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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15791/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15791/2019 promossa da:
(GIÀ , C.F. Parte_1 Parte_2
, RAPP. E DIFESA DALL'AVV. Alfio Lo Vecchio P.IVA_1
APPELLANTE
contro
, C.F. , RAPP. E Controparte_1 C.F._1 CP_2
AVV. WALTER CREACO E Controparte_3
, C.F. , E ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
C.F. , DA DIFESI CodiceFiscale_3 CP_4
APPELLATI
E contro (C.F. ), rappr. Controparte_5 P.IVA_2
e dif. dall'Avv. Alfio Lo Vecchio
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
Contr conveniva in giudizio , e gli avvocati ER CO Controparte_1
e per ottenere la riforma della sentenza non definitiva n. Controparte_3
7/2017 e della sentenza n. 47/2019, emesse dal Giudice di Pace di Belpasso,
assumendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) in merito alla sentenza n.
7/2017, per aver il Giudice di primo grado violato il limite della competenza per valore imposto dall'art. 7 cpc, in quanto il valore della causa supererebbe l'importo di €. 5000,00; 2) in merito alla sentenza n. 47/2019, per errata valutazione delle prove ed erroneità della CTU;
3) errata ed illegittima liquidazione delle spese di lite nei confronti degli avvocati ER CO e in quanto distrattari. Controparte_3
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito nella sentenza n. 7/2017: “Il Decidente ritiene tale eccezione infondata…in
quanto l'attore nella redazione del proprio atto introduttivo del presente
giudizio è stato oltremodo chiaro, preciso e puntuale: “…dichiarare non
dovute le somme…entro comunque i limiti della propria competenza per
valore poiché l'attrice si dichiara disponibile a corrispondere la somma di €
129,33 quale importo eccedente il detto limite”…
PQM
Il Giudice di Pace, non definitamente pronunciando…rigetta l'eccezione preliminare così come
sollevata dalle società convenute di incompetenza per valore…”.
L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza non definitiva in quanto riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenersi competente per valore sia perché la domanda formulata dall'attrice era attinente alla richiesta di annullamento del complessivo importo di € 5.129,33, e perché
l'ulteriore generica richiesta risarcitoria pari ad € 5.000,00 non era stata formulata ex art. 96 cpc, ma come autonoma voce di danno, mai rinunciata dall'attore.
Nel merito, invece, l'appellante contestava la sentenza definitiva n. 47/2019
con la quale il Giudice di Pace aveva statuito che “…la richiesta della
[...]
ha avuto origine da una unilaterale autonoma lettura Controparte_7
eseguita da tale società ma non già dal misuratore di energia elettrica
utilizzata. Il Decidente ritiene che il misuratore ha una funzione ben precisa
che è quella di permettere all'utente di accertare il regolare funzionamento
dell'apparecchio senza che ciò venga accertato e verificato esclusivamente
dalla o dalla . La Controparte_7 Parte_2
“certezza” della lettura del contatore è apparsa, dalle difese delle società
convenute, una unilaterale considerazione acquisita solamente dalla
[...]
e dalla Enel Distribuzione spa…la società elettrica, non Controparte_7
ha permesso all'attore/utente di accertare la conformità delle fatture al
contatore…In definitiva, questo Giudice ritiene che sia mancata la prova
certa e inconfutabile sia dell'an che del quantum preteso dall (non vi CP_7 sono elementi certi che permettano di fare ritenere che nel periodo di che
trattasi il contatore misurasse un consumo inferiore o superiore rispetto
all'energia elettrica effettivamente erogata)…
PQM
…in accoglimento della
domanda attrice, dichiara non dovuta dall'attore alle società convenute la
somma di cui alle fatture n. 877672810216017 del 14/11/014 e n.
8776728102160A del 17/11/014…”.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure avesse ritenuto attendibile la CTU quando, invece, il consulente aveva commesso un errore affermando che la fattura n. 8776728102160 di € 3.407,98 riportasse somme non esaminabili mentre la fattura n. 877672810216017 di € 1.721,35
“…riporta un conguaglio ingiustificato poiché la fatturazione relativa al
medesimo periodo è stata emessa su consumi effettivi e, conseguentemente, il
conguaglio ivi operato è ingiustificato”.
