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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa TA Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4541/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
La subentrata alla ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 P.I. , in persona del P.IVA_1 [...]
prof. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maurizio Parte_3 Parte_4
MA MA (C.F. ) e TA RC (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), giusta procura generale del 17 novembre 2021 Rep. 3026 Racc. C.F._2
2411 per OT depositata e contestuale elezione di domicilio Persona_1 in Piazza Matteotti 1; Pt_1 appellante
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ) CP_4 C.F._6 Controparte_5 C.F._7 tutti nella qualità di eredi di (nato il [...] a [...] Persona_2 Pt_1 in data 21.01.2020 a Sant'Antimo) elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (NA) alla via Matilde Serao n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puca (c.f.
), che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente C.F._8 in virtù di procura in atti;
appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di Appello di Napoli-sez. civile in data 20.10.2023, la ha proposto Parte_5 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 6 Sez. civ. n. 7254/2023 del
11.07.2023, che in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_6 Per_2 aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. 2060 del 21.02.2011, con la quale
[...]
l'Amministrazione Provinciale di aveva ingiunto ai ricorrenti, in solido, il Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 3.109,00 per violazione dell'art. 15 del D.
Lgs. 05.02.1997 n.22, a seguito dell'accertamento n. 70000002689924 del 28.04.2006 da parte della Polizia Stradale di che aveva contestato nell'immediatezza a Pt_1
, come conducente del veicolo Tg BA663ZE e, con verbale notificato in Parte_6 data 11.05.2006 a come proprietario, il trasporto di rifiuti non pericolosi Persona_2 sprovvisto del relativo formulario di identificazione.
In particolare, il Tribunale, assunta la prova orale, aveva ritenuto fondata la preliminare eccezione di prescrizione, essendo stata notificata la predetta ordinanza ingiunzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge 241/1990, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
2. L'Ente appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di applicare alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, in luogo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, decorrente dalla data di accertamento dell'illecito. Ha inoltre ribadito nel merito la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
3. Si sono costituiti gli eredi di , nelle more deceduto, insistendo nelle Persona_2 preliminari eccezioni di prescrizione e di nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento a e omessa audizione di Persona_2 Pt_6
contestando nel merito la fondatezza del gravame di cui hanno chiesto il
[...] rigetto, con vittoria di spese.
3.1. ed il venivano dichiarati contumaci con Parte_6 Controparte_6 ordinanza resa all'udienza del 10.04.2024. 4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024
è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
1.1 Risulta dagli atti che la violazione è stata accertata dalla Polizia Stradale di in data 28.04.2006 con verbale di accertamento n. 70000002689924 contestato Pt_1 in pari data al trasgressore e notificato in data 11.05.2006 all'obbligato in solido e che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa in data 21.02.2011 e notificata a Parte_6 in data 11.04.2011 e a in data 29.03.2011. Persona_2
1.2 Ciò detto, va preliminarmente esaminato il motivo di gravame che attiene alla tempestività dell'irrogazione della sanzione con il provvedimento impugnato.
Rileva la Corte che erroneamente il primo giudice abbia applicato alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione.
Ed invero, la giurisprudenza in materia ha tradizionalmente ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981.
Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste
(se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del procedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regolamento
Consob n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154).
E tale impostazione è stata ancora di recente ribadita dalla suprema Corte con ordinanza n. 2257/2025, con la quale ha affermato che “è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n.
9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass. n.
31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l.
n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del
1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve”.
Ne consegue che nella fattispecie in esame sia applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass.
n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
Orbene, sulla scorta di questi principi, che la Corte intende fare propri, il motivo di gravame proposto dall'appellante sul punto va accolto, essendo stata l'ordinanza ingiunzione emessa e notificata al trasgressore ed al responsabile in solido entro il predetto termine quinquennale.
2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento a in quanto il verbale Persona_2 risulta notificato allo stesso in data 11.05.2006 a mezzo servizio postale, come da relata di notifica allegata al verbale in atti e non impugnata.
2.1 Del resto, è costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza in materia, che la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, atteso che l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. n. 11548 del 17/05/2007).
Nella specie, proponeva tempestiva opposizione formulando tutte le Persona_2 sue difese, in tal modo sanando ogni eventuale irregolarità della notifica del verbale.
