Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, al quale è riunito il processo di appello iscritto al numero di ruolo generale 4388/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 7981 pubblicata il 12 settembre 2022 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(p. iva Parte_1
, in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Iovane (cf , C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Laura Avella in Napoli, Via G.
Santacroce, 25, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello nonché dagli Avv.ti Tiziana Taglialatela (cf ) e Claudia Manzi (cf C.F._2
) giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione C.F._3 in appello iscritto al numero di rg 4388/2022 (per le comunicazioni: pec
1
- egione.campania. - Email_1 Email_2
; Email_4
appellante
e
(cf , rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Cerchia (cf
) e Marcella Laura Angiulli (cf ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in Napoli, Via S. Domenico, 62, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec - Email_5
; Email_6 appellante
nonché
(cf rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._7
FA D'AM (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._8
Via G. Rossini, 22, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 0815606550 - pec
; Email_7
appellato
nonché
Controparte_3
già domiciliata nello studio del difensore in
[...] primo grado, Avv. Roberto Bocchini, in Napoli, Via G. Filangieri, 21, contumace;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' e il Dr. onde Controparte_2 E_ CP_1 ottenere il risarcimento dei danni cagionati da negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari quando, in data 7 febbraio 2013, recatosi in Pronto Soccorso a seguito di un trauma emitoracico riportato durante una partita di calcio, veniva dimesso nonostante i riferiti sintomi di dolore toracico, nausea ed epigastralgia, senza ulteriori analisi, dopo aver effettuato rx torace ed ecografia all'addome. Il 14 marzo, aggravatasi progressivamente la sintomatologia, il paziente si recava presso l'Ospedale su consiglio del medico di fiducia, ove veniva ricoverato per CP_5 infarto del miocardio, verosimilmente avvenuto il 7 febbraio, subendo un intervento di natura maggiormente invasiva, con postumi permanenti più gravi, a causa dell'omessa diagnosi presso il Parte_1
L'Ospedale e il medico si costituivano in giudizio resistendo alla domanda e l' , la quale formulava domanda di regresso nei confronti del Parte_1
chiedeva e otteneva la chiamata in causa dell' il quale, a sua CP_1 Controparte_6 volta costituitosi in giudizio, negava ogni responsabilità.
Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prova orale e consulenza tecnica medico legale.
Il Tribunale, respinta ogni preliminare eccezione, sulla scorta delle prove acquisite nel corso del giudizio e dell'esito della consulenza tecnica, con la quale l'ausiliario aveva ritenuto che, secondo il criterio del “più probabile che non”, i sanitari dell' avrebbero dovuto sospettare, già all'accesso in Pronto E_
Soccorso il 7 febbraio 2013, l'infarto in corso nonché che l'omessa diagnosi aveva ritardato il trattamento innescando gravi complicanze, esclusa qualsiasi responsabilità della struttura che aveva successivamente avuto in cura il paziente, condannava l' e il Dr. in solido, al pagamento in favore del Controparte_7 CP_1 [...]
dell'importo di € 273.378,00, per danno non patrimoniale e CP_2 patrimoniale, oltre interessi come liquidati (a fronte di una percentuale di invalidità complessiva del 45%, dalla quale andava detratto il 15%, che sarebbe, comunque residuato a carico del paziente anche in caso di tempestiva diagnosi) nonché alla refusione delle spese di lite, rigettava la domanda proposta nei confronti
3 dell' accoglieva la domanda di regresso formulata dall' Controparte_6 [...] nei confronti del medico, condannandolo a tenere indenne l' CP_8 [...]
delle somme da corrispondersi a in misura del 50%, Parte_1 Controparte_2 compensando tra queste parti le spese del grado.
Avverso la decisione proponevano separati appelli l' e E_ [...]
notificati a mezzo pec, rispettivamente, il 13 e 11 ottobre Controparte_1
2022, successivamente riuniti in data 14 febbraio 2023, coi quali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ne chiedevano l'integrale riforma.
§ L' rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere il presente CP_4 CP_4 appello formulato dall' e Parte_1 per l'effetto, per i motivi esposti sia in atti di primo grado che per quelli articolati in sede di gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis rejectis:
1- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza n. 7981/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il
12.09.2022 oggetto di impugnazione come innanzi spiegata, ai sensi dell'art. 283
c.p.c.;
2 – all'esito della diversa valutazione delle prove e degli elementi probatori acquisiti così come indicata nei motivi di gravame ai punti A), B) e C), riformare la sentenza
n. 7981/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022 e dichiarare non dovuta da parte dell' Parte_1 alcuna somma a titolo di risarcimento non ravvisandosi alcuna sua colpa o inadempimento specifico causativo dell'evento dannoso lamentato dal Dott.
[...]
; CP_2
3 - in via subordinata, disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale, affidandola ad un Collegio medico (composto da un medico esperto di medicina legale, uno di cardiologia ed uno cardiochirurgia) e/o in subordine ad un nuovo medico-legale, per valutare esclusivamente i soli dati anamnestici risultanti dagli atti pubblici fidefacenti su indicati (Verbale di P.S. e Cartella Clinica di Triage), al fine di stabilire l'esistenza o meno del necessario nesso eziologico tra l'insorgere dei danni lamentati dal dott. , l'avvenuto suo rifiuto del ricovero in sede di CP_2
Pronto Soccorso e la condotta dell' ; Parte_1
4 4 – in ogni caso, in accoglimento del presente gravame riformare la sentenza n.
7981/2022 resa dal Tribunale di Napoli;
5 – con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L' affidava il gravame a quattro motivi di impugnazione così Parte_1 rubricati:
“A – Errata valutazione delle prove documentali e processuali compiuta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata;
B - Errata e falsa applicazione di norme di legge compiuta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata circa l'omessa valenza di prova piena dei documenti depositati in atti– omessa valutazione e motivazione;
C – Errata valutazione delle prove documentali e orali compiuta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata - omessa e/ insufficiente motivazione;
D - violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, della L. 24/2017 -error in procedendo – omessa e insufficiente motivazione”.
§ rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
A) in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza n. 7981/2022 oggetto di impugnazione come innanzi spiegata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
B) all'esito della diversa valutazione delle prove e degli elementi probatori acquisiti in atti, così come indicate nei motivi di gravame ai punti 1), 2) e 3) rigettare la domanda spiegata dall'allora attore Dott. per mancanza di prova Controparte_2 circa l'esistenza del necessario nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la asserita condotta colposa assunta dal sanitario che lo ebbe in cura;
C) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenga condivisibili i primi due motivi di gravame riformando la sentenza appellata con il rigetto della domanda attorea, Voglia disporre la rinnovazione della C.T.U. medico- legale, affidandola ad un professionista di indiscussa fama da scegliersi extra districtum e che non abbia rapporti lavorativi periodici o occasionali né con imprese di assicurazione, né con le parti in causa e con i precedenti medici che hanno partecipato alle precedenti operazioni peritali, limitando il campo di accertamento ai soli dati anamnestici risultanti dagli atti pubblici fidefacenti su indicati (Verbale di P.S. e Cartella Clinica di Triage), al fine di stabilire l'esistenza o
5 meno del necessario nesso eziologico tra l'insorgere dei danni lamentati dall'attore,
l'avvenuto suo rifiuto del ricovero in sede di Pronto Soccorso e la condotta tenuta professionale dal Dr. ; CP_1
D) in via del tutto più subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di gravame, qualificare il grado di responsabilità eventualmente imputabile al Dr. quale mera colpa lieve dovuta ad un errore scusabile, stante le CP_1 particolari circostanze di fatto in cui lo stesso si è trovato ad operare, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c. e rigetto integrale tanto della domanda attorea, quanto di quella di regresso spiegata dalla nei E_ confronti dell'odierno appellante;
E) in riforma dell'impugnata sentenza qui appellata, condannare quindi il Dott.
, ovvero la in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_9 rapp.te p.t., ovvero chi di essi tenutovi per legge e secondo Giustizia, al pagamento delle spese e delle competenze professionali maturate in favore del Dr.
[...] per ambedue i gradi di giudizio, da liquidarsi nella Controparte_1 misura prevista dal vigente D.M. Giustizia n. 55/2014 e da attribuirsi in favore degli
Avv.ti Luca Cerchia e Marcella Laura Angiulli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in qualità di procuratori anticipatari delle relative spese”.
La difesa di formula quattro motivi di appello così rubricati: CP_1
“1) Errata valutazione delle risultanze documentali e processuali compiuta dal
Giudice di primo grado nella sentenza impugnata – omessa valutazione e motivazione circa il rifiuto del ricovero espresso dall'allora attore nel Verbale di
Pronto Soccorso n. 2013/8946 del 07/02/2013 ore 23:56, ritualmente presente in atti;
2) Errata e falsa applicazione di norme di legge compiuta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata circa l'omessa valenza di prova fidefacente attribuibile sia al Verbale di Pronto Soccorso n. 2013/8946 del 07/02/2013 ore
23:56, sia alla Cartella Clinica di Triage, presenti in atti – omessa valutazione e motivazione in proposito;
3) Errata e falsa applicazione di norme di legge compiuta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata circa la corretta valutazione degli elementi istruttori, sia documentali che orali, posti al suo vaglio, con conseguente errata,
6 falsata e contraddittoria ricostruzione sia dei fatti enunciati, sia degli elementi su cui fondare l'accertamento medico-legale da esperirsi;
4) Errata e falsa applicazione di norme di legge compiuta dal Giudice di prime cure nell'impugnata sentenza circa la corretta individuazione e correlazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra paziente e struttura sanitaria e tra la
[...] ed il medico assunto alle sue dipendenze in applicazione del c.d. principio CP_4 di immedesimazione organica, con conseguente errato accoglimento, sia pur parziale, della domanda di regresso spiegata dalla predetta struttura sanitaria nei confronti dell'odierno appellante - diversa valutazione e conseguente rideterminazione in melius del grado di responsabilità paritaria attribuito in sentenza tra medico ed Ente ospedaliero”.
§ si costituiva in entrambi i gravami chiedendone il rigetto e Controparte_2 formulando istanza di correzione d'errore materiale mentre nei cui CP_10 confronti non sono state svolte domande, rimaneva contumace. L' si E_ costituiva nel giudizio proposto dal medico, insistendo per la conferma dell'accoglimento della domanda di regresso.
La Corte, disposta la riunione degli appelli, con ordinanza del 29 marzo 2023, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, giusta la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283, I comma cpc, disponendo, altresì, la rinnovazione della ctu con nomina di collegio peritale, composto da uno specialista in
Medicina Legale e uno specialista in Cardiochirurgia.
L'inizio delle operazioni peritali subiva differimenti e, in data 2 novembre 2024, i ctu provvedevano al deposito dell'elaborato.
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti costituite come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
§ La rinnovazione dell'istruttoria ha dato esito sostanzialmente sovrapponibile alle valutazioni già rese dal ctu in primo grado, fornendo risposta alle doglianze mosse, in particolare dall' sub c) e d), laddove è stata eccepita la nullità E_ della ctu, per non essere stato conferito incarico a un collegio peritale, nonché
l'erroneità delle conclusioni del precedente ctu, il quale avrebbe basato le proprie
7 valutazioni sulla inesatta circostanza che la sintomatologia dolorosa si sarebbe manifestata nel paziente per uno sforzo e non, come invece avvenuto, a seguito di trauma, nonché contestata la ricollegabilità dell'insulto cardiaco all'epoca dell'accesso al pronto soccorso il 7 febbraio 2013.
Gli ausiliari della Corte, tenendo debito conto della documentazione medica in atti e dei rilievi dei ctp, hanno ripercorso la storia clinica del paziente, il quale, dopo l'accesso e la dimissione dal Pronto Soccorso dell' il 7/8 febbraio Controparte_8
2013, per un trauma contusivo al torace, il 14 febbraio 2013, su consiglio del medico di fiducia e dopo il persistere e l'aggravarsi dei sintomi di dolori articolari, epigastralgia e lieve dispnea, divenuta ingravescente dal 10 febbraio, si rivolse al
Pronto Soccorso dell' Ivi giunto, venne immediatamente Controparte_6 CP_2 trasferito presso l'Unità Operativa di rianimazione e, il giorno dopo, in Terapia
Intensiva Cardiochirurgica, con diagnosi di infarto miocardico e difetto del setto intraventricolare.
Il paziente venne sottoposto a intervento di bypass aorto-coronarico duplice e chiusura del difetto interventricolare con patch, con decorso post-operatorio complicato dal distacco del patch e persistenza di shunt residuo con necessità di ulteriore intervento chirurgico, effettuato presso il policlinico di San Donato, seguito da ulteriore intervento cardiochirurgico di plastica al ventricolo sinistro e riposizionamento di un patch a livello del setto interventricolare, per, poi, essere ricoverato, per riabilitazione cardiologica, presso l'Istituto Cardiovascolare di
Camogli sino al 20 giugno 2013.
