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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11580 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4932 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 401/2024 depositata in data
04.01.2024, non notificata e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._1
sito in Ascea (SA) alla Via Isacia 11;
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RM DA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Trav. A. Campano 18;
appellata NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella (C.F.
) C.F._4
appellato
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2022 Controparte_1
convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l'
[...]
e il proponendo opposizione ex art. Parte_1 Controparte_2
615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 07120220080756284000, notificata dal concessionario a mezzo pec il 22.07.2022 per il recupero coattivo dell'importo di euro 7.890,3 atteso l'omesso pagamento di sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni al codice della strada, relative agli anni 2018, 2019.
La contribuente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti, quali i verbali di contravvenzione, la nullità della notificazione della cartella in parola perché
effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e la conseguente decadenza o prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Sulla scorta di tali assunti, chiese dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata ai danni di essa opponente, il tutto con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte_1
,
[...]
la quale eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per tardività,
sia se qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011,
non avendo l'opponente proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dei verbali di contravvenzione, sottesi alla cartella in contestazione;
sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della suindicata cartella esattoriale, peraltro dinanzi al Tribunale. Ancora, dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore. Infine, nel merito, deducendo la regolarità della notifica dell'impugnato atto impositivo avvenuta a mezzo pec in data 22.07.2022,
contestò il decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Chiese,
pertanto, il rigetto degli assunti attorei con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza n. 401/2024 il giudice di pace di Napoli, qualificando la domanda come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, la accolse ritenendo non provata dall'ente impositore, attesa la contumacia di quest'ultimo, la rituale notificazione dei verbali di contravvenzione sottesi alla contestata cartella esattoriale e condannò le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore della . CP_1
L' ha proposto gravame avverso la decisione in Parte_1
epigrafe, censurandone la manifesta erroneità laddove il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla tardività della domanda proposta dalla contribuente.
Ad avviso dell'appellante, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni previsto dalla suindicata disposizione normativa e con ricorso, anziché con citazione. Al contrario, nei fatti di causa, l'atto di citazione risulta essere stato notificato il 13.09.2022, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella de qua, avvenuta il 22.07.2022. Tardività rilevabile anche volendo considerare la data di iscrizione a ruolo (16.11.2022) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, secondo il rito che si sarebbe dovuto correttamente seguire.
Ancora, il concessionario ha censurato il provvedimento giurisdizionale per aver il giudice di prime cure rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di esso ente esattore, nonostante l'avvenuta prova della regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Infine, ha impugnato il capo di sentenza con cui il giudice di pace di Napoli ha ritenuto assorbita l'eccezione relativa alla mancata prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione dei verbali, atteso che dal 2018 e 2019, anni in cui sono state elevate le contravvenzioni, alla data di notifica della cartella esattoriale n. 07120220080756284000, avvenuta il 22.07.2022, non è decorso il quinquennio previsto per legge e sul cui computo incide anche la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, dettata per la pandemia da Covid.
Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si è costituito il il quale, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dall' , ha eccepito l'inammissibilità, Controparte_3
improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dalla in primo CP_1
grado. Eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo le eventuali inadempienze essere ascritte esclusivamente al concessionario, ha concluso come in atti, con refusione delle spese di giudizio.
Si è del pari costituita in appello contestando gli assunti avversi, Controparte_1
attesa la correttezza della sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma,
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 27.11.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Orbene, giova evidenziare che, dato l'effetto devolutivo dell'appello spiegato, è
possibile in questa sede riqualificare la domanda azionata in primo grado dalla originaria opponente.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace di Napoli,
infatti, risulta che la abbia esperito non solo un'opposizione all'esecuzione CP_1
recuperatoria, ma abbia avanzato un cumulo di domande:
1) opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove ha contestato l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale impugnata, costituiti dai verbali di contravvenzione al codice della strada, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria;
2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove ha invocato l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento n.
07120220080756284000, oggetto di contestazione;
1) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove ha contestato la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione dei verbali presupposti e quella di ricezione della cartella di pagamento n. 07120220080756284000.
