Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 15 maggio 2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 7 aprile ha pronunciato, in data 13 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21828/2024 del ruolo gen. Previdenza
TRA nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, alla via Mergellina, 209, presso lo studio del sottoscritto avvocato Paolo
Bartiromo che la rapp.ta e difende giusta procura in atti. ricorrente
E
– C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., Presidente dott. rapp.to e difeso, come da delibera CP_2
e mandato in atti dall'Avv.to Daniela Cicirello
Convenuto
E
quale subentrante a titolo universale nei Controparte_3 rapporti di , incorporante di , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e ai sensi dell'art. 1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016
[...] Controparte_7 del 1.12.2016 in G.U. 282 del 2.12.2016, p.iva e c.f. , con sede legale in Roma P.IVA_2 alla via Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore giusta procura speciale agli atti elett.te dom.ta in Napoli alla via Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 convenuto
OGGETTO: opposizione avverso l'atto di intimazione nr. 0712024903714783000, con lotto di stampa n.08655 del 06.08.2024 e per la cartella 07120110105071038000 notificata il
27.10.2011 per pretesi crediti assistenziali e previdenziali indicati
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 presso la Cancelleria, Sezione Lavoro, del
Tribunale di Napoli, parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione nr.
0712024903714783000, con lotto di stampa n.08655 del 06.08.2024 e per la cartella
07120110105071038000 notificata il 27.10.2011 a cura dell' Controparte_3
.
[...]
Deduceva in primo luogo, che i presunti crediti riportati nella cartella 07120110105071038000 notificata il 27.10.2011, contenuta nell'atto di intimazione opposto, ovvero i contributi e le sanzioni riferite agli anni 2010/2011, risultavano essere state oggetto di un precedente giudizio che vedeva soccombente sia l'ente impositore che quello riscossore giusta la Sentenza n.
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Rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare la sussistenza di parte opponente, nell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria ivi contenuta nell'impugnata intimazione di pagamento n. 0712024903714783000 2. Accogliere l'opposizione proposta e formulata da parte opponente, e per l'effetto dichiarare la cessata materia del contendere stante il passato in giudicato della Sentenza n. 2785/2019 pubbl. il 16/04/2019 RG n. 21763/2017 del Tribunale di Napoli, che ne aveva già dichiarato la prescrizione e la cancellazione dal ruolo della cartella 07120110105071038000 notificata il 27.10.2011. 3. Dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta e del convenuto ente impositore, di Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente, per ottenere il pagamento dei crediti di natura previdenziale riportati nell'atto di intimazione e risultati cessati - prescritti e decaduti, anche in conseguenza del comportamento processuale dei resistenti per la mancata esibizione degli atti interruttivi relativi ai tutti i crediti vantati e contenuti nell'atto impugnato;
4. Condannare tutti i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente l' convenuta che CP_3 deduceva la carenza di legittimazione passiva;
si opponeva alla domanda e, preliminarmente, chiedeva chiamarsi in causa l'Ente impositore.
Con ordinanza resa il 2-2-25 si disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dell' il quel si costituiva con memoria depositata in data 7-5-2025, per CP_1
l'udienza di discussione fissata al 15 maggio 2025.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata (anche di ufficio), allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nel caso in esame tale presupposto in astratto non sussiste, atteso il manifestato interesse della parte ricorrente ad opporsi (anche) all'intimazione di pagamento suindicata. In ordine all'interesse di agire deve, tuttavia, rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una intimazione ad adempiere;
ossia un atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, atto che costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio.
2 Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte.
In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del tribunale che aveva Pt_2 rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle
Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa
3 configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti,
è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.
Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento, la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'intimazione ad adempiere, l'affermarsi soltanto in tempi recenti dell'orientamento di legittimità ricordato in materia e l'iniziativa intrapresa dall'Agenzia convenuta a notificare l'atto oggi impugnato, nonostante l'esistenza di una pronuncia giudiziale (la n. 2785/2019 pubbl. il 16/04/2019 RG n.
21763/2017) che già aveva deliberato sulla infondatezza delle pretese riportate nell'odierno atto di intimazione.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile b) compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 13 giugno 2025 Il giudice del lavoro dr. Francesco Armato
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