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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con decreto del 24.05.2025
TRA
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Sa) il 05.06.1980, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo IO, C.F.: , tutti C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio legale IO in Salerno (Sa) alla via Ss.
Martiri Salernitani n° 31, p.e.c.: .salerno.it Email_1 CP_1
ATTRICE
E
pagina 1 di 50 C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
07.02.1951, , C.F.: , nata a Controparte_3 C.F._4
GA (Sa) il 25.12.1956 e , C.F.: , Controparte_4 C.F._5
nato a [...] il [...], residenti in [...](Sa) alla via Dei Principati n°
63, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Alessandro CA, C.F.: , e C.F._6
TO CA, C.F.: , dello studio legale CA - C.F._7
Associazione Professionale, presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Salerno al corso Vittorio Emanuele n° 126, già via Lungomare Trieste n° 26,
C.F. e P.I. n° , fax n° 089250211, indirizzi di posta elettronica P.IVA_1
E certificata .salerno. Email_2 CP_1
.salerno.it Email_4 CP_1
CONVENUTI - CHIAMANTI IN CAUSA
NONCHE'
, C.F.: , nata a [...] il [...] CP_5 C.F._8
e residente in [...],
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Posidonia n° 147 presso lo studio dell'avv. Antonio Losacco, C.F.: , che la C.F._9
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
con dichiarazione resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133. co. 3, e 134, co. 3,
pagina 2 di 50 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax
0898424327 o alla p.e.c.: .salerno.it Email_5 CP_1
, C.F.: nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._10
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Salerno alla via Farao n° 4 presso lo studio dell'avv. Laura Fierro, C.F.:
, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce C.F._11
alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133. co. 3, e 134, co. 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax 0898422556 o alla p.e.c.:
.salerno.it Email_6 CP_1
, C.F.: nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._12
ed ivi residente a[...], Parte_4
, C.F.: nato a [...]
[...] C.F._13
(Sa) il 08.08.1956 e residente in [...](Sa) al corso Italia n°61,
elettivamente domiciliati in Salerno alla piazza Caduti Civili di Guerra n° 1 presso lo studio dell'avv. Marianna Catino, C.F.:
, dalla quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato C.F._14
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione resa di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. al numero di fax 089253260 o alla p.e.c.:
Email_7
pagina 3 di 50 CHIAMATI IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
LL , con atto di citazione del 21.02.2018 ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , e Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, esperendo azione di petizione ereditaria nei loro confronti. Rappresentava
[...]
di essere FI naturale di , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
19.03.1997, il quale, nonostante il di lei status fosse notorio all'interno del nucleo familiare, in particolare alle RE del de cuius, , e CP_5 Parte_2 [...]
nonché alla nipote (FI di , non aveva mai Per_2 Parte_3 Parte_2
proceduto al riconoscimento formale della paternità pur avendole promesso che,
dopo la propria morte, i beni in capo a lui sarebbero stati trasferiti in suo favore.
Esponeva che , al momento del decesso, risultasse proprietario di tre Persona_1
unità immobiliari site in Salerno alla via dei Principati n° 63, di cui due per la quota di metà ed una per la quota di un quarto, e che le RE del defunto, pure a conoscenza della filiazione naturale dell'attrice e con la complicità di parenti ed amici, avessero iniziato a disporre dei beni, così pretermettendola completamente pagina 4 di 50 quale unica erede legittima. Significava al riguardo che, nel luglio 1998, le tre
RE avessero modificato la consistenza catastale degli immobili, originariamente identificati dai subalterni 32 e 33, aumentando il numero dei vani del primo e riducendo quelli del secondo;
che le medesime, successivamente, con atto notarile del 30 ottobre 1998, avessero alienato a e Controparte_3 Controparte_2
l'intera proprietà dell'immobile sub 32, essa comprensiva anche della quota di 1/2
appartenente al defunto;
ancora, che, le RE e Persona_1 Persona_2 Pt_2
negli anni a seguire, avessero trasferito alla nipote , in regime
[...] Parte_3
di comunione legale con il marito, le loro presunte quote ereditarie sul secondo appartamento, individuato come sub 33; che , con atto del 06.11.2003, Parte_3
unitamente alla di lei zia avesse alienato a e CP_5 Controparte_3
anche tale immobile per intero, includendo nuovamente la Controparte_2
quota di 1/2 che, in realtà, sarebbe spettata all'attrice quale unica erede del de cuius.
rappresentava, altresì, di essersi avveduta della situazione e Parte_1
di avere adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della propria filiazione, riconosciuta dal Tribunale di Salerno con la sentenza n° 378/2017,
benché avesse disposto, nel corso del giudizio, la cremazione del corpo Parte_2
del proprio fratello , rendendo impossibile l'esame del DNA. Affermava, Persona_1
in tale contesto, di voler fare valere in giudizio la propria qualità di unica erede di
, non essendo emersi altri figli legittimi, legittimati o riconosciuti, e di Persona_1
voler rivendicare la titolarità della quota di metà dei beni attualmente detenuti dai pagina 5 di 50 convenuti, pari alla quota di proprietà dell'estinto. Instava, inoltre, per la declaratoria di inopponibilità degli atti di trasferimento indicati con riferimento alla quota di ½ della proprietà dei beni detenuti dai convenuti e la conseguente condanna degli acquirenti alla sua immissione nel compossesso dei medesimi beni.
Evidenziava, inoltre, che a seguito di frazionamento e fusione catastale del
06.09.2010, gli appartamenti originariamente censiti come sub 32 e 33 risultassero diversamente identificati dai subalterni 36 e 37; che i coniugi e Controparte_3
con ulteriore atto notarile del 25.03.2016, avessero donato al Controparte_2
figlio la quota di 1/2 della piena proprietà e della nuda proprietà Controparte_4
dell'immobile sub 37, con riserva di usufrutto per la restante metà in favore di
Precisava, infine, di avere accettato formalmente l'eredità del Controparte_2
padre il 12.12.2017, mediante atto notarile debitamente trascritto, e che, Persona_1
invece, nessuna trascrizione risultava effettuata dalle RE del defunto riguardo ad una loro accettazione espressa o tacita di eredità. , pertanto, Parte_1
citava i convenuti a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per l'udienza del
20.06.2018, e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare che essa esponente,
nella qualità di unica FI di , nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto in data 19.03.1997, è sua erede legittima e conseguentemente piena
proprietaria, per la quota di 1\2, delle unità immobiliari detenute dai convenuti e
già appartenute alla massa ereditaria del sig. , attualmente così Persona_1
identificate: I. appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63
pagina 6 di 50 piano 1°, censito al C.F. del medesimo Comune al f. 62, p.lla 186, sub 36, cat. A2,
di 4 vani ed 85 mq oltre 79 mq di aree scoperte con rendita 630,08; II.
appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63
piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p.lla 186, sub 37, cat. A2, di
11,5 vani e 290 mq, oltre 277 mq di aree scoperte con rendita 1.811,47; b)
accertare che tutti gli atti di trasferimento (atto del 30.10.1998 per notar Per_3
, rep. n° 60920 racc. 21943, atto per notar del 17.05.2002,
[...] Persona_4
rep. n° 4702 racc. n° 959, atto del 06.11.2003 per notar , rep. n° Persona_3
79909, racc. n° 28834, atto pubblico per notar del 25.03.2016, rep. Persona_3
n° 108040), in virtù dei quali gli attuali convenuti hanno apparentemente acquistato
i diritti già nella titolarità del sig. , sui due appartamenti meglio Persona_1
identificati nella precedente lettera a), sono inopponibili alla attrice e condannare
per l'effetto i convenuti ad immettere la medesima attrice nel compossesso dei
medesimi due appartamenti;
c) condannare i convenuti a pagare le spese di causa,
ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha
anticipate”. Depositava, con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie, i seguenti documenti: certificato dei registri immobiliari, trascrizioni ed iscrizioni, su
, dalla nascita all'attualità; certificato dei registri immobiliari, Persona_1
trascrizioni ed iscrizioni, su , e , nonché su CP_5 Parte_2 Persona_2
e , dalla nascita all'attualità, riferiti agli Controparte_2 Controparte_3
immobili nel comune di Salerno;
atto del 30.10.1998 per notaio , rep. Persona_3
pagina 7 di 50 n° 60920 racc. n° 21943; atto per notaio del 17.05.2002, rep. n° Persona_4
4702, racc. n° 959; atto del 06.11.2003 per notaio rep. n° 79909, Persona_3
racc. n° 28834; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno
alla via dei Principati n° 63 piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62,
p. lla 186, sub 8; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di
Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 32; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 33; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63 piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 36; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63 piano 1°,
censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 37; sentenza n° 378\2017 del Tribunale di Salerno con attestazione di passaggio in cosa giudicata. in data 24.05.2018, esperiva la procedura di Parte_1
mediazione presso la con sede in Salerno, chiamando in Controparte_6
mediazione i convenuti che, tuttavia, non aderivano alla stessa, con conseguente verbale negativo (all. 1 alla nota di deposito di parte attrice del 09.07.2019).
, e , si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione con istanza ex art. 269, co. II, c.p.c. e domanda riconvenzionale del 29.05.2018, con la quale impugnavano estensivamente pagina 8 di 50 il contenuto dell'atto introduttivo della lite e la documentazione prodotta, chiedendo il rigetto delle domande poste dall'attrice in quanto manifestatamente infondate. I
convenuti contestavano integralmente la ricostruzione dei fatti operata da
[...]
, evidenziando preliminarmente come, in realtà, fosse Parte_1 Persona_1
titolare soltanto di una quota pari ad un quarto dell'appartamento di maggiore consistenza e della metà dell'appartamento più piccolo, in conformità al testamento olografo del di lui padre , pubblicato nel novembre del 1982. Ne Persona_5
derivava che, anche ove fosse stata riconosciuta la qualità ereditaria dell'attrice, la stessa non avrebbe potuto vantare alcun diritto sulla metà dell'immobile grande,
come invece richiesto, ma semmai sulla sola quota di un quarto. SS ricostruivano poi, dettagliatamente, le vicende negoziali: nel 1998, Controparte_2
e , acquistavano dalle RE , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e l'appartamento di maggiori dimensioni;
Parte_2 Persona_2 [...]
, nel 2002, in regime di comunione con il coniuge Pt_3 Parte_4
, acquistava la quota di 2/6 del secondo appartamento;
nel 2003,
[...] CP_3
e acquistavano anche l'intero dell'appartamento più
[...] Controparte_2
piccolo. In ciascun atto notarile i venditori dichiaravano la piena ed esclusiva titolarità delle rispettive quote, assumendo le garanzie di legge in ordine alla provenienza ed alla libertà dei beni. I convenuti evidenziavano, altresì, come l'azione per il riconoscimento della paternità fosse stata promossa dall'attrice soltanto nel 2012, cioè circa quattordici anni dopo il primo acquisto degli immobili pagina 9 di 50 da parte loro e circa nove anni dopo il secondo;
inoltre, che nel processo sulla paternità, due delle tre RE si erano mantenute contumaci, in ogni caso che Per_1
tutte avevano rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche e di rendere l'interrogatorio a loro deferito. Ritenevano, sulla base delle circostanze temporali e fattuali menzionate, di essere stati certamente in buona fede negli acquisti degli immobili, peraltro pagati a prezzi di mercato corrente e non di favore, tanto da avere sporto denuncia - querela nei confronti dell'attrice in data 08.05.2018.In diritto, i convenuti osservavano che l'azione proposta fosse qualificabile come petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., ma rilevavano che, anche in tale ambito, la legge salvaguardava i diritti dei terzi che avessero acquistato dall'erede apparente in buona fede. Rappresentavano inoltre che, quand'anche l'attrice fosse stata ritenuta erede legittima, la proprietà delle unità immobiliari avrebbe dovuto considerarsi ormai usucapita dagli stessi convenuti ai sensi dell'art. 1159 c.c., essendo decorsi ben più di dieci anni dalla trascrizione degli atti di acquisto e sussistendo sia il titolo astrattamente idoneo sia la loro buona fede, quindi entrambi i presupposti,
soggettivo e oggettivo, richiesti dalla norma. Eccepivano, pertanto, formalmente l'usucapione. I convenuti, a scopo cautelativo, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di evizione parziale della cosa venduta prevista e disciplinata dall'art. 1484 c.c.,
dichiaravano di voler chiamare in causa tutti i venditori originari degli immobili,
onde essere eventualmente manlevati da ogni conseguenza dannosa. Tanto
premesso, chiedevano lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire pagina 10 di 50 la citazione di , , e CP_5 Persona_2 Parte_2 Parte_3 [...]
. Formulavano, poi, eccezione riconvenzionale di usucapione e Parte_4
domanda riconvenzionale dei danni ex art. 96 c.p.c. chiedendo, quindi, di dichiararsi l'intervenuta usucapione delle quote acquistate, nonché la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo l'azione temeraria e lesiva della loro sfera patrimoniale e personale. Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni:
“piaccia all'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e
pregiudiziale, avendo i deducenti convenuti dichiarato la propria intenzione di voler
chiamare in causa i sig.ri (1) , nata a [...] il [...], C.F.: CP_5
, con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998 alla C.F._8 Per_3
via Velia n° 98; (2) , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_2
, con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998, alla C.F._15 Per_3
via Velia n° 98; (3) nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998 al C.F._16 Per_3
Corso Garibaldi n° 215; (4) , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3
con domicilio, dichiarato in atto del 06.11.2003, in C.F._12 Per_3
Salerno alla via Fieravecchia n° 26; (5) , nato a [...]_4
il 08.08.1956, C.F.: con domicilio, dichiarato in atto C.F._17
del 06.11.2003, in Stio (Sa) alla via del Carso n° 4, ai sensi e per gli effetti Per_3
dell'art. 269, 2° comma c.p.c., si chiede che il G.U. voglia differire la prima udienza
di comparizione allo scopo di consentire la citazione in giudizio dei predetti, nel
pagina 11 di 50 rispetto dei termini di legge, affinché, nella malaugurata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle avverse domande, siano condannati a manlevare i chiamanti
in causa da tutti i danni, spese ed oneri che dovessero ricadere a loro carico, da
quantificarsi in separato giudizio;
in via principale: rigettare, perché infondate in
fatto ed in diritto, e comunque non dimostrate, tutte le domande formulate dalla
attrice; in via riconvenzionale: [a] accertato che ne ricorrono i requisiti di legge ed
in accoglimento della formulata eccezione, venga dichiarato che le quote di
proprietà delle unità immobiliari oggi fatte oggetto di domanda sono, nelle quote e
modalità consacrate nei due atti di acquisti, di proprietà a titolo originario dei
convenuti avendole usucapite per decorso del termine di dieci anni dalla data di
stipula rispettivi atti;
[b] condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave (I° comma) e senza
la normale prudenza (II° comma), danni per la cui liquidazione ci si rimette
all'equo apprezzamento del Giudice;
in via istruttoria: si producono i documenti
tutti di cui alla narrativa che precede ed all'elenco che segue, con riserva, nei modi
e termini di cui all'art. 183 c.p.c., che sin da ora si richiedono, di formulare
deduzioni istruttorie e produrre eventualmente altri documenti, oltre quelli elencati
in calce al presente atto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alla
maggior somma di cui all'art. 96, comma III, c.p.c.”.
, e depositavano i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
seguenti documenti: atto di citazione;
atto del notaio del 29.11.1982; atto Per_6
pagina 12 di 50 del notaio del 30.10.1998, con nota di trascrizione;
atto del notaio Per_3 Per_4
del 17.05.2002; atto del notaio del 06.11.2003; atto del notaio del Per_3 Per_3
25.03.2016 e certificazione di rettifica del 28.06.2016; denuncia - querela presentata in data 08.05.2018; nota di trascrizione dell'atto di citazione del 04.04.2018, nn°
13212/10427. Il giudice, con decreto del 04.06.2018, sull'istanza dei convenuti contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.05.2018,
differiva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, al
06.11.2018, per consentire ai medesimi di chiamare in causa CP_5 [...]
e disponeva, con Per_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
successivo provvedimento del 20.07.2018, una nuova data per la prima udienza di comparizione delle parti, indicata nel giorno 21.01.2019, in considerazione del rifiuto da parte della cancelleria dell'indicato decreto e della mancata comunicazione alle parti;
rinviava d'ufficio la causa, con decreto del 18.10.2018, al
14.01.2019, così anticipandone la trattazione.
e , a seguito della chiamata in causa da parte Parte_3 Pt_4 Parte_4
di , e , si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
giudizio con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del 28.12.2018, dichiarando di opporsi integralmente alle deduzioni dei convenuti e chiedendo, a loro volta, la chiamata in causa delle RE e Persona_2 Pt_2
loro danti causa nella compravendita del 2002. Eccepivano, in via
[...]
assolutamente preliminare ed assorbente, l'improcedibilità della domanda per non pagina 13 di 50 avere né l'attrice, né i chiamati in causa e , esperito la CP_2 CP_3
mediazione obbligatoria prima della proposizione del giudizio. Chiedevano, sempre in via preliminare ed assorbente, di ritenersi inammissibile la richiesta di manleva avanzata nei confronti dei terzi convenuti, essendo, questi ultimi, totalmente estranei ai fatti per cui è causa ed avendo agito in totale e completa buona fede nello stipulare l'atto di compravendita in favore di e , ciò non CP_2 CP_3
potendo conoscere le vicende attinenti alla sfera privata del congiunto Persona_1
zio materno della medesima . I terzi convenuti, nell'esposizione dei Parte_3
fatti, richiamavano l'atto di vendita stipulato nel 2003 con cui avevano trasferito ai coniugi la quota di 2/6 dell'immobile sito in Salerno, quota Controparte_7
che essi stessi avevano acquistato l'anno precedente, nel 2002, dalle RE . Per_1
In quel precedente atto notarile, riferivano che le venditrici avevano garantito loro la piena proprietà del bene ceduto, senza alcuna riserva né indicazione di possibili pretese ereditarie da parte dell'attrice SS Parte_1
rappresentavano, inoltre, che solo in epoca recente, e precisamente all'esito della sentenza del Tribunale di Salerno n° 387/2017, avessero appreso che
[...]
era stata riconosciuta FI naturale di , riconoscimento Parte_1 Persona_1
intervenuto oltre tredici anni dopo il loro acquisto ed a circa vent'anni dal decesso del de cuius. A loro dire, tale circostanza non avrebbe potuto essere conosciuta né
prevedibile all'epoca del trasferimento immobiliare. Nella prospettazione dei terzi chiamati, la condotta dei convenuti - non appariva improntata CP_2 CP_3
pagina 14 di 50 a piena diligenza, giacché questi ultimi, già nell'anno 1998, avevano preteso dalle
RE una consistente cauzione contrattuale di 100 milioni di lire nell'ambito Per_1
di un precedente acquisto, motivando tale garanzia con l'assenza di una dichiarazione definitiva di regolarità della successione di . Tale Persona_1
circostanza, secondo i terzi chiamati, dimostrava che i convenuti nutrissero dei dubbi o delle perplessità sulla situazione ereditaria del de cuius. e Parte_3
insistevano quindi sulla propria totale estraneità al Parte_4
rischio successorio poi emerso, dichiarando che eventuali responsabilità sarebbero dovute, semmai, ricadere su coloro che avrebbero garantito loro la piena proprietà
del bene, ossia le RE . Da tali premesse derivava la loro richiesta di Per_1
autorizzazione alla chiamata in causa delle predette RE, già citate dall'attrice ma non ancora costituite in giudizio. Formulavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “in
via preliminare, sospendere il presente giudizio, onerando la parte attrice
principale ad esperire il tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione; autorizzare la chiamata in causa delle signore e Persona_2
; sempre in via principale, rigettarsi la domanda dell'attore Parte_2 [...]
, in quanto del tutto infondata, atteso come l'atto astrattamente Parte_1
idoneo con il quale i chiamati in causa acquistarono la consistenza immobiliare dei
2/6 dell'appartamento censito in N.C.E.U. di Salerno, al foglio n° 62, mappale 186,
sub.33, atto pubblico per Notar del 17.05.2002, era Persona_4
accompagnato dalla più assoluta e totale buona fede, del tutto ignari, infatti,
pagina 15 di 50 essendo i signori e sul fatto che lo zio della Parte_3 Parte_4
signora avesse mai potuto generare figli naturali e non riconoscerli o Parte_3
palesemente non notiziarlo in famiglia;
in via subordinata, nella denegata e non
creduta ipotesi di riconoscimento di quanto avanzato da parte attrice verso parte
convenuta, valutarsi nell'accogliere la domanda di manleva di cui alla chiamata in
causa, non soltanto l'esimente elemento psicologico dei signori e Parte_3
di cui alla principale, ma anche le oggettive circostanze Parte_4
di fatto che avrebbero potuto indurre i convenuti e Controparte_2 CP_3
ad accertarsi dello stato dei rapporti familiari soltanto se avessero
[...]
operato con la diligenza del buon padre di famiglia opportunamente dispiegando
quesiti nella fase delle trattative;
del resto, ciò anche in considerazione del fatto che
i coniugi - , nell'acquisto di entrambi gli appartamenti, a CP_2 CP_3
distanza di anni tra i due rogiti, furono tutelati da il legale che Persona_7
aveva seguito a tutto il 1996 - anno di morte di , e continuato a seguire, Persona_1
tutte le problematiche legate alle vicende del condominio Palazzo Parrocchia in via
Due Principati, n° 63, vicende che avevano quali attori i germani;
tali Per_1
vicende comprendevano conoscenza e scienza piena della dichiarazione di
successione del de cuius , ritenuto solo ora genitore dell'attore; in via Persona_1
ulteriormente subordinata, compensare il quantum di valore immobiliare quale dei
2/6 del bene ceduto dai chiamati in causa con l'attuale valore della cauzione per
cento milioni di lire che i convenuti - ancora attengono dal CP_2 CP_3
pagina 16 di 50 19.11.1998, data del rogito dell'acquisizione immobiliare;
infatti, come sopra
dispiegato, con atto costitutivo di cauzione convenzionale del 30.10.1998 i signori
e pretesero ed ottennero dalle costituite Controparte_2 Controparte_3
ER , e , di trattenere a garanzia CP_5 Persona_2 Parte_2
parte assai considerevole (ben cento milioni di lire) del prezzo di acquisto
dell'immobile (480 milioni di lire) con atto pubblico Notar del Persona_3
30.10.1998 (Repertorio n. 60920; Raccolta n. 21943), alla via Due Principati, n°
63, riportato nel N.C.E.U. al folio n° 62, mappale 186/32; come detto, la incartata
motivazione appare, invero, quale palesazione più chiara che proprio sulla
successione di i - nutrissero serie perplessità e Persona_1 CP_2 CP_3
preoccupazioni; in via più gradatamente subordinata, valutare all'odierno valore
immobiliare il quantum di valore della quota dei 2/6 dell'immobile censito in
N.C.E.U. di Salerno, folio n. 62, mappale 186, su. 33, acquisito dai chiamati in
causa con atto pubblico per Notar del 17.05.2002; con riserva di Persona_4
ulteriormente dedurre e articolare mezzi di prova nei termini di cui all'art. 183, VI
comma, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese”.
Il giudice, dott.ssa Francesca Iervolino, letta l'istanza di differimento della prima udienza ritualmente e tempestivamente formulata dai terzi chiamati, e Parte_3
, essi citati per l'udienza inizialmente fissata al Parte_4
21.01.2019, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzava la chiamata in causa di
[...]
e disponendo lo spostamento della prima udienza di Per_2 Parte_2
pagina 17 di 50 comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire la chiamata in causa delle predette, peraltro già chiamate in causa dai convenuti nel presente giudizio e non ancora costituite, fissando l'udienza del 18.06.2019.
a seguito dell'atto di chiamata in causa da parte di CP_5 [...]
, e , si costituiva in giudizio a CP_3 Controparte_2 Controparte_4
mezzo di comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2019, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito. Ella premetteva che l'attrice avesse intrapreso un'azione di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533
c.c. nonostante mancassero i presupposti propri di tale rimedio. Ne eccepiva,
pertanto, l'infondatezza e l'illegittimità. Osservava, al riguardo, di non avere mai contestato, al pari degli acquirenti, la qualità dell'attrice quale erede di , Persona_1
essa riconosciuta con sentenza n° 378/2017 del Tribunale di Salerno;
quindi, che, in assenza di detta contestazione, l'azione di petitio hereditatis non trovava applicazione nel caso concreto, avendo dovuto, l'attrice, semmai ricorrere all'azione reale di rivendicazione. La chiamata in causa, per tali ragioni, sosteneva di non dovere prendere parte al giudizio, poiché la domanda di petizione ereditaria avrebbe dovuto essere indirizzata esclusivamente nei confronti di coloro che possedevano i beni. evidenziava, poi, l'erroneità delle quote successorie rivendicate CP_5
dall'attrice, rilevando che non fosse proprietario della metà degli Persona_1
immobili, bensì soltanto di una quota pari ad un quarto dell'appartamento di nove vani e di una quota pari ad un sesto dell'unità immobiliare di quattro vani.
pagina 18 di 50 Conseguentemente, la pretesa di ottenere la comproprietà nella misura della metà
risultava essere del tutto sproporzionata e priva di fondamento. Riteneva che la richiesta di estromissione dal giudizio fosse supportata anche dal fatto che l'attrice si era soltanto riservata di chiedere in separata sede il pagamento di tutti i ricavi percetti o percipienti. Ella, proseguendo nel proprio excursus narrativo, contestava fermamente le affermazioni attoree circa una presunta complicità tra le venditrici e gli acquirenti. Osservava come le vendite fossero state effettuate nel 1998 e nel
2003, a più di un anno dalla morte di e molti anni prima della Persona_1
proposizione dell'azione di riconoscimento della paternità, avviata dall'attrice solo nel 2012. Tale circostanza escludeva, a dire della stessa, la possibilità che le venditrici conoscessero l'esistenza della FI naturale del de cuius al momento delle alienazioni. A riprova di ciò, richiamava la dichiarazione contenuta nell'atto di vendita del 1998, nel quale veniva affermato che fosse celibe al Persona_1
momento del decesso, circostanza che dimostrava l'assenza di consapevolezza circa l'esistenza della FI naturale. inoltre, contestava la richiesta di CP_5
garanzia per evizione formulata dai chiamanti in causa, evidenziando la mancanza dell'essenziale requisito dell'anteriorità della causa di evizione. Rilevava che l'azione di accertamento della paternità fosse stata introdotta oltre tredici anni dopo il primo atto di vendita e otto anni dopo il secondo, con la sentenza dichiarativa pubblicata nel gennaio del 2017, e che l'atto introduttivo del presente giudizio fosse stato notificato soltanto nel febbraio 2018, decorsi 19 anni e 4 mesi dal primo atto pagina 19 di 50 del 30.10.1998 e 14 anni e 3 mesi dal secondo atto del 06.11.2003. Tali circostanze dimostravano, secondo la convenuta, che l'eventuale causa di evizione non avrebbe potuto considerarsi preesistente ai trasferimenti immobiliari, rendendo inapplicabile la garanzia prevista dall'art. 1484 c.c. , nel rivolgersi al Tribunale, così CP_5
concludeva: “estromettere dal giudizio la sig.ra , in quanto per la CP_5
tipologia di azione iniziata dalla sig.ra questa va Parte_1
intrapresa solo nei confronti di colui che possiede i beni ereditari e quindi solo ed
esclusivamente nei confronti dei sig.ri e , essendosi tra Controparte_2 CP_4
l'altro parte attrice riservata di chiedere in sede separata il pagamento di tutti i
ricavi percetti o percipienti;
estromettere dal giudizio la sig.ra per CP_5
inapplicabilità della evocata evizione ex art. 1484 c.c. al caso di specie per le
motivazioni meglio precisate;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di
petizione intrapresa dall'attrice, per i motivi esposti in narrativa, poiché in assenza
di contestazione della qualità di erede, mancano i presupposti per la petitio
hereditatis; e per l'effetto rigettare la domanda attorea oltre che quella dei
convenuti chiamanti almeno nei confronti dell'odierna convenuta sig.ra CP_5
; in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di
[...]
parte attrice, voglia ridurre la somma richiesta della quota in comproprietà: in
riferimento all'immobile di via dei Principati di n° 9 vani, la quota del sig. Per_1
era di ¼, mentre in riferimento alla quota dell'immobile di Via dei Principati
[...]
di n° 4 vani, la quota di era pari ad 1/6; condannare la parte attrice e/o Persona_1
pagina 20 di 50 le parti chiamanti alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore
antistatario”. Depositava la sola copia dell'atto di chiamata in causa notificato.
a mezzo del proprio difensore, dichiarava di rinunciare atti del CP_5
giudizio, con richiesta al giudice di prendere atto della rinuncia e di adottare i conseguenti provvedimenti (allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
29.04.2025 depositate dal difensore della medesima).
a seguito dell'atto di chiamata in causa da parte dei convenuti Parte_2
, e , oltre che dei terzi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
chiamati e , si costituiva in giudizio a mezzo Parte_3 Parte_4
di comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2019, con la quale contestava integralmente le domande attoree, dichiarandole infondate e illegittime. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria, cui l'attrice, quale parte istante,
avrebbe dovuto provvedere prima dell'introduzione del giudizio. Evidenziava, al punto n° 2 dell'atto difensivo, come l'attrice avesse avviato il procedimento per l'accertamento giudiziale della paternità soltanto nel 2012, ad oltre quindici anni dalla morte di , avvenuta nel marzo 1997. Tale inerzia avrebbe Persona_1
determinato, a suo avviso, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. e degli artt. 2935 e 533 c.c. in combinato disposto. Parte_2
osservava che la dichiarazione giudiziale di filiazione, pur intervenuta con la sentenza n° 378/2017 del Tribunale di Salerno, non fosse da ritenersi idonea a pagina 21 di 50 incidere sugli effetti ormai consolidati dell'usucapione decennale maturata dagli acquirenti, considerato il lungo lasso di tempo trascorso. La terza chiamata in causa evidenziava, inoltre, che la FI del de cuius, ove mai ritenuta erede, sarebbe dovuta subentrare anche nei rilevanti debiti ereditari lasciati dal padre, puntualmente indicati nel verbale di inventario del 1997, redatto il 18.07.1997 per il tramite dalla
Pretura Circondariale di Salerno al R.G. n° 187/1997, cron. n°1839, rep. n° 1318,
dal quale sarebbe stato possibile evincere le passività maturate da Persona_1
Indicava dettagliatamente gli stessi. Ella, con riguardo alla consistenza delle quote ereditarie, chiariva che non fosse titolare della metà dei beni, come Persona_1
sostenuto dall'attrice, ma soltanto di un quarto dell'appartamento di nove vani e di un sesto dell'unità immobiliare di quattro vani. Per tale motivo la richiesta dell'attrice risultava sproporzionata e infondata. Respingeva con fermezza le accuse di complicità formulate dall'attrice, sottolineando che le alienazioni immobiliari erano state realizzate nel 1998 e nel 2003, quando nessuna delle ER aveva conoscenza dell'esistenza di una FI del fratello. A riprova di ciò, richiamava la dichiarazione contenuta nel primo atto di vendita, nel quale si affermava che Per_1
fosse celibe al momento del decesso, segno evidente dell'assenza di
[...]
consapevolezza circa la filiazione naturale dell'odierna attrice. in Parte_2
merito alla chiamata in causa operata dai convenuti , Controparte_3 CP_2
e , deduceva la propria carenza di legittimazione
[...] Controparte_4
passiva, ritenendo l'azione di petitio hereditatis proponibile solo contro gli attuali pagina 22 di 50 possessori dei beni. Contestava, inoltre, la richiesta di manleva per evizione,
rilevando l'assenza dell'elemento essenziale dell'anteriorità della causa di evizione rispetto al trasferimento, ritenendo, l'azione di accertamento della paternità,
introdotta molti anni dopo le vendite. Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio e, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto validamente costituito il contraddittorio, accertare e, per l'effetto, dichiarare gli acquirenti già ampiamente garantiti da richieste di terzi con il versamento della cauzione di lire 100.000.000,
come risultante dall'atto costitutivo di cauzione convenzionale, depositato da nel proprio fascicolo di parte. Di essa si riservava di chiederne la Parte_3
restituzione in separato giudizio. con riferimento alla seconda Parte_2
chiamata in causa effettuata da e , Parte_3 Parte_4
manifestava amarezza per l'iniziativa della FI e del genero, ricordando come, nel
2002, ella e la sorella avessero trasferito alle medesime parti una quota Per_2
dell'immobile piccolo di via dei Principati, pervenuto in eredità da Persona_1
Evidenziava come tale atto fosse stato redatto in forma di compravendita ma costituisse, nella realtà, una donazione, non essendo mai stato corrisposto il prezzo risultante dall'atto. Attenzionava la circostanza per la quale i chiamanti avessero ricevuto le quote in donazione senza sborsare somme di denaro, per poi arricchirsi con la vendita delle stesse ai signori e . Sulla base di tali CP_2 CP_3
elementi, la terza chiamata riteneva del tutto infondata la richiesta di manleva formulata dai chiamanti, considerando che questi ultimi non avessero subito alcun pagina 23 di 50 danno economico in relazione alle quote ricevute gratuitamente. Così concludeva:
“piaccia all'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
in via preliminare, estromettere dal giudizio , in quanto per la tipologia Parte_2
di azione iniziata dalla sig.ra , questa va intrapresa solo nei Parte_1
confronti di colui che possiede i beni ereditari e quindi solo ed esclusivamente nei
confronti dei sig.ri e , essendosi tra l'altro parte attrice Controparte_2 CP_4
riservata di chiedere in sede separata il pagamento di tutti i ricavi percetti o
percipienti; estromettere dal giudizio la sig.ra per inapplicabilità della Parte_2
evocata evizione ex art. 1484 c.c. al caso di specie per le motivazioni meglio
precisate; estromettere dal giudizio la sig.ra , poiché la stessa ha Parte_2
effettuato una vendita titolata avendo la proprietà degli immobili de quo. Nel
merito, nei confronti della sig.ra : accertare e dichiarare la Parte_1
prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, e di conseguenza la prescrizione
del diritto dell'erede all'eredità, per i motivi meglio esposti in parte motiva, e
comunque per il combinato disposto tra gli artt. 533 c.c., 480 c.c. e 2935 c.c.,
avendo la sig.ra intrapreso l'azione di riconoscimento di Parte_1
paternità dopo ben 15 anni e mezzo, ampiamente decorsi i termini per
l'accettazione dell'eredità; nella denegata ed estrema ipotesi di riconoscimento
della qualità di erede, voglia ridurre la quota del compossesso alla reale quota
ereditaria del sig. ovvero di ¼ per l'immobile grande di via dei Persona_1
Principati n° 63 e 2/6 per l'immobile piccolo di via dei Principati n° 63; ancora,
pagina 24 di 50 qualora la sig.ra dovesse essere mai riconosciuta legittima Parte_1
erede del sig. questa dovrà subentrare anche nei debiti maturati da Persona_1
quest'ultimo, che dovranno essere necessariamente conteggiati nel computo
dell'eventuale dare/avere tra gli eredi, che l'attrice si è riservata in un separato
giudizio. Nel merito, nei confronti dei sig.ri e : chiede di CP_2 CP_3
accertare e, per l'effetto, dichiarare che gli acquirenti hanno acquistato con titolo e
garantiti da richieste di terzi con il versamento della cauzione di lire 100.000.000,
così come risulta dall'atto costitutivo di cauzione convenzionale;
nel rigettare la
richiesta di manleva, chiede la condanna dei chiamanti e , ex CP_2 CP_3
art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per dolo o colpa grave, in quanto, visto l'oggetto
del presente giudizio e tenuto conto che l'unica richiesta formulata è relativa
all'immissione dell'attrice nel compossesso dei beni, il giudizio è stato
correttamente incardinato solo nei confronti degli attuali possessori dei beni. Nel
merito, nei confronti dei sig.ri IO e rigettare la richiesta di manleva, Pt_4
in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in
parte motiva, chiede la condanna dei chiamanti IO e ex art. 96 c.p.c. Pt_4
per lite temeraria, per dolo o colpa grave, in quanto, visto l'oggetto del presente
giudizio e tenuto conto che l'unica richiesta formulata è relativa all'immissione
dell'attrice nel compossesso dei beni, il giudizio è stato correttamente incardinato
solo nei confronti degli attuali possessori dei beni;
e per l'effetto, condannare la
parte attrice e/o le parti chiamanti alle spese di giudizio con attribuzione al
pagina 25 di 50 sottoscritto procuratore antistatario”. depositava: copia degli atti di Parte_2
chiamata in causa;
avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza dichiarante la paternità; verbale di inventario dei beni e dei diritti del de
cuius del 18.07.1997, depositato in data 17.09.1997 presso la Pretura Persona_1
Circondariale di Salerno, R.G. 187/97, cron. n° 1839, rep. n° 1318. in Parte_2
proprio e quale erede di (deceduta nelle more del procedimento), a Persona_2
mezzo del proprio difensore di fiducia, dichiarava di rinunciare atti del giudizio,
(nota di trattazione scritta per l'udienza del 29.04.2025).
Il giudice, dr.ssa Francesca Iervolino, con provvedimento del 26.11.2019, rinviava d'ufficio l'udienza fissata per il 03.12.2019 al 24.02.2020, ciò per esigenze legate al carico di ruolo;
ritenuto di poter procedere allo svolgimento dell'udienza con le modalità alternative di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del D.L. n° 18/2020,
ossia mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza, con decreto del 03.09.2020 disponeva la trattazione dell'udienza al
06.10.2020; rilevato che le chiamate in causa, e , avessero Parte_2 CP_5
documentato l'avvenuto decesso, in data 07.07.2019, della terza chiamata in causa contumace, , dichiarava con ordinanza del 26.10.2020 l'interruzione Persona_2
parziale del giudizio rinviando la causa all'udienza del 13.07.2021. CP_3
, e presentavano in data
[...] Controparte_2 Controparte_4
21.01.2021 ricorso in riassunzione. Il giudice, con provvedimento del 10.03.2021,
letto quest'ultimo, fissava per la prosecuzione del giudizio relativo al procedimento pagina 26 di 50 indicato l'udienza del 13 luglio 2021, essa svoltasi con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, giusto decreto del 06.06.2021; all'esito della stessa, ritenuto che la richiesta di separazione del giudizio connesso avente ad oggetto la domanda di garanzia proposta dai convenuti, avanzata dall'attrice,
, con note in data 08.07.2021, non si palesasse opportuna in Parte_1
tale fase, considerato il rapporto di parziale connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi e le esigenze di speditezza e di coordinamento delle decisioni che solo il processo simultaneo può garantire, concedeva alle parti indicate in parte motiva e nei limiti ivi indicati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29.03.2022, anch'essa svoltasi con le modalità di cui alla lettera h)
del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n° 18/2020, in virtù di decreto emesso il 27.02.2022;
con ordinanza del 10.06.2022, ritenuto preliminarmente necessario lo scrutinio,
eventualmente con sentenza non definitiva, della questione contestata tra le parti relativa all'applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui all'art. 534 comma
III c.c., anche al fine di valutare la rilevanza delle prove orali articolate dalle parti nei termini concessi ex art. 183 comma VI c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.12.2022. Quest'ultima si svolgeva, al pari delle precedenti, con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n°
18/2020, in conformità a quanto disposto con decreto emesso il 27.02.2022. Il
giudice, con provvedimento del 13.12.2022, visto il numero di cause già assegnate in decisione e considerate le esigenze di ruolo, rinviava la causa in prosieguo per la pagina 27 di 50 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2023, ciò disponendo, con provvedimento del 26.09.2023, che la stessa venisse sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. La causa veniva ulteriormente differita nello stato dal g.o.p. in sostituzione provvisoria sul ruolo, dr. all'udienza del 29.04.2024, per ragioni legate al ruolo ed CP_8
alla necessità di definire i procedimenti di più risalente iscrizione. Il sottoscritto giudicante, vista la riassegnazione del giudizio, all'esito dell'udienza del
29.04.2025, svoltatasi nelle forme contemplate dall'art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24.05.2025, lette le note di precisazione delle conclusioni e visto l'art. 190 c.p.c.,
tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Dalla documentazione depositata dalle parti in giudizio e da una lettura coordinata degli atti difensivi emerge una vicenda complessa, sviluppatasi nell'arco di oltre quarant'anni, concernente i diritti successori ed i successivi trasferimenti immobiliari relativi a due appartamenti siti in Salerno, originariamente appartenuti a e, per successione, al figlio Dal testamento olografo di Persona_5 Persona_1
, del 16.03.1978 e pubblicato il 29.11.1982 dal notaio dr. Persona_5 Persona_8
rep. n° 13149H, racc. n° 18013 (all. 2 alla comparsa di costituzione di
[...]
, e ) risulta che egli Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
fosse effettivamente proprietario di due appartamenti siti in Salerno e quanto da lui disposto in ordine ad essi: “1. l'appartamento di vecchia costruzione, sito in Salerno
pagina 28 di 50 alla via dei Principati n° 63, 1° piano, composto da nove vani ed accessori verrà
nella sua interezza, attribuito, dopo la mia morte, in proprietà e parti uguali ai miei
quattro figli , , e .; l'appartamento di nuova CP_5 Per_2 CP_9 Per_9
costruzione, sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, attiguo a quello innanzi
menzionato e composto da n° 4 vani, terrazzino e gabinetto di decenza, verrà dopo
la mia morte attribuito ai miei figli e , ed in parti uguali…..; CP_5 Per_9
dichiaro che la disposizione relativa al quartino di recente costruzione sito in
Salerno alla via dei Principati n° 63, primo piano, fatta a favore di miei figli CP_5
e , è a titolo di disponibile sull'asse patrimoniale”. Dalla scheda Persona_1
testamentaria in questione si evince, quindi, che avesse ereditato Persona_1
rispettivamente la quota di ¼ e di ½ degli indicati immobili. Risultano, inoltre, quali dati certi, l'apertura della successione a seguito della morte di Persona_5
(registro particolare n° 10088 e registro generale n° 17733), e la trascrizione dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario (registro particolare n° 10088
e registro generale n° 12404, pubblico ufficiale della Pretura) operata il 03.05.1997
da , e alla morte del fratello CP_5 Persona_2 Parte_2 Persona_1
deceduto il 19.03.1997 (all. 3 e 3 bis alle memorie ex art. 183, co. VI, n° 2, II°
termine, di e , del 04.01.2021). Dalla nota di Parte_3 Parte_4
trascrizione in questione si evince che le tre RE accettarono, ciascuna in nome proprio e con dichiarazione resa il 02.04.1997 al collaboratore di cancelleria della
Pretura circondariale di Salerno, l'eredità relitta ab intestato di Agli Persona_1
pagina 29 di 50 atti risulta la denuncia di successione presentata all'ufficio del registro di Salerno il
05.08.1998, n° 26, vol. 1083, successivamente alla dipartita di e diversi Persona_1
atti notarili inerenti agli indicati immobili: un primo atto di compravendita, del
30.10.1998, redatto dal notaio dr. , rep. n° 60920, raccolta n° 21943, Persona_3
dal quale risulta che le ER , ciascuna per i propri diritti e tutte Per_1
solidalmente per l'intero, hanno venduto e trasferito ai coniugi Controparte_2
e la piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via Controparte_3
dei Principati n° 63, riportato nel N.C.E.U. alla partita 1019666, foglio 62, mappale
186, sub. 32, composto di nove vani ed accessori, sito al primo piano del fabbricato
Palazzo Parrocchia, con annessa terrazza - vanella scoperta di mq. 70 circa che si
trova interposta tra questo e l'altro appartamento pure di proprietà . La parte Per_1
venditrice, all'articolo 5 dello stesso, garantiva la piena proprietà e validità formale e sostanziale dei titoli di provenienza, assumendo nei confronti della parte acquirente la garanzia di legge e dichiarando che quanto venduto fosse di sua assoluta ed esclusiva proprietà oltre che libero da iscrizioni ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramenti e sequestri, diritti reali parziari spettanti ai terzi (all. 3 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti CP_7
. L'atto in questione era preceduto da una scrittura privata di
[...]
compravendita, sottoscritta dalle medesime parti, in data 25.05.1998. Le venditrici dichiaravano in essa di essere proprietarie dell'immobile da alienare, ciascuna per la quota di 1/3, e di non avere la disponibilità, al momento della sottoscrizione della pagina 30 di 50 stessa, dei titoli di provenienza e delle dichiarazioni di successioni. L'appartamento,
poi di fatto alienato, riportava estremi catastali differenti rispetto a quelli indicati nel successivo atto notarile del 30.10.1998, essendo intervenuta variazione catastale nelle more del perfezionarsi della compravendita del bene, essa avvenuta il
30.10.1998 (all. 3, alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio,
del 18.11.2020). Sul punto, emerge dai documenti prodotti, un atto costitutivo di cauzione convenzionale contestuale al rogito notarile, in cui ai punti 3, 4, 5, 7, si legge: “
3. le venditrici ER dichiarano e portano a conoscenza degli Per_1
acquirenti coniugi che sono in corso presso il Tribunale di Controparte_7
Salerno due giudizi separati, e cioè uno instaurato dal condominio del fabbricato
contro di loro, e un altro dell'impresa incaricata per le ristrutturazioni, contro il
Condominio; i predetti giudizi vertono sulla contestazione dei presunti crediti
vantati dall'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione;
4. che non sono
state ancora in grado di ottenere sentenze definitive in merito ai giudizi de quo, e
pertanto risulterebbero, allo stato, esposizioni debitorie verso l'amministrazione
condominiale e per essa verso l'impresa appaltatrice;
5. che, inoltre, pur avendo
già ottemperato al pagamento delle tasse di successione di in via Persona_5
definitiva e della tassa di successione principale di non è stato ancore Persona_1
possibile ottenere dal competente ufficio del registro di Salerno una dichiarazione
solutoria definitiva per quest'ultima successione, apertasi il 19.03.1987; 7. che le
parti costituite, volendo comunque procedere alla stipula del rogito di
pagina 31 di 50 compravendita, hanno stabilito che venga trattenuto dal prezzo residuo di lire
480.000.000 = (quattrocentoottantamilioni) la somma di lire 100.000.000
(centomilioni) a titolo di cauzione, solo al fine di garantire e tenere indenni i
medesimi acquirenti da ogni spesa, danno o pregiudizio di qualsivoglia specie, che
eventualmente e comunque potrebbero cadere su di essi quali nuovi proprietari, per
pendenze giudiziarie e fiscali”. L'art. 3 dell'indicato atto prevedeva, altresì,
un'estensione dell'obbligo anche oltre l'importo della cauzione indicato (all. 5 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020); un secondo atto di compravendita, del 17.05.2002, redatto dal notaio dr. Per_4
, rep. n° 4702, raccolta n° 959, dal quale risulta che e
[...] Persona_2 Pt_2
hanno venduto a , FI di quest'ultima ed in dichiarato regime
[...] Parte_3
di comunione legale dei beni con , l'immobile sito nel Parte_4
comune di Salerno alla via dei Principati n° 63, appartamento posto al primo piano,
di vani 4, individuato catastalmente al foglio 62, part. 186, sub. 33, ad esse pervenuto, nelle rispettive quote di 1/6 ciascuna, in virtù di successione legittima del germano Ciò assumendo le garanzie di legge per i vizi e l'evizione e Persona_1
garantendo di averne la piena e libera disponibilità (all. 4 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti - ; CP_3 CP_2
un terzo atto di compravendita, redatto dal notaio dr. il 06.11.2003, Persona_3
rep. n° 79909, raccolta n° 28834, dal quale risulta che , ed CP_5 Parte_3
il di lei coniuge , la prima per diritti pari a 4/6 ed i secondi per Parte_4
pagina 32 di 50 diritti pari a 2/6, tutti solidamente per l'intero, hanno alienato a Controparte_3
e la proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via dei Controparte_2
Principali n° 63, composto da vani 4 ed accessori, censito nel catasto fabbricati del comune al foglio 62, mappale 186, sub. 33. In esso, quanto alla provenienza del bene, veniva specificato, per ciò che attiene a , che i diritti pari ai 3/6 CP_5
derivassero dalla successione del padre ed i diritti di 1/6 dalla Persona_5
successione ab intestato al germano per ciò che attiene a , Persona_1 Parte_3
che i diritti pari ai 2/6 derivassero dalla alienazione delle quote sul bene di Pt_2
e , ciascuna per la quota di 1/6, essa avvenuta con atto notarile
[...] Persona_2
del 17.05.2002. Anche in tale caso la parte venditrice assumeva nei confronti della parte acquirente ogni garanzia di legge (all. 5 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti - . Il contratto in CP_3 CP_2
questione era, inoltre, preceduto da contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalla parte promittente venditrice e dalla parte promittente acquirente in data 30.07.2003 (all. 6 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020). Anche in tal caso emerge dai documenti in giudizio un atto costitutivo di cauzione convenzionale contestuale al rogito notarile, in cui è
statuito che “in riferimento al rogito di compravendita per Notar Persona_3
dell'appartamento sito in Salerno al 1° piano di 4 vani ed accessori, alla via dei
Principati n° 63, facente parte del fabbricato "Condominio Parrocchia”, rogito che
in data odierna viene stipulato contestualmente al presente atto, le parti venditrici
pagina 33 di 50 ed i coniugi IO e accantonano, pro quota, a favore CP_5 Pt_4
delle parti acquirenti, coniugi e , dal Controparte_2 Controparte_3
prezzo della compravendita, la somma di euro 18.000,00 a titolo di cauzione, in
ipotesi di accertato loro coinvolgimento e/o soccombenza quali comproprietari
condomini nel procedimento civile n° 1042/97, pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno” (all. 9 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del
18.11.2020). Con riferimento alla proprietà in questione ricorre agli atti un contratto di mutuo di credito fondiario con costituzione di ipoteca sulla stessa, rep. n° 99862,
racc. n° 38683, redatto dal notaio dr. in data 16.11.2010, sottoscritto Persona_3
dall'istituto di credito Banca Monte Paschi di Siena ed i coniugi
[...]
e (all. 14alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei CP_3 Controparte_2
convenuti in giudizio, del 18.11.2020; rif. anche relazione notarile preliminare del
13.09.2010 di cui all'allegato 9 della memoria n° 2, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 30.12.2020).
Vi è, infine, un quarto atto, di donazione, redatto dal notaio dr. il Persona_3
25.03.2016, rep. n° 108040, raccolta n° 43706, dal quale risulta che CP_4
e hanno donato al proprio figlio la
[...] Controparte_3 Controparte_4
piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63,
ubicato al primo piano, pervenuto ai donanti con rogito notarile del 30.10.19998, e censito catastalmente al foglio 62, mappale 186, sub. 37, piano 1, cat. A2, cl. 2, vani
11,5, esso derivante dal mappale 186 sub. 32, giusta denuncia di variazione per pagina 34 di 50 frazionamento e fusione e diversa distribuzione degli spazi interni presentata all' di Salerno in data 06.09.2010, n° 3319, prot. n° SA0429460, variazione CP_10
DOCFA (all. 6a e 6b alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti ). La variazione in questione è attestata anche Controparte_7
nella relazione di perizia tecnica del 30.12.2020, a firma dell'ing. Persona_10
nella quale il tecnico precisava, al paragrafo rubricato variazioni catastali post
acquisto, che con la variazione su indicata, veniva assegnato all'unità identificata
dal subalterno n° 32 il subalterno n° 37, mentre all'unità identificata dal subalterno
n° 33 veniva assegnato il subalterno n° 36 (all. 12 alla memoria n° 2, 183, co. VI,
c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 30.12.2020); un quinto atto, di revoca della donazione, redatto dal notaio dr. il 30.12.2019, rep. n° 112911, Persona_3
raccolta n° 47057, con il quale , e Controparte_3 Controparte_2
, dichiaravano di risolvere consensualmente e con effetto Controparte_4
retroattivo, ai sensi dell'art. 1372 c.c., la donazione del 25.03.2016, rep. n° 108040,
raccolta n° 43706, intendendosi i donanti e Controparte_3 CP_2
rispristinati nei propri diritti con decorrenza dalla data dell'atto (all. 1, alla
[...]
memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020); un sesto atto, di donazione dell'usufrutto, redatto dal notaio dr. nella Persona_3
medesima data del precedente, rep. n° 112912, racc. n° 47058, con il quale donava al proprio coniuge la quota in Controparte_3 Controparte_2
ragione di ½ in usufrutto, attinente sempre alla consistenza immobiliare sita in pagina 35 di 50 Salerno alla via dei Principati n° 63, individuata catastalmente al foglio 62, mappale
186, sub 37, derivante da mappale 186, sub. 32 (all. 2, alla memoria n° 1, 183, co.
VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020).
Tanto premesso, va preliminarmente osservato, in ordine alla qualificazione dell'azione, che la domanda proposta dall'attrice rientra nello schema della petizione ereditaria.
La petitio hereditatis è un'azione di carattere universale in un duplice senso: primo,
perché tende non a tutelare un diritto su di una cosa singola ma a far riconoscere in chi la propone la qualità d'erede, cioè il diritto all'universum ius defuncti; secondo,
perché è esperibile erga omnes, cioè contro chiunque contesti al chiamato la qualità
d'erede. Essa è prevista dall'art. 533 c.c. secondo cui “l'erede può chiedere il
riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni. Coerentemente con la natura reale dell'azione, l'art. 534 c.c., al primo comma, chiarisce che la legittimazione passiva spetta anche agli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo, posto che, quando il terzo non ha altro titolo per il suo possesso che quello di avere acquistato da chi era erede, la controversia tra lui e l'attore che si afferma erede resta limitata all'accertamento di questo titolo e perciò si resta nell'ambito dell'azione di petizione. Nondimeno, lo stesso articolo, al secondo comma, pone una pagina 36 di 50 deroga al principio secondo cui nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse
habet, proteggendo il terzo contro l'azione di petizione del vero erede per una esigenza di tutela della circolazione dei beni. In particolare, il legislatore ha stabilito che l'acquisto del terzo è valido ed efficace se viene effettuato 1) da chi appare erede, vale a dire da colui che si comporta facendo credere che sussista il titolo di erede, 2) se esso è a titolo oneroso e 3) se l'acquirente è in buona fede, tenendo presente che la buona fede deve sussistere al momento dell'acquisto, mentre è
indifferente che successivamente sopravvenga la mala fede, e deve essere provata dal terzo acquirente, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie, in deroga al principio posto dall'art. 1147 c.c. per cui la buona fede è presunta. Infine,
l'art. 534 c.c., al terzo comma, stabilisce che per i beni immobili e per i mobili registrati la norma non si applica se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto
dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione
dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero o alla trascrizione della
domanda giudiziale contro l'erede apparente. Per la tutela del terzo si richiede,
pertanto, che l'erede apparente abbia trascritto il suo titolo, il che rende necessaria l'esistenza di un titolo che può consistere anche, come nel caso in esame,
nell'affermazione di un vincolo di parentela col defunto che dà titolo a succedere
(art. 2660 c.c.); che l'atto di acquisto del terzo sia stato anch'esso trascritto e che queste trascrizioni siano anteriori alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede vero o alla trascrizione della domanda di petizione, secondo un pagina 37 di 50 meccanismo che richiama il principio della continuità delle trascrizioni, basato sulla finzione che tra erede vero ed erede apparente sussista un conflitto da decidere secondo il criterio di cui all'art. 2644 c.c., ma che in effetti se ne discosta nella misura in cui la trascrizione risolve il conflitto tra gli acquirenti di diritti di uguale natura, assicurando la priorità dell'uno sull'altro, se ed in quanto effettivamente trasmesso, ma non crea il diritto stesso ove inesistente. La terza chiamata in causa tra l'altro rinunciante agli atti del giudizio per come espresso in CP_5
premessa, ha osservato nel primo atto difensivo che, non avendo i convenuti contestato la qualità di erede dell'attrice, non sussistessero i presupposti per esperire la petitio hereditatis, dovendo trovare luogo, invece, l'azione di rivendicazione. Sul
punto, con ordinanza n° 9153 del 7 aprile 2025, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass. civ.,
sez. II, sentenza del 17.10.2024, n° 26951; Cass. civ., sez. II, sentenza del pagina 38 di 50 04.04.2024, n° 8942). Questa azione consente, peraltro, di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass. civ., sez. VI - 2, sentenza del
24.09.2020, n° 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede. In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, sentenza del
01.04.2008, n° 8440; Cass. civ., sez. II, sentenza del 22.07.2004, n° 13785; Cass.
civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252; Cass. civ., sez. II, sentenza del
02.08.2001, n° 10557), si fonda pur sempre sull'allegazione di uno status,
l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II,
sentenza del 19.04.1979, n° 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, differenziandosi così dalla rei vindicatio,
malgrado l'affinità del petitum. Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che,
mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede (anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'ufficiale pagina 39 di 50 dello stato civile, cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252; Cass.
civ., sez. un., sentenza del 22.03.1969, n° 921) e, se contestato, il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass.
civ., sez. II, sentenza del 19.03.2021, n° 7871; Cass. civ., sez. II, sentenza del
16.01.2009, n° 1074; Cass. civ., sez. II, sentenza del 22.07.2004, n° 13785; Cass.
civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252). Né vale a immutare la qualificazione dell'azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore: ciò, sia in quanto, ai fini della configurabilità di detta azione, è sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità
recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n.
1074). Da questo consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, come nella fattispecie concreta, ma si limiti a contestare il fondamento della pretesa attorea opponendosi al riconoscimento dei diritti posti alla base delle medesima, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della prima, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura pagina 40 di 50 della successione (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2012, n° 14732; Cass. civ., 20 ottobre
1984, n° 5304). Proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione,
l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone,
dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo,
dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive,
come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali. L'attrice, nel caso che occupa, con l'azione esercitata, per come dalla stessa affermato a pagina 3
dell'atto introduttivo del giudizio, ha espresso il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento della sua qualità di erede di quindi della titolarità per Persona_1
quota delle proprietà detenute dai convenuti, oltre che quello ad ottenere la declaratoria di inopponibilità a sé degli atti di trasferimento su indicati con riferimento alla quota di ½ della proprietà appartenuta al de cuius con Persona_1
conseguente condanna degli acquirenti ad immetterla nel compossesso dei beni.
Nella fattispecie concreta è pacifica tra le parti la consistenza dei diritti facenti parte della massa ereditaria del de cuius così come il fatto che l'attrice sia Persona_1
stata riconosciuta erede di , oltre a quello per cui le RE di Persona_1
quest'ultimo, quali eredi apparenti, abbiano trasferito i diritti del de cuius, essi oggi nella titolarità formale di e . Va osservato, inoltre, che anche CP_2 CP_3
pagina 41 di 50 nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata qualificata come rivendicazione, vi sarebbe comunque coincidenza tra le difese dell'attrice e dei convenuti in ordine alla riconosciuta titolarità dei diritti oggetto di causa in capo ad un dante causa comune,
ed in ordine ai vari trasferimenti dei medesimi diritti fino a giungere Persona_1
alle parti oggi in causa, dovendosi solo stabilire, al pari della domanda qualificata come petizione ereditaria, applicando l'art. 534 c.c., se i trasferimenti effettuati dall'erede apparente siano o meno opponibili all'unico reale erede.
[...]
, nel presente giudizio, ha provato di essere FI naturale di Parte_1 Per_1
Ciò con una incisiva sentenza, la n° 378/2017, resa dal Tribunale di Salerno il
[...]
24.01.2017 nell'ambito del procedimento n° 8313/2012 R.G. In essa, dotata di attestazione del passaggio in giudicato (all. 11 all'atto di citazione), tra le considerazioni specifiche espresse in motivazione è statuito che alla luce del rifiuto
di sottoporsi all'esame ematologico da parte delle tre eredi e RE di Persona_1
alla luce della distribuzione di ogni reperto biologico di posto in essere Persona_1
dopo la notifica del ricorso da parte di una delle delle tre RE di Persona_1
alla luce del rifiuto da parte delle predette eredi a sottoporsi Parte_2
all'interrogatorio, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla madre
della ricorrente, alla luce dell'esame delle dichiarazioni testimoniali univoche, gli
ulteriori elementi indiziari forniti dagli attori, fotografie, sebbene non univoci,
possono concorrere ad integrare il quadro probatorio e la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità deve, pertanto, essere accolta£. L'attrice ha,
pagina 42 di 50 altresì, provato di avere accettato l'eredità paterna con atto del 12.12.2017 per notaio dr. , accettazione trascritta in data 22.12.2017 presso la Persona_11
conservatoria dei registri immobiliari di Salerno al n° 37827 r.p. e n° 49266 r.g..
Non trova corrispondenza, tuttavia, nella produzione offerta al giudizio, quanto sostenuto dall'attrice circa il valore delle quote di ½ della proprietà dei due indicati immobili appartenenti alla massa ereditaria di Dalla pubblicazione del Persona_1
testamento olografo, da nessuno degli eredi impugnato, risulta che l'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di vani 9, foglio 62, mappale
186, sub. 32, quest'ultimo divenuto 37 a seguito di successiva variazione catastale,
fosse stato attribuito dal de cuius , in proprietà ed in parti uguali, ai Persona_5
suoi 4 figli, tra cui al quale sarebbe così spettata la quota di ¼; ancora, Persona_1
che l'appartamento sito sempre in Salerno alla via dei Principati n° 63 ed attiguo a quello menzionato, composto da 4 vani, terrazzina e gabinetto di decenza,
individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 33, quest'ultimo divenuto sub 36 a seguito di successiva variazione catastale, fosse stato attribuito dal de cuius
[...]
, in proprietà ed in parti uguali, ai suoi due figli e Per_5 CP_5 Persona_1
con spettanza a quest'ultimo della quota di ½. Di questo l'attrice si avvede solo in sede di presentazione della memoria n° 1, ex art. 183, co. VI, c.p.c., del 01.10.2020,
come si evince dal paragrafo 1 della stessa, esso rubricato precisazione della
domanda. In ogni caso, sulla base di quanto esposto, è stato possibile accertare che l'attrice, nella qualità di FI di , nato Salerno il 30.05.1939 ed ivi Persona_1
pagina 43 di 50 deceduto in data 19.03.1997, è sua erede legittima e, in quanto tale, in prosecuzione del giudizio, può certamente agire per il riconoscimento dei diritti di proprietà
vantati sugli immobili ricadenti nella massa ereditaria del di lui genitore: in particolare, per la quota di 1/4 con riferimento all'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di vani 9, foglio 62, mappale 186, sub. 32,
quest'ultimo divenuto 37 a seguito di successiva variazione catastale;
per la quota di
½ con riferimento all'appartamento sito sempre in Salerno alla via dei Principati n°
63 ed attiguo a quello menzionato, composto da 4 vani, terrazzina e gabinetto di decenza, individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 33, quest'ultimo divenuto sub
36 a seguito di successiva variazione catastale.
Quanto alla questione sollevata dalle parti relativa all'applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui all'art. 534, comma III, c.c., da risolvere anche nella prospettiva di verificare la rilevanza delle prove orali richieste dalle parti, si osserva che le vendite effettuate dall'erede apparente sono opponibili all'erede vero, ma solo a condizioni specifiche. Preliminarmente occorre ripercorrere il dettato del già
menzionato art. 534 c.c. secondo cui l'erede può agire anche contro gli aventi causa
da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali
provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente
non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se
l'acquisto a titolo di erede (cfr. 2648 c.c.) e l'acquisto dall'erede apparente non
pagina 44 di 50 sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede
o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede
apparente. Se le condizioni descritte al comma III dell'indicato articolo non sussistono, la vendita non è opponibile e l'erede vero può recuperare il bene,
rivalendosi sull'erede apparente per la restituzione del prezzo o del danno subito dal terzo.All'acquirente dall'erede apparente ed ai suoi aventi causa, per opporre il proprio acquisto nei confronti dell'erede vero, non è sufficiente dimostrare, dunque,
di essere in buona fede, ma occorre anche provare non solo che l'erede apparente abbia trascritto l'accettazione dell'eredità prima della trascrizione dell'accettazione da parte dell'erede vero ma anche l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente da parte del terzo. Non rileva che l'erede apparente abbia trascritto la propria vendita prima della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del vero erede. L'articolo 534 c.c. va letto ed interpretato in disposto combinato con l'art. 2648 c.c., disciplinate la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, secondo il quale si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che
importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione
dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
2. La trascrizione
dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato
all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
3. Se il chiamato ha compiuto
uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la
pagina 45 di 50 trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente.
4. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un
estratto autentico del testamento. A completare il quadro normativo vi è l'articolo
2660 c.c., attinente alle modalità della trascrizione degli acquisti mortis causa ed al contenuto della nota trascrittiva, e l'art. 2826 c.c. in esso richiamato al comma 2, n°
5. L'art. 2660 c.c. prevede che
1. chi domanda la trascrizione di un acquisto a
causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art.2648, il certificato di
morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
2. deve anche presentare una nota in
doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita dell'erede o legatario e del defunto. 2) la data di morte;
3) se la
successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la
quota a questa spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e
la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in
deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art.
2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente
articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma
dell'art. 692. L'art. 2826 c.c., invece, statuisce che nell'atto di concessione
dell'ipoteca, l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione
pagina 46 di 50 della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione
catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di
identificazione catastale del terreno su cui insistono. Nella fattispecie concreta,
dalla documentazione in atti, risulta che la trascrizione dell'accettazione espressa della eredità di da parte dell'attrice sia avvenuta in data 22.12.2017, Persona_1
presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno al n° 49266 r.g. ed al n°
37827 r.p., come dalle certificazioni ipocatastali allegate all'atto introduttivo del giudizio la citazione (all. 1); che la trascrizione dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario da parte di , e sia CP_5 Persona_2 Parte_2
avvenuta in data 03.05.1997, al cospetto del pubblico ufficiale della Pretura che ha curato la stessa al n° 12404 r.g. ed al n° 10088 r.p.; che la trascrizione della denuncia di successione fiscale sia avvenuta in data 11.12.2000, con nota di trascrizione n° 33679 r.g. e n° 26323 r.p. Entrambi le trascrizioni eseguite dalle eredi apparenti, terze chiamate in causa, non valgono, tuttavia, a rendere opponibili gli acquisti dall'erede apparente, essendo esse non effettuate ai sensi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 2648, 2660 e 2826 c.c., ma al solo fine di pubblicità notizia. La trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario del
03.05.1997 risulta eseguita ai sensi dell'art. 484 c.c., prevedente una forma di pubblicità del tutto diversa da quella disciplinata dagli artt. 2648 e 2660 c.c. La
trascrizione ex art. 484 c.c. viene effettuata d'ufficio dal cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione nel luogo di apertura della successione anche se nella massa pagina 47 di 50 ereditaria non sono presenti immobili. Essa ha finalità differenti dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità disciplinata dall'articolo 2648 c.c., che, tra l'altro, si esegue nel luogo ove sono ubicati gli immobili (articolo 2663 c.c.). Quest'ultima ipotesi di trascrizione ha valenza giuridica quanto alla continuità di cui all'articolo
2650 c.c. ed alla salvezza dei diritti dei terzi acquirenti dal c.d. erede apparente
(articolo 534, II comma, c.c.). La trascrizione in esame, invece, non mirando a rendere opponibile l'atto ai terzi acquirenti dall'erede, serve solo a legatari e creditori ereditari quale termine di decorrenza del dies a quo per l'opposizione prevista dall'articolo 495 c.c. Ha, in ogni caso, valore di mera pubblicità notizia non costitutiva né dichiarativa. Nel caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario, per rendere l'atto opponibile a terzi, è necessario procedere ad una doppia trascrizione: alla trascrizione prescritta dall'art. 484 per le finalità di cui all'art. 495 c.c. (pagamento dei creditori e legatari), da effettuarsi presso la conservatoria dei RR.II. ove si è aperta la successione anche in assenza di immobili e senza dover indicare gli immobili in nota;
alla trascrizione prescritta dall'art. 2648
c.c. per le finalità di cui agli artt. 2650 e 534 c.c., essa da effettuarsi presso la conservatoria dei RR.II. ove si trovano gli immobili e riportando in nota i dati catastali identificativi degli immobili medesimi. Può essere sufficiente un'unica trascrizione, da valersi sia ai sensi dell'art. 484 che dell'art. 2648 c.c., qualora vi sia coincidenza di conservatoria dei RR.II., ossia gli immobili si trovino nel luogo ove si è aperta la successione. Nella nota di trascrizione devono, quindi, essere riportati i pagina 48 di 50 dati identificativi degli immobili, circostanza che non ricorre nella fattispecie concreta con riferimento alla nota di trascrizione delle eredi apparenti , CP_5
e a differenza della nota di trascrizione Parte_2 Persona_12
dell'accettazione espressa dell'eredità di parte attrice, seppure successiva.Quanto
alla dichiarazione di successione ed alla trascrizione della stessa, essa neppure è
opponibile a terzi in senso civilistico perché ha una valenza esclusivamente fiscale e non produce gli stessi effetti legali della trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Si tratta di un adempimento obbligatorio che serve a comunicare all'agenzia delle entrate il trasferimento del patrimonio ereditario e calcolare così le imposte dovute,
a differenza, come detto, della trascrizione dell'accettazione dell'eredità che, se compiuta nelle dovute forme di legge, rende l'accettazione opponibile ai terzi.È la stessa norma a prevederlo, statuendo, l'art. 5 del D. Lgs. n° 347 del 1990, al comma
2, che la trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. Da quanto esposto ne discende l'inopponibilità all'attrice degli atti di trasferimento della proprietà disposti dalle eredi apparenti nonché terze chiamate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa Maria Stefania Picece, pronunciando ai sensi dell'art. 277, co.
pagina 49 di 50 II, c.p.c.., nel giudizio iscritto al n° 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, così decide:
- Accerta e dichiara che è erede legittima di Parte_1 Persona_1
nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19.03.1997.
- Accerta e dichiara che i seguenti beni immobili ricadono nella massa ereditaria di appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di Persona_1
vani 9, foglio 62, mappale 186, sub 37, ex sub. 32, e appartamento sito sin Salerno
alla via dei Principati n° 63 di vani 4, individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 36,
ex sub. 33.
- Dichiara l'inopponibilità all'attrice degli atti di trasferimento della proprietà poste in essere da , e . CP_5 Parte_2 Persona_2
- Spese al definitivo.
- Rimette la causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori questioni da definire, con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno, lì 2 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 50 di 50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con decreto del 24.05.2025
TRA
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Sa) il 05.06.1980, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo IO, C.F.: , tutti C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio legale IO in Salerno (Sa) alla via Ss.
