Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2003, n. 13380
CASS
Sentenza 11 settembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia. Il relativo accertamento, che spetta al giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto della particolare natura del rapporto.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato in termini di lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale ed alla vendita di libri nella libreria parrocchiale, traendo argomenti anche da una lettera con la quale il parroco aveva mosso rilievi in ordine alle modalità di svolgimento di detta attività da parte della donna ed aveva affermato l'esistenza di un vincolo sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la concessione alla donna dell'uso gratuito dell'alloggio parrocchiale.)

Le parrocchie sono enti ecclesiastici riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con decreto del ministro dell'interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza delle Chiese, che hanno invece rilievo esclusivamente per il diritto canonico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2003, n. 13380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13380
    Data del deposito : 11 settembre 2003

    Testo completo