TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 312
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento sull'istanza di avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

    I termini procedimentali per la conclusione del procedimento di VIA sono infruttuosamente decorsi, configurando un illegittimo silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Silenzio-inadempimento sull'obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA

    I termini procedimentali per la conclusione del procedimento di VIA sono infruttuosamente decorsi, configurando un illegittimo silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Silenzio-inadempimento sull'obbligo di esprimere il concerto per il rilascio del provvedimento di VIA

    I termini procedimentali per la conclusione del procedimento di VIA sono infruttuosamente decorsi, configurando un illegittimo silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Obbligo di adozione del provvedimento di VIA

    L'Amministrazione è condannata a valutare il progetto entro un termine, nell'ambito della quota di trattazione dei progetti PNIEC non prioritari.

  • Accolto
    Obbligo di esprimere il concerto

    L'Amministrazione è condannata a valutare il progetto entro un termine, nell'ambito della quota di trattazione dei progetti PNIEC non prioritari.

  • Accolto
    Condanna a provvedere entro termine

    L'Amministrazione è condannata a valutare il progetto entro novanta giorni, previa valutazione e nell'ambito della quota di trattazione dei progetti PNIEC non prioritari. In caso di inerzia, sarà nominato un commissario ad acta.

  • Accolto
    Condanna ad esprimere il concerto entro termine

    L'Amministrazione è condannata a valutare il progetto entro novanta giorni, previa valutazione e nell'ambito della quota di trattazione dei progetti PNIEC non prioritari. In caso di inerzia, sarà nominato un commissario ad acta.

  • Accolto
    Rimborso per mancato rispetto dei termini procedurali

    A fronte dello spirare del termine di legge per la conclusione del procedimento, è riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dalla normativa.

  • Accolto
    Condanna al pagamento della somma per rimborso diritti di istruttoria

    Il Ministero dell'Ambiente è condannato all'immediato rimborso della somma di Euro 9.447,68, pari al 50% degli oneri istruttori versati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 312
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 312
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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