Con riguardo alla possibile insorgenza di infarto acuto del miocardio già in data 7 febbraio 2013, che avrebbe, poi, determinato rottura post-infartuale del setto interventricolare, i ctu hanno chiarito che tanto la sintomatologia quanto le modalità
e tempistiche della rottura post-infartuale risultano compatibili con quanto noto in letteratura scientifica, puntualmente richiamata nella relazione di consulenza. Gli ausiliari hanno, difatti, riferito che “Il lasso di tempo intercorso tra l'accesso al pronto soccorso dell' e la diagnosi di rottura del setto E_ interventricolare è compatibile con gli esiti di un infarto miocardico non rivascolarizzato. La rottura del setto interventricolare avviene usualmente tre-sette giorni dopo l'evento infartuale. Quindi, considerato che il paziente ha iniziato ad accusare sintomatologia dispnoica (sintomo altamente suggestivo per l'esordio
8 della rottura del setto interventricolare) tra il dieci e l'undici febbraio, l'infarto miocardico è temporalmente collocabile tra il 7 e l'8 febbraio”.
I consulenti hanno, altresì, confermato che “Le attuali condizioni cliniche del Dott.
, tenuto conto della documentazione clinica in atti e, nello specifico, Controparte_2 degli esami diagnostici attestanti la funzionalità contrattile del ventricolo e dello status del compenso emodinamico, sono valutabili nella misura del 45%, prendendo
a riferimento le Linee guida edite dalla SIMLA [Buzzi et al., Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico.
[...]
, Milano, 2016]. A fronte di Controparte_11 CP_12 una diagnosi prontamente eseguita, si sarebbe venuto a configurare una quota di danno, quantificabile con una percentuale del 15%. Ne deriva che l'inadempimento professionale configuratosi nel corso dell'accesso presso il PS dell E_ ha comportato un danno biologico del 30%”.
I Dottori e si sono espressi in termini di sussistenza di Pt_3 Parte_4 inadempimento da parte dei sanitari dell' in ragione della non Controparte_8 congruità delle prestazioni fornite nel corso della permanenza in PS.
I consulenti hanno, infatti, ritenuto che “Vero è che il dato del trauma sportivo giustificherebbe, sia ora che all'epoca dei fatti, la propensione ad inquadrare il caso, sotto il profilo diagnostico, come non di pertinenza cardiaca;
tuttavia, la totale assenza di annotazioni in cartella sui sintomi riferiti dal paziente, sui dati clinici rilevati e sulla congruità di entrambi rispetto all'ipotesi di una eziologia cardiaca o meno del dolore non consente di giudicare preponderante il ruolo del trauma e, conseguentemente, non ci si può che esprimere in termini di un carente processo di diagnostica differenziale operato dai professionisti del PS dell' . E_
Gli ausiliari sottolineavano anche come “la discrepanza che emerge dalla lettura della documentazione in atti, tra quanto il paziente asserisce di aver dichiarato e quanto riferito dal teste in data 13 settembre 2018 rispetto alle annotazioni riportate nella cartella clinica, sarebbe stata facilmente superabile da una chiara e completa valutazione, sia in occasione del triage, che nel corso della successiva valutazione medico-specialistica.
L'assenza di una raccolta anamnestica, la mancata rilevazione dei parametri vitali e l'incompleto inquadramento diagnostico del paziente, basato solamente su
Rx torace ed eco addome, senza un esame obiettivo del paziente, rappresentano
9 elementi che avrebbero consentito di inquadrare in maniera più precisa l'evento traumatico e la conseguente sintomatologia accusata al paziente. Le suddette mancanze configurano un inadempimento professionale”. E, ancora, che “... attestato che la patologia del paziente è stata inquadrata quale trauma toracico, manca in cartella clinica ogni riferimento ad una necessaria ed indispensabile visita medica, la quale avrebbe potuto confermare il sospetto diagnostico di trauma contusivo del torace, oppure mettere in evidenza una sintomatologia tale da richiedere ulteriori accertamenti”.
I consulenti hanno, pertanto, concluso che “La cartella clinica dell'
[...] di Napoli consente di rispondere solamente in maniera parziale a tale CP_4 quesito, poiché compilata in maniera incompleta. Risulta infatti che alle 23:56 il paziente abbia fatto ingresso presso il PS e che sia stato sottoposto a triage alle
23:57. Raccolta l'anamnesi infermieristica, alle 23:59 risulta che il paziente sia stato
“inviato in medicheria”. Alle ore 23:40 e 23:50 (possibile disallineamento dei sistemi informatici?) sono stati refertati rispettivamente un esame ecografico dell'addome e un esame radiografico del torace. Alle ore 00:39 risulta la “presa in carico” del paziente da parte del medico del Dott. , alle ore 00:41 il paziente è stato CP_1 dimesso.
In tale sequenza di eventi clinici, risultano mancanti i seguenti imprescindibili elementi, che hanno condizionato il percorso di diagnostica differenziale e il successivo decorso clinico:
• al momento del triage, una anamnesi infermieristica completa e la rilevazione dei parametri vitali;
• in sede di visita medica, una anamnesi e un esame obiettivo”.
In sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte del solo
[...]
per quanto di rilevanza strettamente medico scientifica, i consulenti CP_8
d'ufficio hanno chiarito, in primis, di aver richiamato, per quanto attiene alle procedure da adottarsi all'accesso al Pronto Soccorso, una normativa emanata successivamente ma con la specificazione che si trattasse di uno “schema anamnestico facente parte delle buone pratiche mediche e infermieristiche e del bagaglio culturale di ogni professionista impegnato in un contesto di Pronto
Soccorso”, ribadendo che “... sul punto in cui è stata richiamata si limita ad affermare l'ovvio, ovvero che il paziente va visitato e che quanto rilevato va
10 trascritto in cartella”. I ctu poi chiariscono ulteriormente che “ ... sul rilievo mosso dai CCTTPP in merito al criterio cronologico, occorre ribadire che la sintomatologia insorta dopo 4 giorni, descritta da un consulente cardiologo come “soffio cardiaco” e invocata dai consulenti dell' come elemento esimente, non E_ rappresenta il momento d'esordio della sofferenza ischemica miocardica, come vorrebbero far credere i Dott.ri , ma costituisce l'espressione Persona_1 clinica dell'insorgenza di una complicanza di un pregresso infarto del miocardio, ovvero la rottura post-infartuale del setto interventricolare, che la Parte_5
afferma insorgere a distanza di 3-5 giorni”. Quanto alla valutazione
[...] dell'invalidità permanente residuata a carico del e contestata dai CP_2 consulenti di parte, i quali ritengono che dovrebbe essere individuata nel 30%, gli ausiliari hanno specificato che trattasi di indicazione inconciliabile con le Linee
Guida, poiché “... se perfino dopo aver subito la rottura post-infartuale del setto interventricolare trattata chirurgicamente il Dott. ha presentato un CP_2 recupero della FE fino al 40-42%, risulta di tutta evidenza che, nell'ipotesi di una corretta diagnosi presso l' e di una pronta terapia, la E_ compromissione della funzionalità cardiaca sarebbe stata ben minore, attestandosi quindi verso i valori più bassi previsti dalle LG SIMLA per la coronaropatia stadio
I”, confermando il grado del 45% di invalidità, del quale il solo 15% è pari a quello che il paziente, pur tempestivamente trattato, avrebbe comunque sofferto.
§ Le doglianze mosse sia dalla struttura che dal medico nei rispettivi gravami attengono, altresì, alla omessa valutazione da parte del primo giudice della documentazione in atti e delle testimonianze.
In primis, dal verbale di pronto soccorso risulterebbe che avrebbe Controparte_2 rifiutato il ricovero, atto fidefacente dal quale si sarebbe dovuta trarre la conseguenza che, avendo il paziente volontariamente declinato le cure mediche, nessuna responsabilità sarebbe imputabile all'ospedale o al personale sanitario.
La documentazione in atti è, in realtà, estremamente contraddittoria, come rilevato anche dai ctu.
La cartella clinica di Pronto Soccorso (cartella clinica prod. appellato), Parte_1 unica che reca la sottoscrizione del paziente, riporta a pag. 2, dopo le caselle “visita medica” e “terapia” (giova sin d'ora sottolineare, quasi totalmente in bianco), la parte
11 “ESITO”, nella quale vi sono tre voci, “Ricovero UO”, “Non ricovero” e “Rifiuta ricovero”, nessuna delle quali è selezionata.
L' ha prodotto il verbale di Pronto Soccorso (doc. 2g) a piè del Parte_1 quale vi è la dicitura “Si dimette il paziente con livello di appropriatezza: con livello di appropriatezza: Verde. Modalità di dimissione: rifiuta il ricovero”. Il verbale di PS non risulta firmato dal paziente né sembra contenere, come argomentato invece dall'appellante una firma digitale del medico, essendovi riportato solo “[F.to CP_1
, senza indicazione che il documento è sottoscritto digitalmente, CP_1
e più in basso, quale medico dimettente, il nome del con numero di iscrizione CP_1 all'albo e numero di MA.
Nel verbale di PS non viene dato atto che il paziente aveva rifiutato di sottoscriverlo ovvero che si fosse allontanato.
