TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FONTANA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
C.F./P.I , con sede in UA OP (EN) alla Via P.IVA_1
Calabria n. 16/C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO n. 243,
CATANIA, presso lo studio dell'avv. MICHELE SCACCIANTE (c.f.
, che la rappr. e dif. giusta procura in atti, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. DARIO SORTINO (c.f.
) C.F._4
resistente
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ) e C.F._5
ANTONELLA TESTA (c.f. ) C.F._6
litisconsorte
__________________________________
1 FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 25 luglio 2019,
[...]
ha esposto: Parte_1
• di essere dipendente della società convenuta a far data dal 10 ottobre 2005, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Operaio addetto alla vendita
Reparto Freschi, con inquadramento al 4° livello del CCNL
Commercio e Terziario, attualmente in servizio presso il supermercato “Decò” sito in Siracusa, viale Teracati n. 34;
• di aver svolto, a cadenza quotidiana a partire dal giugno 2006, all'interno del reparto “freschi”, latticini e assimilabili del supermercato, le seguenti mansioni: controllo ed eventuale smaltimento, in condizioni di autonomia operativa, degli alimenti prossimi alla data di scadenza;
verifica delle forniture dei prodotti ed effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, dei relativi ordini giornalieri di stoccaggio a mezzo di computer palmare in suo possesso;
effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, della c.d. “svalorizzazione” consistente nel decidere l'abbattimento tra il 40% e il 50% del
2 prezzo della merce con scadenza a 7 giorni;
effettuazione, in condizioni di autonomia operativa, dei c.d. “ordini di ventilazione” ovvero ordini della merce sulla quale è prevista una promozione speciale nei successivi 7 giorni sulla base dello “storico” cioè delle percentuali di vendita realizzate nelle precedenti promozioni della stessa tipologia di prodotto;
ricezione diretta quale capo reparto delle comunicazioni di servizio da parte dei “capi area” aventi ad oggetto inserimento di nuovi prodotti e/o fornitori, variazioni del calendario degli
“ordini di ventilazione”, variazioni delle date di consegna della merce;
controllo HCCP ovvero rilevamento della temperatura dei banconi frigo e verifica delle loro condizioni igieniche;
• di aver lavorato, dal 10 ottobre 2005 al 28 febbraio 2018, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore
7.00 alle 15.00 ed il mercoledì dalle 7.00 alle 11.00; dall'1 marzo 2018 ad oggi (inteso, ovviamente, quale data del ricorso), nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 7.00 alle 14.00 ed il mercoledì dalle 7.00 alle
12.00.
• ha concluso chiedendo: accertare, in virtù Parte_1 delle mansioni superiori indicate, il proprio diritto al riconoscimento ed all'inquadramento nel livello 2 o, in subordine, nel livello 3 del CCNL Commercio e Terziario, a far data dall' 1 giugno 2006; condannare la Controparte_1
a socio unico al pagamento della complessiva somma di € 68.211,67 a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito come livello 4 del CCNL applicato, dall'1 giugno 2006 al mese di giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo ed oneri contributivi, con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio la a socio unico, Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, la società convenuta ha eccepito: l'insussistenza del diritto al sovra inquadramento, avendo il sempre svolto mansioni ed Pt_1 attività perfettamente riconducibili al 4° livello di inquadramento assegnato ed eseguito tutte le mansioni tecnico-operative tipiche di tale profilo professionale;
l'insussistenza del diritto al riconoscimento del lavoro straordinario in quanto il ricorrente ha sempre svolto turni di servizio per
3 complessive 40 ore settimanali e, laddove avesse espletato qualche prestazione lavorativa straordinaria, la stessa è stata regolarmente retribuita;
la mancanza, nel petitum del ricorso, di alcuna domanda relativa al riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente prestato;
la sospensione della maturazione dei ROL per espresso accordo in tal senso con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative CP_3 Cont e;
l'intervenuta conciliazione sindacale sottoscritta dal ricorrente in data 15/12/2014; l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti anteriori al 25/07/2014, in quanto prima del ricorso, depositato il
25/7/2019, nessun atto interruttivo è stato notificato alla convenuta;
l'erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente. La società resistente ha chiesto, quindi, rigettarsi il ricorso;
in subordine, dichiarare l'intervenuta rinunzia del ricorrente ad ogni pretesa anteriore al verbale di conciliazione sottoscritto in data 15/12/2014 e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito anteriore al 25/7/2014.
