Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di "interversio possessionis" previsti dagli artt. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "ed animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa, ne' tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Commentario • 1
- 1. Usucapione comproprietariohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
19 marzo 2024 Usucapione comproprietario: una recente sentenza della Cassazione è tornata sulla questione relativa alla prova necessaria per l'usucapione da parte del comproprietario pro indiviso. Per tale sentenza, ai fini dell'usucapione, non è sufficiente la prova relativa al fatto che il comproprietario ha utilizzato il bene in via esclusiva essendo. Pur non essendo necessario offrire la prova dell'avvenuta interversione nel possesso, il comproprietario che voglia ottenere l'usucapione deve comunque dimostrare di aver apertamente contrastato gli altri comproprietari così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Approfondiamo la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. CE CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. OV PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RF RI, TO IU, TO MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI TRASONE 12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, difesi dall'avvocato ETTORE MARRUZZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FU IN, TO GI, TO TA, TO MI II, TO RO, TO LU, TO NI, NN LA, TO NC RI, TO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato NI SANDULLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1904/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MARRUZZO Ettore, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con comparsa in data 8/6/1988 OV OZ, a mezzo del suo procuratore generale SE NI OZ, nel riassumere la causa in precedenza instaurata innanzi al pretore di Avellino e conclusasi con sentenza di incompetenza, conveniva in giudizio tutti gli eredi di CE OZ esponendo che, con atti notarili del 4/11/1950 e del 24/11/1951, aveva acquistato, in comune pro indiviso con il fratello CE, due vani terranei ed un appartamento, con accessori, siti in Avellino al Viale Italia e che, sin dalle precisate date di acquisto, aveva sempre posseduto i detti immobili come unico proprietario. L'attore, quindi, chiedeva all'adito tribunale di Avellino di dichiarare che egli era divenuto proprietario per maturata usucapione anche di quella metà dei beni in questione originariamente acquistata dal fratello CE deceduto in data 11/3/1978 ed al quale erano succeduti i convenuti. Questi ultimi, costituitisi, impugnavano la domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano lo scioglimento della comunione con la determinazione delle quote spettanti ai singoli proprietari. Il tribunale di Avellino, con sentenza del 25/5/1993, rigettava la domanda di usucapione e, con ordinanza, rimetteva la sua causa innanzi al G.I. per il prosieguo sulla domanda riconvenzionale di divisione degli immobili.
Avverso la detta sentenza non definitiva proponevano appello MA ID, SE NI OZ ed EM OZ quali eredi di OZ OV. Gli appellati resistevano al gravame che veniva rigettato dalla corte di appello di Napoli con sentenza depositata in data 11/7/1996. Osservava la corte di merito: che il comproprietario non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti univocamente idonei a mutare il titolo del suo possesso;
che, poiché il diritto del comproprietario si estende pro quota sull'intero bene comune, l'utilizzazione che il predetto faccia di un immobile, nella sua intera estensione, non evidenzia di per sè l'animus possidendi quale proprietario esclusivo in quanto i comproprietari delle altre quote continuano a compossedere nudo animo anche senza materiale apprensione del bene;
che il comproprietario del bene comune che agisca per ottenere la declaratoria di usucapione delle quote di spettanza degli altri comunisti deve provare non solo il possesso esclusivo ma anche l'animus possidendi uti dominus desumibile da atti inequivoci tali da evidenziare che egli ha cessato di possedere come comproprietari;
che nella specie, alla luce dell'istruttoria svolta, poteva affermarsi che mancava del tutto la prova in ordine alla interversione di fatto ed alla sussistenza dell'animus possidendi quale proprietario esclusivo.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da ID MA, OZ SE e OZ EM con ricorso, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso FU NE, AN AR, OV, TA, EM, BA, CI, NI, SC MA e CE OZ. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del ricorso con riferimento dell'eccezione, sollevata dai controricorrenti relativa alla ritualità della procura rilasciata al difensore a margine dell'atto (in quanto priva del requisito della specificità). La detta eccezione è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il requisito della specialità della procura previsto dall'articolo 365 c.p.c. può essere ravvisato, indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine dl ricorso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (in tal senso, tra le tante, sentenze 9287/97; 4196/1997; 2842/1997;
8372/1996). Peraltro l'intento di proporre ricorso per cassazione ben può essere desunto dall'inserimento nel testo della procura - come appunto nella specie - dell'elezione di domicilio in Roma, secondo quanto richiesto dall'articolo 366 c.p.c. ( sentenze 10309/1996;
5092/1996). D'altra parte la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (articolo 1367 c.c.) di cui è espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali (sentenze 2842/1997; 5092/1996). Del pari la mancanza di indicazione della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne comporta di per sè l'inammissibilità quando la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto può essere desunta dalla sua trascrizione nella copia notificata alla controparte (sentenza 20/9/1996 n. 8372). Nel caso di specie nella copia del ricorso notificata agli intimati risulta riportata per esteso la procura speciale con la sottoscrizione dei ricorrenti (e la firma per l'autenticazione del difensore cui era stata conferita la rappresentanza processuale). Il ricorso è quindi ammissibile.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; insuffi8ciente, perplessa e contraddittoria motivazione;
omesso dei punti decisivi;
omessa valutazione dei fatti. Deducono i ricorrenti che è evidente il vizio logico-giuridico della valutazione delle prove effettuate dalla corte di appello in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (animus sibi habendi) del possesso esclusivo nei confronti del comproprietario del bene comune pro indiviso. Tale vizio, ad avviso dei ricorrenti, emerge dal fatto che la corte di merito, pur riconoscendo la sussistenza dell'aspetto materiale del possesso esclusivo in capo a OZ OV su tutto il bene comune, ha omesso di considerare che la dimostrazione del requisito oggettivo sostituisce emanazione giuridica dell'elemento soggettivo dell'animus possidendi. Peraltro la sussistenza dell'animus possidendi - che ha assistito tutti i comportamenti oggettivi di esercizio del possesso da parte di OZ OV sulla cosa comune e senza limitazione - risulta dalla massa di tutte le prove documentali e testimoniali offerte. Infine, secondo i ricorrenti, la prova dell'elemento soggettivo si deve presumere contenuta nella stessa prova degli atti oggettivi del possesso non contrastati da contrari probatori. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciandi difetto e carenza di motivazione nonché violazione degli articoli 1140 e 1158 c.c., deducono che l'animus possedendi - implicito del possesso - si è nella specie estrinsecato nell'attività di OV OZ e nel suo comportamento in modo univoco la sua intenzione e la sua volontà di possedere il bene comune come se fosse interamente suo. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti motivi di ordine logico e di economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed interdipendenti e tutte essenzialmente relative - pur se titolate anche come violazione di legge - agli apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie, risolvendosi in una diversa valutazione del merito delle cause e, come tali, inammissibili in questa sede di legittimità. La detta valutazione è infatti denunciata al giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in questa sede di legittimità se sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e, a tal fine, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. La motivazione del giudice del merito, se sufficiente e contraddittoria, si sottrae al controllo di legittimità limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza.
Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo appezzamento, che da questa emerga che il convincimento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pur per implicito, a quelli utilizzati. Pertanto, ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., non rileva il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa estranei, recuperati dal materiale istruttorio, ne' è rimarcabile il diverso significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo invece un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire l'identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello pretese dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle stesse ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi deliberati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nella specie non sono ravvisabili i lamentati vizi e difetti di motivazione e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Occorre in proposito osservare che - come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di interversio possessionis previsti dagli articoli 1141 e 1164 c.c., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere atti, integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "ed animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa;
ne' tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore ( in tal senso, tra le tante, sentenze 26/11/1997 n. 11842; 25/11/1995 n. 12231; 9/4/1990 n. 2944; 23/10/1990 n. 10294;
26/11/1988 n. 6363 ).
Il requisito dell'animus possidendi - e, cioè dell'intenzione di escludere la possibilità di esercizio del possesso da parte del comproprietario - è quindi necessario al fine dell'acquisto per usucapione, da parte del comunista, dell'intera proprietà comune:
non è sufficiente la sola prova dell'elemento oggettivo del possesso ben potendo mancare l'elemento soggettivo.
Stabilire poi se i mezzi impiegati in concreto siano adatti all'espansione in via esclusiva del possesso del comunista sul bene del giudice del merito, così che la decisione impugnata, se si regge su motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità. Inoltre, come è noto, l'accertamento in ordine al decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'indagine circa la validità e l'univocità degli elementi probatori relativi al possesso legittimo ai fini dell'usucapione, sono devoluti anch'essi al giudice del merito e costituiscono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e coerente. Nel caso in esame l'affermazione della corte di appello secondo cui nella specie "manca del tutto la prova in ordine alla interversione di fatto e alla sussistenza dell'animus possidendi quale proprietario esclusivo" costituisce un apprezzamento di fatto sottratto, come tale, al sindacato in questa sede di legittimità, tanto più che il giudice di secondo grado ha giustificato tale conclusione ed ha motivato il risultato negativo degli accertamenti e delle indagini in fatto - emergenti dall'istruttoria svolta - con rilievi e argomentazioni coerenti con i criteri giuridici relativi alla disciplina dell'istituto dell'usucapione e logicamente adeguati, sottolineando esattamente la necessità per il comproprietario - che chiede la declaratoria dell'usucapione delle quote degli altri comunisti - di fornire la prova non solo non solo del possesso esclusivo, ma specificamente dell'animus possidendi uti dominus "desumibile da atti inequivoci, tali da evidenziare che egli ha cessato di possedere quale comproprietario".
La corte di appello - con ragionamento ineccepibile e con argomenti congrui ed adeguati oltre che improntati a retti criteri logici e giuridici - ha dato conto delle proprie valutazioni ed ha ritenuto non provato l'indispensabile elemento dell'animus possidendi dopo un'indagine accurata e puntuale delle risultanze processuali, prendendo in considerazione le circostanze desumibili dalla causa e procedendo ad un apprezzamento globale e complessivo di tutte le prove acquisite considerate in una visione unitaria e, dopo un esame preciso e rigoroso delle deposizioni dei testi escussi. Alle dette valutazioni ed ai detti apprezzamenti della corte territoriale i ricorrenti contrappongono delle proprie valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di esse rispetto a quelle compiute dalla corte napoletana non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale deliberato in sede di merito che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione ove il controllo di legittimità è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta - come appunto nella specie - di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo del giudice del merito.
È appena il caso di rilevare, infine, che i motivi del ricorso non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità e carenza, non contenendo l'indicazione specifica delle prove offerte circa l'esercizio del possesso da parte di OV OZ "estrinsecato in un'attività ed in un comportamento generale tali da dimostrare e manifestare in modo univoco la sua intenzione e volontà di possedere e tenere ed usare la cosa pro-indivisa, oltre che la propria, come se fosse interamente sua": non risultano - infatti - precisate le prove relative al detto comportamento, ne' risulta chiarito come si sarebbe manifestato tale comportamento idoneo a dimostrare la sussistenza del dedotto possesso. Ciò comporta l'impossibilità di accertare se il comportamento in questione sia decisivo per ritenere provato il possesso valido per l'usucapione dell'intero bene comune da parte di OV OZ e se, quindi, sia in insanabile contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte territoriale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente in solido dei soccombenti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 431.500, oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999