
A sostegno della censura la deduce, anzitutto, che la polizza Pt_1
oggetto di causa, pur qualificandosi come polizza unit-linked, andrebbe inquadrata nell'ambito di un normale contratto di assicurazione sulla vita, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di derivazione comunitaria, in forza dei quali ciò che rileva ai fini qualificatori in termini di contratto di assicurazione è esclusivamente l'obbligo dell'impresa di assicurazione di eseguire una prestazione, sia pure connotata dal quantum incerto, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, anche se il c.d. rischio demografico (rischio connesso alla maggiore o minore durata della vita dell'assicurato) è assente o comunque minimo.
In altre parole, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiamata dall'appellante nell'atto di citazione, il profilo di investimento del premio in fondi finanziari non snatura la causa tipica della polizza, che resta assicurativa.
Ad ulteriore conferma della esclusione della qualificazione della polizza in termini di prodotto finanziario puro, deduce, peraltro, che solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 303/2006 (1° luglio 2007) il legislatore, al fine di colmare una precedente lacuna, ha introdotto la lettera w bis) all'art. 1° co 1° del T.U.F, la quale per la prima volta, nell'ambito della definizione di prodotti finanziari, include espressamente anche delle polizze unit-linked. Da ciò si ricaverebbe, secondo quanto sostenuto
Pagina 14 dall'appellante, che il riferimento a “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione” contenuto nell'art. 25-bis T.U.F. non poteva includere, prima della predetta novella legislativa, anche le polizze unit- linked, inserite espressamente solo in un momento successivo.
In ogni caso, l'appellante osserva che la polizza assicurativa oggetto di causa prevedeva, in caso di decesso dell'assicurato, il pagamento a favore di quest'ultimo di un indennizzo pari al 101 % del valore delle quote del fondo in cui era stato investito il premio, con la conseguenza che la suddetta maggiorazione del 1% della somma da restituire sarebbe di per sé idonea a far emergere l'assunzione del c.d. rischio demografico da parte dell'intermediario e, pertanto, a ricondurre il rapporto contrattuale nell'alveo della disciplina delle assicurazioni sulla vita.
L'appellante censura, inoltre, l'ordinanza impugnata, lamentando, in via subordinata, l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 23 T.U.F., in quanto incompatibile con la struttura della polizza in questione, nonché un difetto di legittimazione passiva, sulla base delle argomentazioni di seguito sintetizzate.
In particolare, nel caso di specie, non sarebbe richiesta la stipula a monte di un contratto quadro, in quanto, da un lato, la documentazione precontrattuale consegnata alla cliente in fase di trattativa sarebbe CP_1
già di per sé idonea a soddisfare gli oneri informativi richiesti dalla legge,
e, dall'altro lato, l'obbligo di cui all'art. 23 T.U.F si giustificherebbe solo in presenza di un rapporto di gestione finanziaria, ampio e continuativo, come quello che discende in caso di plurimi ordini di investimento compiuti dall'intermediario finanziario. Al contrario, secondo quanto dedotto dall'appellante, la sottoscrizione di una polizza unit-linked configura l'acquisto di un prodotto predefinito, strutturalmente incompatibile con la
Pagina 15 stipula del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e pertanto sottratto a tale obbligo.
Infine, deduce che, pur volendo ritenere applicabile la normativa del
T.U.F., gli obblighi informativi, e in particolare l'obbligo di redazione per iscritto del contratto quadro, si inseriscono nella fase delle trattative, e pertanto il reale destinatario dei suddetti obblighi sarebbe il broker assicurativo che ha proposto la polizza (sig. , non l'impresa di CP_2
assicurazione che si è limitata ad intervenire nella fase successiva di stipula del contratto. Peraltro, osserva l'appellante, le regole del T.U.F troverebbero applicazione solo nel caso di prodotti finanziari collocati da
“intermediari abilitati”, ovvero i soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza della mentre nel caso di specie la polizza è stata distribuita da un CP_5
broker assicurativo, soggetto ai poteri di vigilanza dell'SV (c.d. tesi del doppio binario).
In altri termini, assume l'appellante che l'art. 25-bis T.U.F. non sarebbe applicabile al caso specifico perché la polizza non sarebbe stata distribuita direttamente dall'impresa di assicurazione, ma da un agente/broker assicurativo assoggettato ai poteri di vigilanza dell'SV, e pertanto soggetto non abilitato a distribuire i prodotti finanziari secondo quanto previsto dalla normativa TUF.
4.1. I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente, perché, sia pure sotto diversi profili, attengono alla medesima questione relativa alla qualificazione giuridica della polizza in esame come prodotto finanziario, anziché come contratto assicurativo, con conseguente applicazione della disciplina del T.U.F. – sono infondati, per quanto si dirà.
4.2. Preliminarmente, giova rammentare che la causa del contratto di assicurazione è la tutela contro certi rischi, che vengono trasferiti dal
Pagina 16 contraente/assicurato all'impresa assicurativa. Nello specifico, la funzione del contratto di assicurazione sulla vita è rinvenuta nell'assunzione da parte dell'assicuratore del rischio “demografico”, connesso alla durata della vita dell'assicurato (sotto il profilo della sua morte o sopravvivenza). Tale durata non può essere ovviamente prevista con certezza in anticipo, ma solo sulla base di calcoli probabilistici.
Alla luce di ciò, il contratto di assicurazione sulla vita persegue l'obiettivo di garantire un sostegno economico in connessione con eventi attinenti alla vita umana e assume, pertanto, una funzione previdenziale.
Le polizze unit-linked, invece, si caratterizzano perché le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio sono investite in un paniere di fondi di investimento diversamente composti – azionari, obbligazionari, etc.. –, peraltro fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, in modo che, alla scadenza del contratto, o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo finanziario al momento stesso. Ne deriva che l'assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio, con conseguente tradimento della ratio originaria dell'assicurazione sulla vita, il cui fine risiede nel garantire con certezza un futuro capitale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, le polizze unit- linked si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
Pagina 17 - le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del D.Lgs. n.
209/2005, in base al quale "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento", ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Pagina 18 In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.
In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente (cfr.
Cassazione civile sez. I - 09/04/2024, n. 9418).
4.3 Al riguardo, occorre altresì premettere:
- che, in ordine alla qualificazione giuridica di tali prodotti, “le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. "linked" pure, grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali
l'andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. "unit linked" ed
"index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la
Pagina 19 componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto” (cfr. Cass.
n. 29583 del 22.10.2021).
La giurisprudenza nazionale si è orientata, pertanto, nel senso di ritenere che si tratti di contratti sorretti da una causa mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa), con possibilità di prevalenza di quella finanziaria, dal momento che la componente di polizza sulla vita serve solo ad individuare il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato;
- stante la natura c.d. mista delle polizze in oggetto, al giudice del merito è demandato il compito di interpretare quale sia la parte preponderante nello specifico contratto che di volta in volta viene in rilievo, tenendo conto dei “principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico", rispetto al quale il giudice di merito deve valutare
l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in
Pagina 20 relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il «rischio demografico»” (cfr. Cass. n. 6319/2019);
- in ogni caso, i problemi interpretativi in ordine alla natura delle polizze in oggetto si sono posti per lo più, in dottrina e giurisprudenza, con riferimento alle polizze stipulate anteriormente al 2007, come affermato dalla sentenza n. 6061/2012, con la quale la
Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n.
303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi
d'investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto,
l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso.., il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente,
l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto…, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato)”.
Pagina 21 Invero, la l. n. 262/2005 ha inserito nel T.U.F. l'art. 25-bis, il quale dispone l'estensione degli articoli 21 e 23 alla “sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Mentre, il d.lgs. n. 303/2006 ha inserito nel primo comma dell'art. 1 del
T.U.F. la lett. w) – bis, in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono anche le polizze unit-linked;
4.4 Tanto premesso, il Tribunale ha qualificato la polizza in esame in termini di contratto di investimento finanziario, sulla base delle seguenti considerazioni: “…non sia una comune polizza sulla vita, ma, come del resto emerge chiaramente dalle condizioni generali (doc. n. 3) debba qualificarsi come polizza del tipo unit linked. Invero, a conforto di tale conclusione, depone il rilievo per cui, mentre nelle assicurazioni sulla vita
l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.), nel caso di specie le prestazioni erogate, sia in caso di vita che di morte, sono espresse in quote di uno o più fondi interni, i cui valori dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote. Alla luce delle richiamate caratteristiche è, quindi, indubbia la natura finanziaria dello strumento sottoscritto, in quanto, come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nelle polizze del tipo in esame, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d'investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di
Pagina 22 fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni (cfr., ex multis, Trib. Napoli, n. 5060/13)”.
