Art. 2.
Le ammissioni ai benefici del capo II della legge 8 marzo 1949, n. 75 , effettuate con provvedimenti del Ministro per la marina mercantile entro il 31 dicembre 1950, decadono, se le costruzioni relative non abbiano raggiunto al 31 dicembre 1952 lo stato di avanzamento, di almeno il 40 per cento.
Le ammissioni ai benefici del capo II della legge 8 marzo 1949, n. 75 , effettuate con provvedimenti del Ministro per la marina mercantile entro il 31 dicembre 1950, decadono, se le costruzioni relative non abbiano raggiunto al 31 dicembre 1952 lo stato di avanzamento, di almeno il 40 per cento.