3. Con riguardo poi all'ulteriore motivo di gravame concernente l'omessa audizione del trasgressore, che ne aveva fatto richiesta, rileva la Corte come, in Parte_6 primo luogo, dagli atti risulta che stesso veniva ritualmente convocato con convocazione notificata in data 17.12.2007, avverso la quale non risulta proposta querela di falso.
In ogni caso, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte, cui questo collegio intende aderire, per il quale la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti che a proprio favore l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la piena validità della ordinanza ingiunzione opposta.
3. Passando al merito, rileva la Corte come il ricorso in opposizione sia infondato.
3.1 Ed invero, le violazioni contestate con il verbale di accertamento del 28.04.2006
e trasfuse nella impugnata ordinanza ingiunzione, non sono state efficacemente confutate dagli opponenti.
In particolare, gli agenti della Polizia Stradale in occasione dell'accertamento davano atto che oggetto del trasporto era materiale di risulta (sfratto) costituito da “mattoni rossi, mattonelle di ceramica, pezzi e tubi in ferro tutto derivante da produzione chimica”, provvedendo a contestare la violazione di cui all'art. 15 D.Lgs 22/97(cfr. verbale del 28.04.2006, in atti).
Gli esiti dei predetti accertamenti - che come è noto fanno fede fino a querela di falso di tutto quanto i pubblici ufficiali hanno direttamente compiuto o accertato - non si ritengono efficacemente confutati dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, (erede di ed attuale appellante), della Controparte_3 Persona_2 cui attendibilità, invero, si dubita in ragione degli stretti vincoli di parentela con il trasgressore e del tenore assolutamente generico delle dichiarazioni rese.
4. In conclusione deve, quindi, ritenersi che la Parte_1 abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con la ordinanza ingiunzione opposta attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nella ordinanza impugnata e non efficacemente confutate.
5. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata va, quindi, rigettato il ricorso proposto in primo grado dagli opponenti.
7. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive espletate.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla originaria parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2060 del 21.02.2011 emessa dalla Provincia di (ora Pt_1 Parte_1
;
[...]
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa TA Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4541/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
La subentrata alla ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 P.I. , in persona del P.IVA_1 [...]
prof. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maurizio Parte_3 Parte_4
MA MA (C.F. ) e TA RC (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), giusta procura generale del 17 novembre 2021 Rep. 3026 Racc. C.F._2
2411 per OT depositata e contestuale elezione di domicilio Persona_1 in Piazza Matteotti 1; Pt_1 appellante
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ) CP_4 C.F._6 Controparte_5 C.F._7 tutti nella qualità di eredi di (nato il [...] a [...] Persona_2 Pt_1 in data 21.01.2020 a Sant'Antimo) elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (NA) alla via Matilde Serao n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puca (c.f.
), che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente C.F._8 in virtù di procura in atti;
appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di Appello di Napoli-sez. civile in data 20.10.2023, la ha proposto Parte_5 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 6 Sez. civ. n. 7254/2023 del
11.07.2023, che in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_6 Per_2 aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. 2060 del 21.02.2011, con la quale
[...]
l'Amministrazione Provinciale di aveva ingiunto ai ricorrenti, in solido, il Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 3.109,00 per violazione dell'art. 15 del D.
Lgs. 05.02.1997 n.22, a seguito dell'accertamento n. 70000002689924 del 28.04.2006 da parte della Polizia Stradale di che aveva contestato nell'immediatezza a Pt_1
, come conducente del veicolo Tg BA663ZE e, con verbale notificato in Parte_6 data 11.05.2006 a come proprietario, il trasporto di rifiuti non pericolosi Persona_2 sprovvisto del relativo formulario di identificazione.
In particolare, il Tribunale, assunta la prova orale, aveva ritenuto fondata la preliminare eccezione di prescrizione, essendo stata notificata la predetta ordinanza ingiunzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge 241/1990, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
2. L'Ente appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di applicare alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, in luogo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, decorrente dalla data di accertamento dell'illecito. Ha inoltre ribadito nel merito la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
3. Si sono costituiti gli eredi di , nelle more deceduto, insistendo nelle Persona_2 preliminari eccezioni di prescrizione e di nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento a e omessa audizione di Persona_2 Pt_6
contestando nel merito la fondatezza del gravame di cui hanno chiesto il
[...] rigetto, con vittoria di spese.
3.1. ed il venivano dichiarati contumaci con Parte_6 Controparte_6 ordinanza resa all'udienza del 10.04.2024. 4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024
è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
1.1 Risulta dagli atti che la violazione è stata accertata dalla Polizia Stradale di in data 28.04.2006 con verbale di accertamento n. 70000002689924 contestato Pt_1 in pari data al trasgressore e notificato in data 11.05.2006 all'obbligato in solido e che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa in data 21.02.2011 e notificata a Parte_6 in data 11.04.2011 e a in data 29.03.2011. Persona_2
1.2 Ciò detto, va preliminarmente esaminato il motivo di gravame che attiene alla tempestività dell'irrogazione della sanzione con il provvedimento impugnato.
Rileva la Corte che erroneamente il primo giudice abbia applicato alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione.
Ed invero, la giurisprudenza in materia ha tradizionalmente ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981.
Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste
(se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del procedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regolamento
Consob n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154).
E tale impostazione è stata ancora di recente ribadita dalla suprema Corte con ordinanza n. 2257/2025, con la quale ha affermato che “è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n.
9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass. n.
31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l.
n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del
1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve”.
Ne consegue che nella fattispecie in esame sia applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass.
n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
Orbene, sulla scorta di questi principi, che la Corte intende fare propri, il motivo di gravame proposto dall'appellante sul punto va accolto, essendo stata l'ordinanza ingiunzione emessa e notificata al trasgressore ed al responsabile in solido entro il predetto termine quinquennale.
2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento a in quanto il verbale Persona_2 risulta notificato allo stesso in data 11.05.2006 a mezzo servizio postale, come da relata di notifica allegata al verbale in atti e non impugnata.
2.1 Del resto, è costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza in materia, che la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, atteso che l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. n. 11548 del 17/05/2007).
Nella specie, proponeva tempestiva opposizione formulando tutte le Persona_2 sue difese, in tal modo sanando ogni eventuale irregolarità della notifica del verbale.
3. Con riguardo poi all'ulteriore motivo di gravame concernente l'omessa audizione del trasgressore, che ne aveva fatto richiesta, rileva la Corte come, in Parte_6 primo luogo, dagli atti risulta che stesso veniva ritualmente convocato con convocazione notificata in data 17.12.2007, avverso la quale non risulta proposta querela di falso.
In ogni caso, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte, cui questo collegio intende aderire, per il quale la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti che a proprio favore l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la piena validità della ordinanza ingiunzione opposta.
3. Passando al merito, rileva la Corte come il ricorso in opposizione sia infondato.
3.1 Ed invero, le violazioni contestate con il verbale di accertamento del 28.04.2006
e trasfuse nella impugnata ordinanza ingiunzione, non sono state efficacemente confutate dagli opponenti.
In particolare, gli agenti della Polizia Stradale in occasione dell'accertamento davano atto che oggetto del trasporto era materiale di risulta (sfratto) costituito da “mattoni rossi, mattonelle di ceramica, pezzi e tubi in ferro tutto derivante da produzione chimica”, provvedendo a contestare la violazione di cui all'art. 15 D.Lgs 22/97(cfr. verbale del 28.04.2006, in atti).
Gli esiti dei predetti accertamenti - che come è noto fanno fede fino a querela di falso di tutto quanto i pubblici ufficiali hanno direttamente compiuto o accertato - non si ritengono efficacemente confutati dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, (erede di ed attuale appellante), della Controparte_3 Persona_2 cui attendibilità, invero, si dubita in ragione degli stretti vincoli di parentela con il trasgressore e del tenore assolutamente generico delle dichiarazioni rese.
4. In conclusione deve, quindi, ritenersi che la Parte_1 abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con la ordinanza ingiunzione opposta attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nella ordinanza impugnata e non efficacemente confutate.
5. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata va, quindi, rigettato il ricorso proposto in primo grado dagli opponenti.
7. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive espletate.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla originaria parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2060 del 21.02.2011 emessa dalla Provincia di (ora Pt_1 Parte_1
;
[...]
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa