Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.508/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 11.04.2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessio Cirrincione ed elettivamente domiciliata in Palermo nel Viale Maria SS.
Mediatrice
- ricorrente
NTro
in persona del NTroparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente NTroparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che l' ha rigettato la domanda amministrativa volta al riconoscimento della reversibilità della CP_1
rendita già goduta in vita da , coniuge della ricorrente, adducendo CP_1 Persona_1
l'esistenza del nesso causale o concausale tra la malattia indennizzata ed il decesso.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla reversibilità della rendita. CP_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria difettando i CP_1 presupposti per l'accoglimento della domanda di reversibilità.
*
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Ed infatti il CTU nominato in corso di causa, dott. ha escluso Persona_2
l'esistenza del nesso causale sulla scorta dei seguenti rilievi: “Il sig. è stato affetto in Persona_1
vita da una broncopatia professionale legata a lenta inalazione di SO2 e che è stata riconosciuta dall' malattia professionale fin dal 1972. Gli atti dimostrano che si trattava di una forma di CP_1
“Broncopatia cronica con deficit ventilatorio di tipo prevalentemente ostruttivo per presenza di enfisema polmonare discreto e tachipnea a riposo” valutata nell'ultima revisione del 1990 nella misura del 60%.
In data 15/05/2022 il sig è deceduto e il certificato necroscopico riporta come CAUSA CP_3
INIZIALE: Bronchite cronica enfisematosa da SO2; CAUSA INTERMEDIA: Diabete mellito, K del colon;
CAUSA TERMINALE: arresto cardio-respiratorio; ALTRE PATOLOGIE: LHN,
Mielodisplasia…
…Per quando riguarda la malattia professionale sofferta dal de cuius, dalla documentazione CP_1
si evince che si trattava di una Broncopatia cronica da inalazione di SO2 che come è noto determina quadri di bronchite cronica con manifestazioni ostruttive e secondariamente restrittive con riportato quadro di enfisema. Nel caso in oggetto, non abbiamo alcuna documentazione sanitaria diretta che indica quale fosse la ripercussione funzionale della bronchite negli ultimi anni di vita del de cuius se non la valutazione del 60% operata dai sanitari dell' nella revisione CP_1
del 1990 che indicherebbe una condizione funzionalmente di un certo rilievo.
Si deve segnalare infatti che non si hanno a disposizioni valutazioni pneumologiche fino al 2017 epoca in cui ha manifestato un episodio di Broncopolmonite e che richiese ricovero in ambiente ospedaliero e trattamento con ossigenoterapia che ha continuato a domicilio. Si segnala che nel corso del ricovero relativo al 2017 per broncopolmonite ebbe ad eseguire accertamenti radiografici del torace che hanno evidenziato, oltre all'addensamento polmonare da patologia acuta, i segni di una accentuazione della trama vasculobronchiale su base broncopatica ma è stata esclusa qualsivoglia problematica enfisematosa.
In ogni caso sia in occasione di tale ricovero che di tutti i successivi ricoveri documentati non emerge mai la prescrizione di farmaci broncodilatatori che come è noto sono il Gold-Standard delle forme di bronchite cronica ostruttiva. Oltre alla patologia professionale il defunto era affetto da un complesso patologico estremamente complesso che occorre esaminare accuratamente. Era infatti diabetico da molti anni pur tuttavia non risulta che tale patologia (in trattamento farmacologico orale) avesse determinato complicanze d'organo e pertanto si ritiene non possa aver esercitato una influenza sul determinismo del decesso.
Era altresì affetto da una epatopatia HCV correlata ma gli accertamenti eseguiti nei vari ricoveri hanno sempre mostrato una quadro di normale funzione epatica e assenza del genoma virale in fase attiva e pertanto anche tale documentata condizione patologica non può aver avuto rilevanza nel decesso.
Nel 2014 venne posta diagnosi di carcinoma del colon che fu sottoposto ad exeresi e successiva chemioterapia che valse alla completa remissione della patologia che non risulta aver manifestato metastasi a distanza ne riattivazione neoplastica negli anni e che quindi è da ritenere, dopo il trattamento chirurgico e medico, completamente guarita e quindi non ha rilevanza ai fini del motivo della presente relazione.
La condizione patologica che ha avuto invece significativa rilevanza negli ultimi anni di vita del sig. è un “Linfoma follicolare” insorto nel 2016 e che ha interessato varie stazioni CP_3
linfonodali e ha avuto necessità di trattamento antiblastico praticato più volte con una iniziale risposta con remissione clinica ma mai completa remissione di malattia.
