CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 684/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 684/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2022 dall'avv. Enrico
Franceschetti in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023
d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 appalto: altre ipotesi ex dall' avv. FRANCESCHETTI ENRICO (c.f.: art. 1655 e ss. C.c. (ivi compresa l'azione ex art.
) del Foro di Brescia elettivamente 1669 c.c.) C.F._1
domiciliata in BRESCIA VIA SOLFERINO n. 67, presso l' avv. codice: 140022
ENRICO FRANCESCHETTI come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
APPELLANTE pagina 1 di 11 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. BALZARINI EMANUELA (c.f.:
) del Foro di Brescia elettivamente C.F._2
domiciliata in BRAONE (Bs) VIALE DELLA COSTITUZIONE
n. 26 presso l'avv. EMANUELE BALZARINI come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 11 / 17 maggio 2022 n. 1308/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
In via principale, nel merito:
• ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
1308/2022 pubblicata il 17/05/2022 – R.G. n. 6798/2018 – Repert. n.
2709/2022 del 17/05/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia –
Prima sezione civile, dott. Michele Mocciola, resa a definizione del giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla R.G. CP_1
n. 6798/2018, notificata al sottoscritto procuratore costituito in data 18 maggio 2022 e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare provo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 1236/2018 del 13.03.2018 (R.G. n.
3141/2018 - Repert. n. 2277/2018 del 13.03.2018), notificato in data
21.03.2018, emesso dal Giudice del Tribunale di Brescia, dott. Angelica
Nolli, in data 10.03.2018 e notificato il 21.03.2018, con ogni conseguente provvedimento;
assolvere da tutte le pretese creditorie ex CP_1 adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 11 • conseguentemente, condannarsi l'attuale appellata in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della degli importi integralmente versati a seguito e a CP_1 causa della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e pari ad € 7.831,19 (di cui € 504,00 a titolo di tassa di registro del D.I. opposto), maggiorati degli interessi di cui al D.Lgs n.
231/02 dal 21.03.2018 al saldo effettivo, nonché alla restituzione degli importi integralmente versati a seguito e a causa della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e pari ad € 6.358,70, maggiorati degli interessi di cui al D. Lgs n. 231/02 dal 14.06.2022 al saldo effettivo.
• conseguentemente, condannarsi la convenuta appellata CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'attuale appellante gli esborsi ed il compenso professionale CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa. dell' appellata
in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso respingere integralmente le domande tutte ex adverso formulate per le ragioni tutte di cui alla memoria di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono. pagina 3 di 11 e avevano costituito una CP_1 Controparte_2
associazione temporanea d'impresa (A.T.I.) per l'esecuzione di alcuni lavori in un cantiere edile nel comune di Paganica
(L'Aquila).
Committente delle opere era la Co.Ge.Si. s.c.r.l..
A seguito del completamento di parte dei lavori Controparte_2
ha emesso le relative fatture intestate a che sono CP_1
state regolarmente pagate da quest'ultima.
In relazione alla fattura emessa quando il lavoro commissionato a era stato del tutto completato Controparte_2
ne ha corrisposto solo il 50%. CP_1
In mancanza del pagamento del saldo ricorreva Controparte_2
alla procedura monitoria.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo veniva istruita mediante produzione di documenti e prova per testi e veniva definita con la sentenza oggetto di gravame che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opponente al pagamento della somma portata dal d.i. indicando un diverso criterio per il conteggio e la decorrenza degli interessi, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio. CP_1 CP_2
Argomentava il Tribunale che i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo erano infondati;
in particolare, riteneva che non era stata contestata la regolare esecuzione delle opere e che
[...]
aveva esattamente adempiuto gli oneri a suo carico CP_2
relativi al pagamento di quanto dovuto ai propri dipendenti a pagina 4 di 11 titolo previdenziale ed assicurativo.