In data 27 ottobre 2022 è stato nominato il CTU Dott. Persona_1 al quale è stato posto il quesito: “a) quantifichi il CTU le somme spettanti a a titolo di differenze retributive, comprensive di lavoro Parte_1 ordinario, straordinario e r.o.l. e di ogni altro emolumento contrattualmente dovuto, tra quanto percepito come livello 4 CCNL Commercio e Terziario
e quanto eventualmente spettante come livello 2 o, in subordine, come livello 3, dalla stipula del verbale di conciliazione versato in atti dalla società resistente datato 17/12/2014 al mese di giugno 2019”. In data 14 marzo 2023 è stata depositata la CTU espletata.
Atteso che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav., 22/10/2020, n. 23142), è stata dispostal'integrazione del contraddittorio dei confronti di , che CP_2 si è costituito chiedendo << accertare i fatti come per Legge anche in termini contributivi, con vittoria di spese del grado in qualsiasi ipotesi attesa la propria estraneità ai fatti di causa, non preventivamente denunciati agli organi ispettivi >>.
Si rileva che l'oggetto della domanda proposta dal ricorrente concerne le differenze retributive dovute al lavoratore in virtù degli orari lavorativi e delle mansioni superiori affermati in ricorso, comprensive del lavoro straordinario e dei rol.
4 Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto. Il lavoratore che chieda in giudizio il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Tribunale
Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183); l'assenza di tale prova non può essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Tribunale Varese sez. II,
18/07/2023, n.231).
In riferimento alle mansioni superiori, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell' inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sezione
Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cass. Sezione Lavoro, n. 26234 del
30.10.2008, Cass. Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
5 l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni differenti da quelle riferibili al proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (Tribunale Novara sez. lav., 25/06/2022, n.75).
Nel caso in esame, occorre rilevare l'intervenuta rinunzia del ricorrente alle proprie pretese anteriori al 15/12/2014, data in cui
[...]
ha espressamente sottoscritto il verbale di conciliazione Parte_1 allegato in atti, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., dinanzi alla Commissione Intersindacale di conciliazione di Siracusa, con l'assistenza di due rappresentanti sindacali, nel quale ha dichiarato al punto 5: “di rinunciare sin d'ora a qualsivoglia diritto, azione e/o pretesa presente e/o futura per qualsiasi titolo o causa nei confronti della in relazione al rapporto di Parte_2 lavoro intercorso con la , società alle cui dipendenze era il CP_5 lavoratore fino al 17/12/2014, rinunciando altresì “ad ogni azione legale, giudiziale o extragiudiziale nei confronti della Parte_2
a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento nell'intercorso rapporto di lavoro con la . CP_5
La causa è stata istruita – tra l'altro - mediante l'assunzione della prova testimoniale di , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(indicati da parte ricorrente) e di e Testimone_4 Testimone_5
(indicati da parte resistente).
La teste , sentita all'udienza del 4 novembre 2021, ha Testimone_1 affermato: di essere a conoscenza dei fatti in quanto ha sempre lavorato con il Duco presso l'azienda resistente fino alla data in cui è andata in pensione;
di non aver svolto gli stessi orari lavorativi del ricorrente ma che, se arrivava alle 8.00, trovava già presente sul posto di Parte_1 lavoro;
di aver lavorato solitamente fino alle ore 16.00 o alle 17.00, a seconda dell' orario in cui arrivava al mattino;
che il ricorrente ha svolto, a
6 decorrere dal 1 giugno 2006, a cadenza quotidiana, le mansioni indicate in ricorso (e sopra a cavallo tra lle pp. 1 e 2 riportate in dettaglio).
