Art. 6.
La regione determina le modalita' e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attivita' nella zona colpita dalla frana, nonche' ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attivita' produttiva.
Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e puo' essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.
Identico contributo puo' essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attivita' ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana.
Oltre il contributo a fondo perduto, puo' essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.
A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.
La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge e' esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, nonche' da misure legislative emanate dalla regione Marche.
Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.
Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.
La regione determina le modalita' e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attivita' nella zona colpita dalla frana, nonche' ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attivita' produttiva.
Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e puo' essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.
Identico contributo puo' essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attivita' ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana.
Oltre il contributo a fondo perduto, puo' essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.
A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.
La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge e' esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, nonche' da misure legislative emanate dalla regione Marche.
Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.
Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.