Ordinanza collegiale 25 settembre 2019
Sentenza 11 settembre 2020
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026REG.PROV.COLL.
N. 02061/2025 REG.RIC.
N. 02067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 2061/2025 e 2067/2025 R.G. proposti da:
(ricorso n. 2061/2025 R.G.)
NC MELPIGNANO
IE MELPIGNANO
rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PROVINCIA DI BRINDISI,
nella persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Vitelleschi 26, presso lo studio del difensore;
(ricorso n. 2067/2025 R.G.)
NC MELPIGNANO
IE MELPIGNANO
rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PROVINCIA DI BRINDISI,
nella persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Vitelleschi 26, presso lo studio del difensore;
per la riforma
quanto al ricorso n. 2061/2025 R.G.:
della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 3 dicembre 2024 n.1334, che ha accolto il ricorso n. 223/2024 R.G. proposto per la revocazione:
della sentenza T.a.r. Puglia Lecce sez. III 11 settembre 2020 n.985, la quale a sua volta aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso di I grado n. 51/2013 R.G. proposto per l’accertamento dell’avvenuta occupazione acquisitiva da parte della Provincia di IS di un terreno di mq 6.858 utilizzato per la realizzazione dell’istituto tecnico commerciale “ JE NN di Ostuni, facente parte della maggiore consistenza dell’area distinta in catasto al Foglio n. 148, particelle nn. 121, 124, 1847 (già 1545), per una superficie complessiva di mq. 8.438, in danno del comproprietario IS GN e per la condanna della Provincia al risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 2067/2025 R.G.:
della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 5 dicembre 2024 n.1339, che ha respinto il ricorso n. 895/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per
(ricorso principale)
la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza 16 marzo 2021, notificata il successivo 19 marzo, presentata alla Provincia di IS dagli eredi di IS GN perché essa emani un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 per l’occupazione e trasformazione ad uso pubblico di terreni di proprietà per la realizzazione dell’istituto tecnico commerciale “JE NN di Ostuni,
e la condanna
della Provincia stessa ad emettere il provvedimento stesso;
(motivi aggiunti, depositati il giorno 4 marzo 2024)
l’annullamento
del provvedimento 6 gennaio 2024 prot. n.542, conosciuto in data imprecisata, con cui il Responsabile del Servizio tecnico della Provincia di IS ha respinto l’istanza di cui sopra;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. EL RA alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La complessa vicenda oggetto del presente giudizio può essere sintetizzata nei termini di seguito illustrati.
2. Nel 2002 il sig. IS GN (dante causa degli attuali appellanti) adiva il Tribunale civile di IS per ottenere la condanna della Provincia di IS al risarcimento di tutti i danni derivanti all’irreversibile trasformazione di un fondo di sua proprietà, su cui l’Amministrazione, senza portare mai a conclusione alcuna procedura espropriativa, aveva realizzato un istituto tecnico. A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale civile di IS e di riassunzione del giudizio dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 985 dell’11 settembre 2020, il ricorso veniva in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in rapporto alla domanda di indennizzo da occupazione legittima, e, per il resto, respinto, quanto alla domanda di risarcimento del danno corrispondente al valore venale del bene, risultando l’area occupata ancora di proprietà del sig. GN IS.
3. La suddetta pronuncia n. 985/2020 non veniva appellata e costituiva il presupposto per gli eredi del ricorrente, sig.ri GN NC, GN IE e De TO IN dapprima per inviare all’Amministrazione una diffida a provvedere, per conformare la situazione di fatto all’accertata situazione di diritto attraverso l’adozione di un provvedimento ex art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 o tramite il raggiungimento di un accordo e, poi, vista l’inerzia della Provincia, per agire avverso il silenzio inadempimento, con ricorso RG n. 895/2021, parzialmente accolto dal T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con una prima pronuncia n. 1715/2021 del 25 novembre 2021, che conduceva anche alla nomina di un Commissario ad acta. Nell’ambito del medesimo giudizio venivano successivamente richiesti dal Commissario ad acta chiarimenti al T.a.r., essendo stata rilevata l’esistenza di un decreto di esproprio dell’area in questione, adottato dal Comune di Ostuni nel 2003 e regolarmente trascritto, ma mai in alcun modo menzionato dalle parti nel corso del lungo contenzioso che le aveva viste protagoniste.
