Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2025, proposto da:
Maag Citronella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino e Alessandro Bifulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità:
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza presentata da MAAG Citronella S.r.l. in data 11.07.2024 (doc. n. 1), avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale - VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico denominato Flumini bellu agrisolare , avente potenza di picco pari a 56,87 MW, da realizzarsi nel Comune di US (SU), nonché per le relative opere di connessione alla rete di media tensione, ricadenti nel territorio dei Comuni di US e OS (SU);
- del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR - PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006;
- del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
e per l'accertamento:
- dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2 bis;
- dell'obbligo del competente Direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006;
- del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006, pari ad Euro 9.447,68 (novemilaquattrocentoquarantasette/68);
e per la conseguente condanna:
- del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
- del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
- del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il 50% dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, pari ad euro 9.447,68 (novemilaquattrocentoquarantasette/68).
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 11 luglio 2024 MAAG Citronella S.r.l., odierna ricorrente, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) in relazione a un progetto avente a oggetto la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza in immissione pari a MW. 56.868,48 in area sita nel territorio del Comune di US (SU), già ricompresa tra le “aree idonee” di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c ter), nn. 1 e 2 del d.lgs. 199/2021.
In data 30 luglio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicando di ritenere procedibile l’istanza, ha aperto la fase di consultazione pubblica prevista dall’art. 24 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
Con il ricorso in esame, notificato in data 20 novembre 2025, MAAG Citronella S.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza di V.I.A. dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la condanna di quest’ultimo a decidere sull’istanza di V.I.A. con provvedimento espresso, previa adozione dei necessari atti presupposti, nonché l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 25, comma 2 ter, e 33 del d.lgs. n. 152/2006, per l’importo di euro 9.447,68.
Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni statali, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Prima di tutto si osserva che i termini procedimentali per la conclusione del procedimento di V.I.A., regolati dall’art. 25 del T.U.A., risultano infruttuosamente decorsi, come emerge pacificamene dalle risultanze di causa.
Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi dai numerosi precedenti, anche di questo Tribunale, con cui è stata costantemente dichiarata l’illegittimità del silenzio in tal modo serbato dall’Amministrazione competente alla definizione di procedimenti analoghi a quello ora in esame (si vedano, da ultimo, le sentenze di questa Sezione 28 gennaio 2026, n. 180, 18 dicembre 2025, nn. 1174 e 1175, 15 luglio 2024, n. 547, nonché le sentenze della Sez. II di questo Tribunale 3 giugno 2024, n. 436 e 22 luglio 2024, n. 578; si vedano, altresì, T.A.R. Puglia, Bari, Sex. II, n. 500/2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024).
Risultano, infatti, violati tutti i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, espressamente definiti perentori dal comma 7 dello stesso, non avendo la Commissione competente predisposto lo schema di provvedimento e non avendo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto con il Ministero della Cultura, adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Ciò posto, al fine di precisare i termini in cui concretamente si declina l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, anche considerato che nel caso in esame viene in rilievo il progetto di un impianto “non prioritario” rispetto alle soglie stabilite dal legislatore, si richiama testualmente quanto recentemente affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 22 luglio 2025, n. 6503, ove si legge che:
- “non vi sono elementi che inducano a ritenere che la speciale disciplina della trattazione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC abbia determinato una dequotazione della vincolatività dei termini di conclusione di alcuni di tali procedimenti, come già affermato dalla Sezione anteriormente all'ultima modifica dell'art. 8 cod. amb. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791) e come occorre anche oggi ribadire, alla luce del nuovo impianto normativo”;
- “le novità apportate dal d.l. 153/2024, dettando una doppia velocità di calendarizzazione dei procedimenti da trattare, conformano le modalità con cui le amministrazioni devono provvedere e, dunque, incidono sulla tecnica di tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo pretensivo, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione”;
- “l'art. 8 cod. proc. amb. non contiene alcuna deroga all'art. 25, co. 7, cod. amb.: «l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. […] Il criterio di priorità, infatti, assume mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento» (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791). (…) se con il d.l. 153/2024 si fosse voluto eliminare o dequotare l'obbligo giuridico di provvedere, rendendo elastici i termini di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC non prioritari, si sarebbe dovuto intervenire – più che sull'art. 8 cod. amb., che detta disposizioni sull'organizzazione interna degli uffici – sull'art. 25 cod. amb., che è l'articolo deputato alla disciplina dei termini procedurali. Viceversa, la riforma normativa ha lasciato intatte le previsioni dell'art. 25, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, cod. amb., che, rispettivamente, fissano i termini di conclusione dei procedimenti di VIA per tutti i progetti PNIEC (prioritari o meno) e prevedono particolari conseguenze (diritto di rimborso dei diritti di istruttoria e peculiare meccanismo sostitutivo) per il caso di ritardo nella loro definizione, ritardo che, quindi, mantiene indubbia rilevanza giuridica”;
- tuttavia, ciò chiarito e confermato, sempre secondo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, “In presenza dei due (contrapposti) interessi sopra descritti, l'uno rivolto alla tutela contro l'inerzia amministrativa e l'altro indirizzato all'efficace transizione energetica del Paese, e in assenza di ulteriori indicazioni fornite dal legislatore, occorre ora individuare un loro ragionevole bilanciamento ai fini della soluzione della controversia in esame, considerando anche l'esigenza di fornire un indirizzo alla stregua dell'ampio contenzioso in corso sulla materia”, poiché “non è possibile, in particolare, che, mediante l'azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm., gli operatori che hanno presentato istanze autorizzative di progetti PNIEC non prioritari ottengano una sentenza che, condannando l'amministrazione a provvedere sic et simpliciter entro un termine fisso, di fatto permetta loro di sorpassare i progetti già calendarizzati secondo il sistema delle quote definito dall'art. 8, co. 1-ter, cod. amb.”;
- con la conseguenza che “l'ottemperanza alla presente sentenza [debba essere] strutturata in modo da assicurare che il progetto per cui è causa rimanga inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege: l'amministrazione deve, quindi, essere condannata a valutare il progetto entro un termine, ma pur sempre nell'ambito della quota di appartenenza, con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione avverso il silenzio permette all'operatore privato di ottenere la definizione del procedimento di suo interesse "in priorità" rispetto ai (soli) procedimenti di analoga natura, ossia – nella fattispecie – nei limiti della quota (di almeno due quinti) dedicata alla trattazione dei progetti PNIEC non prioritari” .
Pertanto, anche sulla scorta di quest’autorevole indicazione giurisprudenziale:
- si deve dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto oggetto della presente controversia;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura devono essere condannati a provvedere sull'istanza dell’odierna ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa valutazione del progetto, in priorità rispetto alla sola quota (non inferiore a due quinti) di procedimenti amministrativi dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, nell'ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC oppure, a scelta dell'organo, in una seduta straordinaria all'uopo fissata;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ove è incardinata la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è tenuto a dare evidenza dei criteri organizzativi dalla stessa prestabiliti tanto in via generale, ai fini del rispetto dell'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, quanto nello specifico, ai fini dell'ottemperanza al presente giudicato e, quindi, per garantire l'effettiva calendarizzazione della valutazione del progetto per cui è causa con precedenza rispetto ai progetti PNIEC non prioritari e in tempo utile per assicurare il rispetto del termine ultimo assegnato ai Ministeri per provvedere;
- in caso di perdurante mancata ottemperanza, su istanza di parte ricorrente notificata alle amministrazioni procedenti e con separato provvedimento, sarà nominato un commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva dei Ministeri intimati.
Resta da esaminare l’ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, avente a oggetto la condanna di parte resistente a rimborsargli la somma di euro 9.447,68, pari al 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.
Al riguardo si osserva che, a fronte dello spirare del termine di legge per la conclusione del procedimento previsto dal comma 2-bis dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il successivo comma 2-ter dello stesso statuisce espressamente che “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis” .
Ne consegue che, a fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2-bis ( “comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23” ), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso reclamato dalla ricorrente.
In tal modo il sopra citato art. 25, comma 2 ter, del T.U.A. ha introdotto una figura specifica di indennizzo per ritardo procedimentale, genus normativamente previsto dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/1990, statuendo che il pagamento dello stesso avvenga “mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica” .
Pertanto, alla luce di tale disciplina normativa, in accoglimento della relativa domanda di parte ricorrente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica deve essere condannato all’immediato rimborso delle suddette somme, mediante correlativa riduzione del fondo speciale assegnatogli (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, n. 527/2025, n. 532/2025 nn. 1174 e 1175/2025 e n. 180/2026, si vedano, altresì, ex multis , TAR Molise, n. 224/2024; TAR Calabria, Sez. I, n. 183/2025).
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrazione compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio, alla luce della (parziale) novità della res controversa e del peculiare contesto in cui l’Amministrazione resistente è stata chiamata ad operare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto:
- dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, con potenza in immissione pari a 56.868,48 kWp su un’area sita nel territorio del Comune di US (SU);
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della cifra di euro 9.447,68, a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2-ter, del T.U.A., previa verifica del loro effettivo versamento da parte della ricorrente, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | Marco EL |
IL SEGRETARIO