Art. 84.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, numero 129 .
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, numero 129 .