Ravvisava, tuttavia, un errore nel conteggio degli interessi dovuti in favore di sul capitale riconosciuto in Controparte_2
suo favore con il decreto ingiuntivo che, per tale ragione, è stato revocato confermando però la condanna di al CP_1
pagamento delle spese della fase monitoria.
Avverso la decisione ha proposto appello CP_1 CP_2
L'appellata, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo e secondo motivo
Con il primo e il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito azionato dall'appellata sull'errato assunto che la società committente Co.Ge.Si. s.c.r.l. avesse pagato l'intero importo della fattura n. 196/10, azionata in via monitoria, emessa da nei confronti della suddetta società. CP_1
Assume che, diversamente da quanto dedotto da parte appellata, la circostanza relativa al mancato pagamento della somma portata dalla predetta fattura rientrava tra i fatti costitutivi del diritto azionato che era onere dell'ingiungente- appellata provare in giudizio. pagina 5 di 11 Si duole, inoltre, del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione di estratti del Libro Giornale e dei connessi mastrini paritari riguardanti il rapporto commerciale con la società committente.
Terzo motivo
Con il terzo motivo la sentenza viene contestata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che aveva Controparte_2
correttamente adempiuto gli obblighi su di essa gravanti relativi ai versamenti degli oneri previdenziali e assicurativi dei suoi dipendenti.
Assume che il tribunale aveva errato nel fondare il proprio convincimento sul fatto che le fatture precedenti a quella parzialmente insoluta, e di cui è causa, erano state regolarmente pagate, indicando che se ciò era avvenuto doveva necessariamente esservi stata anche la prevista regolarità contributiva da parte di Controparte_2
Quarto motivo
Con il quarto e ultimo motivo la sentenza viene contestata nella parte in cui il giudice, dopo avere disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ha però confermato la condanna alle spese della fase monitoria a carico dell'opponente CP_1
* * *
I primi tre motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. pagina 6 di 11 Assume l'appellante che l'onere di provare le circostanze che essa stessa aveva introdotto nel giudizio di opposizione doveva gravare sull'appellata Controparte_2
Secondo invero, doveva essere l'attuale appellata a CP_1
fornire la dimostrazione in giudizio che la fattura che essa ha emesso nei confronti della committente Co.Ge.Si s.c.r.l. non era stata pagata nonché le circostanze relative alla regolarità contributiva nei confronti dei suoi dipendenti e all'esatto adempimento delle opere.
Sul punto il primo giudice argomentava che l'opponente, a fronte della prova fornita dall'opposta del proprio titolo negoziale, aveva sollevato un'eccezione di inadempimento fondata sia sull'inesatta esecuzione delle opere da parte dell'appellata che sull'omessa trasmissione, da parte di quest'ultima, alla società committente della documentazione previdenziale riguardante i suoi dipendenti.
Faceva rilevare, altresì, che, in atti, non vi era prova alcuna di contestazioni, da parte della società committente, relative alla corretta esecuzione delle opere e che nella missiva di CoGeSi dell'11.5.2012 la società committente si era limitata a prospettare una possibile contestazione di difetti, con riserva di ulteriori comunicazioni da effettuarsi dopo la verifica.
Di tali successive comunicazioni parte appellata non aveva fornito, tuttavia, alcuna prova in giudizio né aveva dimostrato di avere rivolto specifiche doglianze al riguardo alla propria pagina 7 di 11 associata.
Ciò premesso, mette conto evidenziare che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, la società appellata ha provato la regolarità dei pagamenti nei confronti degli enti previdenziali producendo in giudizio la relativa documentazione (doc. 2) nonché la missiva del 3 marzo 2012 nella quale dava atto di spedire a l'ultimo Durc CP_1
aggiornato e di avere avuto conferma, dalla società committente, che quest'ultima era in possesso di tutti i Durc.
Quanto alla pretesa esistenza di vizi e difetti delle opere, risulta dalla documentazione in atti (doc. 7 di parte opponente) che la società committente si era riservata di comunicarne l'esistenza dopo una definitiva verifica;
comunicazione che era onere della società appellante produrre in giudizio, nella sua qualità di mandataria dell'ATI.
Alla luce di tale documentazione e pur considerando che la prova dell'esatto adempimento spetterebbe alla società appellata, l'eccezione di inadempimento risulta sollevata in spregio ai canoni di buona fede.
Vanno perciò rigettati i primi tre motivi.
Il quarto motivo è infondato
Sostiene l'appellante che a seguito della revoca del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere disposta la revoca anche delle sue spese poste a carico della debitrice ingiunta.
pagina 8 di 11 Si osserva innanzitutto che nell'eseguire la Controparte_2
notifica dell'atto di precetto, ha riconosciuto l'erroneità del computo degli interessi contenuto del d.i. ed ha chiesto il pagamento della somma corretta, che risulta essere poi stata corrisposta da senza svolgere eccezioni in ordine al CP_1
calcolo del dovuto.
Decisive al riguardo sono, peraltro, le statuizioni in materia della Suprema Corte la quale ha costantemente indicato che deve essere valutato unitariamente l'esito della controversia introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e definita dalla sentenza che ha deciso sull'opposizione ad esso proposta.
In tal senso, ex multis, Cass.Civ. sez. seconda, 24 febbraio / 9 agosto 2022 n. 24482: “La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” ;
“in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
Ne consegue che, essendo confermata l'esistenza del credito azionato inizialmente con ricorso alla procedura monitoria da parte di deve essere riconosciuto a Controparte_2
pagina 9 di 11 quest'ultima il favore delle spese, oltre che di questa fase del giudizio, anche di quelle liquidate con il decreto ingiuntivo.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese di questo grado di giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da;
CP_1
condanna l'appellante a rimborsare all' appellata CP_1
le spese di questo grado del giudizio, che si Controparte_2
liquidano in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla pagina 10 di 11 legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 684/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 684/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2022 dall'avv. Enrico
Franceschetti in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023
d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 appalto: altre ipotesi ex dall' avv. FRANCESCHETTI ENRICO (c.f.: art. 1655 e ss. C.c. (ivi compresa l'azione ex art.
) del Foro di Brescia elettivamente 1669 c.c.) C.F._1
domiciliata in BRESCIA VIA SOLFERINO n. 67, presso l' avv. codice: 140022
ENRICO FRANCESCHETTI come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
APPELLANTE pagina 1 di 11 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. BALZARINI EMANUELA (c.f.:
) del Foro di Brescia elettivamente C.F._2
domiciliata in BRAONE (Bs) VIALE DELLA COSTITUZIONE
n. 26 presso l'avv. EMANUELE BALZARINI come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 11 / 17 maggio 2022 n. 1308/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
In via principale, nel merito:
• ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
1308/2022 pubblicata il 17/05/2022 – R.G. n. 6798/2018 – Repert. n.
2709/2022 del 17/05/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia –
Prima sezione civile, dott. Michele Mocciola, resa a definizione del giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla R.G. CP_1
n. 6798/2018, notificata al sottoscritto procuratore costituito in data 18 maggio 2022 e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare provo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 1236/2018 del 13.03.2018 (R.G. n.
3141/2018 - Repert. n. 2277/2018 del 13.03.2018), notificato in data
21.03.2018, emesso dal Giudice del Tribunale di Brescia, dott. Angelica
Nolli, in data 10.03.2018 e notificato il 21.03.2018, con ogni conseguente provvedimento;
assolvere da tutte le pretese creditorie ex CP_1 adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 11 • conseguentemente, condannarsi l'attuale appellata in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della degli importi integralmente versati a seguito e a CP_1 causa della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e pari ad € 7.831,19 (di cui € 504,00 a titolo di tassa di registro del D.I. opposto), maggiorati degli interessi di cui al D.Lgs n.
231/02 dal 21.03.2018 al saldo effettivo, nonché alla restituzione degli importi integralmente versati a seguito e a causa della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e pari ad € 6.358,70, maggiorati degli interessi di cui al D. Lgs n. 231/02 dal 14.06.2022 al saldo effettivo.
• conseguentemente, condannarsi la convenuta appellata CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'attuale appellante gli esborsi ed il compenso professionale CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa. dell' appellata
in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso respingere integralmente le domande tutte ex adverso formulate per le ragioni tutte di cui alla memoria di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono. pagina 3 di 11 e avevano costituito una CP_1 Controparte_2
associazione temporanea d'impresa (A.T.I.) per l'esecuzione di alcuni lavori in un cantiere edile nel comune di Paganica
(L'Aquila).
Committente delle opere era la Co.Ge.Si. s.c.r.l..
A seguito del completamento di parte dei lavori Controparte_2
ha emesso le relative fatture intestate a che sono CP_1
state regolarmente pagate da quest'ultima.
In relazione alla fattura emessa quando il lavoro commissionato a era stato del tutto completato Controparte_2
ne ha corrisposto solo il 50%. CP_1
In mancanza del pagamento del saldo ricorreva Controparte_2
alla procedura monitoria.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo veniva istruita mediante produzione di documenti e prova per testi e veniva definita con la sentenza oggetto di gravame che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opponente al pagamento della somma portata dal d.i. indicando un diverso criterio per il conteggio e la decorrenza degli interessi, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio. CP_1 CP_2
Argomentava il Tribunale che i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo erano infondati;
in particolare, riteneva che non era stata contestata la regolare esecuzione delle opere e che
[...]
aveva esattamente adempiuto gli oneri a suo carico CP_2
relativi al pagamento di quanto dovuto ai propri dipendenti a pagina 4 di 11 titolo previdenziale ed assicurativo.
Ravvisava, tuttavia, un errore nel conteggio degli interessi dovuti in favore di sul capitale riconosciuto in Controparte_2
suo favore con il decreto ingiuntivo che, per tale ragione, è stato revocato confermando però la condanna di al CP_1
pagamento delle spese della fase monitoria.
Avverso la decisione ha proposto appello CP_1 CP_2
L'appellata, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo e secondo motivo
Con il primo e il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito azionato dall'appellata sull'errato assunto che la società committente Co.Ge.Si. s.c.r.l. avesse pagato l'intero importo della fattura n. 196/10, azionata in via monitoria, emessa da nei confronti della suddetta società. CP_1
Assume che, diversamente da quanto dedotto da parte appellata, la circostanza relativa al mancato pagamento della somma portata dalla predetta fattura rientrava tra i fatti costitutivi del diritto azionato che era onere dell'ingiungente- appellata provare in giudizio. pagina 5 di 11 Si duole, inoltre, del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione di estratti del Libro Giornale e dei connessi mastrini paritari riguardanti il rapporto commerciale con la società committente.
Terzo motivo
Con il terzo motivo la sentenza viene contestata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che aveva Controparte_2
correttamente adempiuto gli obblighi su di essa gravanti relativi ai versamenti degli oneri previdenziali e assicurativi dei suoi dipendenti.
Assume che il tribunale aveva errato nel fondare il proprio convincimento sul fatto che le fatture precedenti a quella parzialmente insoluta, e di cui è causa, erano state regolarmente pagate, indicando che se ciò era avvenuto doveva necessariamente esservi stata anche la prevista regolarità contributiva da parte di Controparte_2
Quarto motivo
Con il quarto e ultimo motivo la sentenza viene contestata nella parte in cui il giudice, dopo avere disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ha però confermato la condanna alle spese della fase monitoria a carico dell'opponente CP_1
* * *
I primi tre motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. pagina 6 di 11 Assume l'appellante che l'onere di provare le circostanze che essa stessa aveva introdotto nel giudizio di opposizione doveva gravare sull'appellata Controparte_2
Secondo invero, doveva essere l'attuale appellata a CP_1
fornire la dimostrazione in giudizio che la fattura che essa ha emesso nei confronti della committente Co.Ge.Si s.c.r.l. non era stata pagata nonché le circostanze relative alla regolarità contributiva nei confronti dei suoi dipendenti e all'esatto adempimento delle opere.
Sul punto il primo giudice argomentava che l'opponente, a fronte della prova fornita dall'opposta del proprio titolo negoziale, aveva sollevato un'eccezione di inadempimento fondata sia sull'inesatta esecuzione delle opere da parte dell'appellata che sull'omessa trasmissione, da parte di quest'ultima, alla società committente della documentazione previdenziale riguardante i suoi dipendenti.
Faceva rilevare, altresì, che, in atti, non vi era prova alcuna di contestazioni, da parte della società committente, relative alla corretta esecuzione delle opere e che nella missiva di CoGeSi dell'11.5.2012 la società committente si era limitata a prospettare una possibile contestazione di difetti, con riserva di ulteriori comunicazioni da effettuarsi dopo la verifica.
Di tali successive comunicazioni parte appellata non aveva fornito, tuttavia, alcuna prova in giudizio né aveva dimostrato di avere rivolto specifiche doglianze al riguardo alla propria pagina 7 di 11 associata.
Ciò premesso, mette conto evidenziare che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, la società appellata ha provato la regolarità dei pagamenti nei confronti degli enti previdenziali producendo in giudizio la relativa documentazione (doc. 2) nonché la missiva del 3 marzo 2012 nella quale dava atto di spedire a l'ultimo Durc CP_1
aggiornato e di avere avuto conferma, dalla società committente, che quest'ultima era in possesso di tutti i Durc.
Quanto alla pretesa esistenza di vizi e difetti delle opere, risulta dalla documentazione in atti (doc. 7 di parte opponente) che la società committente si era riservata di comunicarne l'esistenza dopo una definitiva verifica;
comunicazione che era onere della società appellante produrre in giudizio, nella sua qualità di mandataria dell'ATI.
Alla luce di tale documentazione e pur considerando che la prova dell'esatto adempimento spetterebbe alla società appellata, l'eccezione di inadempimento risulta sollevata in spregio ai canoni di buona fede.
Vanno perciò rigettati i primi tre motivi.
Il quarto motivo è infondato
Sostiene l'appellante che a seguito della revoca del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere disposta la revoca anche delle sue spese poste a carico della debitrice ingiunta.
pagina 8 di 11 Si osserva innanzitutto che nell'eseguire la Controparte_2
notifica dell'atto di precetto, ha riconosciuto l'erroneità del computo degli interessi contenuto del d.i. ed ha chiesto il pagamento della somma corretta, che risulta essere poi stata corrisposta da senza svolgere eccezioni in ordine al CP_1
calcolo del dovuto.
Decisive al riguardo sono, peraltro, le statuizioni in materia della Suprema Corte la quale ha costantemente indicato che deve essere valutato unitariamente l'esito della controversia introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e definita dalla sentenza che ha deciso sull'opposizione ad esso proposta.
In tal senso, ex multis, Cass.Civ. sez. seconda, 24 febbraio / 9 agosto 2022 n. 24482: “La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” ;
“in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
Ne consegue che, essendo confermata l'esistenza del credito azionato inizialmente con ricorso alla procedura monitoria da parte di deve essere riconosciuto a Controparte_2
pagina 9 di 11 quest'ultima il favore delle spese, oltre che di questa fase del giudizio, anche di quelle liquidate con il decreto ingiuntivo.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese di questo grado di giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da;
CP_1
condanna l'appellante a rimborsare all' appellata CP_1
le spese di questo grado del giudizio, che si Controparte_2
liquidano in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla pagina 10 di 11 legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 11 di 11