TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Somaglia (LO), Frazione Parte_1 C.F._1 lano 6, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Serena Bassanetti;
- ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in Somaglia (LO), Frazione San Martino Pizzolano, Via Giorgio La Pira n. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marc Ciceri ed Elisa Monica Mascheroni, entrambi del Foro di Lodi;
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 12.05.2025 e 13.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e di rigettare l'eventuale domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del sig. CP_1
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con a fine 2022, conclusasi il 30.06.2023 dopo Controparte_1 una breve convivenza;
- che nel corso degli anni il sig. ha svolto diversi lavori saltuari, alternati a periodi di disoccupazione;
CP_1
pagina 1 di 3 - che il sig. ha cominciato ad abusare di sostanze alcoliche;
CP_1
- che da gennaio 2023 a maggio 2023 il sig. ha assunto condotte violente nei confronti della ricorrente che CP_1 hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri rsonale sanitario;
- di aver interrotto la relazione con il sig. a giugno/luglio 2023 e di essersi trasferita, nello stesso periodo, CP_1 a Somaglia (LO), Frazione San Martino P , in un appartamento condotto in locazione a € 425,00;
- di aver ripreso da luglio 2023 fino ad aprile 2024 la relazione sentimentale con il sig. senza però convivere CP_1 stabilmente;
- che sono riprese le condotte violente e ingiuriose da parte del resistente che hanno costretto la sig.ra a Pt_1 rivolgersi al Pronto soccorso e a chiedere l'intervento dei Carabinieri;
- di aver ripreso la convivenza con il sig. ad aprile 2024 e di aver contratto matrimonio civile in data CP_1 29.06.2024;
- di essersi rivolta al centro antiviolenza “La metà di niente” di Lodi e di aver sporto denuncia nei confronti del marito, a seguito di condotte violente ed aggressive tenute dal marito nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- che in data 06.12.2024 il sig. è stato definitivamente allontanato dalla casa coniugale a seguito CP_1 dell'intervento dei Carabinieri;
- di essere economicamente autosufficiente e di lavorare dall'01.10.2018 presso l'Azienda MTA S.p.a. di Codogno percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00/2.000,00 mensili.
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 07.04.2025 si è costituito in giudizio aderendo alle Controparte_1 domande concernenti la pronuncia della separazione del matrimonio. Il resistente ha però chiesto il rigetto della domanda di addebito, contestando la ricostruzione fattuale proposta dalla moglie, e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili in ragione della propria precaria condizione lavorativa ed economica.
1.3. Con istanza congiunta depositata in data 15.04.2025, le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 16.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulle condizioni della separazione.
Le ulteriori statuizioni economiche concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Sulla prosecuzione del giudizio e sulle spese di lite.
La causa va rimessa sul ruolo al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il termine annuale di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
pagina 2 di 3 In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Somaglia (LO) in data 29.06 o istri dello Stato civile del Comune di Somaglia, atto n. 7, parte I, anno 2024 e del Comune di San Colombano al Lambro atto n. 7, parte II, serie C, anno 2024);
2) Prende atto dell'accordo in ordine all'assegnazione a della casa coniugale sita in Somaglia, CP_2 Frazione San Martino Pizzolano (Lo), Via Giorgio La Pira n. 16;
3) Prende atto, con riferimento alla scrittura privata di “Garanzie Accessorie” riferita al contratto di locazione del 10.07.2023, sottoscritta in data 06.06.2024, che manterrà la propria garanzia fino a Controparte_1 quando riuscirà a trovare un'idonea gara un sostituto garante;
Parte_1
4) Prende atto che i coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile dei Comuni di Somaglia (LO) e San Colombano al Lambro (LO) di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
6) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
7) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 19.05.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Somaglia (LO), Frazione Parte_1 C.F._1 lano 6, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Serena Bassanetti;
- ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in Somaglia (LO), Frazione San Martino Pizzolano, Via Giorgio La Pira n. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marc Ciceri ed Elisa Monica Mascheroni, entrambi del Foro di Lodi;
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 12.05.2025 e 13.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e di rigettare l'eventuale domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del sig. CP_1
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con a fine 2022, conclusasi il 30.06.2023 dopo Controparte_1 una breve convivenza;
- che nel corso degli anni il sig. ha svolto diversi lavori saltuari, alternati a periodi di disoccupazione;
CP_1
pagina 1 di 3 - che il sig. ha cominciato ad abusare di sostanze alcoliche;
CP_1
- che da gennaio 2023 a maggio 2023 il sig. ha assunto condotte violente nei confronti della ricorrente che CP_1 hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri rsonale sanitario;
- di aver interrotto la relazione con il sig. a giugno/luglio 2023 e di essersi trasferita, nello stesso periodo, CP_1 a Somaglia (LO), Frazione San Martino P , in un appartamento condotto in locazione a € 425,00;
- di aver ripreso da luglio 2023 fino ad aprile 2024 la relazione sentimentale con il sig. senza però convivere CP_1 stabilmente;
- che sono riprese le condotte violente e ingiuriose da parte del resistente che hanno costretto la sig.ra a Pt_1 rivolgersi al Pronto soccorso e a chiedere l'intervento dei Carabinieri;
- di aver ripreso la convivenza con il sig. ad aprile 2024 e di aver contratto matrimonio civile in data CP_1 29.06.2024;
- di essersi rivolta al centro antiviolenza “La metà di niente” di Lodi e di aver sporto denuncia nei confronti del marito, a seguito di condotte violente ed aggressive tenute dal marito nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- che in data 06.12.2024 il sig. è stato definitivamente allontanato dalla casa coniugale a seguito CP_1 dell'intervento dei Carabinieri;
- di essere economicamente autosufficiente e di lavorare dall'01.10.2018 presso l'Azienda MTA S.p.a. di Codogno percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00/2.000,00 mensili.
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 07.04.2025 si è costituito in giudizio aderendo alle Controparte_1 domande concernenti la pronuncia della separazione del matrimonio. Il resistente ha però chiesto il rigetto della domanda di addebito, contestando la ricostruzione fattuale proposta dalla moglie, e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili in ragione della propria precaria condizione lavorativa ed economica.
1.3. Con istanza congiunta depositata in data 15.04.2025, le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 16.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulle condizioni della separazione.
Le ulteriori statuizioni economiche concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Sulla prosecuzione del giudizio e sulle spese di lite.
La causa va rimessa sul ruolo al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il termine annuale di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
pagina 2 di 3 In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Somaglia (LO) in data 29.06 o istri dello Stato civile del Comune di Somaglia, atto n. 7, parte I, anno 2024 e del Comune di San Colombano al Lambro atto n. 7, parte II, serie C, anno 2024);
2) Prende atto dell'accordo in ordine all'assegnazione a della casa coniugale sita in Somaglia, CP_2 Frazione San Martino Pizzolano (Lo), Via Giorgio La Pira n. 16;
3) Prende atto, con riferimento alla scrittura privata di “Garanzie Accessorie” riferita al contratto di locazione del 10.07.2023, sottoscritta in data 06.06.2024, che manterrà la propria garanzia fino a Controparte_1 quando riuscirà a trovare un'idonea gara un sostituto garante;
Parte_1
4) Prende atto che i coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile dei Comuni di Somaglia (LO) e San Colombano al Lambro (LO) di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
6) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
7) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 19.05.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3