La motivazione risulta corretta e può essere condivisa.
Invero, questa Corte rileva la presenza di diversi indici a sostegno della qualificazione giuridica così operata:
- art. 1, lett. c), della scheda sintetica delle note informative della polizza, in cui si definisce la tipologia del prodotto offerto e a tal fine si afferma testualmente “E' un contratto di assicurazione vita, a vita intera, non previdenziale. Il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi successivi vengono investiti nel Fondo Personale. Il valore delle prestazioni previste dal contratto dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che sono legate alla polizza. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle attività finanziarie”;
- art. 3 del medesimo documento, il quale, nel definire la prestazione assicurativa a carico dell'impresa, dichiara espressamente che” al decesso dell'Assicurato la Società pagherà la prestazione, consistente in una somma in contanti pari al 101% del valore del
Fondo Personale”.
- art. 4 della suddetta scheda sintetica, in cui si afferma testualmente
“L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle attività del Fondo Personale”;
- art. 7 delle condizioni generali della polizza, che definisce il Fondo
Personale del cliente come “fondo di investimento diverso e separato
Pagina 23 del patrimonio libero e disponibile della Società, da essa creato unicamente allo scopo di detenere investimenti, contanti od altri attivi ammessi dalla Società e collegati alla presente Polizza”.
- art. 2 delle medesime condizioni generali, in forza del quale “il
Contraente deve richiedere e autorizzare la Società a nominare un
Gestore Patrimoniale che gestisca il Fondo Personale su una base discrezionale”.
Dall'esame delle clausole contrattuali sopra indicate appare pertanto evidente che la società assicuratrice non abbia assunto alcun Pt_1
rischio: difatti, la polizza in analisi non solo non assicurava la restituzione del capitale versato né un rendimento minimo, ma addirittura poneva interamente a carico del contraente il rischio finanziario rappresentato dall'incerto andamento del fondo di investimento ad essa collegato (il c.d. rischio di performance).
La maggiorazione del 1%, invocata dall'appellante come delta aggiuntivo alle somme legate alla performance del fondo di investimento idoneo a far emergere l'assunzione del c.d. rischio demografico e pertanto rilevante a conferire al rapporto natura assicurativa, è, in realtà, da considerarsi un indennizzo del tutto irrisorio e trascurabile sotto un profilo puramente quantitativo, se rapportato all'entità del premio assicurativo versato.
Peraltro, si precisa che il suddetto incremento del 1% è in ogni caso calcolato – non sul capitale versato bensì - sulla base del valore delle quote del fondo di investimento ed è pertanto puramente simbolico, in quanto potrebbe essere completamente azzerato in caso di perdita totale del capitale investito.
In altre parole, nella polizza oggetto di causa, il, “c.d. rischio demografico, pur se apparentemente presente, grava, dunque, totalmente sull'assicurato,
Pagina 24 ed è in realtà insussistente, perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di investimento” (cfr. Corte di
Appello Napoli n. 2300/2025).
Stante la possibilità per l'appellata di perdere interamente il CP_1
capitale versato in ragione dell'andamento dei fondi finanziari in cui è stato investito il premio, il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la polizza in esame come un contratto di investimento, anziché di assicurazione sulla vita ex art 1882 c.c., in piena conformità con l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr.
Cass. n. 21022/2024; Cass. n. 2922/2024; Cass. n. 22961/2023).
4.5 Non osta a tale qualificazione il contrapposto orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea invocato dall'appellante, alla luce delle motivazioni di seguito sintetizzate.
