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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. STRICKER WERNER, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in PIAZZA J.F. RAVENET 5 43126 PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
IR ER e NI TO, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge tutte, per i motivi tutti esposti in ricorso, revocare, annullare, dichiarare nulla o come meglio l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000730454, emessa dall e comunque dichiarare non dovute le somme in CP_1 essa richieste al signor . Parte_1
Sempre e comunque: con vittoria di spese e compensi, maggiorati di rimborso forfettario, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente avvocato antistatario».
Per la parte opposta:
«CONCLUSIONI
1. in via preliminare e di rito, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, non ricorrendone i presupposti di legge per come precisato in narrativa;
2. - nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando la validità dell'ordinanza ingiunzioni opposta, malgrado la preclusione temporanea di azioni esecutive e/o cautelari.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.9.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000730454, di con la CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.752,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2022.
Pag. 2 di 5 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. L'opponente ha documentato di essere stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato prevista dagli artt. 268 ss. c.c.i.i. con sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Parma emessa in data 3 aprile 2024 e ha eccepito che, per tale ragione, il credito azionato da mediante il titolo CP_1 opposto in questa sede avrebbe potuto essere preteso solamente nelle forme e nelle modalità previste dalla legge per l'insinuazione al passivo di tale procedura.
6. Occorre premettere che l'apertura della procedura di liquidazione controllata pone innanzitutto un tema di capacità processuale dell'opponente: è infatti applicabile alla liquidazione controllata – in virtù del richiamo contenuto nell'art. 270 co. 5 c.c.i.i. – l'art. 143 co. 1 c.c.i.i., secondo il quale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del debitore sta in giudizio il curatore.
7. Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie sussista la capacità processuale dell'opponente, in virtù del principio giurisprudenziale per cui, qualora i presupposti di un rapporto patrimoniale si siano formati prima dell'apertura della liquidazione, il debitore a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo se risulta che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà che lo abbiano determinato (Cass. S.U. 28 aprile
2023, n. 11287).
8. Nel caso di specie, è pacifico che il liquidatore non abbia assunto alcuna iniziativa o determinazione in merito al credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, così fondandosi la capacità processuale del ricorrente.
9. Nel merito, è opportuno richiamare il principio, dettato in tema di fallimento, secondo cui il credito nei confronti del soggetto giuridico fallito non può essere
Pag. 3 di 5 fatta valer mediante ordinanza-ingiunzione, dovendo invece essere fatto valere, secondo le regole concorsuali, mediante insinuazione al passivo;
può invece essere emessa ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'autore della trasgressione, responsabile personalmente per la sanzione amministrativa (Cass. 8 luglio 2004,
n. 12563; Cass. 7 luglio 2023, n. 19371).
10. Non si ravvisano ragioni per le quali il suddetto principio non sia estensibile anche all'ipotesi della liquidazione controllata del sovraindebitato, dato che la stessa è conformata dalla legge proprio sul modello della liquidazione giudiziale.
Il già citato art. 270 co. 5 c.c.i.i., infatti, non richiama solamente l'art. 143 c.c.i.i., ma anche gli artt. 142, 150, 151 e le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e
III. Risulta particolarmente significativo, ai fini che interessano, il richiamo dell'art. 150 c.c.i.i., che prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella procedura dopo la dichiarazione di apertura della stessa.
11. Né è possibile sostenere che sia comunque possibile emettere l'ordinanza- ingiunzione nei confronti del soggetto ammesso alla liquidazione controllata e che sia solamente preclusa la possibilità di intraprenderne l'esecuzione forzata: sulla base del principio giurisprudenziale richiamato, infatti, anche l'accertamento
(e non già la sola esecuzione forzata) di ogni credito nei confronti del soggetto ammesso a procedura concorsuale deve avvenire mediante insinuazione al passivo, così che sia garantita la par condicio creditorum.
12. Infine, non è accoglibile la tesi di secondo cui il credito da sanzione CP_1
amministrativa sia sottratto all'ambito applicativo della liquidazione controllata in forza della sua natura non privatistica, non ravvisandosi alcun fondamento normativo di una simile distinzione ed essendo al contrario pacificamente inclusi nella procedura i crediti tributari e contributivi, la cui natura pubblicistica non è revocabile in dubbio.
