Art. 1020. Passaggio in servizio permanente per merito di guerra 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di eta' stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche. 3. Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
Articolo 1020 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1019Articolo 1000
Articolo 1020 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 121
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 4192
- TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 5744
- Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 346
- Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 688
- Trib. Arezzo, sentenza 27/10/2025, n. 675
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 884
- Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1584
- Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 139
- Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 771
- Trib. Trani, sentenza 01/06/2024, n. 1149
- Trib. Potenza, sentenza 27/08/2025, n. 1669
- Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2166
- Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1611
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1950
- Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 648