Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1172
CASS
Sentenza 17 gennaio 2023

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Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato la censura proposta da un professionista, esercente la professione medico-chirurgica, con la quale si lamentava la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare con omissione della motivazione dello stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1172
    Data del deposito : 17 gennaio 2023

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