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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso di con il quale si chiede l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCONI 27/B BORGO SAN LORENZO;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII mediante inserimento nell'area web riservata non essendo stata possibile la notifica all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 4 Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale:
costituisce onere del debitore provare tale possesso congiunto;
nella fattispecie non essendosi il debitore costituito tale eccezione neppure è stata sollevata;
sulla base degli atti risultanti dall'istruttoria del procedimento unitario (unico bilancio depositato quello del 2022 essendo stata la società costituita il
28.02.2022) non è possibile ritenere dimostrata la circostanza, poiché sarebbe stata necessaria la produzione anche del bilancio 2023, e non essendo stato ancora scaduto il termine per il 2024, almeno una situazione contabile aggiornata di tale anno;
in mancanza di detti documenti, il solo bilancio 2022,
dove effettivamente le soglie non risultano superate, non è sufficiente a dimostrare i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII, anche considerando il fatto che i valori inferiori alle soglie per tale anno
2022 dipendono dalla costituzione della società nel febbraio 2022 e dall'inizio dell'attività ad aprile
2022;
Rilevato inoltre che la società debitrice ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII. (oltre al debito verso il ricorrente per € 5.126,53 vi sono debiti verso l
[...]
per € 29.210,99); Controparte_2
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della impresa debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti del ricorrente risultanti da titoli esecutivi non impugnati dalla società debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dai ricorrenti;
-dal mancato deposito del bilancio (ultimo depositato quello del 2022);
pagina 2 di 4 -dall'esposizione debitoria verso l già maturata per € 29.210,99 Controparte_2
nonostante la recente costituzione;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCONI 27/B BORGO SAN LORENZO
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 17.07.2025 ad ore 12 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 17/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso di con il quale si chiede l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCONI 27/B BORGO SAN LORENZO;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII mediante inserimento nell'area web riservata non essendo stata possibile la notifica all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 4 Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale:
costituisce onere del debitore provare tale possesso congiunto;
nella fattispecie non essendosi il debitore costituito tale eccezione neppure è stata sollevata;
sulla base degli atti risultanti dall'istruttoria del procedimento unitario (unico bilancio depositato quello del 2022 essendo stata la società costituita il
28.02.2022) non è possibile ritenere dimostrata la circostanza, poiché sarebbe stata necessaria la produzione anche del bilancio 2023, e non essendo stato ancora scaduto il termine per il 2024, almeno una situazione contabile aggiornata di tale anno;
in mancanza di detti documenti, il solo bilancio 2022,
dove effettivamente le soglie non risultano superate, non è sufficiente a dimostrare i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII, anche considerando il fatto che i valori inferiori alle soglie per tale anno
2022 dipendono dalla costituzione della società nel febbraio 2022 e dall'inizio dell'attività ad aprile
2022;
Rilevato inoltre che la società debitrice ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII. (oltre al debito verso il ricorrente per € 5.126,53 vi sono debiti verso l
[...]
per € 29.210,99); Controparte_2
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della impresa debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti del ricorrente risultanti da titoli esecutivi non impugnati dalla società debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dai ricorrenti;
-dal mancato deposito del bilancio (ultimo depositato quello del 2022);
pagina 2 di 4 -dall'esposizione debitoria verso l già maturata per € 29.210,99 Controparte_2
nonostante la recente costituzione;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCONI 27/B BORGO SAN LORENZO
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 17.07.2025 ad ore 12 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 17/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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