Esaminando, dunque, la prima domanda formulata dalla odierna appellata nell'atto di opposizione, risulta condivisibile la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice di prime cure in termini di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del
D. Lgs. n. 150/2011, sul rilievo che l'originaria opponente ha affermato espressamente di aver impugnato la cartella esattoriale attesa l'omessa notificazione degli atti presupposti, quali i verbali di contravvenzione al codice della strada.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del
22.09.2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione, formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento,
configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già
un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero: “L'azione diretta all'autorità
giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa,
tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente
disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in
condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se
non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare. È vero che
l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione
tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento
sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al
procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta
divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione
del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice
adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”.
L'approdo consegue all'esegesi, svolta dai giudici di legittimità sul verbale di accertamento di violazione al codice della strada, titolo esecutivo peculiare che consente all'ente, che irroga la sanzione, di avviare la riscossione coattiva tramite l'iscrizione a ruolo, conservando tale qualità anche in caso di sua mancata o tardiva notifica, perché quest'ultima non è presupposto per l'esistenza del titolo esecutivo ma rappresenta, tuttavia, un fatto costitutivo del diritto ad ottenere il pagamento.
Difatti l'art. 201, co. 5 C.d.S. dispone che l'obbligo di pagare la somma, dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto, e tale disposizione “letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di
quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della
commissione dell'illecito amministrativo” (Cass. civ. S.U. cit.).
Ciò posto, ne consegue che l'azione, sebbene introdotta dalla con rito CP_1
differente da quello prescritto: citazione in luogo del ricorso, questa risulta senza dubbio alcuno tempestiva ed ammissibile.
Nel caso di specie, infatti, l'opposizione risulta essere stata notificata in data
13.09.2022 a fronte della notifica dell'impugnato atto impositivo avvenuta il
22.07.2022 e, quindi, nel prescritto termine decadenziale, attesa la sospensione feriale dei termini processuali dall'1 al 31 agosto.
Sul punto, secondo la Suprema Corte di Cassazione. “le controversie in tema di
opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla
sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa
è disciplinata (Cass., Sez. VI- 2, 2 novembre 2015, n. 22389)”. (Cass. sent. n. 11478/2017).
Né rileva nel caso di specie, come sempre invocato dall'appellante, la diversa data di iscrizione a ruolo della citazione - onde poter considerare il rito corretto che era da introdursi con ricorso.
Difatti, nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività
dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria, erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, difatti, formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011, per cui: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n.
150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario
siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia
notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente
prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la
quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,
senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,
riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e
non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione,
quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la
legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione
cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di
trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (cfr. Cass. Sez. Unite,
sentenza n. 758 del 12.1.2022).
Tanto premesso, ritenuta la tempestività dell'azione promossa in primo grado dalla
, deve ritenersi altresì fondata l'eccezione di omessa notifica dei verbali CP_1
presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate.
Del resto, quando i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati,
con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma.
Qualora, invece, i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal concessionario,
delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di ente Controparte_2
impositore, sebbene regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le consequenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza, sottesi alla cartella di pagamento n. 07120220080756284000 tempestivamente impugnata.
Pertanto, in difetto di prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato. Ne consegue che la nullità dell'atto prodromico comporti la nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, nel caso di specie, della cartella di pagamento n. 07120220080756284000 per insanabile vizio della procedura azionata
in executivis dall' . Controparte_3
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 16412/2007 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è
assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a
farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto,
di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta
sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale
che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta
valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto
consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione
dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione
e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche
quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la
conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata
non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal
contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto
consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal
contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza
che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola
volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente
creditore”. La nullità della cartella di pagamento impugnata non è, dunque, causata dal vizio di notifica della medesima. La sua nullità è, bensì, consequenziale alla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo, per il quale è stata emessa e notificata alla contribuente.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, si impone il rigetto del gravame promosso dall' e, per l'effetto, la sentenza gravata Parte_1
va integralmente confermata.
Quanto al governo delle spese di lite, si rileva che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione,
la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della
soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di
pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il
servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle
somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese
processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass. civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent.
n. 15900/2017).
Dunque, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e,
per l'effetto,
b) conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l' e il in Parte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. RM DA dichiaratasi antistataria.