13.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere accolta, con annullamento ex art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011 dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Pag. 4 di 5 14. Restano assorbite, sulla base del criterio della ragione più liquida, le ulteriori censure mosse nell'opposizione alla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000730454 di CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 17/12/2025
Il giudice
Matteo NN OR
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. STRICKER WERNER, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in PIAZZA J.F. RAVENET 5 43126 PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
IR ER e NI TO, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge tutte, per i motivi tutti esposti in ricorso, revocare, annullare, dichiarare nulla o come meglio l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000730454, emessa dall e comunque dichiarare non dovute le somme in CP_1 essa richieste al signor . Parte_1
Sempre e comunque: con vittoria di spese e compensi, maggiorati di rimborso forfettario, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente avvocato antistatario».
Per la parte opposta:
«CONCLUSIONI
1. in via preliminare e di rito, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, non ricorrendone i presupposti di legge per come precisato in narrativa;
2. - nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando la validità dell'ordinanza ingiunzioni opposta, malgrado la preclusione temporanea di azioni esecutive e/o cautelari.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.9.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000730454, di con la CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.752,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2022.
Pag. 2 di 5 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. L'opponente ha documentato di essere stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato prevista dagli artt. 268 ss. c.c.i.i. con sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Parma emessa in data 3 aprile 2024 e ha eccepito che, per tale ragione, il credito azionato da mediante il titolo CP_1 opposto in questa sede avrebbe potuto essere preteso solamente nelle forme e nelle modalità previste dalla legge per l'insinuazione al passivo di tale procedura.
6. Occorre premettere che l'apertura della procedura di liquidazione controllata pone innanzitutto un tema di capacità processuale dell'opponente: è infatti applicabile alla liquidazione controllata – in virtù del richiamo contenuto nell'art. 270 co. 5 c.c.i.i. – l'art. 143 co. 1 c.c.i.i., secondo il quale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del debitore sta in giudizio il curatore.
7. Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie sussista la capacità processuale dell'opponente, in virtù del principio giurisprudenziale per cui, qualora i presupposti di un rapporto patrimoniale si siano formati prima dell'apertura della liquidazione, il debitore a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo se risulta che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà che lo abbiano determinato (Cass. S.U. 28 aprile
2023, n. 11287).
8. Nel caso di specie, è pacifico che il liquidatore non abbia assunto alcuna iniziativa o determinazione in merito al credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, così fondandosi la capacità processuale del ricorrente.
9. Nel merito, è opportuno richiamare il principio, dettato in tema di fallimento, secondo cui il credito nei confronti del soggetto giuridico fallito non può essere
Pag. 3 di 5 fatta valer mediante ordinanza-ingiunzione, dovendo invece essere fatto valere, secondo le regole concorsuali, mediante insinuazione al passivo;
può invece essere emessa ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'autore della trasgressione, responsabile personalmente per la sanzione amministrativa (Cass. 8 luglio 2004,
n. 12563; Cass. 7 luglio 2023, n. 19371).
10. Non si ravvisano ragioni per le quali il suddetto principio non sia estensibile anche all'ipotesi della liquidazione controllata del sovraindebitato, dato che la stessa è conformata dalla legge proprio sul modello della liquidazione giudiziale.
Il già citato art. 270 co. 5 c.c.i.i., infatti, non richiama solamente l'art. 143 c.c.i.i., ma anche gli artt. 142, 150, 151 e le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e
III. Risulta particolarmente significativo, ai fini che interessano, il richiamo dell'art. 150 c.c.i.i., che prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella procedura dopo la dichiarazione di apertura della stessa.
11. Né è possibile sostenere che sia comunque possibile emettere l'ordinanza- ingiunzione nei confronti del soggetto ammesso alla liquidazione controllata e che sia solamente preclusa la possibilità di intraprenderne l'esecuzione forzata: sulla base del principio giurisprudenziale richiamato, infatti, anche l'accertamento
(e non già la sola esecuzione forzata) di ogni credito nei confronti del soggetto ammesso a procedura concorsuale deve avvenire mediante insinuazione al passivo, così che sia garantita la par condicio creditorum.
12. Infine, non è accoglibile la tesi di secondo cui il credito da sanzione CP_1
amministrativa sia sottratto all'ambito applicativo della liquidazione controllata in forza della sua natura non privatistica, non ravvisandosi alcun fondamento normativo di una simile distinzione ed essendo al contrario pacificamente inclusi nella procedura i crediti tributari e contributivi, la cui natura pubblicistica non è revocabile in dubbio.
13.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere accolta, con annullamento ex art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011 dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Pag. 4 di 5 14. Restano assorbite, sulla base del criterio della ragione più liquida, le ulteriori censure mosse nell'opposizione alla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000730454 di CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 17/12/2025
Il giudice
Matteo NN OR
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