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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1530/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Lascala (PEC: e Pasquale Grillo Email_1
(PEC: ; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249002369365000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400001406000, entrambe notificate il 23.7.2025 e pretensive dei medesimi crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 43920160000260535000; 43920160000804985000; 4392017000377269000; 43920180000396660000; 43920180001089211000;
1 43920190000425452000, di importo complessivamente pari a € 20.836,18. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e che, in ogni caso, i crediti ivi richiamati fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione di fermo impugnate per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare prive d'ogni e qualsiasi effetto giuridico gli stessi avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo ivi compresi l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo per cui è causa;
II) - Accertare e dichiarare che il credito vantato dall sede di Vibo Valentia - contenuto negli avvisi CP_1 di addebito sopra descritti ed afferenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare privi d'ogni e qualsiasi effetto giuridico gli stessi avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo, ivi compresi l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo per cui è causa;
III) – Condannare le parti resistenti a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnate in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa
2 immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alle richieste di pagamento impugnate, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000260535000 è stato notificato il 24.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000804985000 è stato notificato il 17.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000377269000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000396660000 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001089211000 è stato notificato il 17.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000425452000 è stato notificato il 7.7.2019.
5. La produzione in formato .xml delle notifiche deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, è possibile visualizzare l'attestazione di consegna, l'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio dell'atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salvo la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
6. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente due richieste di CP_4 pagamento atte ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentative di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003736457000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000260535000; 43920160000804985000; 4392017000377269000; 43920180000396660000, notificata il 12.11.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239001156645000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e notificata il 6.7.2023. 7. Peraltro, la notifica dell'avviso a persona di famiglia disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera
3 dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
4 7.3. Né tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette, non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
9. Per tale ragione, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Lascala (PEC: e Pasquale Grillo Email_1
(PEC: ; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249002369365000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400001406000, entrambe notificate il 23.7.2025 e pretensive dei medesimi crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 43920160000260535000; 43920160000804985000; 4392017000377269000; 43920180000396660000; 43920180001089211000;
1 43920190000425452000, di importo complessivamente pari a € 20.836,18. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e che, in ogni caso, i crediti ivi richiamati fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione di fermo impugnate per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare prive d'ogni e qualsiasi effetto giuridico gli stessi avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo ivi compresi l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo per cui è causa;
II) - Accertare e dichiarare che il credito vantato dall sede di Vibo Valentia - contenuto negli avvisi CP_1 di addebito sopra descritti ed afferenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare privi d'ogni e qualsiasi effetto giuridico gli stessi avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo, ivi compresi l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo per cui è causa;
III) – Condannare le parti resistenti a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnate in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa
2 immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alle richieste di pagamento impugnate, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000260535000 è stato notificato il 24.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000804985000 è stato notificato il 17.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000377269000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000396660000 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001089211000 è stato notificato il 17.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000425452000 è stato notificato il 7.7.2019.
5. La produzione in formato .xml delle notifiche deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, è possibile visualizzare l'attestazione di consegna, l'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio dell'atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salvo la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
6. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente due richieste di CP_4 pagamento atte ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentative di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003736457000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000260535000; 43920160000804985000; 4392017000377269000; 43920180000396660000, notificata il 12.11.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239001156645000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e notificata il 6.7.2023. 7. Peraltro, la notifica dell'avviso a persona di famiglia disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera
3 dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
4 7.3. Né tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette, non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
9. Per tale ragione, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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