Articolo 2 della Legge 11 luglio 2023, n. 94
Articolo 1Articolo 3
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26 luglio 2023
Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 26 luglio 2023