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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
IL GIUDICE
LETTI gli atti e i documenti di causa;
LETTA l'istanza depositata dal procuratore della parte attrice di rinuncia agli atti del presente giudizio;
CONSIDERATO che le parti non si sono costituite;
RITENUTO che, alla stregua, dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle altre parti costituite o da quelle che potrebbero avere un interesse;
RITENUTO, altresì, che anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del comma secondo dell'art. 306, non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292
c.p.c. (Cass. n. 3905/1995);
LETTO l'art. 306, comma 3 c.p.c.;
RILEVATA la regolarità della rinuncia;
P.Q.M.
DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Fermo, 26/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna )
Pagina 1
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
IL GIUDICE
LETTI gli atti e i documenti di causa;
LETTA l'istanza depositata dal procuratore della parte attrice di rinuncia agli atti del presente giudizio;
CONSIDERATO che le parti non si sono costituite;
RITENUTO che, alla stregua, dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle altre parti costituite o da quelle che potrebbero avere un interesse;
RITENUTO, altresì, che anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del comma secondo dell'art. 306, non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292
c.p.c. (Cass. n. 3905/1995);
LETTO l'art. 306, comma 3 c.p.c.;
RILEVATA la regolarità della rinuncia;
P.Q.M.
DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Fermo, 26/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna )
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