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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11293 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, CF. nella qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
speciale di nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI 1 89123 REGGIO C.F._2
CALABRIA presso lo studio dell'avv.to LORENZINI FABIO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA C.F._3
278 00198 ROMA presso lo studio degli avv.ti GUGLIOTTA MAURIZIO e FERRARO
MARCO, VIALE REGINA MARGHERITA 278 00195 ROMA;
dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
: Parte_1
Preliminarmente che sia dichiarata la nullità di questo procedimento in considera zione che non sono mai stati inviati i relativi atti al P.M. come provato dallo storico del procedimento in data 22 aprile 2025 ,ma il solo provvedimento del giudice che non assolve a TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
quanto previsto dall'art 221 cpc co 3 Con tutte le conseguenze di legge Nel merito come da atto di citazione , rigettando le difese avversarie
: Controparte_1
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Notaio Dr. ; Sempre nel merito, rigettare la domanda di instaurazione Controparte_1 della querela di falso, in quanto infondata in fatto e diritto per le causali esposte nella superiore narrativa. Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali,
IVA e CPA, nonché condanna della parte soccombente ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 09/10/2024 , qualificandosi Parte_1 procuratrice speciale di ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
al fine di far accertare in via principale la falsità di una pluralità di atti e
[...] segnatamente: a) del verbale del 07/09/2022 simulante una quarta asta, b) della trascrizione a favore di c) e del decreto di trasferimento depositato in data Parte_3
02 settembre 2024.
In particolare, ha esposto che i predetti documenti sarebbero affetti da falso ideologico e che gli stessi conterrebbero dichiarazioni false.
Costituitosi in giudizio ha rilevato in via preliminare il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della querela di falso.
All'udienza del 04.03.2025 l'avv. Gugliotta rilevata la mancata produzione della procura speciale che il avrebbe conferito alla ed il giudice assegnava Parte_2 Pt_1 termine alla parte per la produzione del documento.
Successivamente con istanza ex art. 177 c.p.c. veniva chiesta la revoca dell'ordinanza stesa a verbale del 04/03/2025 e parte attrice sollevava questione di nullità del procedimento per mancata comunicazione degli atti al PM. Il giudice con ordinanza del 17.03.2025 rigettava la suddetta istanza, e a seguito di ciò si verificava l'astensione del primo giudice.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Assegnata la causa con provvedimento del 10.04.2025 al presente Giudice la stessa veniva chiamata in udienza 08.07.2025 ove le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di discussione orale, che tenuta in data 09.09.2025 aveva quale esito la riserva del giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene la prima questione prospettata nel presente giudizio è quella dell'ammissibilità della querela di falso proposta dalla procuratrice speciale . Parte_1
In particolare sostiene parte attrice che “nel connesso procedimento RG 9028/010 risulta essere la procuratrice speciale del Sig dove sono stati realizzati i Parte_2 documenti qui impugnati di falso, per cui aveva il diritto/dovere di poter/dover esercitare qualsiasi attività per il buon esito di quella causa , da qui l'interesse ad agire della Sig.ra
di far rimuovere la falsità ideologica di atti di quel procedimento incardinando Pt_1
questo apposito giudizio” (Cfr. p. 2 note conclusive del 09.09.2025).
Ora, al riguardo occorre osservare che a norma dell'art. 221 c 2 c.p.c. la querela di falso deve essere proposta “personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” e che tale verifica di ammissibilità è un compito officioso del giudice.
La norma in esame, quindi, richiede un requisito particolare per la proposizione della querela ovverosia che il soggetto che intende proporla o la proponga personalmente oppure conferisca a terzi tale potere ma con una procura speciale talmente dettagliata che “dall' atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015).
Non può quindi ritenersi sufficiente – come ritenuto da parte attrice - una procura rilasciata in altro giudizio nel quale si sarebbero formati i documenti asseritamente falsi ( e, tra l'altro non prodotta agli atti). Deve infatti, in aderenza alle coordinate giurisprudenziali di cui sopra, richiedersi ai fini della legittima proposizione della querela, una nuova manifestazione di volontà specifica contenente la volontà della parte di sollevare la querela e di farlo a mezzo procuratore indicando anche i documenti da impugnare.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Detta procura – la quale avrebbe dovuto avere quali parti il e la Parte_2
– non risulta essere versata in atti essendo stata prodotta solo la procura alla lite Pt_1
tra la ed il LORENZINI. Pt_1
Ne consegue quindi che la querela oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata inammissibile.
Nessuna rilevanza – a questo punto – assume la questione relativa all'eventuale mancata trasmissione degli atti al P.M. poichè infatti come specificato dalla giurisprudenza di legittimità la partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, e non anche in quella – prodromica - relativa all'ammissibilità della querela (V. Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in proprio cioè , avendo questa agito senza procura speciale Parte_1
(v. arg. Cassazione civile , sez. II , 21/10/2024 , n. 27209), e avuto riguardo all'entità della causa, prendendo quale riferimento le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, non essendo emersi motivi per distanziarsi dai medi tariffari liquidate in favore del convenuto in complessivi € 7.616,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Pt_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_1 narrativa;
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2. Condanna in proprio al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che quantifica in complessivi € 7.616 Controparte_1
00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 15/09/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11293 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, CF. nella qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
speciale di nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI 1 89123 REGGIO C.F._2
CALABRIA presso lo studio dell'avv.to LORENZINI FABIO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA C.F._3
278 00198 ROMA presso lo studio degli avv.ti GUGLIOTTA MAURIZIO e FERRARO
MARCO, VIALE REGINA MARGHERITA 278 00195 ROMA;
dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
: Parte_1
Preliminarmente che sia dichiarata la nullità di questo procedimento in considera zione che non sono mai stati inviati i relativi atti al P.M. come provato dallo storico del procedimento in data 22 aprile 2025 ,ma il solo provvedimento del giudice che non assolve a TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
quanto previsto dall'art 221 cpc co 3 Con tutte le conseguenze di legge Nel merito come da atto di citazione , rigettando le difese avversarie
: Controparte_1
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Notaio Dr. ; Sempre nel merito, rigettare la domanda di instaurazione Controparte_1 della querela di falso, in quanto infondata in fatto e diritto per le causali esposte nella superiore narrativa. Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali,
IVA e CPA, nonché condanna della parte soccombente ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 09/10/2024 , qualificandosi Parte_1 procuratrice speciale di ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
al fine di far accertare in via principale la falsità di una pluralità di atti e
[...] segnatamente: a) del verbale del 07/09/2022 simulante una quarta asta, b) della trascrizione a favore di c) e del decreto di trasferimento depositato in data Parte_3
02 settembre 2024.
In particolare, ha esposto che i predetti documenti sarebbero affetti da falso ideologico e che gli stessi conterrebbero dichiarazioni false.
Costituitosi in giudizio ha rilevato in via preliminare il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della querela di falso.
All'udienza del 04.03.2025 l'avv. Gugliotta rilevata la mancata produzione della procura speciale che il avrebbe conferito alla ed il giudice assegnava Parte_2 Pt_1 termine alla parte per la produzione del documento.
Successivamente con istanza ex art. 177 c.p.c. veniva chiesta la revoca dell'ordinanza stesa a verbale del 04/03/2025 e parte attrice sollevava questione di nullità del procedimento per mancata comunicazione degli atti al PM. Il giudice con ordinanza del 17.03.2025 rigettava la suddetta istanza, e a seguito di ciò si verificava l'astensione del primo giudice.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Assegnata la causa con provvedimento del 10.04.2025 al presente Giudice la stessa veniva chiamata in udienza 08.07.2025 ove le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di discussione orale, che tenuta in data 09.09.2025 aveva quale esito la riserva del giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene la prima questione prospettata nel presente giudizio è quella dell'ammissibilità della querela di falso proposta dalla procuratrice speciale . Parte_1
In particolare sostiene parte attrice che “nel connesso procedimento RG 9028/010 risulta essere la procuratrice speciale del Sig dove sono stati realizzati i Parte_2 documenti qui impugnati di falso, per cui aveva il diritto/dovere di poter/dover esercitare qualsiasi attività per il buon esito di quella causa , da qui l'interesse ad agire della Sig.ra
di far rimuovere la falsità ideologica di atti di quel procedimento incardinando Pt_1
questo apposito giudizio” (Cfr. p. 2 note conclusive del 09.09.2025).
Ora, al riguardo occorre osservare che a norma dell'art. 221 c 2 c.p.c. la querela di falso deve essere proposta “personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” e che tale verifica di ammissibilità è un compito officioso del giudice.
La norma in esame, quindi, richiede un requisito particolare per la proposizione della querela ovverosia che il soggetto che intende proporla o la proponga personalmente oppure conferisca a terzi tale potere ma con una procura speciale talmente dettagliata che “dall' atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015).
Non può quindi ritenersi sufficiente – come ritenuto da parte attrice - una procura rilasciata in altro giudizio nel quale si sarebbero formati i documenti asseritamente falsi ( e, tra l'altro non prodotta agli atti). Deve infatti, in aderenza alle coordinate giurisprudenziali di cui sopra, richiedersi ai fini della legittima proposizione della querela, una nuova manifestazione di volontà specifica contenente la volontà della parte di sollevare la querela e di farlo a mezzo procuratore indicando anche i documenti da impugnare.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Detta procura – la quale avrebbe dovuto avere quali parti il e la Parte_2
– non risulta essere versata in atti essendo stata prodotta solo la procura alla lite Pt_1
tra la ed il LORENZINI. Pt_1
Ne consegue quindi che la querela oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata inammissibile.
Nessuna rilevanza – a questo punto – assume la questione relativa all'eventuale mancata trasmissione degli atti al P.M. poichè infatti come specificato dalla giurisprudenza di legittimità la partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, e non anche in quella – prodromica - relativa all'ammissibilità della querela (V. Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in proprio cioè , avendo questa agito senza procura speciale Parte_1
(v. arg. Cassazione civile , sez. II , 21/10/2024 , n. 27209), e avuto riguardo all'entità della causa, prendendo quale riferimento le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, non essendo emersi motivi per distanziarsi dai medi tariffari liquidate in favore del convenuto in complessivi € 7.616,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Pt_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_1 narrativa;
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2. Condanna in proprio al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che quantifica in complessivi € 7.616 Controparte_1
00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 15/09/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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