Articolo 84 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 83Articolo 85
Versione
15 maggio 1975
Art. 84.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, numero 129 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1975