Il teste , sentito all' udienza del 3 febbraio 2022, ha Testimone_2 affermato: che il ricorrente ha svolto, a decorrere dal 1 giugno 2006, a cadenza quotidiana, le mansioni superiori indicate in ricorso;
di essere a conoscenza dei fatti per aver lavorato dal 2008 al 2018 per il gruppo Pt_2 come addetto alla vendita insieme al presso la filiale di viale Teracati Pt_1
34, svolgendo gli stessi turni di lavoro del ricorrente;
che solo i capi reparto come il e non gli addetti alle vendite, erano in possesso dei Pt_1
“palmari”, che all'interno del punto vendita in oggetto erano uno o al massimo due.
Il teste , sentito all' udienza del 3 febbraio 2022, ha Tes_3 affermato: di non essere in grado di confermare le mansioni superiori affermate in ricorso in quanto ha lavorato, a far data dal Tes_3
2008, nel reparto Salumeria del punto vendita di viale Teracati che dava le spalle al reparto nel quale lavorava il con la divisione di un Parte_3 Pt_1 muro alto circa 180 cm;
che il ricorrente utilizzava un palmare in sua dotazione;
che il ricorrente svolgeva gli orari di lavoro indicati in ricorso, coincidenti con quelli svolti dal teste;
che i palmari non erano in Tes_3 dotazione ad una persona sola e che, per quanto a sua memoria, un palmare veniva utilizzato dal direttore e dal capo reparto della salumeria.
Il teste , sentito all' udienza del 4 novembre 2021 ha Testimone_4 affermato: di essere un capo area della F.lli Arena;
di non sapere se il ricorrente si occupasse del controllo delle scadenze in autonomia;
che, da regolamento del supermercato, i prodotti latticini in scadenza devono essere ritirati due giorni prima della scadenza ed esiste un apposito cartello che avvisa di ciò i clienti;
che il direttore del punto vendita si occupa di prendere visione dei prodotti scaduti e di dare disposizioni sul loro smaltimento;
che gli ordini vengono effettuati tramite dei terminalini, presenti in numero di tre o quattro a seconda della grandezza della filiale, che girano tra tutti i dipendenti;
che gli ordini alla fine finiscono in un portale gestito dal direttore del punto vendita, che supervisiona gli ordini e successivamente li fa partire;
che la svalorizzazione non può essere decisa né dal dipendente né dal direttore ma solo dal capo area;
che le comunicazioni di servizio da parte dei capi area convergono nel PC del direttore che in seguito li smista ai vari settori;
che il ricorrente, se era in turno nel reparto, si occupava della lettura del numero indicato nel termometro del banco frigo;
di non poter confermare gli orari di lavoro
7 indicati in ricorso non essendosene occupato personalmente, ma che il ricorrente effettuava 40 ore settimanali;
di essersi recato per delle visite al supermercato presso cui lavorava il ricorrente con una cadenza media di tre volte a settimana, fino al 2013.
, sentito all'udienza del 4 novembre 2021, ha Testimone_5 affermato: di essere un dipendente della società resistente con la qualifica di capo area;
di aver prestato servizio presso il supermercato dove lavora il ricorrente dal 2013 al 2019; che il ricorrente si occupa di inserire in un terminalino gli alimenti in prossimità di scadenza, che vengono immessi in un portale che viene gestito dal preposto del punto vendita;
che per la gestione del punto vendita non veniva impiegato un computer palmare ma due o tre terminalini ed il ricorrente non aveva un terminale gestito esclusivamente da lui;
che l'attività di svalorizzazione viene effettuata dal direttore insieme all' addetto e viene in seguito avvisato il capo area che deve autorizzare l' abbattimento del prezzo;
che il ricorrente effettuava gli ordini di ventilazione, che venivano poi trasmessi nel portale gestito dal preposto che, dopo la supervisione, li trasmetteva all' azienda;
che il ricorrente non riceveva direttamente le comunicazioni dal capo area, a sua volta incaricato di trasmetterle al direttore che le invia poi ai reparti;
che il ricorrente effettuava il controllo della temperatura dei banchi frigo verificandone le condizioni igieniche;
che il ricorrente, nel periodo tra il
2013 ed il 2019, faceva dei turni variabili in base alle esigenze del punto vendita;
che, in tale periodo, si ricava presso il punto Testimone_5 vendita 2 o 3 volte a settimana in varie fasce orarie.