Tale grave patologia tumorale si è complicata negli ultimi tempi con una mielodisplasia trilineare che ha interessato quindi sia i globuli bianchi con conseguente neutropenia, sia i globuli rossi con anemizzazione, che le piastrine con conseguente piastrinopenia significativa.
Il linfoma con mielodisplasia ha causato un grave evento acuto il 10/04/2022 quando venne
NT ricoverato in ambiente ospedaliero per (anemia emolitica autoimmune) in MDS patologia che non è stata responsiva ai vari trattamenti farmacologici praticati e per la quale il periziato rimase degente oltre un mese dal 10/04/2022 al 13/05/2022 quando venne dimesso contro il parere dei sanitari in gravi condizioni cliniche…
… Quindi il periziato si dimise dalla degenza ospedaliera in data 13/05/2022 in gravi condizioni generali per anemia emolitica (con segni di ipossia tissutale) e piastrinopenia resistenti a terapia e dopo appena due giorni cessava di vivere al proprio domicilio.
Orbene, al di la di quanto contenuto nel certificato necroscopico, abbiamo a disposizione un ricovero di ben oltre un mese proprio in limine vita che dimostra in maniera chiara che il decesso del sig. è avvenuto a causa di una grave anemia emolitica in grave mielodispasia Per_1
trilineare resistente a tutti i trattamenti farmacologici attuati, per cui la causa diretta del decesso non è correlabile alla malattia professionale sofferta in vita. Possiamo quindi affermare con assoluta certezza che la causa diretta del decesso è il linfoma follicolare con mielodisplasia e con le sue complicanze (AEA) e che quindi la broncopatia professionale non ha spiegato rilevanza causale diretta nel determinismo del decesso del sig.
. CP_3
Escluso un intervento diretto della tecnopatia con il decesso occorre approfondire l'esame delle modalità che portarono all'exitus il de cuius onde rilevare un intervento concausale, in quando in ambito , ma anche in tutti gli altri ambiti medico-legali, viene ammesso anche un rapporto di CP_1
concausalità e non necessariamente di esclusiva causalità. Viene richiesto per la assunzione di un intervento concausale che l'antecedente in esame (in questo caso la broncopatia professionale) abbia quantomeno spiegato efficacia concausale nel determinismo dell'evento finale ovvero sia intervenuto modificando o accellerando l'evoluzione della patologia sopravvenuta.
Ritornando all'esame delle modalità che portarono al decesso il sig. come già detto la CP_3
broncopatia professionale sofferta non risulta aver mai rappresentato una problematica di grande rilievo tale da richiedere alcuna terapia medica specifica, mentre l'utilizzo dell'ossigenoterapia fu condizionato in maniera prevalente da un episodio di broncopolmonite.
Al di là di ciò l'evoluzione della grave patologia insorta nell'aprile del 2022, ovvero l'anemia emolitica autoimmune) non risulta essere stata condizionata dalle problematiche respiratorie avendo avuto una evoluzione autonoma condizionata dalla resistenza al trattamento farmacologico e alle trasfusioni di emazie e piastrine effettuate.
Appare pertanto altrettanto certo che la broncopatia professionale sofferta dal sig. non ha Per_1
assunto neanche ruolo concasuale efficiente nel decesso dello stesso, rilevandosi una progressione verso l'esito finale della grave condizione di Anemia emolitica autoimmune e mielodisplasia trilineare, che non risulta in alcun modo essere stata influenzata dalla tecnopatia in maniera significativa neanche nelle fasi terminali”.
Il nominato consulente medico ha espresso il seguente giudizio conclusivo: “Il defunto sig.
è deceduto all'età di 84 anni per “Linfoma follicolare e mielodisplasia evoluta in Persona_3
un episodio acuto di anemia emolitica autoimmune resistente a terapia”.
La sofferta broncopatia professionale da inalazione di SO2 non ha spiegato rilevanza causale ne concausale nel determinismo del decesso e pertanto non può essere riconosciuta la rendita di reversibilità”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento). Sulla base delle superiori considerazioni, deve affermarsi che, l'assenza del nesso di causalità diretto o concausale della patologia sofferta e il decesso motiva il rigetto della domanda.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese delle espletate CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 11 aprile 2025
Il G.O.P
Maria Zammito