Articolo 84 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
Art. 84. Chiusura degli stabilimenti 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, puo' disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
Note all'art. 84:
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:
«Art. 8 - (Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari). - 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 3 del presente decreto, dall' art. 517-bis del codice penale , dall' art. 12-bis e dal primo comma dell' art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .».
Entrata in vigore il 1 marzo 2017