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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1333 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palizzi (RC) alla via Pezza del Fondaco n. 06/A, presso lo studio dell'Avv.
Rosella Tassone che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, alla via Marsala n. 5;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento negativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 febbraio 2025.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “dichiarare legittima ed ammissibile la domanda e per l'effetto accertare l'inesistenza
e/o illegittimità dell'obbligo di contribuzione oggetto del presente giudizio a favore del
[...]
relativo alle spese di bonifica del fondo sito in Staiti, al foglio n. Controparte_1
17, particella n. 79 di proprietà della SI.ra ; condannare il Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla cancellazione della iscrizione nei ruoli
[...]
esattoriali a carico dell'istante; condannare il in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e competenze giudizio, da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto: - di essere proprietaria di un fondo ubicato in località Giare nel comune di Staiti (RC) contraddistinto in catasto al foglio n. 17, particella n. 79; - di aver ricevuto, negli anni, diversi avvisi di pagamento da parte del convenuto, con i quali è stato richiesto il pagamento dei contributi di bonifica riguardanti il fondo di sua proprietà; - di aver sempre provveduto a proprie spese alla manutenzione e cura del proprio fondo;
- che nessun intervento a beneficio e tutela del proprio fondo è stato effettuato dal;
- che Controparte_1
non sussistono, di conseguenza, i presupposti per l'imposizione del contributo di bonifica.
Con ordinanza del 07.02.2023, il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti del , disponendone Controparte_1
la rinnovazione con rinvio della causa all'udienza del 10.07.2023; successivamente, con ordinanza del 29.07.2023, riscontrata la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto, perfezionatasi in data 21.02.2023 con consegna a mani proprie di un impiegato addetto, il Giudice ha dichiarato la contumacia del CP_1
convenuto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio della causa al 22.01.2024.
Con ordinanza del 20.02.2024, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione relativa alla giurisdizione del Giudice ordinario, in merito alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, rinviando quindi la causa per la discussione sul punto all'udienza del 27.05.2024. Successivamente, ritenuta la
- 2 - causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.04.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini della sola comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Deve essere in via preliminare affrontata la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
In merito occorre evidenziare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la debenza del tributo a favore del
[...]
relativo alle spese di bonifica del fondo sito in Staiti, al Controparte_1
foglio n. 17, particella n. 79 di proprietà di . Parte_1
L'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n.
448 del 2001, attribuisce la cognizione delle controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie alle Commissioni tributarie.
Tra i tributi considerati dal citato art. 2 rientra anche la contribuzione per le opere eseguite da un consorzio di bonifica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, affrontando la questione dell'attribuzione della cognizione delle controversie alle commissioni tributarie e al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ha precisato che «l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione» (Sez. U, Sentenza n. 8770 del 03/05/2016) ed ancora
«l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'"an" o il "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, tra cui non ricade la diffida di pagamento» (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019).
- 3 - Ciò posto e chiarito che oggetto del presente giudizio è l'esistenza dei presupposti per l'imposizione di un tributo e dunque la valutazione dell'an dello stesso, va osservato che nell'ipotesi in cui l'azione del contribuente, anziché essere esercitata - ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - mediante l'impugnazione di specifici atti impositivi o di riscossione (o di determinati atti di rifiuto), abbia ad oggetto il mero accertamento negativo dei presupposti legittimanti il tributo, ciò non comporta, dato il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, l'attribuzione, in via residuale, della controversia al giudice ordinario (cfr. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 21890 del 15/10/2009). Infatti,
«come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza delle
Sezioni Unite 17 giugno 1988, n. 4120, riguardo al giudice tributario, la proposizione di un'azione di accertamento dinanzi allo stesso, pur essendo considerata estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto ad un'improponibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda» (cfr. in motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 20889 del 2006).
In altri termini, l'attribuzione di una materia al giudice tributario non è soggetta a deroghe dipendenti dalla prospettazione della parte e dalla domanda fatta valere, per l'ovvia ragione che la giurisdizione della commissione tributaria non può dipendere dalla scelta della parte di impugnare un atto impositivo o di riscossione oppure di agire per l'accertamento negativo dei presupposti legittimanti l'imposizione in via preventiva
(ferma restando la valutazione in concreto, in tale ipotesi, dell'interesse ad agire) o in via recuperatoria, per non aver impugnato tempestivamente gli avvisi di pagamento ricevuti.
Del resto, tele conclusione non è revocata in dubbio dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'attrice, secondo cui «la mancata inclusione dei contributi di bonifica - i quali, integrando prelievi direttamente imposti dalla legge per scopi di interesse generale, hanno natura tributaria - tra i tributi devoluti alla cognizione delle commissioni tributarie, in base alla elencazione contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario), comporta che la controversia promossa, nel vigore di detta norma, contro un consorzio di bonifica per contestare la sussistenza del potere impositivo (anche sotto il profilo della non appartenenza dell'istante al novero dei soggetti sottoposti a contribuzione) spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., alla competenza per materia del tribunale. La sopravvenienza dell'art 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale, nel
- 4 - sostituire il citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ha attribuito alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie" -, è ininfluente sui giudizi in corso, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile» (Sez. U, Sentenza n. 8087 del
04/06/2002), trattandosi di un principio affermato per un caso relativo a un accertamento negativo introdotto in epoca precedente all'istituzione delle Commissioni tributarie e alla devoluzione in loro favore delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, ovverosia in applicazione di una normativa che attribuiva la cognizione delle questioni relative ai contributi di bonifica al giudice ordinario.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere affermato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
§ 3. Nulla per le spese, nel rapporto tra le parti, attesa la sua contumacia del convenuto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del , ogni diversa e ulteriore Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria;
2. nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1333 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palizzi (RC) alla via Pezza del Fondaco n. 06/A, presso lo studio dell'Avv.
Rosella Tassone che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, alla via Marsala n. 5;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento negativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 febbraio 2025.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “dichiarare legittima ed ammissibile la domanda e per l'effetto accertare l'inesistenza
e/o illegittimità dell'obbligo di contribuzione oggetto del presente giudizio a favore del
[...]
relativo alle spese di bonifica del fondo sito in Staiti, al foglio n. Controparte_1
17, particella n. 79 di proprietà della SI.ra ; condannare il Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla cancellazione della iscrizione nei ruoli
[...]
esattoriali a carico dell'istante; condannare il in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e competenze giudizio, da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto: - di essere proprietaria di un fondo ubicato in località Giare nel comune di Staiti (RC) contraddistinto in catasto al foglio n. 17, particella n. 79; - di aver ricevuto, negli anni, diversi avvisi di pagamento da parte del convenuto, con i quali è stato richiesto il pagamento dei contributi di bonifica riguardanti il fondo di sua proprietà; - di aver sempre provveduto a proprie spese alla manutenzione e cura del proprio fondo;
- che nessun intervento a beneficio e tutela del proprio fondo è stato effettuato dal;
- che Controparte_1
non sussistono, di conseguenza, i presupposti per l'imposizione del contributo di bonifica.
Con ordinanza del 07.02.2023, il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti del , disponendone Controparte_1
la rinnovazione con rinvio della causa all'udienza del 10.07.2023; successivamente, con ordinanza del 29.07.2023, riscontrata la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto, perfezionatasi in data 21.02.2023 con consegna a mani proprie di un impiegato addetto, il Giudice ha dichiarato la contumacia del CP_1
convenuto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio della causa al 22.01.2024.
Con ordinanza del 20.02.2024, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione relativa alla giurisdizione del Giudice ordinario, in merito alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, rinviando quindi la causa per la discussione sul punto all'udienza del 27.05.2024. Successivamente, ritenuta la
- 2 - causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.04.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini della sola comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Deve essere in via preliminare affrontata la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
In merito occorre evidenziare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la debenza del tributo a favore del
[...]
relativo alle spese di bonifica del fondo sito in Staiti, al Controparte_1
foglio n. 17, particella n. 79 di proprietà di . Parte_1
L'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n.
448 del 2001, attribuisce la cognizione delle controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie alle Commissioni tributarie.
Tra i tributi considerati dal citato art. 2 rientra anche la contribuzione per le opere eseguite da un consorzio di bonifica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, affrontando la questione dell'attribuzione della cognizione delle controversie alle commissioni tributarie e al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ha precisato che «l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione» (Sez. U, Sentenza n. 8770 del 03/05/2016) ed ancora
«l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'"an" o il "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, tra cui non ricade la diffida di pagamento» (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019).
- 3 - Ciò posto e chiarito che oggetto del presente giudizio è l'esistenza dei presupposti per l'imposizione di un tributo e dunque la valutazione dell'an dello stesso, va osservato che nell'ipotesi in cui l'azione del contribuente, anziché essere esercitata - ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - mediante l'impugnazione di specifici atti impositivi o di riscossione (o di determinati atti di rifiuto), abbia ad oggetto il mero accertamento negativo dei presupposti legittimanti il tributo, ciò non comporta, dato il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, l'attribuzione, in via residuale, della controversia al giudice ordinario (cfr. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 21890 del 15/10/2009). Infatti,
«come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza delle
Sezioni Unite 17 giugno 1988, n. 4120, riguardo al giudice tributario, la proposizione di un'azione di accertamento dinanzi allo stesso, pur essendo considerata estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto ad un'improponibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda» (cfr. in motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 20889 del 2006).
In altri termini, l'attribuzione di una materia al giudice tributario non è soggetta a deroghe dipendenti dalla prospettazione della parte e dalla domanda fatta valere, per l'ovvia ragione che la giurisdizione della commissione tributaria non può dipendere dalla scelta della parte di impugnare un atto impositivo o di riscossione oppure di agire per l'accertamento negativo dei presupposti legittimanti l'imposizione in via preventiva
(ferma restando la valutazione in concreto, in tale ipotesi, dell'interesse ad agire) o in via recuperatoria, per non aver impugnato tempestivamente gli avvisi di pagamento ricevuti.
Del resto, tele conclusione non è revocata in dubbio dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'attrice, secondo cui «la mancata inclusione dei contributi di bonifica - i quali, integrando prelievi direttamente imposti dalla legge per scopi di interesse generale, hanno natura tributaria - tra i tributi devoluti alla cognizione delle commissioni tributarie, in base alla elencazione contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario), comporta che la controversia promossa, nel vigore di detta norma, contro un consorzio di bonifica per contestare la sussistenza del potere impositivo (anche sotto il profilo della non appartenenza dell'istante al novero dei soggetti sottoposti a contribuzione) spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., alla competenza per materia del tribunale. La sopravvenienza dell'art 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale, nel
- 4 - sostituire il citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ha attribuito alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie" -, è ininfluente sui giudizi in corso, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile» (Sez. U, Sentenza n. 8087 del
04/06/2002), trattandosi di un principio affermato per un caso relativo a un accertamento negativo introdotto in epoca precedente all'istituzione delle Commissioni tributarie e alla devoluzione in loro favore delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, ovverosia in applicazione di una normativa che attribuiva la cognizione delle questioni relative ai contributi di bonifica al giudice ordinario.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere affermato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
§ 3. Nulla per le spese, nel rapporto tra le parti, attesa la sua contumacia del convenuto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del , ogni diversa e ulteriore Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria;
2. nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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