Infatti, a detta dell'appellante, la rispondenza fra i consumi fatturati da
[...]
e le letture registrate dal contatore sono sempre state Controparte_7
verificate sulla base di Teleletture certe e reali (ad eccezione di quelli fatturati nel periodo intercorrente fra il 24/9/2009 ed il 03/11/2011).
Per tali deduzioni l'appellante insisteva nella richiesta di una nuova CTU.
Contr Si costituiva la quale aderiva ai motivi di appello formulati da
[...]
volti ad ottenere sia l'accoglimento della domanda di Parte_1
condanna al pagamento delle somme portate dalle bollette in contestazione sia l'annullamento della ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio, di cui l'odierna comparente, in solido con il Distributore, è destinataria e
Contr proponeva appello incidentale sui medesimi motivi sollevati da .
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_8
l'integrale conferma della sentenza impugnata, nonché gli avvocati ER
CO e , i quali preliminarmente, chiedevano Controparte_3
l'estromissione dal giudizio in quanto l'avvocato riconosciuto distrattario in primo grado del processo, non assume la qualità di parte, in proprio, nel giudizio di appello.
§§§
Il motivo di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 7/2017 è
infondato e va rigettato.
L'appellante ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace
relativamente alla domanda di annullamento delle fatture (per una somma di
€ 5.129,33) e per la richiesta di risarcimento dei danni in via equitativa proposta dall'appellato (attore in primo grado) nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, eccedente il limite di cui all'art. 7 comma 1 c.p.c..
Il Giudice di Pace, investito tempestivamente dell'eccezione di incompetenza,
che la società appellante aveva proposto con la comparsa di risposta, si è
pronunciato respingendo la domanda e dichiarandosi competente (…rigetta
l'eccezione preliminare così come sollevata dalle società convenute di
incompetenza per valore…).
L'eccezione di incompetenza effettivamente risulta infondata, in quanto l'odierna appellata aveva, contenuto la propria domanda, rinunciando alla contestazione della somma eccedente di € 129,33 e non essendo cumulabile,
ai sensi dell'art. 10 cpc, con la domanda principale, la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..
Anche la Corte di Cassazione, in tal senso, ha evidenziato che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., che rientra nella competenza funzionale del giudice competente a conoscere della domanda principale, attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, per cui il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato, ex art. 10
c.p.c., con il valore di quella principale;
ne consegue l'inidoneità di tale domanda a determinare uno spostamento di competenza, secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 36 c.p.c. (Cass., Sez. III, 19 luglio 2013, n. 17704).
La Corte ha osservato altresì che qualora il giudice debba emettere una pronuncia secondo equità per i limiti di valore della controversia, la proposizione di domanda ex art. 96 c.p.c. non influisce sui criteri della decisione e non può, pertanto, imporre al giudicante di seguire le norme di diritto.
Pertanto, la superiore eccezione risulta essere infondata e, per l'effetto, va rigettata.
§§§
Nel merito della sentenza n. 47/2019, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il GDP, in dispositivo, ha riconosciuto il diritto degli attori statuendo che “Le sostituzioni e/o gli accertamenti delle eventuali anomalie del misuratore di energia per essere rituali dovranno sempre essere eseguiti
necessariamente in contraddittorio tra le parti…” in modo da avere certezza della fatturazione dei consumi, cosa che non è accaduta, stante che “la società
elettrica, non ha permesso all'attore/utente di accertare la conformità delle
fatture al contatore”.
Sul motivo di impugnazione inerente l'errata valutazione della CTU, parte appellante ha contestato l'analisi fatta dal CTU e la relativa interpretazione del Giudice di Pace che ha generato l'accoglimento della domanda degli attori
(oggi appellati).
Contr Sia che hanno precisato, sia nelle memorie conclusionali Parte_1
ex art. 190 cpc che nelle repliche, che il CTU non è stato in grado di comprendere la documentazione versata in atti né di rispondere ai quesiti formulati dal GDP.
Insistevano, ancora, concordemente sia l'appellante principale che incidentale, che le risultanze peritali fossero errate in fase interpretativa, sia da parte del CTU che del Giudice di primo grado.
La relazione del consulente tecnico d'ufficio, invero, è stata precisa ed esaustiva, sia in merito alle operazioni peritali sia in risposta ai quesiti formulati dalle parti in giudizio.
Il CTU, infatti, ha affermato nella propria relazione peritale che “…i dati di
rifatturazione riportati nella fattura ricomprendono un periodo non
verificabile dallo scrivente poiché, il contatore da cui scaturisce è stato
trafugato il 30/10/2011, come si evince dalla denuncia prodotta dalla stessa Non vi è alcun dato, quindi, che possa essere preso a parametro per CP_7
evidenziare la correttezza del conguaglio ivi riportato;
anzi, sempre
analizzando la documentazione prodotta da poichè il conguaglio è CP_7
avvenuto successivamente al trafugamento del gruppo misura ma
ricomprende misure che sarebbero state registrate proprio dal contatore
rubato. Infatti, dall'All. 9 nel fascicolo di primo grado sempre prodotto da
si evidenzia che la fattura n. 87767281021601/A del 17/11/2014 di € CP_7
3.407,98, consisterebbe di una regolarizzazione della fatturazione per
l'utenza della sig.ra in quanto la stessa sarebbe stata discordante CP_1
con i consumi registrati dal misuratore (documento datato 17/11/2014). E
però, non essendo più reperibile il detto misuratore, quanto sostenuto da CP_7
non è in alcun modo verificabile poiché avrebbero dovuto sottoporsi ad esame
proprio le misurazioni rilevate dal contatore rubato che, quindi, non è più
nella disponibilità delle parti”.
Sosteneva ancora il consulente d'ufficio che “…Per quanto concerne, invece,
le letture relative al contatore installato successivamente a quello rubato e
sempre ricomprese nel documento in esame, per l'esattezza quello con
matricola 03722305, anch'esse risultano inverificabili poiché come sostenuto
dall'attrice e confermato dal doc. 5 della produzione lo stesso sarebbe CP_7
stato sostituito il 03/11/2011 con quello avente matricola 00655901. Di
questa sostituzione, però, oltre che il doc. 5 della produzione non vi è CP_7
altra traccia e, per quanto di rilievo per la redazione del presente elaborato,
non vi è traccia del verbale di rimozione che avrebbe dovuto riportare le ultime letture del contatore in uno con la sottoscrizione dell'utente.
Mancando tale documento è impossibile verificare quali fossero, al momento
della sostituzione, appunto, le letture effettive riportate dal contatore. Ne
consegue l'impossibilità di accertare, anche in questo caso, se i dati riportati
in fattura corrispondano effettivamente a quanto registrato dal misuratore”.
Il Giudice di Pace ha, pertanto, correttamente interpretato e condiviso le risultanze del CTU che, all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti concludeva dicendo che “…né la Fattura n.
87767281021601/A del 17/11/2014 di € 3.407,98, né la Fattura n.
877672810216017 del 14/11/2014 di € 1.721,35, riportano somme che
l'utente deve versare per i motivi sopra esposti poiché per la n.
87767281021601/A non è verificabile se i dati riportati in fattura
corrispondano effettivamente a quanto registrato dal misuratore, mentre la n.
877672810216017 riporta un conguaglio ingiustificato poiché la fatturazione
relativa al medesimo periodo è stata emessa su consumi effettivi e,
conseguentemente, il conguaglio ivi operato è ingiustificato”.
Il Giudice di primo grado, ritenendo non provato né l'an né il quantum, ha,
pertanto, correttamente ritenuto “…non dovuta dall'attore alle società
convenute la somma di cui alle fatture n. 877672810216017 del 14/11/014 e
n. 8776728102160A del 17/11/014…”.
Infatti, in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.
In ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n.34361).
Tale principio è affermato anche nell'art. 11, comma 11.2, della Deliberazione
28.12.1999, che dispone: “L'importo dovuto in base agli esiti della
ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo,
comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della
rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di
stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale
sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni
tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica
del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata
sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con
il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal
gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”.
Dalla documentazione in atti non è emersa alcuna comunicazione alla di sostituzione di misuratore o contatore. CP_1 Appare evidente che le società e Parte_1 Controparte_5
non hanno assolto all'onere della prova, non riuscendo a dimostrare
[...]
la fondatezza delle fatture emesse e dei consumi effettuati non avendo messo a disposizione il C.E. sostituito né potendo mettere a disposizione quello precedente in quanto rubato.
Infine, va rigettato anche l'ultimo motivo di impugnazione nei confronti degli avvocati ER CO e in quanto distrattari. Controparte_3
Infatti, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass.
30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre
2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597).
Allorché invece la impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata
(Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370).
Nel presente giudizio non è stata mossa contestazione alla distrazione, ma solo alla liquidazione delle spese in quanto l'appellante riteneva di essere stato condannato ingiustamente pur avendo dimostrato le proprie ragioni. Pertanto, gli avvocati ER CO e non avrebbero Controparte_3
dovuto far parte del presente giudizio non avendo alcun tipo di legittimazione,
né passiva né attiva.
Contr Anche l'appello incidentale proposto da sui medesimi motivi avanzati da va, per l'effetto, rigettato. Parte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, la condanna alle spese è stata correttamente irrogata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio, sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello proposto da ed sulla sentenza Parte_1
non definitiva n. 7/2017;
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale di Parte_1
e per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_5
sentenza n. 47/2019, emesse dal Giudice di Pace di Belpasso;
- compensa le spese tra l'appellante e;
Controparte_5 - condanna a rifondere a ER Parte_1 Controparte_1
CO e le spese del presente procedimento, che si Controparte_3
liquidano in € 2.552,00 per compensi in favore di , oltre Controparte_8
spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, ed € 2.552,00 per ER
CO e oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per Controparte_3
legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante in via incidentale, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto
UPP Dott. Enrico Gurrieri.
Catania, 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15791/2019 promossa da:
(GIÀ , C.F. Parte_1 Parte_2
, RAPP. E DIFESA DALL'AVV. Alfio Lo Vecchio P.IVA_1
APPELLANTE
contro
, C.F. , RAPP. E Controparte_1 C.F._1 CP_2
AVV. WALTER CREACO E Controparte_3
, C.F. , E ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
C.F. , DA DIFESI CodiceFiscale_3 CP_4
APPELLATI
E contro (C.F. ), rappr. Controparte_5 P.IVA_2
e dif. dall'Avv. Alfio Lo Vecchio
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
Contr conveniva in giudizio , e gli avvocati ER CO Controparte_1
e per ottenere la riforma della sentenza non definitiva n. Controparte_3
7/2017 e della sentenza n. 47/2019, emesse dal Giudice di Pace di Belpasso,
assumendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) in merito alla sentenza n.
7/2017, per aver il Giudice di primo grado violato il limite della competenza per valore imposto dall'art. 7 cpc, in quanto il valore della causa supererebbe l'importo di €. 5000,00; 2) in merito alla sentenza n. 47/2019, per errata valutazione delle prove ed erroneità della CTU;
3) errata ed illegittima liquidazione delle spese di lite nei confronti degli avvocati ER CO e in quanto distrattari. Controparte_3
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito nella sentenza n. 7/2017: “Il Decidente ritiene tale eccezione infondata…in
quanto l'attore nella redazione del proprio atto introduttivo del presente
giudizio è stato oltremodo chiaro, preciso e puntuale: “…dichiarare non
dovute le somme…entro comunque i limiti della propria competenza per
valore poiché l'attrice si dichiara disponibile a corrispondere la somma di €
129,33 quale importo eccedente il detto limite”…
PQM
Il Giudice di Pace, non definitamente pronunciando…rigetta l'eccezione preliminare così come
sollevata dalle società convenute di incompetenza per valore…”.
L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza non definitiva in quanto riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenersi competente per valore sia perché la domanda formulata dall'attrice era attinente alla richiesta di annullamento del complessivo importo di € 5.129,33, e perché
l'ulteriore generica richiesta risarcitoria pari ad € 5.000,00 non era stata formulata ex art. 96 cpc, ma come autonoma voce di danno, mai rinunciata dall'attore.
Nel merito, invece, l'appellante contestava la sentenza definitiva n. 47/2019
con la quale il Giudice di Pace aveva statuito che “…la richiesta della
[...]
ha avuto origine da una unilaterale autonoma lettura Controparte_7
eseguita da tale società ma non già dal misuratore di energia elettrica
utilizzata. Il Decidente ritiene che il misuratore ha una funzione ben precisa
che è quella di permettere all'utente di accertare il regolare funzionamento
dell'apparecchio senza che ciò venga accertato e verificato esclusivamente
dalla o dalla . La Controparte_7 Parte_2
“certezza” della lettura del contatore è apparsa, dalle difese delle società
convenute, una unilaterale considerazione acquisita solamente dalla
[...]
e dalla Enel Distribuzione spa…la società elettrica, non Controparte_7
ha permesso all'attore/utente di accertare la conformità delle fatture al
contatore…In definitiva, questo Giudice ritiene che sia mancata la prova
certa e inconfutabile sia dell'an che del quantum preteso dall (non vi CP_7 sono elementi certi che permettano di fare ritenere che nel periodo di che
trattasi il contatore misurasse un consumo inferiore o superiore rispetto
all'energia elettrica effettivamente erogata)…
PQM
…in accoglimento della
domanda attrice, dichiara non dovuta dall'attore alle società convenute la
somma di cui alle fatture n. 877672810216017 del 14/11/014 e n.
8776728102160A del 17/11/014…”.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure avesse ritenuto attendibile la CTU quando, invece, il consulente aveva commesso un errore affermando che la fattura n. 8776728102160 di € 3.407,98 riportasse somme non esaminabili mentre la fattura n. 877672810216017 di € 1.721,35
“…riporta un conguaglio ingiustificato poiché la fatturazione relativa al
medesimo periodo è stata emessa su consumi effettivi e, conseguentemente, il
conguaglio ivi operato è ingiustificato”.
Infatti, a detta dell'appellante, la rispondenza fra i consumi fatturati da
[...]
e le letture registrate dal contatore sono sempre state Controparte_7
verificate sulla base di Teleletture certe e reali (ad eccezione di quelli fatturati nel periodo intercorrente fra il 24/9/2009 ed il 03/11/2011).
Per tali deduzioni l'appellante insisteva nella richiesta di una nuova CTU.
Contr Si costituiva la quale aderiva ai motivi di appello formulati da
[...]
volti ad ottenere sia l'accoglimento della domanda di Parte_1
condanna al pagamento delle somme portate dalle bollette in contestazione sia l'annullamento della ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio, di cui l'odierna comparente, in solido con il Distributore, è destinataria e
Contr proponeva appello incidentale sui medesimi motivi sollevati da .
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_8
l'integrale conferma della sentenza impugnata, nonché gli avvocati ER
CO e , i quali preliminarmente, chiedevano Controparte_3
l'estromissione dal giudizio in quanto l'avvocato riconosciuto distrattario in primo grado del processo, non assume la qualità di parte, in proprio, nel giudizio di appello.
§§§
Il motivo di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 7/2017 è
infondato e va rigettato.
L'appellante ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace
relativamente alla domanda di annullamento delle fatture (per una somma di
€ 5.129,33) e per la richiesta di risarcimento dei danni in via equitativa proposta dall'appellato (attore in primo grado) nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, eccedente il limite di cui all'art. 7 comma 1 c.p.c..
Il Giudice di Pace, investito tempestivamente dell'eccezione di incompetenza,
che la società appellante aveva proposto con la comparsa di risposta, si è
pronunciato respingendo la domanda e dichiarandosi competente (…rigetta
l'eccezione preliminare così come sollevata dalle società convenute di
incompetenza per valore…).