Napoli il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4932 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 401/2024 depositata in data
04.01.2024, non notificata e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._1
sito in Ascea (SA) alla Via Isacia 11;
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RM DA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Trav. A. Campano 18;
appellata NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella (C.F.
) C.F._4
appellato
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2022 Controparte_1
convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l'
[...]
e il proponendo opposizione ex art. Parte_1 Controparte_2
615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 07120220080756284000, notificata dal concessionario a mezzo pec il 22.07.2022 per il recupero coattivo dell'importo di euro 7.890,3 atteso l'omesso pagamento di sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni al codice della strada, relative agli anni 2018, 2019.
La contribuente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti, quali i verbali di contravvenzione, la nullità della notificazione della cartella in parola perché
effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e la conseguente decadenza o prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Sulla scorta di tali assunti, chiese dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata ai danni di essa opponente, il tutto con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte_1
,
[...]
la quale eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per tardività,
sia se qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011,
non avendo l'opponente proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dei verbali di contravvenzione, sottesi alla cartella in contestazione;
sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della suindicata cartella esattoriale, peraltro dinanzi al Tribunale. Ancora, dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore. Infine, nel merito, deducendo la regolarità della notifica dell'impugnato atto impositivo avvenuta a mezzo pec in data 22.07.2022,
contestò il decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Chiese,
pertanto, il rigetto degli assunti attorei con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza n. 401/2024 il giudice di pace di Napoli, qualificando la domanda come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, la accolse ritenendo non provata dall'ente impositore, attesa la contumacia di quest'ultimo, la rituale notificazione dei verbali di contravvenzione sottesi alla contestata cartella esattoriale e condannò le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore della . CP_1
L' ha proposto gravame avverso la decisione in Parte_1
epigrafe, censurandone la manifesta erroneità laddove il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla tardività della domanda proposta dalla contribuente.
Ad avviso dell'appellante, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni previsto dalla suindicata disposizione normativa e con ricorso, anziché con citazione. Al contrario, nei fatti di causa, l'atto di citazione risulta essere stato notificato il 13.09.2022, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella de qua, avvenuta il 22.07.2022. Tardività rilevabile anche volendo considerare la data di iscrizione a ruolo (16.11.2022) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, secondo il rito che si sarebbe dovuto correttamente seguire.
Ancora, il concessionario ha censurato il provvedimento giurisdizionale per aver il giudice di prime cure rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di esso ente esattore, nonostante l'avvenuta prova della regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Infine, ha impugnato il capo di sentenza con cui il giudice di pace di Napoli ha ritenuto assorbita l'eccezione relativa alla mancata prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione dei verbali, atteso che dal 2018 e 2019, anni in cui sono state elevate le contravvenzioni, alla data di notifica della cartella esattoriale n. 07120220080756284000, avvenuta il 22.07.2022, non è decorso il quinquennio previsto per legge e sul cui computo incide anche la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, dettata per la pandemia da Covid.
Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si è costituito il il quale, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dall' , ha eccepito l'inammissibilità, Controparte_3
improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dalla in primo CP_1
grado. Eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo le eventuali inadempienze essere ascritte esclusivamente al concessionario, ha concluso come in atti, con refusione delle spese di giudizio.
Si è del pari costituita in appello contestando gli assunti avversi, Controparte_1
attesa la correttezza della sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma,
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 27.11.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Orbene, giova evidenziare che, dato l'effetto devolutivo dell'appello spiegato, è
possibile in questa sede riqualificare la domanda azionata in primo grado dalla originaria opponente.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace di Napoli,
infatti, risulta che la abbia esperito non solo un'opposizione all'esecuzione CP_1
recuperatoria, ma abbia avanzato un cumulo di domande:
1) opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove ha contestato l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale impugnata, costituiti dai verbali di contravvenzione al codice della strada, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria;
2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove ha invocato l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento n.
07120220080756284000, oggetto di contestazione;
1) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove ha contestato la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione dei verbali presupposti e quella di ricezione della cartella di pagamento n. 07120220080756284000.
