TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1594/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Vecchi Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2 Brambilla Pisoni
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- che l'Ill.mo Tribunale di Lecco voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, I° comma c.c. e con le condizioni concordate come di seguito Controparte_1 specificate:
- ordinare al Comune di Lesmo (MB), luogo di celebrazione del matrimonio civile, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio così come al Comune di Nova Milanese che ha trascritto l'atto di matrimonio ed al Comune di residenza dei coniugi in La Valletta Brianza (LC); - OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:
1) Dalla data di sottoscrizione del ricorso, la casa coniugale sita a la Valletta Brianza (LC) in via Malpensata
n. 4 e relative pertinenze, terreni ed area boschiva il tutto come meglio individuato nell'atto notarile di compravendita versato in atti unitamente alla visura attuale sintetica per soggetto dell'agenzia delle Entrate, sulla quale grava mutuo fondiario Banca Intesa San Paolo versato in atti intestato alla Sig.ra Parte_1 rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della stessa unitamente a tutti gli arredi che la compongono ad eccezione dei beni ed effetti personali del Sig. già individuati dai coniugi in
CP_1 separato elenco, che il Sig. si impegna ad asportare dalla casa coniugale entro e non oltre mesi 6
CP_1 (sei) dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. autorizza sin da ora la Sig.ra
CP_1 Pt_1 decorso invano il suddetto termine di sei mesi, di disporne come meglio crede senza necessità di rendere conto al Sig. della loro destinazione;
CP_1
2) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di €.2.000,00= (duemilaeuro), somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, come concordato tra le parti, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione come per legge. Si dà atto che il Sig. ha versato il mantenimento del mese di dicembre 2024 e si CP_1 impegna a corrispondere il mantenimento arretrato dei mesi di ottobre 2024 e novembre 2024 rispettivamente entro il mese di gennaio 2025 ed il mese di febbraio 2025, fermo ovviamente l'importo del mantenimento ordinario relativo a detti mesi. Le parti danno atto che l'importo del mantenimento mensile di euro 2.000,00=
è stato stabilito liberamente dalle parti e ritenuto da entrambe equo al fine di consentire alla Sig.ra di Pt_1 condurre una vita dignitosa, consona al contributo dalla stessa corrisposto durante gli anni di matrimonio alla vita familiare ed in favore del Sig. all'assistenza morale e materiale prestata, tenuto altresì conto CP_1 dell'età della Sig.ra della sua situazione di salute aggravatasi per via dei fatti riconducibili alla Pt_1 separazione, dei costi posti a suo carico e delle potenzialità reddituali del Sig. CP_1
3) L'autovettura in leasing Fiat Panda Hybrid targata GM328PF attualmente nella piena disponibilità della
Sig.ra e messa a disposizione dal Sig. tramite la con sede in Milano, Pt_1 CP_1 Controparte_2 Via Tadino 19, come da documentazione versata in atti, rimarrà in uso esclusivo alla Sig.ra sino alla Pt_1 scadenza del Leasing (data scadenza 01/04/2026) e qualsiasi spesa relativa al canone leasing o comunque collegata alla disponibilità di detta autovettura, ivi compresa la carta carburante attualmente in uso, continuerà a rimanere integralmente a carico del Sig. così come avviene già ora. Al termine del CP_1 corrente contratto di leasing, il Sig. consegnerà alla Sig.ra nuova autovettura in leasing, da CP_1 Pt_1 scegliersi di comune accordo tra le parti, di valore quantomeno compreso tra quelle indicate nel cd.
“Segmento C” e con leasing sempre a carico del Sig. Ove il rinnovo in leasing non fosse per CP_1 qualsiasi motivo più possibile, il Sig. si impegna ad acquistare con costi esclusivamente a proprio CP_1 carico, una autovettura, scelta di comune accordo tra le parti, da intestare alla Sig.ra Pt_1
4) Sino a quando il Sig. rinnoverà il contratto di locazione della casa di vacanza a Bormio (SO), CP_1 Via M. Cristallo n.3/7 da anni utilizzata dai coniugi per trascorrervi parte delle vacanze, presso la quale permangono tuttora beni ed effetti personali della Sig.ra lo stesso si impegna, previo avviso ed accordo Pt_1 tra le parti, ad acconsentire alla Sig.ra di trascorrervi dei brevi periodi di vacanza (almeno due Pt_1 settimane nel periodo estivo);
5) Gli animali domestici intestati ai coniugi durante la vita matrimoniale sono due cani. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione degli stessi e, salvo diverso e migliore accordo, stabiliscono sin da ora che il CK di nome intestato all'anagrafe canina alla Sig.ra resti con la medesima proprietaria a Per_1 CP_3 Pt_1 Per sue spese così come il cane più anziano di nome seppure intestato all'anagrafe canina al Sig. CP_1 Le parti si impegnano, comunque, a collaborare nella gestione dei cani nel rispetto delle esigenze di questi ultimi e con le cure necessarie così come sempre avvenuto sino ad ora garantendo altresì i rispettivi diritti di visita ove richiesti;
6) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione che passerà, pertanto, immediatamente in giudicato, le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1 08/10/2005 a Lesmo e dal loro matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/12/2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lesmo il 08/10/2005, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte I, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lesmo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
3