4. Con l’ordinanza n. 268 del 24 febbraio 2023 il T.a.r. per la Puglia, nel fornire i chiarimenti richiesti, escludeva che la sentenza n. 985/2020 facesse “stato sulla spettanza della proprietà del terreno de quo in capo al dante causa dei…ricorrenti”, considerando la richiamata statuizione sulla permanenza della titolarità del fondo in capo all’originario ricorrente un “mero presupposto fattuale…alla base della pronuncia di rigetto della domanda” di risarcimento del danno per la perdita della proprietà. Tale provvedimento, oggetto di reclamo, veniva, però, riformato da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 8158 del 4 settembre 2023, dovendosi ritenere, al contrario, “accertata con effetti di giudicato la proprietà dell’area in capo al sig. IS GN con decisione riferibile ex art. 2909 c.c. agli eredi” e potendo il Commissario “sia emettere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis …sia determinarsi in senso opposto (senza però poter)…addurre a sostegno della decisione il decreto di esproprio… del tutto irrilevante…facendo stato tra le parti un giudicato sulla sua inesistenza”.
5. La Provincia di IS, da parte sua, con provvedimento n. 542 del 6 gennaio 2024, decideva di dare riscontro alla diffida del 2021, respingendo qualsiasi richiesta dei ricorrenti di adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 e manifestando, anzi, l’intenzione di agire in giudizio per far valere l’avvenuto acquisto del fondo tramite usucapione. La medesima Amministrazione proponeva, inoltre, due ricorsi per revocazione, uno dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, avverso la sentenza del medesimo Tribunale amministrativo n. 985/2020 (ricorso RG n. 223/2024), l’altro davanti al Consiglio di Stato contro la pronuncia n. 8158/2023 (ricorso RG n. 1747/2024), quest’ultimo dichiarato inammissibile dal Consiglio stesso con la sentenza n. 7502 del 10 settembre 2024.
6. Il ricorso per revocazione presentato presso il T.a.r. era accolto con la sentenza n. 1334 del 3 dicembre 2024, mentre il giudizio RG n. 895/2021 - originariamente instaurato avverso il silenzio inadempimento e successivamente proseguito attraverso l’incidente di esecuzione e l’impugnazione della nota n. 542 del 6 gennaio 2024 con due atti di motivi aggiunti - giungeva anch’esso a conclusione con la sentenza n. 1339 del 5 dicembre 2024 di improcedibilità del ricorso introduttivo e di rigetto dei motivi aggiunti.
7. Gli eredi del sig. GN DI hanno chiesto al Consiglio di Stato, con due distinti ricorsi – RG n. 2061/2025 e RG n. 2067/2025 - di riformare, previa sospensione dell’esecutività, tali due pronunce del T.a.r., affidando il loro appello a undici motivi così rubricati (da I a VIII formulati nel ricorso RG. n. 2061/2025 e da IX a XI appartenenti al ricorso RG. n. 2067/2025)
I - error in iudicando per mancato accoglimento dell’eccezione di ricevibilità/inammissibilità del ricorso per tardività derivante dall’applicazione dell’art. 119 comma 1 lett f) c.p.a., violazione del medesimo art. 119 c.p.a.;
II - error in iudicando per erroneità della pronuncia nella parte in cui ritiene applicabile il beneficio dell’errore scusabile, violazione, erronea applicazione dell’art. 37 c.p.a., violazione dell’art. 92 c.p.a.;
III - error in iudicando per erronea individuazione del momento in cui si sarebbe rivelata la soccombenza, violazione del termine per proporre il ricorso per revocazione; errata pronuncia sulla tempestività del ricorso sotto altro profilo, violazione dell’art. 92 c.p.a.;
IV - error in iudicando per mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto avverso una sentenza del T.a.r., violazione dell’art. 106, comma 3 c.p.a.;
V - error in iudicando per violazione di giudicato, illegittimità per violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; violazione dell’art. 24 della Costituzione;
VI - error in iudicando per violazione dell’art. 395 cpc n. 4 assoluta carenza dei presupposti per la revocazione, difetto di errore revocatorio;
VII - error in iudicando per violazione del principio di autosufficienza del giudizio revocatorio; violazione dell’art. 106 c.p.a. e 365 c.p.c.;
VIII - error in iudicando per apprezzamento del decreto di esproprio tardivo violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865 e dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001; illegittimità per contraddittorietà con le sentenze di secondo grado n. 8158/2023 e 7502/2024. violazione dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001
IX - error in iudicando per illogicità, illegittimità della sentenza nella parte relativa alla ritenuta improcedibilità dell’incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti; violazione dell’art. 117 comma 3 c.p.a.;
X - error in iudicando per difetto assoluto di motivazione, illogicità, illegittimità della sentenza nella parte relativa alla pronuncia di infondatezza;
XI - error in iudicando per difetto assoluto di motivazione, illogicità, illegittimità della sentenza nella parte relativa alla pronuncia di infondatezza.
8. In entrambi i giudizi si è costituita la Provincia di IS, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
9. Con ordinanze n. 1295 e n. 1296 del 4 aprile 2025 è stata respinta la richiesta di sospensione in via cautelare dell’esecutività delle due sentenze appellate.
10. Con memorie del 12 e del 19 settembre 2025 e repliche del 1° e del 2 ottobre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
11. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 le due cause, a seguito di trattazione congiunta, sono state, infine, trattenute in decisione.
12. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due appelli n. 2061/2025 e n. 2067/2025 R.G., proposti dai signori GN NC e GN IE, in proprio e quali eredi della madre, sig.ra De TO IN, rispettivamente avverso le sentenze del T.a.r. per la Puglia n. 1334/2024 (di accoglimento del ricorso per revocazione della sentenza n. 985/2020 del medesimo T.a.r.) e n. 1339/2024 (di declaratoria di improcedibilità dell’incidente di esecuzione e di rigetto dei primi e dei secondi motivi aggiunti, volti all’annullamento del provvedimento n. 542/2024 della Provincia di IS), connessi sotto il profilo soggettivo, nonché concernenti provvedimenti legati da un rapporto di pregiudizialità.
13. Quanto al merito, per ragioni logiche e di economia dei mezzi processuali, deve essere, poi, prioritariamente esaminato il primo dei due appelli (RG. n. 2061/2025), avente ad oggetto una decisione che costituisce il presupposto di adozione della pronuncia impugnata con il secondo.
14. Con esso gli appellanti hanno lamentato l’erroneità della sentenza n. 1334/24 nella quale il T.a.r., come anticipato, dinanzi alla proposizione da parte della Provincia di IS di un ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. avverso una sua sentenza di ben tre anni e mezzo prima, mai altrimenti impugnata, ha ritenuto di poter concedere “la riammissione in termini ex art. 37 c.p.a. in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, dovendo ravvisarsi l’invocato errore scusabile nel contrasto (o differente lettura) della…sentenza…985/2020” e ha reputato tempestivo il ricorso stesso, facendo decorrere il termine di sei mesi per la sua proposizione “dalla pubblicazione (in data 4 settembre 2023) della sentenza n. 8158/2023 del Consiglio di Stato”. Il T.a.r. ha, inoltre, considerato superabili le ulteriori eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per revocazione, affermando che “nel particolare caso in questione…in applicazione dell’art. 106 comma 3 c.p.a. (fosse) ammessa la revocazione in via residuale in occasione del sopravvenire dell’interesse al gravame solo a seguito della sentenza n. 8158 del 4 settembre 2023” e che nessun particolare effetto sul presente giudizio potesse esercitare la pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 7502/2024 di rigetto del ricorso per revocazione della medesima sentenza n. 8158/2023.
15. Oltre che ammissibile e procedibile, il ricorso per revocazione della sentenza n. 985/2020 è stato, altresì, giudicato fondato dal T.a.r. per la sussistenza dell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., che sarebbe stato costituito dal mancato rilievo dell’avvenuta adozione del decreto di esproprio sui terreni oggetto di causa da parte del Comune di Ostuni nel 2003.
16. Avverso tale sentenza gli appellanti hanno evidenziato (in particolare, con il quarto motivo) come, in base alla costante giurisprudenza, la revocazione ordinaria “sia ammissibile per le sole sentenze di appello” e non per quelle pronunciate in primo grado, per le quale i vizi revocatori si convertono in motivi di appello, e come la Provincia di IS dovesse considerarsi fin dall’inizio parzialmente soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 985/2020, che aveva riconosciuto la titolarità delle aree occupate in capo al ricorrente.
17. La suddetta censura è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
18. L’art. 106, comma 3, c.p.a., per cui “ contro le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello” va interpretato “nel senso che contro le sentenze dei Tar è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei Tar si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello. Quindi, l’impedimento <<oggettivo>> a proporre appello, ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria, e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria…” (C.G.A.R.S. 5 marzo 2021 n. 192; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VII, 14 luglio 2025 n. 6174).
19. Non può, dunque, in alcun modo condividersi l’assunto fatto proprio dal T.a.r. nella sentenza appellata circa “la presenza di oggettive ragioni di incertezza” nella fattispecie in questione in grado di dare origine ad un errore scusabile e giustificare, così, una rimessione in termini per la proposizione della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., poiché tutte le eventuali doglianze avverso la sentenza n. 985/2020 – con la quale veniva chiaramente affermata la titolarità dei terreni occupati dall’opera pubblica in capo al sig. GN – avrebbero ben potuto e dovuto essere fatte valere dalla Provincia di IS attraverso la proposizione di un tempestivo appello a tale pronuncia, essendo l’Amministrazione in possesso fin dall’inizio di tutti gli elementi idonei a rivelare gli effetti sfavorevoli di una simile statuizione sull’assetto complessivo degli interessi di cui era portatrice.
20. La fondatezza del quarto motivo di censura alla sentenza n. 1334/2024 conduce all’accoglimento del primo degli appelli riuniti (RG 2061/2025), con declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, proposto avverso una pronuncia di primo grado, ormai inoppugnabile, ed assorbimento di ogni altra doglianza formulata dagli appellanti con tale impugnazione.
21. Tale esito del giudizio determina la fondatezza anche del secondo degli appelli riuniti (RG 2067/2025), che deve essere parimenti accolto.
22. Nella sentenza n. 1339/2024 il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, dopo aver dichiarato improcedibile “l’incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a. per evidente sopravvenuta carenza di interesse… avendo la Provincia di IS (infine) esternato, in riscontro alla…istanza/diffida, una espressa manifestazione di volontà provvedimentale, sia pure in senso negativo…”, aveva respinto i motivi aggiunti contro la nota prot. n. 542 del 6 gennaio 2024 di diniego di adozione da parte della Provincia di qualsiasi provvedimento di acquisizione delle aree utilizzate per la costruzione della scuola proprio “in conseguenza della sopravvenuta sentenza…n. 1334/2024” e degli “effetti rescindenti e rescissori” di tale decisione.
23. La riforma della sentenza n. 1334/2024 nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione e della conferma del giudicato sulla statuizione di permanenza, sui terreni occupati dall’istituto tecnico, della proprietà degli eredi del sig. GN IS non può che travolgere, infatti, anche le argomentazioni sviluppate dal T.a.r. nella sentenza n. 1339/2024 per respingere i motivi aggiunti, che risultano, invece, fondati in relazione all’invalidità della nota prot. n. 542/2024 con cui la Provincia aveva assunto una posizione illegittimamente contraria all’adempimento di precisi obblighi conformativi su di essa gravanti per effetto del suddetto giudicato.
24. In conclusione, anche l’appello RG. n. 2067/2025 deve essere, dunque, come detto, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza del T.a.r. n. 1339/2024, dei motivi aggiunti proposti in primo grado. annullamento della nota della Provincia di IS in quella sede impugnata ed assorbimento di ogni altra doglianza, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto come definitivamente accertata, tenendo comunque conto, nella liquidazione dell’indennizzo spettante ai privati, di quanto eventualmente già percepito in virtù dell’esproprio.
25. Per la particolare complessità delle questioni affrontate le spese del doppio grado dei giudizi riuniti possono essere, infine, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti (ricorsi nn. 2061/2025 e 2067/2025 R.G.):
- li riunisce;
- accoglie l’appello n. 2061/2025 R.G. e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. n. 1334/2024, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto in primo grado;
- accoglie l’appello n. 2067/2025 R.G. e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. n. 1339/2024, accoglie i motivi aggiunti ed annulla il provvedimento con essi impugnato in primo grado;
- compensa le spese del doppio grado dei giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC MB AN, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
EL RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | NC MB AN |
IL SEGRETARIO