Esaminando, dunque, la prima domanda formulata dalla odierna appellata nell'atto di opposizione, risulta condivisibile la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice di prime cure in termini di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del
D. Lgs. n. 150/2011, sul rilievo che l'originaria opponente ha affermato espressamente di aver impugnato la cartella esattoriale attesa l'omessa notificazione degli atti presupposti, quali i verbali di contravvenzione al codice della strada.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del
22.09.2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione, formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento,
configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già
un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero: “L'azione diretta all'autorità
giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa,
tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente
disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in
condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se
non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare. È vero che
l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione
tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento
sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al
procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta
divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione
del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice
adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”.
L'approdo consegue all'esegesi, svolta dai giudici di legittimità sul verbale di accertamento di violazione al codice della strada, titolo esecutivo peculiare che consente all'ente, che irroga la sanzione, di avviare la riscossione coattiva tramite l'iscrizione a ruolo, conservando tale qualità anche in caso di sua mancata o tardiva notifica, perché quest'ultima non è presupposto per l'esistenza del titolo esecutivo ma rappresenta, tuttavia, un fatto costitutivo del diritto ad ottenere il pagamento.
Difatti l'art. 201, co. 5 C.d.S. dispone che l'obbligo di pagare la somma, dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto, e tale disposizione “letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di
quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della
commissione dell'illecito amministrativo” (Cass. civ. S.U. cit.).
Ciò posto, ne consegue che l'azione, sebbene introdotta dalla con rito CP_1
differente da quello prescritto: citazione in luogo del ricorso, questa risulta senza dubbio alcuno tempestiva ed ammissibile.
Nel caso di specie, infatti, l'opposizione risulta essere stata notificata in data
13.09.2022 a fronte della notifica dell'impugnato atto impositivo avvenuta il
22.07.2022 e, quindi, nel prescritto termine decadenziale, attesa la sospensione feriale dei termini processuali dall'1 al 31 agosto.
Sul punto, secondo la Suprema Corte di Cassazione. “le controversie in tema di
opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla
sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa
è disciplinata (Cass., Sez. VI- 2, 2 novembre 2015, n. 22389)”. (Cass. sent. n. 11478/2017).
Né rileva nel caso di specie, come sempre invocato dall'appellante, la diversa data di iscrizione a ruolo della citazione - onde poter considerare il rito corretto che era da introdursi con ricorso.
Difatti, nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività
dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria, erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, difatti, formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011, per cui: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n.
150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario
siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia
notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente
prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la
quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,
senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,
riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e
non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione,
quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la
legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione
cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di
trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (cfr. Cass. Sez. Unite,
sentenza n. 758 del 12.1.2022).
Tanto premesso, ritenuta la tempestività dell'azione promossa in primo grado dalla
, deve ritenersi altresì fondata l'eccezione di omessa notifica dei verbali CP_1
presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate.
Del resto, quando i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati,
con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma.
Qualora, invece, i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal concessionario,
delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di ente Controparte_2
impositore, sebbene regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le consequenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza, sottesi alla cartella di pagamento n. 07120220080756284000 tempestivamente impugnata.
Pertanto, in difetto di prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato. Ne consegue che la nullità dell'atto prodromico comporti la nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, nel caso di specie, della cartella di pagamento n. 07120220080756284000 per insanabile vizio della procedura azionata
in executivis dall' . Controparte_3
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 16412/2007 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è
assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a
farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto,
di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta
sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale
che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta
valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto
consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione
dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione
e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche
quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la
conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata
non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal
contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto
consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal
contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza
che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola
volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente
creditore”. La nullità della cartella di pagamento impugnata non è, dunque, causata dal vizio di notifica della medesima. La sua nullità è, bensì, consequenziale alla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo, per il quale è stata emessa e notificata alla contribuente.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, si impone il rigetto del gravame promosso dall' e, per l'effetto, la sentenza gravata Parte_1
va integralmente confermata.
Quanto al governo delle spese di lite, si rileva che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione,
la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della
soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di
pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il
servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle
somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese
processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass. civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent.
n. 15900/2017).
Dunque, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e,
per l'effetto,
b) conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l' e il in Parte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. RM DA dichiaratasi antistataria.
Napoli il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone