Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3915 del 2025, proposto da
SE.TEC. SERVIZI TECNICI S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Migliore, con domicilio eletto in Napoli alla Via Gen. Orsini n. 30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dall’Avv. AR Ciceraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accesso della società ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 3 giugno 2025, in ordine al fabbricato condominiale sito in Portici alla Via Leonardo da Vinci n. 128 e ad alcuni immobili di proprietà privata ubicati all’interno di tale fabbricato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RL DELI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il presente gravame, la società ricorrente espone di avere in corso “un ampio ed esteso contenzioso” con il Condominio sito in Portici alla Via Leonardo da Vinci n. 128, nell’ambito del quale starebbe avversando una richiesta di risoluzione di un contratto di appalto stipulato nell’ottobre 2021 per l’esecuzione di “lavori di efficientamento energetico, di ripristino delle facciate e di ristrutturazione di alcune parti comuni dell’immobile tra le quali la sostituzione parziale anche degli infissi di proprietà esclusiva dei singoli condomini”;
- la medesima ha presentato al Comune di Portici, in data 3 giugno 2025 (prot. n. 42732), istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire la documentazione amministrativa depositata dal suddetto Condominio, nella persona del suo amministratore Rag. Giuseppe Ciano, presso lo sportello comunale dell’edilizia, relativa al fabbricato condominiale e ad alcuni immobili di proprietà privata posti all’interno di tale fabbricato, puntualmente individuati nell’istanza mediante i corrispondenti estremi catastali;
- il Comune di Portici riscontrava negativamente detta istanza con nota prot. n. 53616 del 10 luglio 2025, confermata con successiva nota prot. n. 55524 del 17 luglio 2025, nella quale, nel rappresentare di aver coinvolto nel procedimento il Rag. Giuseppe Ciano in qualità di amministratore condominiale controinteressato, assumeva che in “assenza di un rapporto giuridico attuale tra la società richiedente e il Condominio, non si ravvisa un interesse diretto, concreto ed attuale, così come previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla documentazione richiesta”;
- alla luce di ciò, la ricorrente insorge avverso il diniego opposto dall’amministrazione comunale e chiede che sia riconosciuto il suo diritto di accesso, nonché che sia ordinata al Comune di Portici l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso presentata il 3 giugno 2025;
Considerato che:
- come preannunciato nel corso dell’odierna udienza camerale, il presente gravame si colora di inammissibilità per non essere stato previamente notificato – in barba all’art. 116, comma 1, c.p.a. – ad almeno un controinteressato individuato o agevolmente individuabile, quale l’amministratore del Condominio di Via Leonardo da Vinci n. 128 Rag. Giuseppe Ciano, il cui nominativo risultava espressamente indicato nella stessa istanza di accesso e nelle due note comunali di diniego del 10 e del 17 luglio 2025 in quanto coinvolto nel procedimento nella veste di controinteressato;
- si applica al caso di specie il consolidato e condiviso principio giurisprudenziale a termini del quale anche nel giudizio sull’azione di accesso agli atti il ricorso deve essere notificato ad almeno un soggetto che possa avere interesse a contraddire, ossia ad almeno un controinteressato al quale la documentazione di cui si chiede l’accesso sia riferita, quando tale controinteressato, che dall’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza (appunto nello specifico l’amministratore condominiale, in quanto portatore degli interessi dell’intero condominio), sia identificato o identificabile secondo l’ordinaria diligenza in base alla natura del documento richiesto, o perché menzionato nella stessa istanza di accesso o perché individuato dall’amministrazione nel procedimento avviato a seguito di detta istanza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2021 n. 4003; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2018 n. 2634; TAR Lazio Roma, Sez. III, 7 febbraio 2024 n. 2379; TAR Campania Salerno, Sez. II, 23 ottobre 2023 n. 2360);
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della definizione in rito della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AR RI, Presidente
RL DELI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL DELI | EL AR RI |
IL SEGRETARIO