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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16185/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA ZI Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
AN MB
all'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 13 febbraio 2025,
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
C.F. 1 ; CUI: 05ZUT72), nato in [...] il [...], con il Parte 1 , (C.F. patrocinio dell'avv. FURLAN ANTONIO
RICORRENTE
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
,nato INDIA il 12/09/1990, ha impugnato il Con ricorso depositato il 16/12/2024 Parte 1 provvedimento Prot. Cat A 12/2024/Immig/IV Sez/23BS009224, emesso dal Questore della Provincia di CP 1 1'8/04/2024, notificato il 29/05/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
CP_1
La difesa ha ricostruito la vicenda del ricorrente, allegando che lo stesso aveva fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno 2018 e aveva immediatamente reperito attività lavorativa come ferraiolo.
Falliti i tentativi di regolarizzarsi mediante istanza di protezione internazionale e di emersione ai sensi del D.L. 34/2020, in data 18/10/2022 aveva formalizzato la domanda di protezione speciale, allegando documentazione lavorativa e reddituale, oltre che la situazione alloggiativa.
Ha continuato allegando che nel contesto di controlli di routine in data 29/05/2024 i carabinieri avevano notificato a Parte 1 il decreto di reiezione della domanda di protezione speciale nella sola lingua italiana. Il aveva compreso quanto riportato nella documentazione Pt 1 non
consegnatagli e aveva proseguito il proprio percorso di integrazione. Soltanto in data 3/12/2024 nel corso di un ulteriore controllo gli erano stati notificati un provvedimento di espulsione e l'ordine di lasciare il territorio nazionale, redatti sia in lingua italiana sia in lingua punjabi.
La difesa ha dunque formulato istanza di rimessione in termini, evidenziando che il ricorrente non era stato informato circa la sua posizione giuridica "in una lingua che è ragionevole supporre possa capire".
Il procuratore di parte ricorrente ha lamentato l'errata valutazione operata dall'amministrazione in merito alla situazione di Parte 1 evidenziando che sin dal momento della redazione del provvedimento negatorio egli era in possesso di redditi più che congrui.
Tutto ciò premesso ha invocato il riconoscimento della protezione speciale.
Il CP 1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria, insistendo in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del giorno 13/02/2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato di prestare ancora attività lavorativa presso Parte 2 La difesa ha insistito per la rimessione in termini e l'accoglimento del ricorso.
***
La richiesta di rimessione in termini è meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha dimostrato di essere caduto in errore rispetto alla notificazione del provvedimento di diniego nella sola lingua italiana. Nel corso del procedimento sono emerse le difficoltà in capo all'uomo nella comprensione della lingua.
Soltanto in via successiva, all'esito di un ulteriore controllo avvenuto il 3/12/2024 in cui gli sono stati comunicati provvedimenti anche nella lingua punjabi, si è rivolto al difensore per ricevere aiuto nella comprensione degli stessi. A conferma di ciò vi è in atti la corrispondenza tra l'avvocato Furlan e gli uffici della Questura di CP 1 da cui si evince che il ricorrente si era presentato presso lo studio
,
legale in data 6/12/2024 con la sola documentazione relativa all'espulsione e all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di trenta giorni, senza il provvedimento presupposto.
Il ricorso deve pertanto essere considerato tempestivo.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla 1. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU). Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio
-
ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali ora espressamente compendiati nel diritto al
-
rispetto della vita privata e familiare - dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, essendo stata formulata l'istanza in via amministrativa in data 18/10/2022, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emergono i tentativi del ricorrente di integrarsi nel territorio nazionale mediante lo svolgimento di attività lavorativa.
Dall'estratto conto previdenziale INPS si evince che il Singh ha prestato regolare attività lavorativa sin dal luglio 2019.
Nello specifico, dal documento emergono i seguenti periodi contributivi: dall'1/07/2019 al 30/11/2020 attività lavorativa presso la ditta Gobind Rai di Kaur Kamlesh con reddito pari ad euro 7325,00; dall'1/04/2022 al 30/11/2022 attività lavorativa presso la ditta Gobind Rai di Kaur Kamlesh con reddito pari ad euro 15.979,00; dal 23/03/2023 al 9/09/2023 attività lavorativa presso Coedit s.r.l. con reddito pari ad euro
-
11.532,00;
dal 25/07/2024 al 30/09/2024 attività lavorativa presso la ditta Ghotra Fer di Kaur Surinder
-
con reddito pari ad euro 2.452,00.
All'udienza del 13/02/2025 il Pt 1 ha confermato di prestare ancora attività lavorativa presso la ditta
Ghotra Fer. La continuità dell'attività lavorativa svolta, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, è
indice di integrazione.
Stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'articolo 8 CEDU.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nulla sulle spese di lite atteso che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
(C.F. C.F. 1 ; CUI: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte 1
05ZUT72), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025
Il presidente Est.
MA ZI
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA ZI Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
AN MB
all'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 13 febbraio 2025,
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
C.F. 1 ; CUI: 05ZUT72), nato in [...] il [...], con il Parte 1 , (C.F. patrocinio dell'avv. FURLAN ANTONIO
RICORRENTE
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
,nato INDIA il 12/09/1990, ha impugnato il Con ricorso depositato il 16/12/2024 Parte 1 provvedimento Prot. Cat A 12/2024/Immig/IV Sez/23BS009224, emesso dal Questore della Provincia di CP 1 1'8/04/2024, notificato il 29/05/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
CP_1
La difesa ha ricostruito la vicenda del ricorrente, allegando che lo stesso aveva fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno 2018 e aveva immediatamente reperito attività lavorativa come ferraiolo.
Falliti i tentativi di regolarizzarsi mediante istanza di protezione internazionale e di emersione ai sensi del D.L. 34/2020, in data 18/10/2022 aveva formalizzato la domanda di protezione speciale, allegando documentazione lavorativa e reddituale, oltre che la situazione alloggiativa.
Ha continuato allegando che nel contesto di controlli di routine in data 29/05/2024 i carabinieri avevano notificato a Parte 1 il decreto di reiezione della domanda di protezione speciale nella sola lingua italiana. Il aveva compreso quanto riportato nella documentazione Pt 1 non
consegnatagli e aveva proseguito il proprio percorso di integrazione. Soltanto in data 3/12/2024 nel corso di un ulteriore controllo gli erano stati notificati un provvedimento di espulsione e l'ordine di lasciare il territorio nazionale, redatti sia in lingua italiana sia in lingua punjabi.
La difesa ha dunque formulato istanza di rimessione in termini, evidenziando che il ricorrente non era stato informato circa la sua posizione giuridica "in una lingua che è ragionevole supporre possa capire".
Il procuratore di parte ricorrente ha lamentato l'errata valutazione operata dall'amministrazione in merito alla situazione di Parte 1 evidenziando che sin dal momento della redazione del provvedimento negatorio egli era in possesso di redditi più che congrui.
Tutto ciò premesso ha invocato il riconoscimento della protezione speciale.
Il CP 1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria, insistendo in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del giorno 13/02/2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato di prestare ancora attività lavorativa presso Parte 2 La difesa ha insistito per la rimessione in termini e l'accoglimento del ricorso.
***
La richiesta di rimessione in termini è meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha dimostrato di essere caduto in errore rispetto alla notificazione del provvedimento di diniego nella sola lingua italiana. Nel corso del procedimento sono emerse le difficoltà in capo all'uomo nella comprensione della lingua.
Soltanto in via successiva, all'esito di un ulteriore controllo avvenuto il 3/12/2024 in cui gli sono stati comunicati provvedimenti anche nella lingua punjabi, si è rivolto al difensore per ricevere aiuto nella comprensione degli stessi. A conferma di ciò vi è in atti la corrispondenza tra l'avvocato Furlan e gli uffici della Questura di CP 1 da cui si evince che il ricorrente si era presentato presso lo studio
,
legale in data 6/12/2024 con la sola documentazione relativa all'espulsione e all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di trenta giorni, senza il provvedimento presupposto.
Il ricorso deve pertanto essere considerato tempestivo.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla 1. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU). Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio
-
ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali ora espressamente compendiati nel diritto al
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rispetto della vita privata e familiare - dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, essendo stata formulata l'istanza in via amministrativa in data 18/10/2022, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emergono i tentativi del ricorrente di integrarsi nel territorio nazionale mediante lo svolgimento di attività lavorativa.
Dall'estratto conto previdenziale INPS si evince che il Singh ha prestato regolare attività lavorativa sin dal luglio 2019.
Nello specifico, dal documento emergono i seguenti periodi contributivi: dall'1/07/2019 al 30/11/2020 attività lavorativa presso la ditta Gobind Rai di Kaur Kamlesh con reddito pari ad euro 7325,00; dall'1/04/2022 al 30/11/2022 attività lavorativa presso la ditta Gobind Rai di Kaur Kamlesh con reddito pari ad euro 15.979,00; dal 23/03/2023 al 9/09/2023 attività lavorativa presso Coedit s.r.l. con reddito pari ad euro
-
11.532,00;
dal 25/07/2024 al 30/09/2024 attività lavorativa presso la ditta Ghotra Fer di Kaur Surinder
-
con reddito pari ad euro 2.452,00.
All'udienza del 13/02/2025 il Pt 1 ha confermato di prestare ancora attività lavorativa presso la ditta
Ghotra Fer. La continuità dell'attività lavorativa svolta, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, è
indice di integrazione.
Stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'articolo 8 CEDU.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nulla sulle spese di lite atteso che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
(C.F. C.F. 1 ; CUI: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte 1
05ZUT72), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025
Il presidente Est.
MA ZI