TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2159 2023 R.G., promossa dall (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO Pt_1
MANLIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. BASILE Controparte_1
VINCENZO), avente ad oggetto: inabilità; handicap grave;
osserva
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che la resistente fosse totalmente invalida nonchè portatrice portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (21 marzo 2022); che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte della parte interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la resistente deve effettivamente ritenersi soggetto invalido al 100% oltre che portatrice di handicap in situazione di gravità a mente dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 e ciò a decorrere dalla dal 21 marzo 2022; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che il presente giudizio, implicante il rigetto della pretesa attrice, non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell all'erogazione di Pt_1 un qualche beneficio assistenziale, consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che la summenzionata assistibile è affetta da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta dalla data di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a totale carico dell , con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è Controparte_1 soggetto totalmente invalido nonchè portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 a decorrere dal 21 marzo 2022; condanna l a rifondere al procuratore di parte resistente le spese Pt_1 processuali, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come Pt_1 da separato decreto. Ragusa, 18/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2159 2023 R.G., promossa dall (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO Pt_1
MANLIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. BASILE Controparte_1
VINCENZO), avente ad oggetto: inabilità; handicap grave;
osserva
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che la resistente fosse totalmente invalida nonchè portatrice portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (21 marzo 2022); che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte della parte interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la resistente deve effettivamente ritenersi soggetto invalido al 100% oltre che portatrice di handicap in situazione di gravità a mente dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 e ciò a decorrere dalla dal 21 marzo 2022; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che il presente giudizio, implicante il rigetto della pretesa attrice, non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell all'erogazione di Pt_1 un qualche beneficio assistenziale, consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che la summenzionata assistibile è affetta da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta dalla data di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a totale carico dell , con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è Controparte_1 soggetto totalmente invalido nonchè portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 a decorrere dal 21 marzo 2022; condanna l a rifondere al procuratore di parte resistente le spese Pt_1 processuali, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come Pt_1 da separato decreto. Ragusa, 18/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)