TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. FF Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella controversia civile iscritta al n.° 2449/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Paolo Parte_1
AR e GI IC, dom.to come in atti;
- RICORRENTE– E
rappr.ta e difesa dall'avv. Enrico Matarazzo, dom.ta come in atti;
CP_1
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Avellino Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.9.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.10.1997 in Verbania, deduceva di essere separato in virtù di sentenza di separazione n. 633/2020; all'udienza del 4.7.2025 entrambe le parti domandavano, sussistendo i presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dal 3.11.2025 data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con sentenza (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. B) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Verbania in data 20.10.1997 , tra e come sopra generalizzati (atto n. 34, parte Parte_1 CP_1
I, dell'anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verbania);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396; C. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.10.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. FF Califano dr.ssa Michela Palladino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. FF Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella controversia civile iscritta al n.° 2449/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Paolo Parte_1
AR e GI IC, dom.to come in atti;
- RICORRENTE– E
rappr.ta e difesa dall'avv. Enrico Matarazzo, dom.ta come in atti;
CP_1
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Avellino Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.9.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.10.1997 in Verbania, deduceva di essere separato in virtù di sentenza di separazione n. 633/2020; all'udienza del 4.7.2025 entrambe le parti domandavano, sussistendo i presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dal 3.11.2025 data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con sentenza (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. B) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Verbania in data 20.10.1997 , tra e come sopra generalizzati (atto n. 34, parte Parte_1 CP_1
I, dell'anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verbania);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396; C. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.10.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. FF Califano dr.ssa Michela Palladino