L'eccezione di incompetenza effettivamente risulta infondata, in quanto l'odierna appellata aveva, contenuto la propria domanda, rinunciando alla contestazione della somma eccedente di € 129,33 e non essendo cumulabile,
ai sensi dell'art. 10 cpc, con la domanda principale, la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..
Anche la Corte di Cassazione, in tal senso, ha evidenziato che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., che rientra nella competenza funzionale del giudice competente a conoscere della domanda principale, attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, per cui il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato, ex art. 10
c.p.c., con il valore di quella principale;
ne consegue l'inidoneità di tale domanda a determinare uno spostamento di competenza, secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 36 c.p.c. (Cass., Sez. III, 19 luglio 2013, n. 17704).
La Corte ha osservato altresì che qualora il giudice debba emettere una pronuncia secondo equità per i limiti di valore della controversia, la proposizione di domanda ex art. 96 c.p.c. non influisce sui criteri della decisione e non può, pertanto, imporre al giudicante di seguire le norme di diritto.
Pertanto, la superiore eccezione risulta essere infondata e, per l'effetto, va rigettata.
§§§
Nel merito della sentenza n. 47/2019, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il GDP, in dispositivo, ha riconosciuto il diritto degli attori statuendo che “Le sostituzioni e/o gli accertamenti delle eventuali anomalie del misuratore di energia per essere rituali dovranno sempre essere eseguiti
necessariamente in contraddittorio tra le parti…” in modo da avere certezza della fatturazione dei consumi, cosa che non è accaduta, stante che “la società
elettrica, non ha permesso all'attore/utente di accertare la conformità delle
fatture al contatore”.
Sul motivo di impugnazione inerente l'errata valutazione della CTU, parte appellante ha contestato l'analisi fatta dal CTU e la relativa interpretazione del Giudice di Pace che ha generato l'accoglimento della domanda degli attori
(oggi appellati).
Contr Sia che hanno precisato, sia nelle memorie conclusionali Parte_1
ex art. 190 cpc che nelle repliche, che il CTU non è stato in grado di comprendere la documentazione versata in atti né di rispondere ai quesiti formulati dal GDP.
Insistevano, ancora, concordemente sia l'appellante principale che incidentale, che le risultanze peritali fossero errate in fase interpretativa, sia da parte del CTU che del Giudice di primo grado.
La relazione del consulente tecnico d'ufficio, invero, è stata precisa ed esaustiva, sia in merito alle operazioni peritali sia in risposta ai quesiti formulati dalle parti in giudizio.
Il CTU, infatti, ha affermato nella propria relazione peritale che “…i dati di
rifatturazione riportati nella fattura ricomprendono un periodo non
verificabile dallo scrivente poiché, il contatore da cui scaturisce è stato
trafugato il 30/10/2011, come si evince dalla denuncia prodotta dalla stessa Non vi è alcun dato, quindi, che possa essere preso a parametro per CP_7
evidenziare la correttezza del conguaglio ivi riportato;
anzi, sempre
analizzando la documentazione prodotta da poichè il conguaglio è CP_7
avvenuto successivamente al trafugamento del gruppo misura ma
ricomprende misure che sarebbero state registrate proprio dal contatore
rubato. Infatti, dall'All. 9 nel fascicolo di primo grado sempre prodotto da
si evidenzia che la fattura n. 87767281021601/A del 17/11/2014 di € CP_7
3.407,98, consisterebbe di una regolarizzazione della fatturazione per
l'utenza della sig.ra in quanto la stessa sarebbe stata discordante CP_1
con i consumi registrati dal misuratore (documento datato 17/11/2014). E
però, non essendo più reperibile il detto misuratore, quanto sostenuto da CP_7
non è in alcun modo verificabile poiché avrebbero dovuto sottoporsi ad esame
proprio le misurazioni rilevate dal contatore rubato che, quindi, non è più
nella disponibilità delle parti”.