Martiri Salernitani n° 31, p.e.c.: .salerno.it Email_1 CP_1
ATTRICE
E
pagina 1 di 50 C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
07.02.1951, , C.F.: , nata a Controparte_3 C.F._4
GA (Sa) il 25.12.1956 e , C.F.: , Controparte_4 C.F._5
nato a [...] il [...], residenti in [...](Sa) alla via Dei Principati n°
63, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Alessandro CA, C.F.: , e C.F._6
TO CA, C.F.: , dello studio legale CA - C.F._7
Associazione Professionale, presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Salerno al corso Vittorio Emanuele n° 126, già via Lungomare Trieste n° 26,
C.F. e P.I. n° , fax n° 089250211, indirizzi di posta elettronica P.IVA_1
E certificata .salerno. Email_2 CP_1
.salerno.it Email_4 CP_1
CONVENUTI - CHIAMANTI IN CAUSA
NONCHE'
, C.F.: , nata a [...] il [...] CP_5 C.F._8
e residente in [...],
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Posidonia n° 147 presso lo studio dell'avv. Antonio Losacco, C.F.: , che la C.F._9
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
con dichiarazione resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133. co. 3, e 134, co. 3,
pagina 2 di 50 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax
0898424327 o alla p.e.c.: .salerno.it Email_5 CP_1
, C.F.: nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._10
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Salerno alla via Farao n° 4 presso lo studio dell'avv. Laura Fierro, C.F.:
, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce C.F._11
alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133. co. 3, e 134, co. 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax 0898422556 o alla p.e.c.:
.salerno.it Email_6 CP_1
, C.F.: nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._12
ed ivi residente a[...], Parte_4
, C.F.: nato a [...]
[...] C.F._13
(Sa) il 08.08.1956 e residente in [...](Sa) al corso Italia n°61,
elettivamente domiciliati in Salerno alla piazza Caduti Civili di Guerra n° 1 presso lo studio dell'avv. Marianna Catino, C.F.:
, dalla quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato C.F._14
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione resa di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. al numero di fax 089253260 o alla p.e.c.:
Email_7
pagina 3 di 50 CHIAMATI IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
LL , con atto di citazione del 21.02.2018 ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , e Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, esperendo azione di petizione ereditaria nei loro confronti. Rappresentava
[...]
di essere FI naturale di , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
19.03.1997, il quale, nonostante il di lei status fosse notorio all'interno del nucleo familiare, in particolare alle RE del de cuius, , e CP_5 Parte_2 [...]
nonché alla nipote (FI di , non aveva mai Per_2 Parte_3 Parte_2
proceduto al riconoscimento formale della paternità pur avendole promesso che,
dopo la propria morte, i beni in capo a lui sarebbero stati trasferiti in suo favore.
Esponeva che , al momento del decesso, risultasse proprietario di tre Persona_1
unità immobiliari site in Salerno alla via dei Principati n° 63, di cui due per la quota di metà ed una per la quota di un quarto, e che le RE del defunto, pure a conoscenza della filiazione naturale dell'attrice e con la complicità di parenti ed amici, avessero iniziato a disporre dei beni, così pretermettendola completamente pagina 4 di 50 quale unica erede legittima. Significava al riguardo che, nel luglio 1998, le tre
RE avessero modificato la consistenza catastale degli immobili, originariamente identificati dai subalterni 32 e 33, aumentando il numero dei vani del primo e riducendo quelli del secondo;
che le medesime, successivamente, con atto notarile del 30 ottobre 1998, avessero alienato a e Controparte_3 Controparte_2
l'intera proprietà dell'immobile sub 32, essa comprensiva anche della quota di 1/2
appartenente al defunto;
ancora, che, le RE e Persona_1 Persona_2 Pt_2
negli anni a seguire, avessero trasferito alla nipote , in regime
[...] Parte_3
di comunione legale con il marito, le loro presunte quote ereditarie sul secondo appartamento, individuato come sub 33; che , con atto del 06.11.2003, Parte_3
unitamente alla di lei zia avesse alienato a e CP_5 Controparte_3
anche tale immobile per intero, includendo nuovamente la Controparte_2
quota di 1/2 che, in realtà, sarebbe spettata all'attrice quale unica erede del de cuius.
rappresentava, altresì, di essersi avveduta della situazione e Parte_1
di avere adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della propria filiazione, riconosciuta dal Tribunale di Salerno con la sentenza n° 378/2017,
benché avesse disposto, nel corso del giudizio, la cremazione del corpo Parte_2
del proprio fratello , rendendo impossibile l'esame del DNA. Affermava, Persona_1
in tale contesto, di voler fare valere in giudizio la propria qualità di unica erede di
, non essendo emersi altri figli legittimi, legittimati o riconosciuti, e di Persona_1
voler rivendicare la titolarità della quota di metà dei beni attualmente detenuti dai pagina 5 di 50 convenuti, pari alla quota di proprietà dell'estinto. Instava, inoltre, per la declaratoria di inopponibilità degli atti di trasferimento indicati con riferimento alla quota di ½ della proprietà dei beni detenuti dai convenuti e la conseguente condanna degli acquirenti alla sua immissione nel compossesso dei medesimi beni.
Evidenziava, inoltre, che a seguito di frazionamento e fusione catastale del
06.09.2010, gli appartamenti originariamente censiti come sub 32 e 33 risultassero diversamente identificati dai subalterni 36 e 37; che i coniugi e Controparte_3
con ulteriore atto notarile del 25.03.2016, avessero donato al Controparte_2
figlio la quota di 1/2 della piena proprietà e della nuda proprietà Controparte_4
dell'immobile sub 37, con riserva di usufrutto per la restante metà in favore di
Precisava, infine, di avere accettato formalmente l'eredità del Controparte_2
padre il 12.12.2017, mediante atto notarile debitamente trascritto, e che, Persona_1
invece, nessuna trascrizione risultava effettuata dalle RE del defunto riguardo ad una loro accettazione espressa o tacita di eredità. , pertanto, Parte_1
citava i convenuti a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per l'udienza del
20.06.2018, e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare che essa esponente,
nella qualità di unica FI di , nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto in data 19.03.1997, è sua erede legittima e conseguentemente piena
proprietaria, per la quota di 1\2, delle unità immobiliari detenute dai convenuti e
già appartenute alla massa ereditaria del sig. , attualmente così Persona_1
identificate: I. appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63
pagina 6 di 50 piano 1°, censito al C.F. del medesimo Comune al f. 62, p.lla 186, sub 36, cat. A2,
di 4 vani ed 85 mq oltre 79 mq di aree scoperte con rendita 630,08; II.
appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63
piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p.lla 186, sub 37, cat. A2, di
11,5 vani e 290 mq, oltre 277 mq di aree scoperte con rendita 1.811,47; b)
accertare che tutti gli atti di trasferimento (atto del 30.10.1998 per notar Per_3
, rep. n° 60920 racc. 21943, atto per notar del 17.05.2002,
[...] Persona_4
rep. n° 4702 racc. n° 959, atto del 06.11.2003 per notar , rep. n° Persona_3
79909, racc. n° 28834, atto pubblico per notar del 25.03.2016, rep. Persona_3
n° 108040), in virtù dei quali gli attuali convenuti hanno apparentemente acquistato
i diritti già nella titolarità del sig. , sui due appartamenti meglio Persona_1
identificati nella precedente lettera a), sono inopponibili alla attrice e condannare
per l'effetto i convenuti ad immettere la medesima attrice nel compossesso dei
medesimi due appartamenti;
c) condannare i convenuti a pagare le spese di causa,
ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha
anticipate”. Depositava, con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie, i seguenti documenti: certificato dei registri immobiliari, trascrizioni ed iscrizioni, su
, dalla nascita all'attualità; certificato dei registri immobiliari, Persona_1
trascrizioni ed iscrizioni, su , e , nonché su CP_5 Parte_2 Persona_2
e , dalla nascita all'attualità, riferiti agli Controparte_2 Controparte_3
immobili nel comune di Salerno;
atto del 30.10.1998 per notaio , rep. Persona_3
pagina 7 di 50 n° 60920 racc. n° 21943; atto per notaio del 17.05.2002, rep. n° Persona_4
4702, racc. n° 959; atto del 06.11.2003 per notaio rep. n° 79909, Persona_3
racc. n° 28834; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno
alla via dei Principati n° 63 piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62,
p. lla 186, sub 8; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di
Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 32; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 33; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63 piano 1°, censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 36; visura storica catastale dell'appartamento sito nel comune di Salerno alla via dei Principati n° 63 piano 1°,
censito al C.F. del medesimo comune al f. 62, p. lla 186, sub 37; sentenza n° 378\2017 del Tribunale di Salerno con attestazione di passaggio in cosa giudicata. in data 24.05.2018, esperiva la procedura di Parte_1
mediazione presso la con sede in Salerno, chiamando in Controparte_6
mediazione i convenuti che, tuttavia, non aderivano alla stessa, con conseguente verbale negativo (all. 1 alla nota di deposito di parte attrice del 09.07.2019).
, e , si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione con istanza ex art. 269, co. II, c.p.c. e domanda riconvenzionale del 29.05.2018, con la quale impugnavano estensivamente pagina 8 di 50 il contenuto dell'atto introduttivo della lite e la documentazione prodotta, chiedendo il rigetto delle domande poste dall'attrice in quanto manifestatamente infondate. I
convenuti contestavano integralmente la ricostruzione dei fatti operata da
[...]
, evidenziando preliminarmente come, in realtà, fosse Parte_1 Persona_1
titolare soltanto di una quota pari ad un quarto dell'appartamento di maggiore consistenza e della metà dell'appartamento più piccolo, in conformità al testamento olografo del di lui padre , pubblicato nel novembre del 1982. Ne Persona_5
derivava che, anche ove fosse stata riconosciuta la qualità ereditaria dell'attrice, la stessa non avrebbe potuto vantare alcun diritto sulla metà dell'immobile grande,
come invece richiesto, ma semmai sulla sola quota di un quarto. SS ricostruivano poi, dettagliatamente, le vicende negoziali: nel 1998, Controparte_2
e , acquistavano dalle RE , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e l'appartamento di maggiori dimensioni;
Parte_2 Persona_2 [...]
, nel 2002, in regime di comunione con il coniuge Pt_3 Parte_4
, acquistava la quota di 2/6 del secondo appartamento;
nel 2003,
[...] CP_3
e acquistavano anche l'intero dell'appartamento più
[...] Controparte_2
piccolo. In ciascun atto notarile i venditori dichiaravano la piena ed esclusiva titolarità delle rispettive quote, assumendo le garanzie di legge in ordine alla provenienza ed alla libertà dei beni. I convenuti evidenziavano, altresì, come l'azione per il riconoscimento della paternità fosse stata promossa dall'attrice soltanto nel 2012, cioè circa quattordici anni dopo il primo acquisto degli immobili pagina 9 di 50 da parte loro e circa nove anni dopo il secondo;
inoltre, che nel processo sulla paternità, due delle tre RE si erano mantenute contumaci, in ogni caso che Per_1
tutte avevano rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche e di rendere l'interrogatorio a loro deferito. Ritenevano, sulla base delle circostanze temporali e fattuali menzionate, di essere stati certamente in buona fede negli acquisti degli immobili, peraltro pagati a prezzi di mercato corrente e non di favore, tanto da avere sporto denuncia - querela nei confronti dell'attrice in data 08.05.2018.In diritto, i convenuti osservavano che l'azione proposta fosse qualificabile come petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., ma rilevavano che, anche in tale ambito, la legge salvaguardava i diritti dei terzi che avessero acquistato dall'erede apparente in buona fede. Rappresentavano inoltre che, quand'anche l'attrice fosse stata ritenuta erede legittima, la proprietà delle unità immobiliari avrebbe dovuto considerarsi ormai usucapita dagli stessi convenuti ai sensi dell'art. 1159 c.c., essendo decorsi ben più di dieci anni dalla trascrizione degli atti di acquisto e sussistendo sia il titolo astrattamente idoneo sia la loro buona fede, quindi entrambi i presupposti,
soggettivo e oggettivo, richiesti dalla norma. Eccepivano, pertanto, formalmente l'usucapione. I convenuti, a scopo cautelativo, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di evizione parziale della cosa venduta prevista e disciplinata dall'art. 1484 c.c.,
dichiaravano di voler chiamare in causa tutti i venditori originari degli immobili,
onde essere eventualmente manlevati da ogni conseguenza dannosa. Tanto
premesso, chiedevano lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire pagina 10 di 50 la citazione di , , e CP_5 Persona_2 Parte_2 Parte_3 [...]
. Formulavano, poi, eccezione riconvenzionale di usucapione e Parte_4
domanda riconvenzionale dei danni ex art. 96 c.p.c. chiedendo, quindi, di dichiararsi l'intervenuta usucapione delle quote acquistate, nonché la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo l'azione temeraria e lesiva della loro sfera patrimoniale e personale. Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni:
“piaccia all'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e
pregiudiziale, avendo i deducenti convenuti dichiarato la propria intenzione di voler
chiamare in causa i sig.ri (1) , nata a [...] il [...], C.F.: CP_5
, con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998 alla C.F._8 Per_3
via Velia n° 98; (2) , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_2
, con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998, alla C.F._15 Per_3
via Velia n° 98; (3) nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
con domicilio dichiarato in atto del 30.10.1998 al C.F._16 Per_3
Corso Garibaldi n° 215; (4) , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3
con domicilio, dichiarato in atto del 06.11.2003, in C.F._12 Per_3
Salerno alla via Fieravecchia n° 26; (5) , nato a [...]_4
il 08.08.1956, C.F.: con domicilio, dichiarato in atto C.F._17
del 06.11.2003, in Stio (Sa) alla via del Carso n° 4, ai sensi e per gli effetti Per_3
dell'art. 269, 2° comma c.p.c., si chiede che il G.U. voglia differire la prima udienza
di comparizione allo scopo di consentire la citazione in giudizio dei predetti, nel
pagina 11 di 50 rispetto dei termini di legge, affinché, nella malaugurata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle avverse domande, siano condannati a manlevare i chiamanti
in causa da tutti i danni, spese ed oneri che dovessero ricadere a loro carico, da
quantificarsi in separato giudizio;
in via principale: rigettare, perché infondate in
fatto ed in diritto, e comunque non dimostrate, tutte le domande formulate dalla
attrice; in via riconvenzionale: [a] accertato che ne ricorrono i requisiti di legge ed
in accoglimento della formulata eccezione, venga dichiarato che le quote di
proprietà delle unità immobiliari oggi fatte oggetto di domanda sono, nelle quote e
modalità consacrate nei due atti di acquisti, di proprietà a titolo originario dei
convenuti avendole usucapite per decorso del termine di dieci anni dalla data di
stipula rispettivi atti;
[b] condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave (I° comma) e senza
la normale prudenza (II° comma), danni per la cui liquidazione ci si rimette
all'equo apprezzamento del Giudice;
in via istruttoria: si producono i documenti
tutti di cui alla narrativa che precede ed all'elenco che segue, con riserva, nei modi
e termini di cui all'art. 183 c.p.c., che sin da ora si richiedono, di formulare
deduzioni istruttorie e produrre eventualmente altri documenti, oltre quelli elencati
in calce al presente atto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alla
maggior somma di cui all'art. 96, comma III, c.p.c.”.
, e depositavano i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
seguenti documenti: atto di citazione;
atto del notaio del 29.11.1982; atto Per_6
pagina 12 di 50 del notaio del 30.10.1998, con nota di trascrizione;
atto del notaio Per_3 Per_4
del 17.05.2002; atto del notaio del 06.11.2003; atto del notaio del Per_3 Per_3
25.03.2016 e certificazione di rettifica del 28.06.2016; denuncia - querela presentata in data 08.05.2018; nota di trascrizione dell'atto di citazione del 04.04.2018, nn°
13212/10427. Il giudice, con decreto del 04.06.2018, sull'istanza dei convenuti contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.05.2018,
differiva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, al
06.11.2018, per consentire ai medesimi di chiamare in causa CP_5 [...]
e disponeva, con Per_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
successivo provvedimento del 20.07.2018, una nuova data per la prima udienza di comparizione delle parti, indicata nel giorno 21.01.2019, in considerazione del rifiuto da parte della cancelleria dell'indicato decreto e della mancata comunicazione alle parti;
rinviava d'ufficio la causa, con decreto del 18.10.2018, al
14.01.2019, così anticipandone la trattazione.
e , a seguito della chiamata in causa da parte Parte_3 Pt_4 Parte_4
di , e , si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
giudizio con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del 28.12.2018, dichiarando di opporsi integralmente alle deduzioni dei convenuti e chiedendo, a loro volta, la chiamata in causa delle RE e Persona_2 Pt_2
loro danti causa nella compravendita del 2002. Eccepivano, in via
[...]
assolutamente preliminare ed assorbente, l'improcedibilità della domanda per non pagina 13 di 50 avere né l'attrice, né i chiamati in causa e , esperito la CP_2 CP_3
mediazione obbligatoria prima della proposizione del giudizio. Chiedevano, sempre in via preliminare ed assorbente, di ritenersi inammissibile la richiesta di manleva avanzata nei confronti dei terzi convenuti, essendo, questi ultimi, totalmente estranei ai fatti per cui è causa ed avendo agito in totale e completa buona fede nello stipulare l'atto di compravendita in favore di e , ciò non CP_2 CP_3
potendo conoscere le vicende attinenti alla sfera privata del congiunto Persona_1
zio materno della medesima . I terzi convenuti, nell'esposizione dei Parte_3
fatti, richiamavano l'atto di vendita stipulato nel 2003 con cui avevano trasferito ai coniugi la quota di 2/6 dell'immobile sito in Salerno, quota Controparte_7
che essi stessi avevano acquistato l'anno precedente, nel 2002, dalle RE . Per_1
In quel precedente atto notarile, riferivano che le venditrici avevano garantito loro la piena proprietà del bene ceduto, senza alcuna riserva né indicazione di possibili pretese ereditarie da parte dell'attrice SS Parte_1
rappresentavano, inoltre, che solo in epoca recente, e precisamente all'esito della sentenza del Tribunale di Salerno n° 387/2017, avessero appreso che
[...]
era stata riconosciuta FI naturale di , riconoscimento Parte_1 Persona_1
intervenuto oltre tredici anni dopo il loro acquisto ed a circa vent'anni dal decesso del de cuius. A loro dire, tale circostanza non avrebbe potuto essere conosciuta né
prevedibile all'epoca del trasferimento immobiliare. Nella prospettazione dei terzi chiamati, la condotta dei convenuti - non appariva improntata CP_2 CP_3
pagina 14 di 50 a piena diligenza, giacché questi ultimi, già nell'anno 1998, avevano preteso dalle
RE una consistente cauzione contrattuale di 100 milioni di lire nell'ambito Per_1
di un precedente acquisto, motivando tale garanzia con l'assenza di una dichiarazione definitiva di regolarità della successione di . Tale Persona_1
circostanza, secondo i terzi chiamati, dimostrava che i convenuti nutrissero dei dubbi o delle perplessità sulla situazione ereditaria del de cuius. e Parte_3
insistevano quindi sulla propria totale estraneità al Parte_4
rischio successorio poi emerso, dichiarando che eventuali responsabilità sarebbero dovute, semmai, ricadere su coloro che avrebbero garantito loro la piena proprietà
del bene, ossia le RE . Da tali premesse derivava la loro richiesta di Per_1
autorizzazione alla chiamata in causa delle predette RE, già citate dall'attrice ma non ancora costituite in giudizio. Formulavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “in
via preliminare, sospendere il presente giudizio, onerando la parte attrice
principale ad esperire il tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione; autorizzare la chiamata in causa delle signore e Persona_2
; sempre in via principale, rigettarsi la domanda dell'attore Parte_2 [...]
