Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 70/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per mancato superamento periodo di prova
Premesso che: con ricorso depositato in data 30.1.2024, ha esposto di aver prestato attività Parte_1 lavorativa, svolgendo mansioni di cuoco, in favore di esercente attività di Controparte_1 bar/ristorante, sin dal 25.5.2023, nonostante la formalizzazione del rapporto lavorativo sia avvenuta soltanto con la sottoscrizione in data 31.5.2023 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avente decorrenza dal giorno successivo, 1.6.2023; che detto contratto prevedeva un periodo di prova di 30 giorni;
di aver ricevuto in data 29.6.2023 lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Ritenendo illegittimo l'intimato licenziamento in ragione della nullità del patto di prova, tale perché la formalizzazione dell'assunzione in prova è avvenuta in un momento successivo al reale inizio del rapporto, il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 9 D.Lgs. 23/2015, con vittoria di spese, da distrarsi.
1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dal ricorrente e l'escussione di un testimone.
All'udienza odierna, la causa è così decisa.
Considerato che:
è pacifico, oltre che documentato, che il ricorrente sia stato licenziato per mancato superamento del patto di prova. Si legge, infatti, nella lettera di licenziamento datata 29.6.2023, consegnata a mani del lavoratore: “Oggetto: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Facciamo riferimento alla nostra del 31/05/2023 con la quale le avevamo comunicato l'assunzione alle nostre dipendenze col patto di prova e Le comunichiamo che lo stesso non ha dato esito favorevole, avendo avuto modo di sperimentare e provare la Sua attività lavorativa.
Il rapporto di lavoro con Lei intercorso deve pertanto intendersi risolto con effetto immediato alla data di ricevimento della presente”.
Nella specie è tuttavia contestata la validità del patto di prova da cui trarrebbe origine il potere del datore di lavoro di recedere liberamente, senza ulteriore giustificazione e senza preavviso, dal rapporto di lavoro.
L'art. 2096 c.c. stabilisce al comma 1 che “Salvo diversa disposizione [delle norme corporative],
l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.”.
La Corta di Cassazione ha ripetutamente ribadito che “la forma scritta necessaria, a norma dell'art.
2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore” (Cass. Civ. n. 11122/2002; n.1347/1988; n. 21758/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che “il requisito della forma scritta … non può ritenersi soddisfatto dalla sola lettera di assunzione, proveniente dal datore di lavoro e contenente la previsione del periodo di prova (conf. sent. n. 3699-85), mentre sono irrilevanti i motivi che possono aver indotto il lavoratore a rifiutare o ritardare la sottoscrizione adesiva” (Cass.
Civ. n.1347/1988); altrettanto irrilevanti sono sia la “conoscenza dell'esistenza del patto che della manifestazione di consenso orale.” (Cass. Civ. n.11122/2002).
2 RGL n. 70/2024
Ebbene, nel caso che ci occupa il patto di prova è contenuto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, prodotto quale doc. 2 dal ricorrente, che riporta la sottoscrizione del lavoratore e la data del 31.5.2023.
Tuttavia, il ricorrente ha dedotto che il rapporto lavorativo sia iniziato in data anteriore alla sottoscrizione del contratto, contenente il patto di prova che legittimerebbe il libero recesso del datore di lavoro.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste , la quale ha riferito di Tes_1 aver lavorato per la società resistente dal 2022 al 2023, di aver dato le dimissioni per andare a lavorare quale operatrice presso il canile di Tortona e che il ricorrente è stato assunto per sostituirla;
la stessa ha aggiunto che vi è stata una settimana di affiancamento per cui i due hanno lavorato insieme durante la sua ultima settimana di lavoro;
la teste, che inizialmente ha indicato di aver rassegnato le dimissioni il 30.6.2023, ha rettificato la propria deposizione dopo aver letto la dichiarazione a sua firma prodotta quale doc. 6 dal ricorrente, affermando, dopo aver ripensato ai fatti trascorsi, di ricordare di aver effettivamente iniziato a lavorare presso il canile in data 1.6.2023
e quindi di aver dato le dimissioni il 31.5.2023 e di aver lavorato insieme al ricorrente l'ultima settimana di maggio 2023, nelle date specificamente indicate nella dichiarazione scritta mostratale
(25-26-27-28-29-31.5.2023) che ha confermato nel contenuto e di aver sottoscritto. La dichiarazione, come rettificata, appare del tutto coerente con il dato temporale documentato dell'assunzione (formale) del ricorrente con decorrenza dall'1.6.2023. Occorre peraltro osservare che se la teste avesse effettivamente terminato di lavorare per la resistente il 30.6.2023, il periodo di lavoro svolto insieme con il ricorrente sarebbe stato di un mese e non di una sola settimana, come dalla stessa riferito.
A ciò si aggiunge il fatto che il legale rappresentante della società, intimato a comparire all'udienza del 23.1.2025 per rendere interrogatorio formale, pur avvertito delle conseguenze, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, sicchè i fatti dedotti, nel contesto probatorio descritto, possono ritenersi ammessi ex art. 232 c.p.c..
Dall'accertamento dell'effettivo inizio del rapporto lavorativo intercorso tra le parti in data anteriore alla sottoscrizione del contratto contenente il patto di prova, discende la nullità di quest'ultimo per vizio di forma.
Acclarata la nullità del patto di prova per vizio di forma, in primo luogo, il rapporto dev'essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla sua origine, ossia fin dal 25.5.2023, posto che dalla testimonianza assunta nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il ricorrente abbia iniziato a lavorare in tale data, e, in secondo luogo, deve ritenersi insussistente la libertà di recesso ad esso collegata. Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il recesso datoriale può considerarsi legittimo solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
3 RGL n. 70/2024
Nel caso di specie, il licenziamento è stato motivato solo in relazione al ritenuto mancato superamento del periodo di prova. Ne deriva che, dovendosi considerare il rapporto come un ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio, il licenziamento in esame è da valutarsi come privo di giustificato motivo e di giusta causa e pertanto illegittimo.
La richiesta di tutela del ricorrente va quindi riconosciuta con applicazione dell'art. 3
D.Lgs. 23/2015, secondo cui “(…) nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei”, e del successivo art. 9, in ragione dei requisiti dimensionali del datore di lavoro, in base al quale
“Ove il datore non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”.
Sulla base di quanto esposto, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto alla data del licenziamento, ossia alla data del 29.6.2023, e la parte resistente va condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata tenendo conto del comportamento delle parti, con particolare riguardo a quello tenuto in sede di stipulazione del contratto di lavoro, e della effettiva durata del rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
Visto l'art. 419 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità del patto di prova contenuto nella lettera di assunzione del 31.5.2023;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento impugnato
(29.6.2023) e, accertata la illegittimità dello stesso, condanna la parte convenuta al pagamento a favore del ricorrente di una indennità pari a n. 3 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo;
4 RGL n. 70/2024
Cont
- condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.626,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Brunoldi Enrico.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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