I due documenti, entrambi fidefacenti, attestano, dunque, circostanze contrastanti e, inoltre, come anche rimarcato dai consulenti, la situazione clinica del paziente, per come emersa all'esito degli esami strumentali (unici che contengono un chiaro referto), rx torace ed eco addome, non era tale da indicare una necessità di ricovero, tant'è che gli ausiliari in tali termini si esprimono: “...l'opzione di ricoverare il paziente risulta inspiegabile in considerazione della totale negatività clinico- strumentale, ma soprattutto non rispondente a criteri di appropriatezza clinica”.
Tanto a tacer del fatto che, come evidenziato anche dai consulenti, “...è compito dei curanti dare atto in cartella dell'avvenuta informazione di tutti i rischi cui si espone il paziente declinando le attività clinico-terapeutiche a lui proposte, cosicché il paziente possa maturare la propria decisione con adeguata consapevolezza”, mentre nessuna indicazione di tal genere è contenuta nel verbale o nella cartella clinica.
A differenza di quanto affermato dagli appellanti, il teste non ha Testimone_1 affermato che rifiutò il ricovero, avendo chiaramente riferito che ( CP_2 [...]
ndr) “ADR: fu dimesso senza somministrazione di antidolorifici per evitare il CP_2 ricovero.
ADR: il ricovero fu proposto al sol fine di somministrare antidolorifici , non furono date raccomandazioni di ulteriori controlli in caso di persistenza o peggioramento delle condizioni ma fu consigliato di mangiare, assumere un antidolorifico e riposare”.
12 Quanto riferito dal teste trova, tra l'altro, riscontro nella prescrizione rilasciata al paziente alla dimissione, non riportata in cartella clinica, di LI bustine e DE compresse.
In conclusione, il verbale di pronto soccorso, in contrasto con altro documento di pari fede privilegiata e a fronte di elementi concordanti in senso contrario, non può assurgere a prova della circostanza che il paziente rifiutò il ricovero e, anche ove questi lo avesse rifiutato, la cartella clinica è del tutto carente di qualsivoglia informazione fornita a circa eventuali rischi ai quali egli poteva andare CP_2 incontro non sottoponendosi alle terapie ritenute opportune e necessarie;
terapie delle quali non vi è traccia né in cartella clinica né nel verbale di PS.
§ La difesa dell'appellante evidenzia che il teste avrebbe CP_1 Tes_2 confermato che il paziente non presentava problematiche di tipo cardiaco e gli avesse riferito solo di aver ricevuto una gomitata all'emitorace. avrebbe, altresì, Tes_2 confermato che al paziente venne consigliato il ricovero e che questi lo rifiutò.
Oltre alle considerazioni già svolte in ordine alla contraddittorietà della documentazione, alla mancanza di sottoscrizione del , salvo nella cartella CP_2 clinica ove non è riportato il rifiuto del ricovero, alla carenza di informazione medica circa i rischi in caso di mancato ricovero e, infine, all'assenza, rilevata dai ctu, di ragioni cliniche che lo giustificassero, va osservato che la testimonianza di va Tes_2 prudentemente valutata, trattandosi proprio dell'infermiere che accolse il paziente al
Triage, senza che nella relativa scheda fosse annotato alcunché quanto ai sintomi riferiti o ai dati clinici, i cui relativi quadri sono, anch'essi, totalmente in bianco, essendo annotato esclusivamente “Problema: Trauma o ustione” e, nell'anamnesi infermieristica, “riferito trauma emitorace sn”. Trattasi, dunque, di un soggetto che per la partecipazione diretta al percorso assistenziale prestato al paziente avrebbe addirittura potuto essere ritenuto incapace a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 cpc, benché la relativa eccezione non sia stata sollevata. Mette appena in conto rilevare che proprio l'appellante il quale chiede la riforma della sentenza nella CP_1 parte in cui ha accolto l'azione di regresso dell'Ospedale, afferma che dovrebbe tenersi conto anche della responsabilità omissiva del Triage infermieristico.
Le testimonianze, come già ritenuto dal primo giudice con riguardo ad altro aspetto, non sono tra loro inconciliabili, giacché ben potrebbe essere che al CP_2 fu proposto di trattenersi in PS per la somministrazione di antidolorifico e, in ragione
13 del fatto che il paziente potrebbe aver manifestato il desiderio di tornare al domicilio, egli venne dimesso con prescrizione di LI e DE. Il DE, peraltro, il cui principio attivo è lansoprazolo, è un inibitore di pompa protonica utilizzato per ridurre la quantità di acido prodotta dallo stomaco e viene sì associato alla somministrazione di antiinfiammatori, quale l'LI, ma in soggetti a rischio o in trattamenti prolungati;
tanto conduce a confermare, ulteriormente, che CP_2 abbia in effetti riferito ai sanitari anche l'esistenza di una sintomatologia gastrica.