, in quanto del tutto infondata, atteso come l'atto astrattamente Parte_1
idoneo con il quale i chiamati in causa acquistarono la consistenza immobiliare dei
2/6 dell'appartamento censito in N.C.E.U. di Salerno, al foglio n° 62, mappale 186,
sub.33, atto pubblico per Notar del 17.05.2002, era Persona_4
accompagnato dalla più assoluta e totale buona fede, del tutto ignari, infatti,
pagina 15 di 50 essendo i signori e sul fatto che lo zio della Parte_3 Parte_4
signora avesse mai potuto generare figli naturali e non riconoscerli o Parte_3
palesemente non notiziarlo in famiglia;
in via subordinata, nella denegata e non
creduta ipotesi di riconoscimento di quanto avanzato da parte attrice verso parte
convenuta, valutarsi nell'accogliere la domanda di manleva di cui alla chiamata in
causa, non soltanto l'esimente elemento psicologico dei signori e Parte_3
di cui alla principale, ma anche le oggettive circostanze Parte_4
di fatto che avrebbero potuto indurre i convenuti e Controparte_2 CP_3
ad accertarsi dello stato dei rapporti familiari soltanto se avessero
[...]
operato con la diligenza del buon padre di famiglia opportunamente dispiegando
quesiti nella fase delle trattative;
del resto, ciò anche in considerazione del fatto che
i coniugi - , nell'acquisto di entrambi gli appartamenti, a CP_2 CP_3
distanza di anni tra i due rogiti, furono tutelati da il legale che Persona_7
aveva seguito a tutto il 1996 - anno di morte di , e continuato a seguire, Persona_1
tutte le problematiche legate alle vicende del condominio Palazzo Parrocchia in via
Due Principati, n° 63, vicende che avevano quali attori i germani;
tali Per_1
vicende comprendevano conoscenza e scienza piena della dichiarazione di
successione del de cuius , ritenuto solo ora genitore dell'attore; in via Persona_1
ulteriormente subordinata, compensare il quantum di valore immobiliare quale dei
2/6 del bene ceduto dai chiamati in causa con l'attuale valore della cauzione per
cento milioni di lire che i convenuti - ancora attengono dal CP_2 CP_3
pagina 16 di 50 19.11.1998, data del rogito dell'acquisizione immobiliare;
infatti, come sopra
dispiegato, con atto costitutivo di cauzione convenzionale del 30.10.1998 i signori
e pretesero ed ottennero dalle costituite Controparte_2 Controparte_3
ER , e , di trattenere a garanzia CP_5 Persona_2 Parte_2
parte assai considerevole (ben cento milioni di lire) del prezzo di acquisto
dell'immobile (480 milioni di lire) con atto pubblico Notar del Persona_3
30.10.1998 (Repertorio n. 60920; Raccolta n. 21943), alla via Due Principati, n°
63, riportato nel N.C.E.U. al folio n° 62, mappale 186/32; come detto, la incartata
motivazione appare, invero, quale palesazione più chiara che proprio sulla
successione di i - nutrissero serie perplessità e Persona_1 CP_2 CP_3
preoccupazioni; in via più gradatamente subordinata, valutare all'odierno valore
immobiliare il quantum di valore della quota dei 2/6 dell'immobile censito in
N.C.E.U. di Salerno, folio n. 62, mappale 186, su. 33, acquisito dai chiamati in
causa con atto pubblico per Notar del 17.05.2002; con riserva di Persona_4
ulteriormente dedurre e articolare mezzi di prova nei termini di cui all'art. 183, VI
comma, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese”.
Il giudice, dott.ssa Francesca Iervolino, letta l'istanza di differimento della prima udienza ritualmente e tempestivamente formulata dai terzi chiamati, e Parte_3
, essi citati per l'udienza inizialmente fissata al Parte_4
21.01.2019, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzava la chiamata in causa di
[...]
e disponendo lo spostamento della prima udienza di Per_2 Parte_2
pagina 17 di 50 comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire la chiamata in causa delle predette, peraltro già chiamate in causa dai convenuti nel presente giudizio e non ancora costituite, fissando l'udienza del 18.06.2019.
a seguito dell'atto di chiamata in causa da parte di CP_5 [...]
, e , si costituiva in giudizio a CP_3 Controparte_2 Controparte_4
mezzo di comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2019, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito. Ella premetteva che l'attrice avesse intrapreso un'azione di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533
c.c. nonostante mancassero i presupposti propri di tale rimedio. Ne eccepiva,
pertanto, l'infondatezza e l'illegittimità. Osservava, al riguardo, di non avere mai contestato, al pari degli acquirenti, la qualità dell'attrice quale erede di , Persona_1
essa riconosciuta con sentenza n° 378/2017 del Tribunale di Salerno;
quindi, che, in assenza di detta contestazione, l'azione di petitio hereditatis non trovava applicazione nel caso concreto, avendo dovuto, l'attrice, semmai ricorrere all'azione reale di rivendicazione. La chiamata in causa, per tali ragioni, sosteneva di non dovere prendere parte al giudizio, poiché la domanda di petizione ereditaria avrebbe dovuto essere indirizzata esclusivamente nei confronti di coloro che possedevano i beni. evidenziava, poi, l'erroneità delle quote successorie rivendicate CP_5
dall'attrice, rilevando che non fosse proprietario della metà degli Persona_1
immobili, bensì soltanto di una quota pari ad un quarto dell'appartamento di nove vani e di una quota pari ad un sesto dell'unità immobiliare di quattro vani.
pagina 18 di 50 Conseguentemente, la pretesa di ottenere la comproprietà nella misura della metà
risultava essere del tutto sproporzionata e priva di fondamento. Riteneva che la richiesta di estromissione dal giudizio fosse supportata anche dal fatto che l'attrice si era soltanto riservata di chiedere in separata sede il pagamento di tutti i ricavi percetti o percipienti. Ella, proseguendo nel proprio excursus narrativo, contestava fermamente le affermazioni attoree circa una presunta complicità tra le venditrici e gli acquirenti. Osservava come le vendite fossero state effettuate nel 1998 e nel
2003, a più di un anno dalla morte di e molti anni prima della Persona_1
proposizione dell'azione di riconoscimento della paternità, avviata dall'attrice solo nel 2012. Tale circostanza escludeva, a dire della stessa, la possibilità che le venditrici conoscessero l'esistenza della FI naturale del de cuius al momento delle alienazioni. A riprova di ciò, richiamava la dichiarazione contenuta nell'atto di vendita del 1998, nel quale veniva affermato che fosse celibe al Persona_1
momento del decesso, circostanza che dimostrava l'assenza di consapevolezza circa l'esistenza della FI naturale. inoltre, contestava la richiesta di CP_5
garanzia per evizione formulata dai chiamanti in causa, evidenziando la mancanza dell'essenziale requisito dell'anteriorità della causa di evizione. Rilevava che l'azione di accertamento della paternità fosse stata introdotta oltre tredici anni dopo il primo atto di vendita e otto anni dopo il secondo, con la sentenza dichiarativa pubblicata nel gennaio del 2017, e che l'atto introduttivo del presente giudizio fosse stato notificato soltanto nel febbraio 2018, decorsi 19 anni e 4 mesi dal primo atto pagina 19 di 50 del 30.10.1998 e 14 anni e 3 mesi dal secondo atto del 06.11.2003. Tali circostanze dimostravano, secondo la convenuta, che l'eventuale causa di evizione non avrebbe potuto considerarsi preesistente ai trasferimenti immobiliari, rendendo inapplicabile la garanzia prevista dall'art. 1484 c.c. , nel rivolgersi al Tribunale, così CP_5
concludeva: “estromettere dal giudizio la sig.ra , in quanto per la CP_5
tipologia di azione iniziata dalla sig.ra questa va Parte_1
intrapresa solo nei confronti di colui che possiede i beni ereditari e quindi solo ed
esclusivamente nei confronti dei sig.ri e , essendosi tra Controparte_2 CP_4
l'altro parte attrice riservata di chiedere in sede separata il pagamento di tutti i
ricavi percetti o percipienti;
estromettere dal giudizio la sig.ra per CP_5
inapplicabilità della evocata evizione ex art. 1484 c.c. al caso di specie per le
motivazioni meglio precisate;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di
petizione intrapresa dall'attrice, per i motivi esposti in narrativa, poiché in assenza
di contestazione della qualità di erede, mancano i presupposti per la petitio
hereditatis; e per l'effetto rigettare la domanda attorea oltre che quella dei
convenuti chiamanti almeno nei confronti dell'odierna convenuta sig.ra CP_5
; in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di
[...]
parte attrice, voglia ridurre la somma richiesta della quota in comproprietà: in
riferimento all'immobile di via dei Principati di n° 9 vani, la quota del sig. Per_1
era di ¼, mentre in riferimento alla quota dell'immobile di Via dei Principati
[...]
di n° 4 vani, la quota di era pari ad 1/6; condannare la parte attrice e/o Persona_1
pagina 20 di 50 le parti chiamanti alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore
antistatario”. Depositava la sola copia dell'atto di chiamata in causa notificato.
a mezzo del proprio difensore, dichiarava di rinunciare atti del CP_5
giudizio, con richiesta al giudice di prendere atto della rinuncia e di adottare i conseguenti provvedimenti (allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
29.04.2025 depositate dal difensore della medesima).
a seguito dell'atto di chiamata in causa da parte dei convenuti Parte_2
, e , oltre che dei terzi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
chiamati e , si costituiva in giudizio a mezzo Parte_3 Parte_4
di comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2019, con la quale contestava integralmente le domande attoree, dichiarandole infondate e illegittime. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria, cui l'attrice, quale parte istante,
avrebbe dovuto provvedere prima dell'introduzione del giudizio. Evidenziava, al punto n° 2 dell'atto difensivo, come l'attrice avesse avviato il procedimento per l'accertamento giudiziale della paternità soltanto nel 2012, ad oltre quindici anni dalla morte di , avvenuta nel marzo 1997. Tale inerzia avrebbe Persona_1
determinato, a suo avviso, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. e degli artt. 2935 e 533 c.c. in combinato disposto. Parte_2
osservava che la dichiarazione giudiziale di filiazione, pur intervenuta con la sentenza n° 378/2017 del Tribunale di Salerno, non fosse da ritenersi idonea a pagina 21 di 50 incidere sugli effetti ormai consolidati dell'usucapione decennale maturata dagli acquirenti, considerato il lungo lasso di tempo trascorso. La terza chiamata in causa evidenziava, inoltre, che la FI del de cuius, ove mai ritenuta erede, sarebbe dovuta subentrare anche nei rilevanti debiti ereditari lasciati dal padre, puntualmente indicati nel verbale di inventario del 1997, redatto il 18.07.1997 per il tramite dalla
Pretura Circondariale di Salerno al R.G. n° 187/1997, cron. n°1839, rep. n° 1318,
dal quale sarebbe stato possibile evincere le passività maturate da Persona_1
Indicava dettagliatamente gli stessi. Ella, con riguardo alla consistenza delle quote ereditarie, chiariva che non fosse titolare della metà dei beni, come Persona_1
sostenuto dall'attrice, ma soltanto di un quarto dell'appartamento di nove vani e di un sesto dell'unità immobiliare di quattro vani. Per tale motivo la richiesta dell'attrice risultava sproporzionata e infondata. Respingeva con fermezza le accuse di complicità formulate dall'attrice, sottolineando che le alienazioni immobiliari erano state realizzate nel 1998 e nel 2003, quando nessuna delle ER aveva conoscenza dell'esistenza di una FI del fratello. A riprova di ciò, richiamava la dichiarazione contenuta nel primo atto di vendita, nel quale si affermava che Per_1
fosse celibe al momento del decesso, segno evidente dell'assenza di
[...]
consapevolezza circa la filiazione naturale dell'odierna attrice. in Parte_2
merito alla chiamata in causa operata dai convenuti , Controparte_3 CP_2
e , deduceva la propria carenza di legittimazione
[...] Controparte_4
passiva, ritenendo l'azione di petitio hereditatis proponibile solo contro gli attuali pagina 22 di 50 possessori dei beni. Contestava, inoltre, la richiesta di manleva per evizione,
rilevando l'assenza dell'elemento essenziale dell'anteriorità della causa di evizione rispetto al trasferimento, ritenendo, l'azione di accertamento della paternità,
introdotta molti anni dopo le vendite. Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio e, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto validamente costituito il contraddittorio, accertare e, per l'effetto, dichiarare gli acquirenti già ampiamente garantiti da richieste di terzi con il versamento della cauzione di lire 100.000.000,
come risultante dall'atto costitutivo di cauzione convenzionale, depositato da nel proprio fascicolo di parte. Di essa si riservava di chiederne la Parte_3
restituzione in separato giudizio. con riferimento alla seconda Parte_2
chiamata in causa effettuata da e , Parte_3 Parte_4
manifestava amarezza per l'iniziativa della FI e del genero, ricordando come, nel
2002, ella e la sorella avessero trasferito alle medesime parti una quota Per_2
dell'immobile piccolo di via dei Principati, pervenuto in eredità da Persona_1
Evidenziava come tale atto fosse stato redatto in forma di compravendita ma costituisse, nella realtà, una donazione, non essendo mai stato corrisposto il prezzo risultante dall'atto. Attenzionava la circostanza per la quale i chiamanti avessero ricevuto le quote in donazione senza sborsare somme di denaro, per poi arricchirsi con la vendita delle stesse ai signori e . Sulla base di tali CP_2 CP_3
elementi, la terza chiamata riteneva del tutto infondata la richiesta di manleva formulata dai chiamanti, considerando che questi ultimi non avessero subito alcun pagina 23 di 50 danno economico in relazione alle quote ricevute gratuitamente. Così concludeva:
“piaccia all'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
in via preliminare, estromettere dal giudizio , in quanto per la tipologia Parte_2
di azione iniziata dalla sig.ra , questa va intrapresa solo nei Parte_1
confronti di colui che possiede i beni ereditari e quindi solo ed esclusivamente nei
confronti dei sig.ri e , essendosi tra l'altro parte attrice Controparte_2 CP_4
riservata di chiedere in sede separata il pagamento di tutti i ricavi percetti o
percipienti; estromettere dal giudizio la sig.ra per inapplicabilità della Parte_2
evocata evizione ex art. 1484 c.c. al caso di specie per le motivazioni meglio
precisate; estromettere dal giudizio la sig.ra , poiché la stessa ha Parte_2
effettuato una vendita titolata avendo la proprietà degli immobili de quo. Nel
merito, nei confronti della sig.ra : accertare e dichiarare la Parte_1
prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, e di conseguenza la prescrizione
del diritto dell'erede all'eredità, per i motivi meglio esposti in parte motiva, e
comunque per il combinato disposto tra gli artt. 533 c.c., 480 c.c. e 2935 c.c.,
avendo la sig.ra intrapreso l'azione di riconoscimento di Parte_1
paternità dopo ben 15 anni e mezzo, ampiamente decorsi i termini per
l'accettazione dell'eredità; nella denegata ed estrema ipotesi di riconoscimento
della qualità di erede, voglia ridurre la quota del compossesso alla reale quota
ereditaria del sig. ovvero di ¼ per l'immobile grande di via dei Persona_1
Principati n° 63 e 2/6 per l'immobile piccolo di via dei Principati n° 63; ancora,
pagina 24 di 50 qualora la sig.ra dovesse essere mai riconosciuta legittima Parte_1
erede del sig. questa dovrà subentrare anche nei debiti maturati da Persona_1
quest'ultimo, che dovranno essere necessariamente conteggiati nel computo
dell'eventuale dare/avere tra gli eredi, che l'attrice si è riservata in un separato
giudizio. Nel merito, nei confronti dei sig.ri e : chiede di CP_2 CP_3
accertare e, per l'effetto, dichiarare che gli acquirenti hanno acquistato con titolo e
garantiti da richieste di terzi con il versamento della cauzione di lire 100.000.000,
così come risulta dall'atto costitutivo di cauzione convenzionale;
nel rigettare la
richiesta di manleva, chiede la condanna dei chiamanti e , ex CP_2 CP_3
art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per dolo o colpa grave, in quanto, visto l'oggetto
del presente giudizio e tenuto conto che l'unica richiesta formulata è relativa
all'immissione dell'attrice nel compossesso dei beni, il giudizio è stato
correttamente incardinato solo nei confronti degli attuali possessori dei beni. Nel
merito, nei confronti dei sig.ri IO e rigettare la richiesta di manleva, Pt_4
in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in
parte motiva, chiede la condanna dei chiamanti IO e ex art. 96 c.p.c. Pt_4
per lite temeraria, per dolo o colpa grave, in quanto, visto l'oggetto del presente
giudizio e tenuto conto che l'unica richiesta formulata è relativa all'immissione
dell'attrice nel compossesso dei beni, il giudizio è stato correttamente incardinato
solo nei confronti degli attuali possessori dei beni;
e per l'effetto, condannare la
parte attrice e/o le parti chiamanti alle spese di giudizio con attribuzione al
pagina 25 di 50 sottoscritto procuratore antistatario”. depositava: copia degli atti di Parte_2
chiamata in causa;
avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza dichiarante la paternità; verbale di inventario dei beni e dei diritti del de
cuius del 18.07.1997, depositato in data 17.09.1997 presso la Pretura Persona_1
Circondariale di Salerno, R.G. 187/97, cron. n° 1839, rep. n° 1318. in Parte_2
proprio e quale erede di (deceduta nelle more del procedimento), a Persona_2
mezzo del proprio difensore di fiducia, dichiarava di rinunciare atti del giudizio,
(nota di trattazione scritta per l'udienza del 29.04.2025).
Il giudice, dr.ssa Francesca Iervolino, con provvedimento del 26.11.2019, rinviava d'ufficio l'udienza fissata per il 03.12.2019 al 24.02.2020, ciò per esigenze legate al carico di ruolo;
ritenuto di poter procedere allo svolgimento dell'udienza con le modalità alternative di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del D.L. n° 18/2020,
ossia mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza, con decreto del 03.09.2020 disponeva la trattazione dell'udienza al
06.10.2020; rilevato che le chiamate in causa, e , avessero Parte_2 CP_5
documentato l'avvenuto decesso, in data 07.07.2019, della terza chiamata in causa contumace, , dichiarava con ordinanza del 26.10.2020 l'interruzione Persona_2
parziale del giudizio rinviando la causa all'udienza del 13.07.2021. CP_3
, e presentavano in data
[...] Controparte_2 Controparte_4
21.01.2021 ricorso in riassunzione. Il giudice, con provvedimento del 10.03.2021,
letto quest'ultimo, fissava per la prosecuzione del giudizio relativo al procedimento pagina 26 di 50 indicato l'udienza del 13 luglio 2021, essa svoltasi con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, giusto decreto del 06.06.2021; all'esito della stessa, ritenuto che la richiesta di separazione del giudizio connesso avente ad oggetto la domanda di garanzia proposta dai convenuti, avanzata dall'attrice,
, con note in data 08.07.2021, non si palesasse opportuna in Parte_1
tale fase, considerato il rapporto di parziale connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi e le esigenze di speditezza e di coordinamento delle decisioni che solo il processo simultaneo può garantire, concedeva alle parti indicate in parte motiva e nei limiti ivi indicati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29.03.2022, anch'essa svoltasi con le modalità di cui alla lettera h)
del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n° 18/2020, in virtù di decreto emesso il 27.02.2022;
con ordinanza del 10.06.2022, ritenuto preliminarmente necessario lo scrutinio,
eventualmente con sentenza non definitiva, della questione contestata tra le parti relativa all'applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui all'art. 534 comma
III c.c., anche al fine di valutare la rilevanza delle prove orali articolate dalle parti nei termini concessi ex art. 183 comma VI c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.12.2022. Quest'ultima si svolgeva, al pari delle precedenti, con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n°
18/2020, in conformità a quanto disposto con decreto emesso il 27.02.2022. Il
giudice, con provvedimento del 13.12.2022, visto il numero di cause già assegnate in decisione e considerate le esigenze di ruolo, rinviava la causa in prosieguo per la pagina 27 di 50 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2023, ciò disponendo, con provvedimento del 26.09.2023, che la stessa venisse sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. La causa veniva ulteriormente differita nello stato dal g.o.p. in sostituzione provvisoria sul ruolo, dr. all'udienza del 29.04.2024, per ragioni legate al ruolo ed CP_8
alla necessità di definire i procedimenti di più risalente iscrizione. Il sottoscritto giudicante, vista la riassegnazione del giudizio, all'esito dell'udienza del
29.04.2025, svoltatasi nelle forme contemplate dall'art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24.05.2025, lette le note di precisazione delle conclusioni e visto l'art. 190 c.p.c.,
tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Dalla documentazione depositata dalle parti in giudizio e da una lettura coordinata degli atti difensivi emerge una vicenda complessa, sviluppatasi nell'arco di oltre quarant'anni, concernente i diritti successori ed i successivi trasferimenti immobiliari relativi a due appartamenti siti in Salerno, originariamente appartenuti a e, per successione, al figlio Dal testamento olografo di Persona_5 Persona_1
, del 16.03.1978 e pubblicato il 29.11.1982 dal notaio dr. Persona_5 Persona_8
rep. n° 13149H, racc. n° 18013 (all. 2 alla comparsa di costituzione di
[...]
, e ) risulta che egli Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
fosse effettivamente proprietario di due appartamenti siti in Salerno e quanto da lui disposto in ordine ad essi: “1. l'appartamento di vecchia costruzione, sito in Salerno
pagina 28 di 50 alla via dei Principati n° 63, 1° piano, composto da nove vani ed accessori verrà
nella sua interezza, attribuito, dopo la mia morte, in proprietà e parti uguali ai miei
quattro figli , , e .; l'appartamento di nuova CP_5 Per_2 CP_9 Per_9
costruzione, sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, attiguo a quello innanzi
menzionato e composto da n° 4 vani, terrazzino e gabinetto di decenza, verrà dopo
la mia morte attribuito ai miei figli e , ed in parti uguali…..; CP_5 Per_9
dichiaro che la disposizione relativa al quartino di recente costruzione sito in
Salerno alla via dei Principati n° 63, primo piano, fatta a favore di miei figli CP_5
e , è a titolo di disponibile sull'asse patrimoniale”. Dalla scheda Persona_1
testamentaria in questione si evince, quindi, che avesse ereditato Persona_1
rispettivamente la quota di ¼ e di ½ degli indicati immobili. Risultano, inoltre, quali dati certi, l'apertura della successione a seguito della morte di Persona_5
(registro particolare n° 10088 e registro generale n° 17733), e la trascrizione dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario (registro particolare n° 10088
e registro generale n° 12404, pubblico ufficiale della Pretura) operata il 03.05.1997
da , e alla morte del fratello CP_5 Persona_2 Parte_2 Persona_1
deceduto il 19.03.1997 (all. 3 e 3 bis alle memorie ex art. 183, co. VI, n° 2, II°
termine, di e , del 04.01.2021). Dalla nota di Parte_3 Parte_4
trascrizione in questione si evince che le tre RE accettarono, ciascuna in nome proprio e con dichiarazione resa il 02.04.1997 al collaboratore di cancelleria della
Pretura circondariale di Salerno, l'eredità relitta ab intestato di Agli Persona_1
pagina 29 di 50 atti risulta la denuncia di successione presentata all'ufficio del registro di Salerno il
05.08.1998, n° 26, vol. 1083, successivamente alla dipartita di e diversi Persona_1
atti notarili inerenti agli indicati immobili: un primo atto di compravendita, del
30.10.1998, redatto dal notaio dr. , rep. n° 60920, raccolta n° 21943, Persona_3
dal quale risulta che le ER , ciascuna per i propri diritti e tutte Per_1
solidalmente per l'intero, hanno venduto e trasferito ai coniugi Controparte_2
e la piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via Controparte_3
dei Principati n° 63, riportato nel N.C.E.U. alla partita 1019666, foglio 62, mappale
186, sub. 32, composto di nove vani ed accessori, sito al primo piano del fabbricato
Palazzo Parrocchia, con annessa terrazza - vanella scoperta di mq. 70 circa che si
trova interposta tra questo e l'altro appartamento pure di proprietà . La parte Per_1
venditrice, all'articolo 5 dello stesso, garantiva la piena proprietà e validità formale e sostanziale dei titoli di provenienza, assumendo nei confronti della parte acquirente la garanzia di legge e dichiarando che quanto venduto fosse di sua assoluta ed esclusiva proprietà oltre che libero da iscrizioni ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramenti e sequestri, diritti reali parziari spettanti ai terzi (all. 3 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti CP_7
. L'atto in questione era preceduto da una scrittura privata di
[...]
compravendita, sottoscritta dalle medesime parti, in data 25.05.1998. Le venditrici dichiaravano in essa di essere proprietarie dell'immobile da alienare, ciascuna per la quota di 1/3, e di non avere la disponibilità, al momento della sottoscrizione della pagina 30 di 50 stessa, dei titoli di provenienza e delle dichiarazioni di successioni. L'appartamento,
poi di fatto alienato, riportava estremi catastali differenti rispetto a quelli indicati nel successivo atto notarile del 30.10.1998, essendo intervenuta variazione catastale nelle more del perfezionarsi della compravendita del bene, essa avvenuta il
30.10.1998 (all. 3, alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio,
del 18.11.2020). Sul punto, emerge dai documenti prodotti, un atto costitutivo di cauzione convenzionale contestuale al rogito notarile, in cui ai punti 3, 4, 5, 7, si legge: “
3. le venditrici ER dichiarano e portano a conoscenza degli Per_1
acquirenti coniugi che sono in corso presso il Tribunale di Controparte_7
Salerno due giudizi separati, e cioè uno instaurato dal condominio del fabbricato
contro di loro, e un altro dell'impresa incaricata per le ristrutturazioni, contro il
Condominio; i predetti giudizi vertono sulla contestazione dei presunti crediti
vantati dall'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione;
4. che non sono
state ancora in grado di ottenere sentenze definitive in merito ai giudizi de quo, e
pertanto risulterebbero, allo stato, esposizioni debitorie verso l'amministrazione
condominiale e per essa verso l'impresa appaltatrice;
5. che, inoltre, pur avendo
già ottemperato al pagamento delle tasse di successione di in via Persona_5
definitiva e della tassa di successione principale di non è stato ancore Persona_1
possibile ottenere dal competente ufficio del registro di Salerno una dichiarazione
solutoria definitiva per quest'ultima successione, apertasi il 19.03.1987; 7. che le
parti costituite, volendo comunque procedere alla stipula del rogito di
pagina 31 di 50 compravendita, hanno stabilito che venga trattenuto dal prezzo residuo di lire
480.000.000 = (quattrocentoottantamilioni) la somma di lire 100.000.000
(centomilioni) a titolo di cauzione, solo al fine di garantire e tenere indenni i
medesimi acquirenti da ogni spesa, danno o pregiudizio di qualsivoglia specie, che
eventualmente e comunque potrebbero cadere su di essi quali nuovi proprietari, per
pendenze giudiziarie e fiscali”. L'art. 3 dell'indicato atto prevedeva, altresì,
un'estensione dell'obbligo anche oltre l'importo della cauzione indicato (all. 5 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020); un secondo atto di compravendita, del 17.05.2002, redatto dal notaio dr. Per_4
, rep. n° 4702, raccolta n° 959, dal quale risulta che e
[...] Persona_2 Pt_2
hanno venduto a , FI di quest'ultima ed in dichiarato regime
[...] Parte_3
di comunione legale dei beni con , l'immobile sito nel Parte_4
comune di Salerno alla via dei Principati n° 63, appartamento posto al primo piano,
di vani 4, individuato catastalmente al foglio 62, part. 186, sub. 33, ad esse pervenuto, nelle rispettive quote di 1/6 ciascuna, in virtù di successione legittima del germano Ciò assumendo le garanzie di legge per i vizi e l'evizione e Persona_1
garantendo di averne la piena e libera disponibilità (all. 4 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti - ; CP_3 CP_2
un terzo atto di compravendita, redatto dal notaio dr. il 06.11.2003, Persona_3
rep. n° 79909, raccolta n° 28834, dal quale risulta che , ed CP_5 Parte_3
il di lei coniuge , la prima per diritti pari a 4/6 ed i secondi per Parte_4
pagina 32 di 50 diritti pari a 2/6, tutti solidamente per l'intero, hanno alienato a Controparte_3
e la proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via dei Controparte_2
Principali n° 63, composto da vani 4 ed accessori, censito nel catasto fabbricati del comune al foglio 62, mappale 186, sub. 33. In esso, quanto alla provenienza del bene, veniva specificato, per ciò che attiene a , che i diritti pari ai 3/6 CP_5
derivassero dalla successione del padre ed i diritti di 1/6 dalla Persona_5
successione ab intestato al germano per ciò che attiene a , Persona_1 Parte_3
che i diritti pari ai 2/6 derivassero dalla alienazione delle quote sul bene di Pt_2
e , ciascuna per la quota di 1/6, essa avvenuta con atto notarile
[...] Persona_2
del 17.05.2002. Anche in tale caso la parte venditrice assumeva nei confronti della parte acquirente ogni garanzia di legge (all. 5 alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti - . Il contratto in CP_3 CP_2
questione era, inoltre, preceduto da contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalla parte promittente venditrice e dalla parte promittente acquirente in data 30.07.2003 (all. 6 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020). Anche in tal caso emerge dai documenti in giudizio un atto costitutivo di cauzione convenzionale contestuale al rogito notarile, in cui è
statuito che “in riferimento al rogito di compravendita per Notar Persona_3
dell'appartamento sito in Salerno al 1° piano di 4 vani ed accessori, alla via dei
Principati n° 63, facente parte del fabbricato "Condominio Parrocchia”, rogito che
in data odierna viene stipulato contestualmente al presente atto, le parti venditrici
pagina 33 di 50 ed i coniugi IO e accantonano, pro quota, a favore CP_5 Pt_4
delle parti acquirenti, coniugi e , dal Controparte_2 Controparte_3
prezzo della compravendita, la somma di euro 18.000,00 a titolo di cauzione, in
ipotesi di accertato loro coinvolgimento e/o soccombenza quali comproprietari
condomini nel procedimento civile n° 1042/97, pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno” (all. 9 alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del
18.11.2020). Con riferimento alla proprietà in questione ricorre agli atti un contratto di mutuo di credito fondiario con costituzione di ipoteca sulla stessa, rep. n° 99862,
racc. n° 38683, redatto dal notaio dr. in data 16.11.2010, sottoscritto Persona_3
dall'istituto di credito Banca Monte Paschi di Siena ed i coniugi
[...]
e (all. 14alla memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei CP_3 Controparte_2
convenuti in giudizio, del 18.11.2020; rif. anche relazione notarile preliminare del
13.09.2010 di cui all'allegato 9 della memoria n° 2, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 30.12.2020).
Vi è, infine, un quarto atto, di donazione, redatto dal notaio dr. il Persona_3
25.03.2016, rep. n° 108040, raccolta n° 43706, dal quale risulta che CP_4
e hanno donato al proprio figlio la
[...] Controparte_3 Controparte_4
piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63,
ubicato al primo piano, pervenuto ai donanti con rogito notarile del 30.10.19998, e censito catastalmente al foglio 62, mappale 186, sub. 37, piano 1, cat. A2, cl. 2, vani
11,5, esso derivante dal mappale 186 sub. 32, giusta denuncia di variazione per pagina 34 di 50 frazionamento e fusione e diversa distribuzione degli spazi interni presentata all' di Salerno in data 06.09.2010, n° 3319, prot. n° SA0429460, variazione CP_10
DOCFA (all. 6a e 6b alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei convenuti ). La variazione in questione è attestata anche Controparte_7
nella relazione di perizia tecnica del 30.12.2020, a firma dell'ing. Persona_10
nella quale il tecnico precisava, al paragrafo rubricato variazioni catastali post
acquisto, che con la variazione su indicata, veniva assegnato all'unità identificata
dal subalterno n° 32 il subalterno n° 37, mentre all'unità identificata dal subalterno
n° 33 veniva assegnato il subalterno n° 36 (all. 12 alla memoria n° 2, 183, co. VI,
c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 30.12.2020); un quinto atto, di revoca della donazione, redatto dal notaio dr. il 30.12.2019, rep. n° 112911, Persona_3
raccolta n° 47057, con il quale , e Controparte_3 Controparte_2
, dichiaravano di risolvere consensualmente e con effetto Controparte_4
retroattivo, ai sensi dell'art. 1372 c.c., la donazione del 25.03.2016, rep. n° 108040,
raccolta n° 43706, intendendosi i donanti e Controparte_3 CP_2
rispristinati nei propri diritti con decorrenza dalla data dell'atto (all. 1, alla
[...]
memoria n° 1, 183, co. VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020); un sesto atto, di donazione dell'usufrutto, redatto dal notaio dr. nella Persona_3
medesima data del precedente, rep. n° 112912, racc. n° 47058, con il quale donava al proprio coniuge la quota in Controparte_3 Controparte_2
ragione di ½ in usufrutto, attinente sempre alla consistenza immobiliare sita in pagina 35 di 50 Salerno alla via dei Principati n° 63, individuata catastalmente al foglio 62, mappale
186, sub 37, derivante da mappale 186, sub. 32 (all. 2, alla memoria n° 1, 183, co.
VI, c.p.c., dei convenuti in giudizio, del 18.11.2020).
Tanto premesso, va preliminarmente osservato, in ordine alla qualificazione dell'azione, che la domanda proposta dall'attrice rientra nello schema della petizione ereditaria.
La petitio hereditatis è un'azione di carattere universale in un duplice senso: primo,
perché tende non a tutelare un diritto su di una cosa singola ma a far riconoscere in chi la propone la qualità d'erede, cioè il diritto all'universum ius defuncti; secondo,
perché è esperibile erga omnes, cioè contro chiunque contesti al chiamato la qualità
d'erede. Essa è prevista dall'art. 533 c.c. secondo cui “l'erede può chiedere il
riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni. Coerentemente con la natura reale dell'azione, l'art. 534 c.c., al primo comma, chiarisce che la legittimazione passiva spetta anche agli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo, posto che, quando il terzo non ha altro titolo per il suo possesso che quello di avere acquistato da chi era erede, la controversia tra lui e l'attore che si afferma erede resta limitata all'accertamento di questo titolo e perciò si resta nell'ambito dell'azione di petizione. Nondimeno, lo stesso articolo, al secondo comma, pone una pagina 36 di 50 deroga al principio secondo cui nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse
habet, proteggendo il terzo contro l'azione di petizione del vero erede per una esigenza di tutela della circolazione dei beni. In particolare, il legislatore ha stabilito che l'acquisto del terzo è valido ed efficace se viene effettuato 1) da chi appare erede, vale a dire da colui che si comporta facendo credere che sussista il titolo di erede, 2) se esso è a titolo oneroso e 3) se l'acquirente è in buona fede, tenendo presente che la buona fede deve sussistere al momento dell'acquisto, mentre è
indifferente che successivamente sopravvenga la mala fede, e deve essere provata dal terzo acquirente, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie, in deroga al principio posto dall'art. 1147 c.c. per cui la buona fede è presunta. Infine,
l'art. 534 c.c., al terzo comma, stabilisce che per i beni immobili e per i mobili registrati la norma non si applica se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto
dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione
dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero o alla trascrizione della
domanda giudiziale contro l'erede apparente. Per la tutela del terzo si richiede,
pertanto, che l'erede apparente abbia trascritto il suo titolo, il che rende necessaria l'esistenza di un titolo che può consistere anche, come nel caso in esame,
nell'affermazione di un vincolo di parentela col defunto che dà titolo a succedere
(art. 2660 c.c.); che l'atto di acquisto del terzo sia stato anch'esso trascritto e che queste trascrizioni siano anteriori alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede vero o alla trascrizione della domanda di petizione, secondo un pagina 37 di 50 meccanismo che richiama il principio della continuità delle trascrizioni, basato sulla finzione che tra erede vero ed erede apparente sussista un conflitto da decidere secondo il criterio di cui all'art. 2644 c.c., ma che in effetti se ne discosta nella misura in cui la trascrizione risolve il conflitto tra gli acquirenti di diritti di uguale natura, assicurando la priorità dell'uno sull'altro, se ed in quanto effettivamente trasmesso, ma non crea il diritto stesso ove inesistente. La terza chiamata in causa tra l'altro rinunciante agli atti del giudizio per come espresso in CP_5
premessa, ha osservato nel primo atto difensivo che, non avendo i convenuti contestato la qualità di erede dell'attrice, non sussistessero i presupposti per esperire la petitio hereditatis, dovendo trovare luogo, invece, l'azione di rivendicazione. Sul
punto, con ordinanza n° 9153 del 7 aprile 2025, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass. civ.,
sez. II, sentenza del 17.10.2024, n° 26951; Cass. civ., sez. II, sentenza del pagina 38 di 50 04.04.2024, n° 8942). Questa azione consente, peraltro, di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass. civ., sez. VI - 2, sentenza del
24.09.2020, n° 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede. In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, sentenza del
01.04.2008, n° 8440; Cass. civ., sez. II, sentenza del 22.07.2004, n° 13785; Cass.
civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252; Cass. civ., sez. II, sentenza del
02.08.2001, n° 10557), si fonda pur sempre sull'allegazione di uno status,
l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II,
sentenza del 19.04.1979, n° 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, differenziandosi così dalla rei vindicatio,
malgrado l'affinità del petitum. Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che,
mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede (anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'ufficiale pagina 39 di 50 dello stato civile, cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252; Cass.
civ., sez. un., sentenza del 22.03.1969, n° 921) e, se contestato, il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass.
civ., sez. II, sentenza del 19.03.2021, n° 7871; Cass. civ., sez. II, sentenza del
16.01.2009, n° 1074; Cass. civ., sez. II, sentenza del 22.07.2004, n° 13785; Cass.
civ., sez. II, sentenza del 15.03.2004, n° 5252). Né vale a immutare la qualificazione dell'azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore: ciò, sia in quanto, ai fini della configurabilità di detta azione, è sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità
recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n.
1074). Da questo consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, come nella fattispecie concreta, ma si limiti a contestare il fondamento della pretesa attorea opponendosi al riconoscimento dei diritti posti alla base delle medesima, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della prima, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura pagina 40 di 50 della successione (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2012, n° 14732; Cass. civ., 20 ottobre
1984, n° 5304). Proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione,
l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone,
dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo,
dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive,
come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali. L'attrice, nel caso che occupa, con l'azione esercitata, per come dalla stessa affermato a pagina 3
dell'atto introduttivo del giudizio, ha espresso il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento della sua qualità di erede di quindi della titolarità per Persona_1
quota delle proprietà detenute dai convenuti, oltre che quello ad ottenere la declaratoria di inopponibilità a sé degli atti di trasferimento su indicati con riferimento alla quota di ½ della proprietà appartenuta al de cuius con Persona_1
conseguente condanna degli acquirenti ad immetterla nel compossesso dei beni.
Nella fattispecie concreta è pacifica tra le parti la consistenza dei diritti facenti parte della massa ereditaria del de cuius così come il fatto che l'attrice sia Persona_1
stata riconosciuta erede di , oltre a quello per cui le RE di Persona_1
quest'ultimo, quali eredi apparenti, abbiano trasferito i diritti del de cuius, essi oggi nella titolarità formale di e . Va osservato, inoltre, che anche CP_2 CP_3
pagina 41 di 50 nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata qualificata come rivendicazione, vi sarebbe comunque coincidenza tra le difese dell'attrice e dei convenuti in ordine alla riconosciuta titolarità dei diritti oggetto di causa in capo ad un dante causa comune,
ed in ordine ai vari trasferimenti dei medesimi diritti fino a giungere Persona_1
alle parti oggi in causa, dovendosi solo stabilire, al pari della domanda qualificata come petizione ereditaria, applicando l'art. 534 c.c., se i trasferimenti effettuati dall'erede apparente siano o meno opponibili all'unico reale erede.
[...]
, nel presente giudizio, ha provato di essere FI naturale di Parte_1 Per_1
Ciò con una incisiva sentenza, la n° 378/2017, resa dal Tribunale di Salerno il
[...]
24.01.2017 nell'ambito del procedimento n° 8313/2012 R.G. In essa, dotata di attestazione del passaggio in giudicato (all. 11 all'atto di citazione), tra le considerazioni specifiche espresse in motivazione è statuito che alla luce del rifiuto
di sottoporsi all'esame ematologico da parte delle tre eredi e RE di Persona_1
alla luce della distribuzione di ogni reperto biologico di posto in essere Persona_1
dopo la notifica del ricorso da parte di una delle delle tre RE di Persona_1
alla luce del rifiuto da parte delle predette eredi a sottoporsi Parte_2
all'interrogatorio, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla madre
della ricorrente, alla luce dell'esame delle dichiarazioni testimoniali univoche, gli
ulteriori elementi indiziari forniti dagli attori, fotografie, sebbene non univoci,
possono concorrere ad integrare il quadro probatorio e la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità deve, pertanto, essere accolta£. L'attrice ha,
pagina 42 di 50 altresì, provato di avere accettato l'eredità paterna con atto del 12.12.2017 per notaio dr. , accettazione trascritta in data 22.12.2017 presso la Persona_11
conservatoria dei registri immobiliari di Salerno al n° 37827 r.p. e n° 49266 r.g..
Non trova corrispondenza, tuttavia, nella produzione offerta al giudizio, quanto sostenuto dall'attrice circa il valore delle quote di ½ della proprietà dei due indicati immobili appartenenti alla massa ereditaria di Dalla pubblicazione del Persona_1
testamento olografo, da nessuno degli eredi impugnato, risulta che l'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di vani 9, foglio 62, mappale
186, sub. 32, quest'ultimo divenuto 37 a seguito di successiva variazione catastale,
fosse stato attribuito dal de cuius , in proprietà ed in parti uguali, ai Persona_5
suoi 4 figli, tra cui al quale sarebbe così spettata la quota di ¼; ancora, Persona_1
che l'appartamento sito sempre in Salerno alla via dei Principati n° 63 ed attiguo a quello menzionato, composto da 4 vani, terrazzina e gabinetto di decenza,
individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 33, quest'ultimo divenuto sub 36 a seguito di successiva variazione catastale, fosse stato attribuito dal de cuius
[...]
, in proprietà ed in parti uguali, ai suoi due figli e Per_5 CP_5 Persona_1
con spettanza a quest'ultimo della quota di ½. Di questo l'attrice si avvede solo in sede di presentazione della memoria n° 1, ex art. 183, co. VI, c.p.c., del 01.10.2020,
come si evince dal paragrafo 1 della stessa, esso rubricato precisazione della
domanda. In ogni caso, sulla base di quanto esposto, è stato possibile accertare che l'attrice, nella qualità di FI di , nato Salerno il 30.05.1939 ed ivi Persona_1
pagina 43 di 50 deceduto in data 19.03.1997, è sua erede legittima e, in quanto tale, in prosecuzione del giudizio, può certamente agire per il riconoscimento dei diritti di proprietà
vantati sugli immobili ricadenti nella massa ereditaria del di lui genitore: in particolare, per la quota di 1/4 con riferimento all'appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di vani 9, foglio 62, mappale 186, sub. 32,
quest'ultimo divenuto 37 a seguito di successiva variazione catastale;
per la quota di
½ con riferimento all'appartamento sito sempre in Salerno alla via dei Principati n°
63 ed attiguo a quello menzionato, composto da 4 vani, terrazzina e gabinetto di decenza, individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 33, quest'ultimo divenuto sub
36 a seguito di successiva variazione catastale.
Quanto alla questione sollevata dalle parti relativa all'applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui all'art. 534, comma III, c.c., da risolvere anche nella prospettiva di verificare la rilevanza delle prove orali richieste dalle parti, si osserva che le vendite effettuate dall'erede apparente sono opponibili all'erede vero, ma solo a condizioni specifiche. Preliminarmente occorre ripercorrere il dettato del già
menzionato art. 534 c.c. secondo cui l'erede può agire anche contro gli aventi causa
da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali
provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente
non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se
l'acquisto a titolo di erede (cfr. 2648 c.c.) e l'acquisto dall'erede apparente non
pagina 44 di 50 sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede
o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede
apparente. Se le condizioni descritte al comma III dell'indicato articolo non sussistono, la vendita non è opponibile e l'erede vero può recuperare il bene,
rivalendosi sull'erede apparente per la restituzione del prezzo o del danno subito dal terzo.All'acquirente dall'erede apparente ed ai suoi aventi causa, per opporre il proprio acquisto nei confronti dell'erede vero, non è sufficiente dimostrare, dunque,
di essere in buona fede, ma occorre anche provare non solo che l'erede apparente abbia trascritto l'accettazione dell'eredità prima della trascrizione dell'accettazione da parte dell'erede vero ma anche l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente da parte del terzo. Non rileva che l'erede apparente abbia trascritto la propria vendita prima della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del vero erede. L'articolo 534 c.c. va letto ed interpretato in disposto combinato con l'art. 2648 c.c., disciplinate la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, secondo il quale si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che
importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione
dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
2. La trascrizione
dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato
all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
3. Se il chiamato ha compiuto
uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la
pagina 45 di 50 trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente.
4. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un
estratto autentico del testamento. A completare il quadro normativo vi è l'articolo
2660 c.c., attinente alle modalità della trascrizione degli acquisti mortis causa ed al contenuto della nota trascrittiva, e l'art. 2826 c.c. in esso richiamato al comma 2, n°
5. L'art. 2660 c.c. prevede che
1. chi domanda la trascrizione di un acquisto a
causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art.2648, il certificato di
morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
2. deve anche presentare una nota in
doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita dell'erede o legatario e del defunto. 2) la data di morte;
3) se la
successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la
quota a questa spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e
la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in
deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art.
2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente
articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma
dell'art. 692. L'art. 2826 c.c., invece, statuisce che nell'atto di concessione
dell'ipoteca, l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione
pagina 46 di 50 della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione
catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di
identificazione catastale del terreno su cui insistono. Nella fattispecie concreta,
dalla documentazione in atti, risulta che la trascrizione dell'accettazione espressa della eredità di da parte dell'attrice sia avvenuta in data 22.12.2017, Persona_1
presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno al n° 49266 r.g. ed al n°
37827 r.p., come dalle certificazioni ipocatastali allegate all'atto introduttivo del giudizio la citazione (all. 1); che la trascrizione dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario da parte di , e sia CP_5 Persona_2 Parte_2
avvenuta in data 03.05.1997, al cospetto del pubblico ufficiale della Pretura che ha curato la stessa al n° 12404 r.g. ed al n° 10088 r.p.; che la trascrizione della denuncia di successione fiscale sia avvenuta in data 11.12.2000, con nota di trascrizione n° 33679 r.g. e n° 26323 r.p. Entrambi le trascrizioni eseguite dalle eredi apparenti, terze chiamate in causa, non valgono, tuttavia, a rendere opponibili gli acquisti dall'erede apparente, essendo esse non effettuate ai sensi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 2648, 2660 e 2826 c.c., ma al solo fine di pubblicità notizia. La trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario del
03.05.1997 risulta eseguita ai sensi dell'art. 484 c.c., prevedente una forma di pubblicità del tutto diversa da quella disciplinata dagli artt. 2648 e 2660 c.c. La
trascrizione ex art. 484 c.c. viene effettuata d'ufficio dal cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione nel luogo di apertura della successione anche se nella massa pagina 47 di 50 ereditaria non sono presenti immobili. Essa ha finalità differenti dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità disciplinata dall'articolo 2648 c.c., che, tra l'altro, si esegue nel luogo ove sono ubicati gli immobili (articolo 2663 c.c.). Quest'ultima ipotesi di trascrizione ha valenza giuridica quanto alla continuità di cui all'articolo
2650 c.c. ed alla salvezza dei diritti dei terzi acquirenti dal c.d. erede apparente
(articolo 534, II comma, c.c.). La trascrizione in esame, invece, non mirando a rendere opponibile l'atto ai terzi acquirenti dall'erede, serve solo a legatari e creditori ereditari quale termine di decorrenza del dies a quo per l'opposizione prevista dall'articolo 495 c.c. Ha, in ogni caso, valore di mera pubblicità notizia non costitutiva né dichiarativa. Nel caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario, per rendere l'atto opponibile a terzi, è necessario procedere ad una doppia trascrizione: alla trascrizione prescritta dall'art. 484 per le finalità di cui all'art. 495 c.c. (pagamento dei creditori e legatari), da effettuarsi presso la conservatoria dei RR.II. ove si è aperta la successione anche in assenza di immobili e senza dover indicare gli immobili in nota;
alla trascrizione prescritta dall'art. 2648
c.c. per le finalità di cui agli artt. 2650 e 534 c.c., essa da effettuarsi presso la conservatoria dei RR.II. ove si trovano gli immobili e riportando in nota i dati catastali identificativi degli immobili medesimi. Può essere sufficiente un'unica trascrizione, da valersi sia ai sensi dell'art. 484 che dell'art. 2648 c.c., qualora vi sia coincidenza di conservatoria dei RR.II., ossia gli immobili si trovino nel luogo ove si è aperta la successione. Nella nota di trascrizione devono, quindi, essere riportati i pagina 48 di 50 dati identificativi degli immobili, circostanza che non ricorre nella fattispecie concreta con riferimento alla nota di trascrizione delle eredi apparenti , CP_5
e a differenza della nota di trascrizione Parte_2 Persona_12
dell'accettazione espressa dell'eredità di parte attrice, seppure successiva.Quanto
alla dichiarazione di successione ed alla trascrizione della stessa, essa neppure è
opponibile a terzi in senso civilistico perché ha una valenza esclusivamente fiscale e non produce gli stessi effetti legali della trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Si tratta di un adempimento obbligatorio che serve a comunicare all'agenzia delle entrate il trasferimento del patrimonio ereditario e calcolare così le imposte dovute,
a differenza, come detto, della trascrizione dell'accettazione dell'eredità che, se compiuta nelle dovute forme di legge, rende l'accettazione opponibile ai terzi.È la stessa norma a prevederlo, statuendo, l'art. 5 del D. Lgs. n° 347 del 1990, al comma
2, che la trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. Da quanto esposto ne discende l'inopponibilità all'attrice degli atti di trasferimento della proprietà disposti dalle eredi apparenti nonché terze chiamate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa Maria Stefania Picece, pronunciando ai sensi dell'art. 277, co.
pagina 49 di 50 II, c.p.c.., nel giudizio iscritto al n° 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, così decide:
- Accerta e dichiara che è erede legittima di Parte_1 Persona_1
nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19.03.1997.
- Accerta e dichiara che i seguenti beni immobili ricadono nella massa ereditaria di appartamento sito in Salerno alla via dei Principati n° 63, piano 1, di Persona_1
vani 9, foglio 62, mappale 186, sub 37, ex sub. 32, e appartamento sito sin Salerno
alla via dei Principati n° 63 di vani 4, individuato al foglio 62, mappale 186, sub. 36,
ex sub. 33.
- Dichiara l'inopponibilità all'attrice degli atti di trasferimento della proprietà poste in essere da , e . CP_5 Parte_2 Persona_2
- Spese al definitivo.
- Rimette la causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori questioni da definire, con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno, lì 2 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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