Le risultanze istruttorie raccolte appaiono attendibili in quanto coerenti, circostanziate nel tempo e nello spazio e caratterizzate da sufficiente spontaneità, verosimiglianza, precisione e completezza nella narrazione dei fatti.
In base all'attività istruttoria svolta può ritenersi dal lavoratore provato lo svolgimento di mansioni rientranti nella declaratoria del livello 2 del CCNL Commercio e Terziario secondo cui: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità”; in tale categoria possono ad esempio essere inquadrati i cassieri che sovraintendano a più casse, i propagandisti scientifici ovvero i capi di reparto o settore anche se non addetti ad operazioni di vendita.
8 In particolare, i testimoni e , da Testimone_1 Testimone_2 ritenersi maggiormente attendibili in quanto hanno prestato con continuità la propria attività lavorativa a stretto contatto con il ricorrente, hanno confermato che il nel periodo affermato abbia svolto con cadenza Pt_1 quotidiana, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata, nonché con prevalenza qualitativa e quantitativa rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento applicato, mansioni inquadrabili nel livello 2 del CCNL Commercio e Terziario e relative: al controllo e smaltimento degli alimenti prossimi alla data di scadenza, alla verifica delle forniture dei prodotti ed effettuazione dei relativi ordini giornalieri di stoccaggio con l' utilizzo dell' apposito terminale, all'effettuazione della “svalorizzazione” consistente nel decidere l'abbattimento tra il 40% e il 50% del prezzo della merce con scadenza a 7 giorni, all' effettuazione degli “ordini di ventilazione” ovvero ordini della merce sulla quale è prevista una promozione speciale nei successivi 7 giorni, alla ricezione diretta quale capo reparto delle comunicazioni di servizio da parte dei “capi area” aventi ad oggetto l' inserimento di nuovi prodotti e/o fornitori, variazioni del calendario degli “ordini di ventilazione” e variazioni delle date di consegna della merce. Al contrario, non può essere attribuito lo stesso valore probatorio alle dichiarazioni testimoniali rese da e da , Testimone_4 Testimone_5 in ragione del limitato arco temporale in cui essi hanno frequentato il supermercato dove prestava servizio il ricorrente.
In ordine al lavoro straordinario, si osserva che Parte_1 non ha onerato al rigoroso onere probatorio a suo carico in quanto l'affermazione relativa al lavoro straordinario prestato, contenuta in ricorso, non ha trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata agli atti né risulta dimostrata in seguito all' attività istruttoria svolta, non avendo i testimoni sentiti sul punto fornito specifiche e circostanziate informazioni sull' esatta collocazione temporale della prestazione oggetto del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda relativa al riconoscimento del lavoro straordinario prestato in misura ulteriore rispetto a quanto risultante dalle buste paga allegate in atti risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
In riferimento al quantum dovuto, il CTU Dott. ha Persona_1 concluso che, attraverso l'analisi dei documenti forniti, le differenze
9 retributive spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società resistente con inquadramento al livello 2 del
CCNL Commercio sono pari alla somma complessiva di € 23.350,83. La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva della situazione del ricorrente e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
All'esito del giudizio, sui capi relativi all' inquadramento superiore vi è accoglimento mentre vi è rigetto sugli altri capi della domanda;
ciò, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 32061 del 2022, giustifica una statuizione delle spese di lite in termini di soccombenza per la metà.
Le spese di CTU vanno, invece, integralmente poste a carico di parte resistente (sostanzialmente soccombente con riferimento a quanto oggetto del quesito peritale).
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2506/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimentodel ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto Parte_1 di lavoro intercorso con la società convenuta, un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato nel livello 2 del CCNL
Commercio e Terziario, e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 23.350,83 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
accerta e dichiara quanto sopra anche in termini contributivi;
condanna la società resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà liquidata nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore dell'avv.
Salvatore Fontana, e compensa la restante parte e le spese nei confronti di
; . CP_2 pone le spese di CTU definitivamente a carico della società resistente.
Siracusa, 2/12/2024
10 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
11