§ Sulla scorta delle conclusioni rese dal Collegio peritale, con valutazione, lo si ripete, del tutto armonica con la consulenza svolta in primo grado, con particolare riguardo all'assoluta compatibilità dei sintomi riferiti dal paziente, già dal 7 febbraio,
e delle modalità e tempi dell'insulto subito, con un infarto in corso già a tale data, il cui mancato riconoscimento ha determinato un danno ben più grave di quello che
[...]
avrebbe subito, la sentenza che ha affermato la responsabilità della struttura e CP_2 del medico, secondo il criterio del “più probabile che non”, deve essere confermata.
La testimonianza di è chiara e precisa. Egli ha riferito che Testimone_1
“l'attore chiese ulteriori ragguagli in quanto la sintomatologia dolorosa continuava,
a volte avvertiva conati di vomito, sensazione di malessere allo stomaco, e torpore al braccio sinistro ma la risposta fu che l'infortunio di gioco poteva avere avuto come conseguenza questo torpore al braccio”, aggiungendo “io stesso chiesi al dottore che aveva fatto l'accettazione (c'era un unico medico a seguirlo) se questa situazione poteva avere ripercussioni sul cuore, cosa che fu esclusa categoricamente”.
Giova rammentare il pacifico principio, riaffermato anche recentemente da Cass.
16737/2024, per il quale la fede privilegiata è riservata solo alle attività che risultano positivamente dalla lettura della cartella clinica, e quindi detto valore non si estende a ciò che non è riportato. In relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo.
Anche ove non si volesse tener conto della richiamata testimonianza, e non ve n'è motivo essendo il teste indifferente e non contenendo la deposizione alcuna contraddittorietà, va evidenziato nuovamente che dalla cartella clinica di Pronto
Soccorso emerge un totale vuoto quanto alla raccolta della sintomatologia, dei parametri vitali, dell'anamnesi ed esame obiettivo da parte del medico;
carenza della
14 quale, per constante e univoco orientamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito, non possono giovarsi il medico e la struttura. La mancanza di elementi che attestino il corretto percorso assistenziale e, nel caso di specie, la valida raccolta di dati utili a effettuare la diagnosi, anche differenziale, ridonda, dunque, in danno dei sanitari la cui linea difensiva fonda sulla circostanza che la sintomatologia riferita dal paziente non sia registrata in cartella clinica.
L'argomentazione non può che essere respinta poiché, come già chiarito, nella cartella clinica non vi è nessuna annotazione circa l'effettivo e obiettivo stato del
[...]
a confutazione della tesi che il paziente non presentasse sintomi di natura CP_2 cardiologica.
§ Con comparsa conclusionale i difensori dell' Parte_1
Avv.ti Taglialatela e Manzi, hanno insistito per la declaratoria d'improcedibilità dell'originaria domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. La questione sulla quale il Tribunale si è pronunciato, espressamente rigettandola (pag. 4 sentenza), non è stata oggetto di specifici motivi di appello, dunque, sulla stessa si è formato il giudicato. L' si è, difatti, E_ costituita in data 17 gennaio 2023, nel giudizio di impugnazione promosso da
[...] con semplice comparsa di costituzione. Anche ove la stessa potesse CP_1 qualificarsi quale appello incidentale, correttamente la difesa dell'appellato CP_2 ne ha rilevato l'inammissibilità, essendosi il potere di impugnare già consumato con l'antecedente proposizione di appello autonomo notificato il 13 ottobre 2022 e iscritto al numero di rg 4302/2022, nel quale tale questione non è stata oggetto di censura.
§ Occorre, infine, esaminare l'ultimo motivo di gravame formulato dall'appellante afferente all'accoglimento della domanda di regresso dell' . CP_1 Parte_1
L'appellante argomenta, in primis, che il rapporto intercorso tra il medico e l' è disciplinato dalle norme del Pubblico Impiego, con Parte_1 conseguente obbligo a carico dell'ospedale di stipulare per i dipendenti polizza assicurativa a garanzia dei rischi. Tale obbligo non sarebbe stato assolto dall'
[...]
con danno del medico suo dipendente. CP_4
Per quanto attiene alla responsabilità, il pubblico dipendente risponderebbe solo quando abbia agito in aperta violazione dei doveri primari e fondamentali a lui imposti, dunque, per colpa grave o dolo.
15 Nel caso di specie il medico si sarebbe trovato a operare con un dato anamnestico fidefacente riportato nella cartella clinica di Triage del tutto dissonante rispetto a patologie cardiache. Il verificarsi dell'evento lesivo sarebbe, pertanto, attribuibile a tale omissione della quale dovrebbe rispondere la sola e, Controparte_13 comunque, l'eventuale errore o omissione del medico non potrebbe essere qualificata come grave.
La difesa appellante richiama, sul punto, la statuizione del primo giudice, il quale ha ritenuto non dimostrato né allegato un comportamento dei sanitari del tutto dissonante da un'ordinaria condotta, in tal modo riconoscendo che, se errore c'era stato, esso non era grave.
L'appellante chiede, pertanto, qualificato il grado di colpa a sé attribuibile quale lieve, la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di regresso.
La doglianza non è fondata.
La nozione di colpa lieve è, infatti, ricollegabile a quella di errore scusabile mentre la colpa grave ricorre quando colui che agisce omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano.
L'affermazione del primo giudice, in ordine all'assenza di una condotta deviante dalla fisiologica attività il cui rischio ricade sulla struttura, non può essere letta come scusabilità dell'errore, di natura omissiva, commesso dal medico, condotta non giustificabile neanche alla luce di omissioni commesse da altro personale sanitario.
La mancanza di qualsiasi indicazione in cartella clinica afferente all'esame obiettivo del paziente, la cui condizione deve essere rivalutata, in ultima istanza, proprio dal medico e a prescindere dalla prima valutazione infermieristica di Triage,
è, certamente condotta connotata da colpa grave poiché viola quel minimo dovere di diligenza richiesto all'esercente la professione sanitaria.
Affermare, come ha fatto l'appellante, che egli “... si è trovato ad operare in Pronto
Soccorso con un dato anamnestico fidefacente cristallizzato nella cartella clinica di
Triage e nel Verbale di Pronto Soccorso e del tutto dissonante rispetto alla letteratura medica relativa a patologie di natura cardiaca ...” (pag. 24), e che da tale omissione sia derivato l'evento lesivo, equivale a dire che il medico ha agito solo sulla base dei dati raccolti dall'infermiere al Triage, senza sincerarsi delle effettive condizioni del paziente, condotta questa con evidenza non scusabile e grave.
16 In conclusione, dunque, entrambi gli appelli vanno respinti e la sentenza confermata.
§ ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza Controparte_2 nella parte in cui il Tribunale ha condannato, al capo b), l'
[...]
al pagamento delle spese di ctu, senza disporre che Controparte_14 il predetto pagamento venisse effettuato in favore dell'originario attore che le aveva anticipate, come documentato.
Ritiene la Corte non trattarsi di errore materiale poiché, poste definitivamente a carico dei soccombenti le spese di ctu, ha già titolo per ottenerne il CP_2 rimborso, avendole anticipate in corso di causa.
§ Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 273.000,00, circa dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 260.001,00 a € 520.00,00 in € 10.060,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da porsi solidalmente a carico dell' e e da distrarsi in E_ CP_1 favore dell'Avv. FA D'AM, dichiaratasi antistataria. Le spese di ctu svolta nel presente grado vanno poste definitivamente a carico dell' e di E_
, in solido. Controparte_1
Le spese del grado tra gli appellanti, in considerazione della violazione delle norme contrattuali che pongono a carico dell' l'obbligo di assicurare i propri Pt_1 dipendenti, inadempimento contrattuale che esula dal presente giudizio, rispetto al quale nulla ha dedotto l' , possono essere compensate ricorrendo i presupposti CP_4 di legge.
Nulla va disposto con riguardo alle spese per la posizione dell' CP_10 rimasta contumace e nei cui confronti non sono state svolte domande.
Al rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
17 la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 7981 pubblicata il 12 settembre 2022, proposti da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_2 [...]
così dispone: Controparte_3
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e , in solido, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , Controparte_2 liquidate in complessivi € 10.060,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, FA D'AM, dichiaratasi antistataria;
pone le spese di ctu svolta nel presente grado definitivamente a carico dell' Parte_1
e di , in solido;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra
[...]
e nulla per le Parte_1 Controparte_1 spese con riguardo all' ; Controparte_3
4) dà atto della sussistenza nei confronti di entrambi gli appellanti dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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