Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5127
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Massime1

Il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di "interversio possessionis" previsti dagli artt. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "ed animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa, ne' tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

Commentario1

  • 1Usucapione comproprietario
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5127
Data del deposito : 26 maggio 1999

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