Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6117 del 2025, proposto da
UR LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
AN LV, non costituita in giudizio;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ
del silenzio diniego, maturato sull'istanza d'accesso presentata dalla ricorrente in data 26.09.2025 e rimasta inevasa;
NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della prof.ssa LI ad accedere ed estrarre copia della documentazione indicata nella prefata istanza;
E PER LA CO
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla consegna della documentazione richiesta alla prof.ssa LI, entro 30 giorni dal deposito della sentenza che definirà il presente giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, il dott. AO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, docente di ruolo di latino e greco, in servizio presso il sistema di istruzione statale; premesso di avere, di recente, formulato istanza di utilizzazione provvisoria (all. n. 1), in coerenza con le indicazioni diffuse dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in cui aveva indicato, tra gli istituti di preferenza, il Liceo Umberto I di Napoli, essendo, in ragione del proprio punteggio, pari a 128, ragionevolmente fiduciosa sul buon esito della propria richiesta; che invece aveva appreso che con decreto prot. 11824 del 5.09.2025, l’U.S.R. Campania, a rettifica di precedente determinazione, aveva assegnato alla odierna controinteressata una cattedra (seppur non intera) presso il Liceo Umberto, nonostante la stessa vantasse un punteggio di soli 80 punti; sicché, “per chiarire le ragioni di una simile assegnazione e valutare spazi di tutela delle sue situazioni giuridiche soggettive”, aveva indirizzato via pec, in data 26.09.2025, all’U.S.R. Campania, un’articolata istanza d’accesso, regolarmente assunta al protocollo dell’Ufficio, ivi sintetizzando lo svolgimento della procedura di assegnazione ed il suo esito, individuando i documenti oggetto dell’istanza (domanda di trasferimento, domanda di utilizzazione e documentazione a comprova di eventuali precedenze della controinteressata) e precisando l’interesse, alla base dell’iniziativa (tutela dei propri interessi giuridici, lesi dal provvedimento di rettifica dell’assegnazione della cattedra di latino e greco, presso il liceo partenopeo); tanto premesso, lamentava che, sebbene l’istanza fosse coerente con quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della l. 241/90, non era stata presa in alcuna considerazione dalla P.A., così formandosi, in relazione alla medesima, il silenzio diniego, in data 26.10.2025; donde la proposizione del presente gravame, affidato al seguente motivo: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 e ss. l. 241/1990; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA; CARENZA DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; e concludeva perché il Tribunale, in accoglimento di detto motivo di ricorso – volesse: - dichiarare l’illegittimità del silenzio diniego, serbato dalla P.A. sull’istanza di accesso inviata, nell’interesse della ricorrente, in data 26.09.2025 - accertare il diritto della medesima ad accedere alla documentazione ivi richiesta, condannando l’U.S.R. alla sua consegna, nel termine di 30 giorni dal deposito della sentenza definitoria del giudizio, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile, depositando documenti, tra cui una relazione, a firma del dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. Campania.
Con memoria in data 5.12.2025, peraltro, la ricorrente dichiarava che in pari data, dopo la proposizione del ricorso, l’U.S.R. Campania aveva provveduto alla consegna della documentazione richiesta con l’istanza d’accesso, con conseguente cessazione della materia del contendere; e concludeva per la relativa declaratoria da parte del Tribunale, nonché – in applicazione del criterio della soccombenza virtuale – per la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente.
Seguiva, in data 9.12.2025, il deposito di memoria, da parte dell’Avvocatura Erariale, che si riportava integralmente alla documentazione, pervenuta dall’Ufficio Scolastico resistente, con nota prot. 17985 del 5/12/2025, comprovante l’evasione dell’istanza d’accesso, formulata dalla ricorrente.
All’udienza in camera di consiglio del 21.01.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Relativamente al presente ricorso, come richiesto da parte ricorrente e come confermato da parte resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la piena soddisfazione, da parte dell’Amministrazione Scolastica, dell’interesse ostensivo, che ne aveva determinato la proposizione.
Le spese di lite – e la restituzione del contributo unificato – per la regola della soccombenza virtuale, vanno poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, e sono liquidate, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato, nella misura di quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO IN |
IL SEGRETARIO