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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4555/2024 R.G. promossa da:
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Delia Fornaro presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Faenza (RA), Corso Saffi n. 21, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“- e con la sottoscrizione del presente atto si autorizzano a vivere Parte_1 Parte_2 separati e si impegnano a portarsi reciproco rispetto ed a non porre interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro futura vita privata;
- Il sig. resterà nella residenza coniugale di sua esclusiva proprietà; Parte_1
- i coniugi sono economicamente indipendenti e nessuna somma è dovuta dall'uno o dall'altra a titolo di mantenimento, né ad altro titolo;
- non vi sono beni immobili o beni mobili comuni da dividere, né vi sono conti correnti, denaro o titoli di credito comuni;
- i coniugi si prestano sin d'ora il consenso per l'espatrio e si obbligano a confermarlo ove necessario;
- I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente all'udienza e rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza di omologa della separazione.
Tanto premesso, i coniugi Pt_3 Quanto alla Separazione: che il Tribunale di Ravenna, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare con sentenza di omologa la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni sopra esposte, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Faenza di trascrivere la separazione nel registro degli atti dello stato civile;
Quanto allo Scioglimento del matrimonio: Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, che il Tribunale di Ravenna Voglia rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione personale sopra indicate, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di
Faenza di trascrivere lo scioglimento del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Dozza (BO), in data 11/8/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 17, parte II, Serie C,
Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 20/12/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4555/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Dozza (BO), in data 11/8/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 17, parte II, Serie C, Ufficio 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dozza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4555/2024 R.G. promossa da:
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Delia Fornaro presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Faenza (RA), Corso Saffi n. 21, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“- e con la sottoscrizione del presente atto si autorizzano a vivere Parte_1 Parte_2 separati e si impegnano a portarsi reciproco rispetto ed a non porre interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro futura vita privata;
- Il sig. resterà nella residenza coniugale di sua esclusiva proprietà; Parte_1
- i coniugi sono economicamente indipendenti e nessuna somma è dovuta dall'uno o dall'altra a titolo di mantenimento, né ad altro titolo;
- non vi sono beni immobili o beni mobili comuni da dividere, né vi sono conti correnti, denaro o titoli di credito comuni;
- i coniugi si prestano sin d'ora il consenso per l'espatrio e si obbligano a confermarlo ove necessario;
- I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente all'udienza e rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza di omologa della separazione.
Tanto premesso, i coniugi Pt_3 Quanto alla Separazione: che il Tribunale di Ravenna, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare con sentenza di omologa la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni sopra esposte, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Faenza di trascrivere la separazione nel registro degli atti dello stato civile;
Quanto allo Scioglimento del matrimonio: Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, che il Tribunale di Ravenna Voglia rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione personale sopra indicate, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di
Faenza di trascrivere lo scioglimento del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Dozza (BO), in data 11/8/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 17, parte II, Serie C,
Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 20/12/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4555/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Dozza (BO), in data 11/8/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 17, parte II, Serie C, Ufficio 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dozza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi