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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n.3665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3665 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 15.07.1991, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Simona Cariati, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n.7 ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 01.10.1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo
Scopelliti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Beato Umberto n.50
(Catona);
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 26.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di scioglimento degli effetti civili in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 28.07.2012;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 18.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 28.07.2012; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(14/08/2011) e (13/02/2018) ancora minorenni;
c) con sentenza n. 510/2024, Per_2
pubblicata in data 15.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 24.09.2019,
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento degli effetti civili del matrimonio , depositato il 26.12.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 28.07.2012 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Atto N. 87 parte 1 u. 1 – anno 2012, alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore del SI. CP_1
2. affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di
presso il padre e di presso la madre e diritto di visita del genitore non Per_1 Per_2
collocatario, da concordarsi liberamente tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori
e con la previsione che i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti ed, in caso di mancato accordo, nel periodo 1-15 agosto;
le festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che il periodo delle feste natalizie, inclusivo di Natale e Capodanno, sia trascorso con un unico genitore ad anni alterni;
analogamente si provvederà per il periodo pasquale (con onere in tutti i casi di esercizio del diritto di visita per il genitore non collocatario di prelevare e riportare il figlio presso il genitore collocatario nel rispetto dei tempi concordati e di acquistare i biglietti di trasporto a/r prima del prelievo del minore); nei periodi lunghi di permanenza presso il genitore non collocatario i due minori dovranno stare insieme;
3. ciascun genitore verserà all'altro mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio di cui non è collocatario, e che sosterrà le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale;
4. La SI.ra dovrà comunicare, poiché non lo ha ancora fatto, al Pt_1 CP_1
l'indirizzo del luogo in cui vive il minore Per_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3665 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 15.07.1991, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Simona Cariati, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n.7 ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 01.10.1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo
Scopelliti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Beato Umberto n.50
(Catona);
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 26.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di scioglimento degli effetti civili in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 28.07.2012;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 18.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 28.07.2012; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(14/08/2011) e (13/02/2018) ancora minorenni;
c) con sentenza n. 510/2024, Per_2
pubblicata in data 15.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 24.09.2019,
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento degli effetti civili del matrimonio , depositato il 26.12.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 28.07.2012 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Atto N. 87 parte 1 u. 1 – anno 2012, alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore del SI. CP_1
2. affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di
presso il padre e di presso la madre e diritto di visita del genitore non Per_1 Per_2
collocatario, da concordarsi liberamente tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori
e con la previsione che i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti ed, in caso di mancato accordo, nel periodo 1-15 agosto;
le festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che il periodo delle feste natalizie, inclusivo di Natale e Capodanno, sia trascorso con un unico genitore ad anni alterni;
analogamente si provvederà per il periodo pasquale (con onere in tutti i casi di esercizio del diritto di visita per il genitore non collocatario di prelevare e riportare il figlio presso il genitore collocatario nel rispetto dei tempi concordati e di acquistare i biglietti di trasporto a/r prima del prelievo del minore); nei periodi lunghi di permanenza presso il genitore non collocatario i due minori dovranno stare insieme;
3. ciascun genitore verserà all'altro mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio di cui non è collocatario, e che sosterrà le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale;
4. La SI.ra dovrà comunicare, poiché non lo ha ancora fatto, al Pt_1 CP_1
l'indirizzo del luogo in cui vive il minore Per_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna