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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5813/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5813/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il giorno 28/11/1966 ed ivi residente in [...] C.F._1
n. 20, con il patrocinio dell'avv.to FESTA Alessio;
e
nata a [...] il 05/08/ 1964, ) residente in Ladispoli CP_1 CodiceFiscale_2 in via Duca degli Abruzzi n. 11, con il patrocinio dell'avv.to FESTA Alessio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) La già casa coniugale sita in Roma, via Cesare Meano n. 20, di cui il signor comproprietario Parte_1 resta nella disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto;
2) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, i coniugi convengono che il signor entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 continuerà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), direttamente nelle mani della figlia medesima mediante versamento da eseguire su carta PostePay Evolution
n. 5333171225077250 (avente IBAN [...]) intestato a mentre la Parte_2 signora provvederà a mantenere la figlia con le modalità del mantenimento diretto. CP_1 3) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
4) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i coniugi concordano che queste graveranno integralmente sul padre.
5) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
6) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, fermi gli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/10/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5813/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 03/09/2005 tra Pt_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 628,
[...] CP_1
Parte II , Serie A 05, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5813/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il giorno 28/11/1966 ed ivi residente in [...] C.F._1
n. 20, con il patrocinio dell'avv.to FESTA Alessio;
e
nata a [...] il 05/08/ 1964, ) residente in Ladispoli CP_1 CodiceFiscale_2 in via Duca degli Abruzzi n. 11, con il patrocinio dell'avv.to FESTA Alessio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) La già casa coniugale sita in Roma, via Cesare Meano n. 20, di cui il signor comproprietario Parte_1 resta nella disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto;
2) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, i coniugi convengono che il signor entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 continuerà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), direttamente nelle mani della figlia medesima mediante versamento da eseguire su carta PostePay Evolution
n. 5333171225077250 (avente IBAN [...]) intestato a mentre la Parte_2 signora provvederà a mantenere la figlia con le modalità del mantenimento diretto. CP_1 3) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
4) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i coniugi concordano che queste graveranno integralmente sul padre.
5) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
6) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, fermi gli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/10/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5813/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 03/09/2005 tra Pt_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 628,
[...] CP_1
Parte II , Serie A 05, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi