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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.9 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2024,
TRA
(p.iva ), rappresentato e difeso dall' avvocato Giovanni Roveda, Parte_1 P.IVA_1
-APPELLANTE-
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto CP_1 CodiceFiscale_1
Corvaglia -APPELLATO-
E nei confronti di
Controparte_2
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
[...]
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Lecce la l'ing. Parte_2 Controparte_2 CP_3
ed il Geom. , deducendo il loro inadempimento, nelle loro rispettive qualità di
[...] CP_1
ditta esecutrice dei lavori, direttore dei lavori strutturali, progettista e direttore dei lavori architettonici, in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 31.1.2017 ed avente ad oggetto l'ampliamento e la sopraelevazione dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Cutrofiano.
L'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €. 32.271,65
a titolo di risarcimento, oltre al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il giudizio di merito. aveva CP_1
chiesto ed ottenuto di chiamare in causa compagnia con la quale era assicurato Parte_1 all'epoca dei fatti per la responsabilità civile professionale.
La pur associandosi nel merito alle difese e alle eccezioni sollevate dall'assicurato, Parte_1 aveva preliminarmente eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, posto che la richiesta risarcitoria dell'attore danneggiato era pervenuta successivamente alla scadenza della polizza, pur essendo la condotta dell'assicurato causativa del danno insorta nel periodo di vigenza dell'assicurazione.
Recependo le conclusioni peritali di ufficio del procedimento istruttorio preventivo, il Tribunale adito, con sentenza n. 3242/2021, pubblicata il 30.11.2021, ha accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti e li ha condannati in solido al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 22.173,88, oltre spese processuali;
inoltre, accogliendo la domanda di manleva proposta Part da , ha condannato la a tenerlo indenne, salva la franchigia, e a corrispondergli CP_1
le spese di giudizio, ritenendo che << le inadempienze imputate al sono collocabili CP_1
esattamente durante il periodo di copertura assicurativa, a nulla rilevando di conseguenza il richiamo alla formula “Claims made” e benchè meno alla previsione di cui all'art.
9.2. della polizza>>, clausola contrattuale che prevedeva l'operatività della copertura assicurativa in ordine alle richieste indennitarie presentate per la prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione, a condizione che le stesse non si riferissero ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste fossero conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività.
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 L'appello proposto dall' è stato contrastato da;
gli altri appellati, cui Parte_1 CP_1
l'impugnazione è stata notificata in funzione della litis denuntiatio, sono rimasti contumaci.
Il collegio, dopo aver respinto la richiesta di inibitoria dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 17/12/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è affidato a un unico motivo, poiché quello indicato formalmente quale secondo mezzo impugnatorio verte sulla mera regolazione delle spese processuali consequenziale all'esito del primo motivo.
1) L'appellante denuncia l'erroneo riconoscimento dell'operatività della garanzia assicurativa,
trattandosi di polizza sulla responsabilità civile professionale con formula “Claims made”, avente decorrenza dal 23.06.2016 fino al 23.06.2017, con retroattività quinquennale, dal
23.06.2011.
La clausola claims made (letteralmente, 'a richiesta fatta'), come è noto, determina l'effetto dell'obbligo indennitario dell'assicuratore per i sinistri accaduti nel periodo di copertura assicurativa e per i danni conseguenti il cui risarcimento sia stato richiesto all'assicurato nello stesso periodo, derogando pertanto alla fattispecie normativa dell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art.1917, comma 1, c.c., che prevede l'operatività della copertura assicurativa per tutte le condotte generatrici di danni accadute nel periodo di efficacia dell'assicurazione, qualunque sia il momento della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato (in tal caso, polizza loss occurrence).
Nel caso di specie, è incontestato che la richiesta risarcitoria del danneggiato coincide col ricorso di ATP, ex art. 696 c.p.c., notificato all'assicurato in data 10.08.2017, dopo la scadenza del contratto di assicurazione (23/06/2017) , il che – secondo l'appellante- impedisce l'insorgenza del diritto all'indennizzo; successiva a tale data era anche la denuncia dell'assicurato, avvenuta il 07/09/2017, con la notifica dell'atto di chiamata in causa dell'
[...]
nel procedimento di ATP. Pt_1
Pertanto, l'appellante deduce che, essendo la richiesta di risarcimento e la denuncia del sinistro pervenute oltre la data di scadenza della polizza (23.6.2017), la responsabilità professionale accertata a carico dell'assicurato non può beneficiare della copertura CP_1
assicurativa, posto che il contratto di assicurazione stipulato era munito della clausola claims made, così come previsto dall'art.
9.2 del contratto: “La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività”.
Deduce ancora l'appellante che l'assicurato si era limitato a contestare genericamente l'eccezione di scopertura assicurativa, sul presupposto della circostanza, ritenuta erroneamente decisiva anche dal tribunale, che il fatto generatore della responsabilità si fosse verificato durante il periodo assicurativo, non rilevando la posteriorità della richiesta risarcitoria e della denuncia dell'assicurato, tesi però contrastante con la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n.22437/2018, peraltro invocata impropriamente dallo stesso assicurato innanzi al tribunale.
Anche con la costituzione nel presente grado, il sig. – non contestando gli elementi CP_1 fattuali dedotti dall'assicuratore appellante- ha richiamato i precedenti giurisprudenziali, tra cui quello innanzi citato, che avrebbero avvalorato la tesi della nullità, vessatorietà e comunque non meritevolezza della clausola claims made, evidenziando come, in caso contrario, l'assicurato sarebbe stato in balìa della condotta arbitraria del terzo assicurato in relazione al tempo dell'invio della richiesta risarcitoria (su questo punto specifico, viene menzionata la sent. Cass. 8894/2020), e ciò in aperta violazione dell'art. 2965 c.c. sulla nullità della pattuizione di termini decadenziali che rendono particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto.
2) Le censure dell'appellante sono accoglibili, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulle orme di Cassazione S.U. n.9140/2016 e, soprattutto, di Cassazione
2437/2018. CP_4
Quest'ultima, richiamando le ragioni economico-finanziarie della clausola claims made nell'ambito del mercato assicurativo (a cominciare da quello anglosassone degli anni '80), finalizzata alla corretta programmazione dei costi assicurativi soprattutto nell'area dei rischi c.d. lungo-latenti, e sviluppando le statuizioni della sentenza del 2016, ha fissato i seguenti principi:
A) la clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione è valida e lecita in astratto, non rappresentando un vulnus il fatto che la copertura assicurativa sia dipendente anche dalla richiesta del terzo danneggiato;
infatti, l'assicurazione per la responsabilità civile richiede, in forma progressiva, l'accadimento del sinistro (quale fatto materiale e storico che accade) ed il danno conseguenza che si concretizza appunto con la richiesta vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 del terzo danneggiato allorchè decide di esercitare il suo diritto al risarcimento, integrando così il rischio assicurabile quale incertezza sull'impoverimento patrimoniale del danneggiante assicurato in conseguenza del sinistro (sul punto, la sentenza delle sezioni unite del 2018 richiama quella del 2016).
E, tuttavia, è necessario altresì verificare se quella pattuizione claims made, lecita in astratto, possa anche dirsi adeguata alle esigenze dell'assicurato nel caso concreto;
B) tale verifica di adeguatezza concreta del contratto di assicurazione munita di clausola claims made passa innanzitutto attraverso l'esame delle eventuali trattative tra le parti del contratto, risultando rilevante l'assolvimento del dovere informativo dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato circa il contenuto della clausola ed i suoi effetti, in relazione all'utile soddisfacimento delle esigenze dell'assicurato. Se il contenuto della clausola non viene sufficientemente spiegato al cliente, oppure se tale clausola è comunque inadeguata alle esigenze dell'assicurato, il contratto resterà valido, ma l'assicurato avrà diritto al risarcimento del danno, pari alla copertura di cui avrebbe goduto se, nell'ipotesi in cui fosse stato correttamente informato, si fosse potuto orientare verso un contratto di tipo diverso;
C) la seconda verifica da compiere per testare l'adeguatezza del contratto di assicurazione claims made al caso concreto riguarda il contenuto negoziale e la corrispondenza tra il tipo di contratto e lo scopo del contratto (art.1322, comma 1 c.c.), alla luce del principio di buona fede contrattuale, al fine di controllare se quella clausola è coerente con lo scopo assicurativo precipuo che l'assicurato si prefiggeva al momento della stipula, anche in considerazione del premio assicurativo corrisposto (sul punto, e in particolare sull'<> costituito dall'entità del premio assicurativo, cfr. pag. 30 della sentenza Cass. s.u. n. 22437/2018 cit);
3) Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve rilevare che l'assicurato, odierno appellato, non ha mai allegato e lamentato alcuna carenza informativa dell'assicuratore nella fase precontrattuale o in quella di determinazione dell'oggetto del contratto e di contenuto negoziale, né ha rappresentato particolari e specifiche esigenze di garanzia assicurativa, disattese dal contratto concretamente stipulato, ancorando invece la propria difesa unicamente alla (erronea) pretesa nullità e vessatorietà – in astratto – della clausola claims made.
Di contro, esaminando il documento di polizza prodotto nel fascicolo dell'assicurato, si rileva non soltanto il beneficio per l'assicurato della retroattività quinquennale della copertura assicurativa (dal 23/6/2011) con un ragguardevole massimale in aggregato annuo di vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 500.000,00 euro a fronte di una limitata franchigia di euro 500,00, ma anche l'entità particolarmente esigua del premio assicurativo, pari a euro 243,85 lordo annuo.
Se ne deduce che l'apposizione della clausola 'a richiesta fatta' non ha determinato alcun arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacchè << nel contratto di assicurazione la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale>> (pag. 30, Cass. S.U.22437/2018 cit.); pertanto, l'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo in esame può ragionevolmente ritenersi adeguato a realizzare la sua funzione pratica, ossia la causa in concreto dell'operazione economica.
4) Pur dovendosi accogliere l'appello, il collegio reputa sussistere giuste ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado, atteso che l'orientamento introdotto dalle suddette sentenze del Supremo Collegio a sezioni unite si è andato consolidando progressivamente, superando arresti giurisprudenziali difformi (si veda
Cass. n.8894/2020, invocata dall'appellato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Accoglie l'appello e annulla la condanna emessa dal Tribunale nei confronti di
[...]
di cui ai punti e), g) del dispositivo della sentenza impugnata,; Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.9 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2024,
TRA
(p.iva ), rappresentato e difeso dall' avvocato Giovanni Roveda, Parte_1 P.IVA_1
-APPELLANTE-
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto CP_1 CodiceFiscale_1
Corvaglia -APPELLATO-
E nei confronti di
Controparte_2
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
[...]
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Lecce la l'ing. Parte_2 Controparte_2 CP_3
ed il Geom. , deducendo il loro inadempimento, nelle loro rispettive qualità di
[...] CP_1
ditta esecutrice dei lavori, direttore dei lavori strutturali, progettista e direttore dei lavori architettonici, in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 31.1.2017 ed avente ad oggetto l'ampliamento e la sopraelevazione dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Cutrofiano.
L'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €. 32.271,65
a titolo di risarcimento, oltre al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il giudizio di merito. aveva CP_1
chiesto ed ottenuto di chiamare in causa compagnia con la quale era assicurato Parte_1 all'epoca dei fatti per la responsabilità civile professionale.
La pur associandosi nel merito alle difese e alle eccezioni sollevate dall'assicurato, Parte_1 aveva preliminarmente eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, posto che la richiesta risarcitoria dell'attore danneggiato era pervenuta successivamente alla scadenza della polizza, pur essendo la condotta dell'assicurato causativa del danno insorta nel periodo di vigenza dell'assicurazione.
Recependo le conclusioni peritali di ufficio del procedimento istruttorio preventivo, il Tribunale adito, con sentenza n. 3242/2021, pubblicata il 30.11.2021, ha accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti e li ha condannati in solido al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 22.173,88, oltre spese processuali;
inoltre, accogliendo la domanda di manleva proposta Part da , ha condannato la a tenerlo indenne, salva la franchigia, e a corrispondergli CP_1
le spese di giudizio, ritenendo che << le inadempienze imputate al sono collocabili CP_1
esattamente durante il periodo di copertura assicurativa, a nulla rilevando di conseguenza il richiamo alla formula “Claims made” e benchè meno alla previsione di cui all'art.
9.2. della polizza>>, clausola contrattuale che prevedeva l'operatività della copertura assicurativa in ordine alle richieste indennitarie presentate per la prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione, a condizione che le stesse non si riferissero ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste fossero conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività.
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 L'appello proposto dall' è stato contrastato da;
gli altri appellati, cui Parte_1 CP_1
l'impugnazione è stata notificata in funzione della litis denuntiatio, sono rimasti contumaci.
Il collegio, dopo aver respinto la richiesta di inibitoria dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 17/12/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è affidato a un unico motivo, poiché quello indicato formalmente quale secondo mezzo impugnatorio verte sulla mera regolazione delle spese processuali consequenziale all'esito del primo motivo.
1) L'appellante denuncia l'erroneo riconoscimento dell'operatività della garanzia assicurativa,
trattandosi di polizza sulla responsabilità civile professionale con formula “Claims made”, avente decorrenza dal 23.06.2016 fino al 23.06.2017, con retroattività quinquennale, dal
23.06.2011.
La clausola claims made (letteralmente, 'a richiesta fatta'), come è noto, determina l'effetto dell'obbligo indennitario dell'assicuratore per i sinistri accaduti nel periodo di copertura assicurativa e per i danni conseguenti il cui risarcimento sia stato richiesto all'assicurato nello stesso periodo, derogando pertanto alla fattispecie normativa dell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art.1917, comma 1, c.c., che prevede l'operatività della copertura assicurativa per tutte le condotte generatrici di danni accadute nel periodo di efficacia dell'assicurazione, qualunque sia il momento della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato (in tal caso, polizza loss occurrence).
Nel caso di specie, è incontestato che la richiesta risarcitoria del danneggiato coincide col ricorso di ATP, ex art. 696 c.p.c., notificato all'assicurato in data 10.08.2017, dopo la scadenza del contratto di assicurazione (23/06/2017) , il che – secondo l'appellante- impedisce l'insorgenza del diritto all'indennizzo; successiva a tale data era anche la denuncia dell'assicurato, avvenuta il 07/09/2017, con la notifica dell'atto di chiamata in causa dell'
[...]
nel procedimento di ATP. Pt_1
Pertanto, l'appellante deduce che, essendo la richiesta di risarcimento e la denuncia del sinistro pervenute oltre la data di scadenza della polizza (23.6.2017), la responsabilità professionale accertata a carico dell'assicurato non può beneficiare della copertura CP_1
assicurativa, posto che il contratto di assicurazione stipulato era munito della clausola claims made, così come previsto dall'art.
9.2 del contratto: “La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività”.
Deduce ancora l'appellante che l'assicurato si era limitato a contestare genericamente l'eccezione di scopertura assicurativa, sul presupposto della circostanza, ritenuta erroneamente decisiva anche dal tribunale, che il fatto generatore della responsabilità si fosse verificato durante il periodo assicurativo, non rilevando la posteriorità della richiesta risarcitoria e della denuncia dell'assicurato, tesi però contrastante con la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n.22437/2018, peraltro invocata impropriamente dallo stesso assicurato innanzi al tribunale.
Anche con la costituzione nel presente grado, il sig. – non contestando gli elementi CP_1 fattuali dedotti dall'assicuratore appellante- ha richiamato i precedenti giurisprudenziali, tra cui quello innanzi citato, che avrebbero avvalorato la tesi della nullità, vessatorietà e comunque non meritevolezza della clausola claims made, evidenziando come, in caso contrario, l'assicurato sarebbe stato in balìa della condotta arbitraria del terzo assicurato in relazione al tempo dell'invio della richiesta risarcitoria (su questo punto specifico, viene menzionata la sent. Cass. 8894/2020), e ciò in aperta violazione dell'art. 2965 c.c. sulla nullità della pattuizione di termini decadenziali che rendono particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto.
2) Le censure dell'appellante sono accoglibili, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulle orme di Cassazione S.U. n.9140/2016 e, soprattutto, di Cassazione
2437/2018. CP_4
Quest'ultima, richiamando le ragioni economico-finanziarie della clausola claims made nell'ambito del mercato assicurativo (a cominciare da quello anglosassone degli anni '80), finalizzata alla corretta programmazione dei costi assicurativi soprattutto nell'area dei rischi c.d. lungo-latenti, e sviluppando le statuizioni della sentenza del 2016, ha fissato i seguenti principi:
A) la clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione è valida e lecita in astratto, non rappresentando un vulnus il fatto che la copertura assicurativa sia dipendente anche dalla richiesta del terzo danneggiato;
infatti, l'assicurazione per la responsabilità civile richiede, in forma progressiva, l'accadimento del sinistro (quale fatto materiale e storico che accade) ed il danno conseguenza che si concretizza appunto con la richiesta vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 del terzo danneggiato allorchè decide di esercitare il suo diritto al risarcimento, integrando così il rischio assicurabile quale incertezza sull'impoverimento patrimoniale del danneggiante assicurato in conseguenza del sinistro (sul punto, la sentenza delle sezioni unite del 2018 richiama quella del 2016).
E, tuttavia, è necessario altresì verificare se quella pattuizione claims made, lecita in astratto, possa anche dirsi adeguata alle esigenze dell'assicurato nel caso concreto;
B) tale verifica di adeguatezza concreta del contratto di assicurazione munita di clausola claims made passa innanzitutto attraverso l'esame delle eventuali trattative tra le parti del contratto, risultando rilevante l'assolvimento del dovere informativo dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato circa il contenuto della clausola ed i suoi effetti, in relazione all'utile soddisfacimento delle esigenze dell'assicurato. Se il contenuto della clausola non viene sufficientemente spiegato al cliente, oppure se tale clausola è comunque inadeguata alle esigenze dell'assicurato, il contratto resterà valido, ma l'assicurato avrà diritto al risarcimento del danno, pari alla copertura di cui avrebbe goduto se, nell'ipotesi in cui fosse stato correttamente informato, si fosse potuto orientare verso un contratto di tipo diverso;
C) la seconda verifica da compiere per testare l'adeguatezza del contratto di assicurazione claims made al caso concreto riguarda il contenuto negoziale e la corrispondenza tra il tipo di contratto e lo scopo del contratto (art.1322, comma 1 c.c.), alla luce del principio di buona fede contrattuale, al fine di controllare se quella clausola è coerente con lo scopo assicurativo precipuo che l'assicurato si prefiggeva al momento della stipula, anche in considerazione del premio assicurativo corrisposto (sul punto, e in particolare sull'<> costituito dall'entità del premio assicurativo, cfr. pag. 30 della sentenza Cass. s.u. n. 22437/2018 cit);
3) Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve rilevare che l'assicurato, odierno appellato, non ha mai allegato e lamentato alcuna carenza informativa dell'assicuratore nella fase precontrattuale o in quella di determinazione dell'oggetto del contratto e di contenuto negoziale, né ha rappresentato particolari e specifiche esigenze di garanzia assicurativa, disattese dal contratto concretamente stipulato, ancorando invece la propria difesa unicamente alla (erronea) pretesa nullità e vessatorietà – in astratto – della clausola claims made.
Di contro, esaminando il documento di polizza prodotto nel fascicolo dell'assicurato, si rileva non soltanto il beneficio per l'assicurato della retroattività quinquennale della copertura assicurativa (dal 23/6/2011) con un ragguardevole massimale in aggregato annuo di vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 500.000,00 euro a fronte di una limitata franchigia di euro 500,00, ma anche l'entità particolarmente esigua del premio assicurativo, pari a euro 243,85 lordo annuo.
Se ne deduce che l'apposizione della clausola 'a richiesta fatta' non ha determinato alcun arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacchè << nel contratto di assicurazione la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale>> (pag. 30, Cass. S.U.22437/2018 cit.); pertanto, l'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo in esame può ragionevolmente ritenersi adeguato a realizzare la sua funzione pratica, ossia la causa in concreto dell'operazione economica.
4) Pur dovendosi accogliere l'appello, il collegio reputa sussistere giuste ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado, atteso che l'orientamento introdotto dalle suddette sentenze del Supremo Collegio a sezioni unite si è andato consolidando progressivamente, superando arresti giurisprudenziali difformi (si veda
Cass. n.8894/2020, invocata dall'appellato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Accoglie l'appello e annulla la condanna emessa dal Tribunale nei confronti di
[...]
di cui ai punti e), g) del dispositivo della sentenza impugnata,; Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
vs rg 9-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1