Come osservato, non è ravvisabile alcun contrasto con il diritto comunitario in quanto “costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa
d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali […]… in secondo luogo, un contratto non va qualificato assicurazione sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione euro unitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non
Pagina 25 sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e, persino contratti vietati dall'ordinamento nazionale” (Cass. n. 21022/2024).
Nelle fattispecie esaminate,” La Corte di Giustizia non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudizi nazionali in tema di polizze linked. La
Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito – né avrebbe potuto – quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina euronitaria solo a determinati fini” (Cass. 26079/2025).
Non v'è motivo di discostarsi dai suddetti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità, ai quali si intende qui dare seguito.
Né può invocarsi, in senso contrario alla qualificazione della polizza in esame come contratto di investimento finanziario, la circostanza che questa sarebbe stata sottoscritta in data 2 Ottobre 2006 e dunque prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 303/2006, che inserisce espressamente nella definizione di prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurative anche le polizze unit-linked.
Difatti, come sopra argomentato, la natura finanziaria di tali prodotti è stata affermata dalla giurisprudenza all'esito di un'indagine sul contenuto sostanziale, e cioè sulla causa in concreto, prescindendo dal nomen iuris o dalle qualificazioni formali, proprio in relazione alle polizze unit-linked
c.d. pure diffusesi nella prassi commerciale antecedentemente all'entrata in vigore di tale novella legislativa.
L'intervento successivo ad opera del legislatore muove dunque da esigenze meramente chiarificatrici, piuttosto che dalla volontà di colmare una precedente lacuna. Sul punto si è espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “queste sopravvenute disposizioni normative
Pagina 26 (cioè, la L. n. 262/2005 e il d. lgs. n. 303/2006) nascono dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall'osservazione della funzione economico-giuridica da loro assolta, con la conseguenza che i contratti in questione, anche prima, non potevano essere considerati alla stregua di normali prodotti assicurativi» (Cass. 29583 del 22/10/2021; cfr. anche
Cass. n. 10333/18 e Cass. n. 6319/19).
5. Appurata, pertanto, la natura finanziaria del prodotto assicurativo in questione, ne deriva l'applicazione dell'art. 25-bis T.U.F., che, nella versione rationis temporis applicabile, estendeva espressamente l'operatività degli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 “alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione”, e cioè, per quanto qui interessa, la sanzione della nullità della polizza unit-linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicuratrice . Pt_1
5.1. Per quanto concerne la censura relativa alla non operatività dell'obbligo di stipula del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F. in caso di sottoscrizione di polizze unit-linked, questa Corte ritiene che sia priva di fondamento logico e giuridico la tesi dell'appellante secondo cui il predetto obbligo presupporrebbe un rapporto di durata articolato in più investimenti, diversamente dalla polizza in questione caratterizzata dall'acquisto di un prodotto predefinito.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, “una volta qualificato – correttamente, come s'è detto – il contratto come “contratto di investimento”, esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le
Pagina 27 suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario” (Cass. n. 21022/2024).
Invero, la ratio della normativa del T.U.F. deve ravvisarsi nell'esigenza di tutela della parte debole del rapporto contrattuale, ovvero il cliente/investitore, sicché ne discende la natura imperativa e dunque inderogabile delle suddette disposizioni di legge. D'altronde, si tratta di una nullità di protezione che opera esclusivamente in favore dell'investitore
(S.U. 28314/2019).
Sarebbe pertanto irragionevole ritenere che l'applicazione della disciplina dipenda dal numero di investimenti che il cliente preveda di effettuare, sia perché non necessariamente predeterminabili ex ante (in corso di rapporto l'intermediario potrebbe segnalare e proporre nuove opportunità di investimento), sia perché allora l'obbligo di cui all'art. 23 T.U.F. nonché la ratio di protezione verrebbero facilmente elusi attraverso la realizzazione di un'unica operazione finanziaria ma comunque non adeguata al range di rischio coerente con il profilo del cliente.
In sostanza, ai fini dell'operatività dell'obbligo di stipula del contratto quadro, ciò che conta è esclusivamente la prestazione di un servizio di investimento di natura finanziaria da parte dell'impresa assicurativa, come nel caso di specie.
In aggiunta a ciò, questa Corte rileva in ogni caso che la polizza in analisi è stata configurata, sul piano concreto, come rapporto di durata caratterizzato da una pluralità di investimenti. Invero, dall'analisi della documentazione di rendiconto finanziario inviata alla , nonché per stessa CP_1
ammissione della predetta società appellante, il premio risulta investito, in un primo momento, in ben 4 fondi di investimento diversi e poi, attraverso un successivo investimento, sono state acquistate le quote di un altro fondo.
Pagina 28 Ciò testimonia che, al momento della sottoscrizione della polizza, gli investimenti da compiere non erano neanche predefiniti, come desumibile dalle note informative in cui, all'art. 6 della scheda sintetica, è scritto che
“Non essendo il Fondo Personale ancora costituito alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, non esistono dati storici relativi agli anni precedenti. Poichè la composizione degli attivi non è predefinita in quanto dipende dalle scelte operate dall'Asset Manager, non è identificato alcun parametro di riferimento o “benchmark”.
Alla luce di quanto esposto, non è dato ravvisare alcuna particolare divergenza strutturale tra la polizza in questione e i contratti di investimento caratterizzati da plurimi ordini di acquisto effettuati dagli intermediari finanziari e, dunque, si ritiene senza alcun dubbio operante l'obbligo di stipula per iscritto del contratto quadro ai sensi dell'art. 23
T.U.F.
5.2 Non può parimenti condividersi la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe necessaria la stipula del contratto quadro atteso che gli oneri informativi prescritti dalla legge sarebbero stati comunque soddisfatti con la consegna della documentazione precontrattuale afferente alla polizza assicurativa.
Al riguardo, per consolidata giurisprudenza: “il contratto quadro assolve la funzione di gettare le basi per la futura operatività del rapporto. Nel senso che lo stesso, in particolare, dispone gli obblighi di informazione specifica sull'investitore (c.d. informazione passiva), che sono di subitanea attuazione. E inoltre dispone l'assunzione, o interiorizzazione negoziale, degli obblighi di informazione attiva e adeguatezza circa le singole operazioni, che discendono dalle prescrizioni di legge (art. 21 e ss. TUF) e di regolamento Consob (come si è opportunamente rilevato, "i doveri di
Pagina 29 informazione attiva... hanno fonte nella legge, ma sono da questa incorporati per via di integrazione nel contenuto tipico del contratto"). E così pure viene a disporre, ancora, una sequenza ordinante dell'ulteriore agire operativo del rapporto concreto: così conformando, e insieme imponendo, lo schema di azione che ciascun ordine dovrà poi rispettare in termini di rigoroso vincolo;
secondo una linea che, si è già ricordato, risulta conformata nella funzione di protezione della posizione dell'investitore” (Cass. n. 12937/2017).
Dunque, il contratto quadro ha una funzione conformativa, contenendo la definizione specifica della tipologia di investimenti da eseguire, del range di rischio coerente con il profilo del cliente e la determinazione degli obblighi che l'intermediario è tenuto ad adempiere.
Nello specifico, il contenuto degli obblighi informativi è prescritto dal
Regolamento n. 11522 del 1.07.1998 e va segnalato che assumono CP_5
particolare rilevanza l'obbligo di indicare preventivamente le caratteristiche della gestione, anche al fine di valutare successivamente la diligenza del gestore, nonché quello di indicare preventivamente il grado di rischio della gestione patrimoniale.
Al riguardo, nel caso di specie, questa Corte rileva la carenza di qualsiasi informazione sul grado di rischio dell'investimento prescelto, nonché di qualsiasi prova circa una profilatura del cliente, tenendo in considerazione i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio, o comunque più in generale di un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto.
Difatti, la documentazione prodotta in atti (composta esclusivamente dalle condizioni generali della polizza e dalle note informative) è eccessivamente generica e senza alcun dubbio inadeguata, sotto il profilo della completezza informativa, rispetto agli strumenti finanziari offerti.
Pagina 30 In altre parole, nel caso di specie, non si è in presenza di una polizza predisposta “su misura” dello specifico cliente interessato, ma al contrario viene in rilievo una polizza riflettente una negoziazione serializzata, e, in quanto tale, bisognosa della stipula a monte di un contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F.
6. Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che gli oneri informativi, ivi compreso l'obbligo di conclusione del contratto quadro, fossero a carico del broker assicurativo sig. tramite il quale CP_2
la polizza è stata collocata, sul presupposto che si tratta di obblighi che vengono in rilievo nella fase precontrattuale delle trattative. Deduce, inoltre, che, alla luce della tesi del c.d. doppio binario fondata sulla combinazione dei primi due commi dell'art. 25-bis del T.U.F.,
l'intermediario assicurativo (sig. non è “soggetto abilitato” a norma CP_2
dell'art. 1, comma 1, lett. r), del T.U.F., sicchè non è soggetto alla vigilanza della Ne deriverebbe che, poiché la polizza di specie sarebbe stata CP_5
collocata sul mercato mediante un broker non soggetto alla vigilanza della ma a quella dell'SV (ora Ivass), dovrebbero trovare applicazione CP_5
solo le norme del Codice delle Assicurazioni ma non anche quelle del
T.U.F.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha individuato in maniera chiara i seguenti principi:
a) “la lettera dell'art. 25 bis, comma 1, del T.U.F. rende senz'altro applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (tra cui le polizze unit linked come quella per cui è processo), a prescindere dal canale distributivo, in piena coerenza con la finalità di garantire una maggiore tutela al contraente e
Pagina 31 proprio in ragione della natura (in tutto o in parte) finanziaria del prodotto stesso;
b) il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante a tal fine, perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto fisicamente che lo colloca;
c) il regime di vigilanza sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull'applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 del T.U.F., perché in caso contrario si esporrebbe il contraente ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall'impresa emittente oppure da un intermediario, conclusione di per sé illogica, posto che la ratio dell'art. 25-bis, comma 1, del T.U.F, è quella di assicurare che quel particolare tipo di polizza – proprio per il suo contenuto finanziario – venga contratta previo adempimento di cogenti obblighi informativi e con forma rafforzata” (Cass. 26079/2025).
In sostanza, le polizze vita linked rientrano nella nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione e pertanto sono soggette agli obblighi informativi di forma previsti dagli artt. 21 e 23 T.U.F., senza che assuma rilievo il canale distributivo utilizzato, dovendosi conseguentemente riconoscere la responsabilità dell'emittente e dell'intermediario (broker) per mancata stipula del contratto quadro e per inadeguate informazioni, anche alla luce della ratio di tutela a 360 gradi della normativa suindicata nonché dei principi generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass. 15220/2025).
Può osservarsi peraltro che tale conclusione è suffragata anche dal dettato normativo, laddove l'art. 25 bis T.U.F. condiziona l'operatività degli
Pagina 32 obblighi di cui agli artt. 21 e 23 alla sola attività di “collocamento” ed
“emissione” della polizza da parte di imprese di assicurazione.
Orbene, nel caso di specie, la polizza è stata appunto “emessa” nonché
“collocata” dalla società appellante sul mercato, sia pure per il Pt_1
tramite di broker autorizzato. Peraltro, si condivide l'affermazione secondo cui “il termine collocamento contenuto nel citato art. 25 bis, è un termine generico (con cui si intende qualunque attività finalizzata alla conclusione di un contratto per il servizio di finanziamento tra il cliente e l'emittente del prodotto finanziario), che si riferisce, quindi, sia al caso in cui il collocamento venga attuato direttamente dall'impresa assicuratrice, emittente del prodotto sia al caso in cui venga attuato da un intermediario
(come nel caso in esame)” (Corte di Appello Torino n. 520/2022).
In sintesi, la disciplina del T.U.F. trova applicazione in ragione della tipologia del prodotto emesso (in relazione al contenuto sostanzialmente finanziario), con la conseguenza che la qualità soggettiva dell'impresa emittente o dell'intermediario non assume rilievo, perché nel dato normativo non si rinviene alcuna distinzione in relazione al soggetto che materialmente distribuisce il prodotto finanziario.
In aggiunta a ciò, può osservarsi che nel caso di specie i rapporti tra l'intermediario, da un lato, e l'impresa di assicurazione che emette la polizza, dall'altro lato, sono collegati in quanto l'emittente si avvale dell'opera dell'intermediario per reperire clienti e vendere prodotti finanziari, come dimostrato dalla circostanza che il broker sig. CP_2
proponeva polizze assicurative in forza di un incarico di promozione sottoscritto con la società (doc. 6 – fascicolo di 1° grado di parte Pt_1
resistente). In base al suddetto incarico, il sig. “sponsorizzava” le CP_2
polizze assicurative emesse dalla società appellante, a fronte della
Pagina 33 corresponsione di una provvigione per gli affari conclusi, con l'ulteriore precisazione che tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla polizza e consegnata ai clienti (modulo di proposta, condizioni generali, etc..) è predisposta dalla , la quale pertanto non può Pt_1
ritenersi esente da responsabilità.
Per tale ragione, pur volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui gli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F ricadrebbero soltanto sull'intermediario/broker e non sull'impresa di assicurazione, questa Corte ritiene che, alla luce dei rapporti contrattuali intercorrenti tra i soggetti, le omissioni dell'intermediario ripercuotono inevitabilmente effetti nei confronti della società emittente che è parte contraente della polizza.
Il ragionamento trova avallo nella giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla medesima eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in un caso analogo: “…resta poi fermo il fatto che, in forza della stessa previsione normativa, le omissioni da parte dell'intermediario, si ripercuotono sulla validità del contratto stipulato dall'emittente, posto che
è ad aver formulato la proposta contrattuale diretta ai clienti Pt_1
finali e che la stipula è avvenuta direttamente tra i clienti e la compagnia
(che avrebbe dovuto astenersi dalla stessa in difetto dei presupposti di validità); in linea, del resto, con quanto esplicitato sempre da Cass.
31.1.2024 n. 2922 che afferma “la nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest'ultimo di un esemplare del contratto)” (Corte di Appello Milano n. 1198/2025).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, le censure relative alla erronea qualificazione giuridica della polizza unit-linked in termini di contratto di investimento, alla impossibilità di applicare la normativa T.U.F. in materia
Pagina 34 di prodotti finanziari, nonché al difetto di legittimazione passiva rispetto agli obblighi precontrattuali previsti dalla suddetta disciplina, non risultano meritevoli di accoglimento.
7. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la convalida tacita della polizza in analisi ai sensi dell'art. 1444 c.c., sul presupposto che l'appellata “sig.ra ha dimostrato, con il proprio comportamento, CP_1
di volersi avvalere degli effetti del contratto, intascando dapprima il valore dei riscatti periodici e poi chiedendo il riscatto totale, convalidando pertanto il contratto ex art. 1444 c.c.”.
7.1. Anche tale censura è infondata.
Sul punto, giova rammentare che la convalida ex art. 1444 c.c. rappresenta una forma di recupero del contratto invalido, legittimata ad operare solo nei confronti del negozio annullabile (e non anche in relazione al negozio nullo, come nel caso di specie).
L'art. 1423 c.c. stabilisce, infatti, che il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. D'altronde, una delle caratteristiche distintive della nullità si ravvisa proprio nell'impossibilità di sanatoria del relativo vizio, dal momento che tale forma di invalidità negoziale è posta a tutela di interessi indisponibili, di carattere generale
(l'annullabilità invece può essere sanata mediante convalida o rettifica).
L'impossibilità di sanatoria della nullità della polizza linked per mancanza del contratto quadro trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 14 febbraio 1998, n.
58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto
Pagina 35 quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (Cass. n. 7283/2013; cfr. anche Cass. n.
7068/2016).
8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla , con Pt_1
conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Vi è, pertanto, una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute, dell'attività difensiva svolta e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa ai
[...]
sensi degli artt. 702 bis ss c.p.c. in data 08.10.2020 nel procedimento recante R.G. n. 8142/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
Pagina 36 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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