Sosteneva ancora il consulente d'ufficio che “…Per quanto concerne, invece,
le letture relative al contatore installato successivamente a quello rubato e
sempre ricomprese nel documento in esame, per l'esattezza quello con
matricola 03722305, anch'esse risultano inverificabili poiché come sostenuto
dall'attrice e confermato dal doc. 5 della produzione lo stesso sarebbe CP_7
stato sostituito il 03/11/2011 con quello avente matricola 00655901. Di
questa sostituzione, però, oltre che il doc. 5 della produzione non vi è CP_7
altra traccia e, per quanto di rilievo per la redazione del presente elaborato,
non vi è traccia del verbale di rimozione che avrebbe dovuto riportare le ultime letture del contatore in uno con la sottoscrizione dell'utente.
Mancando tale documento è impossibile verificare quali fossero, al momento
della sostituzione, appunto, le letture effettive riportate dal contatore. Ne
consegue l'impossibilità di accertare, anche in questo caso, se i dati riportati
in fattura corrispondano effettivamente a quanto registrato dal misuratore”.
Il Giudice di Pace ha, pertanto, correttamente interpretato e condiviso le risultanze del CTU che, all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti concludeva dicendo che “…né la Fattura n.
87767281021601/A del 17/11/2014 di € 3.407,98, né la Fattura n.
877672810216017 del 14/11/2014 di € 1.721,35, riportano somme che
l'utente deve versare per i motivi sopra esposti poiché per la n.
87767281021601/A non è verificabile se i dati riportati in fattura
corrispondano effettivamente a quanto registrato dal misuratore, mentre la n.
877672810216017 riporta un conguaglio ingiustificato poiché la fatturazione
relativa al medesimo periodo è stata emessa su consumi effettivi e,
conseguentemente, il conguaglio ivi operato è ingiustificato”.
Il Giudice di primo grado, ritenendo non provato né l'an né il quantum, ha,
pertanto, correttamente ritenuto “…non dovuta dall'attore alle società
convenute la somma di cui alle fatture n. 877672810216017 del 14/11/014 e
n. 8776728102160A del 17/11/014…”.
Infatti, in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.
In ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n.34361).
Tale principio è affermato anche nell'art. 11, comma 11.2, della Deliberazione
28.12.1999, che dispone: “L'importo dovuto in base agli esiti della
ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo,
comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della
rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di
stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale
sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni
tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica
del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata
sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con
il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal
gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”.
Dalla documentazione in atti non è emersa alcuna comunicazione alla di sostituzione di misuratore o contatore. CP_1 Appare evidente che le società e Parte_1 Controparte_5
non hanno assolto all'onere della prova, non riuscendo a dimostrare
[...]
la fondatezza delle fatture emesse e dei consumi effettuati non avendo messo a disposizione il C.E. sostituito né potendo mettere a disposizione quello precedente in quanto rubato.
Infine, va rigettato anche l'ultimo motivo di impugnazione nei confronti degli avvocati ER CO e in quanto distrattari. Controparte_3
Infatti, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass.
30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre
2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597).
Allorché invece la impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata
(Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370).
Nel presente giudizio non è stata mossa contestazione alla distrazione, ma solo alla liquidazione delle spese in quanto l'appellante riteneva di essere stato condannato ingiustamente pur avendo dimostrato le proprie ragioni. Pertanto, gli avvocati ER CO e non avrebbero Controparte_3
dovuto far parte del presente giudizio non avendo alcun tipo di legittimazione,
né passiva né attiva.
Contr Anche l'appello incidentale proposto da sui medesimi motivi avanzati da va, per l'effetto, rigettato. Parte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, la condanna alle spese è stata correttamente irrogata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio, sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello proposto da ed sulla sentenza Parte_1
non definitiva n. 7/2017;
- rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale di Parte_1
e per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_5
sentenza n. 47/2019, emesse dal Giudice di Pace di Belpasso;
- compensa le spese tra l'appellante e;
Controparte_5 - condanna a rifondere a ER Parte_1 Controparte_1
CO e le spese del presente procedimento, che si Controparte_3
liquidano in € 2.552,00 per compensi in favore di , oltre Controparte_8
spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, ed € 2.552,00 per ER
CO e oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per Controparte_3
legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante in via incidentale, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto
UPP Dott. Enrico Gurrieri.
Catania, 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa